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Gli impianti elettrici a servizio degli ambienti industriali devono avere prestazioni particolari: grande affidabilità e continuità di servizio, stabilità e prestazioni, oltre ad assicurare la protezione delle persone e idonei interventi manutentivi. Un bel grattacapo, per chi deve progettare…

focus impianto elettrico nell'industria

Il progetto degli impianti rientranti nel campo di applicazione del decreto 37/08 è sempre obbligatorio, a prescindere dalla classificazione degli ambienti o dalla tipologia del processo produttivo; in ambito industriale, di solito si ha a che fare con ambienti soggetti ad obbligo di progetto da parte di professionista iscritto a ordine o albo, secondo quanto previsto dal decreto 22 gennaio 2008, n. 37:

Art. 5. Progettazione degli impianti

1. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all’articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

L’obbligo di progetto ha due declinazioni, che dipendono da alcune caratteristiche non solo dell’impianto, ma anche dei componenti installati, nelle dimensioni, delle caratteristiche degli ambienti eccetera:

2. Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

a) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m2;

b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;

c) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 m2;

d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;

e) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;

f) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;

g) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;

h) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

In pratica, l’obbligo di firma da parte di professionista iscritto a ordine o albo, per un impianto elettrico installato in ambito industriale, è riassunto nel diagramma di flusso che segue:

diagramma obbligo di firma

 

I contenuti del progetto sono fissati dall’articolo 5 comma 4 del decreto 37/08, che in realtà poco dice: “I progetti contengono almeno gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente”.

Tutte le caratteristiche (elaborati, relazione tecnica, calcoli, ecc.) che deve avere un progetto sono definite dalla Guida CEI 0-2 “Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici”. Tra i molteplici aspetti peculiari di questi particolari ambienti, si pone l’attenzione su alcune tematiche di cui è opportuno tener conto nell’ambito industriale: gli obblighi di legge derivanti dal testo unico sulla sicurezza; alcuni provvedimenti impiantistici e le verifiche periodiche.

Obblighi di Legge

Così come i per gli uffici (si veda GIE numero di aprile) anche gli ambienti industriali sono certamente luoghi di lavoro e come tali deve essere applicato ogni dettame del Decreto Legislativo 81/08 e, come vedremo in seguito, del DPR 462/01. Vuol dire che il datore di lavoro deve provvedere, tra le altre cose, a quanto segue:

Art. 15. Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: ..omissis.. z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Art. 80. Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione e, in particolare, da quelli derivanti da:

a) contatti elettrici diretti; b) contatti elettrici indiretti; c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; d) innesco di esplosioni; e) fulminazione diretta ed indiretta; f) sovratensioni; g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1. 3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.

Art. 81. Requisiti di sicurezza

1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte.

impianto elettrico industria

Art. 86. Verifiche e controlli

1. Ferme restando le disposizioni del d.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.

3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza. In questo particolare contesto risulta di per sé stesso evidente che l’adempimento a tali obblighi diventa assai oneroso. In primo luogo per l’estensione e la complessità delle strutture, in secondo luogo a causa delle esigenze dettate dalla produzione (interferenze, continuità di servizio, eccetera). Va ricordato tuttavia che l’adempimento di tali obblighi consente non solo di evitare sanzioni, ma se le attività vengono eseguite correttamente, di mantenere in salute l’impianto, evitando fermi impianto indesiderati e allungando la vita utile dei componenti.

Condutture

Gli impianti elettrici nel contesto industriale vengono in genere realizzati con condutture costituite da canali, passerelle, tubi o condotti sbarre. I nuovi cavi, installati in modo permanente all’interno degli edifici o di opere di ingegneria civile, devono essere necessariamente rispondenti al regolamento CPR, mentre quelli già installati hanno tutto il diritto di restare, anche in occasione di modifiche o ampliamenti.

Negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, a seconda del luogo di installazione (valutazione del rischio incendio) l’impiego dei cavi va valutato dal professionista iscritto a ordine o albo. Per quanto riguarda invece gli ambienti ordinari possono essere impiegati i seguenti cavi:

Per la posa all’interno si utilizzano tipicamente cavi quali H07- VK (cavo unipolare isolato in PVC, con classe di reazione al fuoco Eca); FS17 (unipolare senza guaina isolato in PVC ma con classe di reazione al fuoco Ccas3, d1,a3); oppure FG16OR16 (cavo isolato in gomma di qualità G16 con guaina in PVC, con classe di reazione al fuoco Ccas3, d1,a3).

Per la posa all’esterno possono essere utilizzati cavi come l’FG7OR (unipolare o multipolare isolato in gomma G7 con guaina in PVC, non propagante l’incendio); H07RN8-F (cavo in gomma sotto guaina in “neoprene”).

Per quanto riguarda i condotti sbarre, che la norma considera alla stregua di quadri elettrici, si ricorda che secondo il decreto legislativo 81/08 “Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte”. Quindi, nel caso specifico, l’installatore deve utilizzare componenti dichiarati dal costruttore conformi alla Norma EN 61439- 6 “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte 6: Condotti sbarre”.

La norma CEI 61439-6 si applica “ai condotti sbarre ed ai loro componenti per la trasmissione, distribuzione e conversione dell’energia elettrica, nonché per il comando e controllo delle apparecchiature che utilizzano energia elettrica. I condotti sbarre sono installati in edifici commerciali, pubblici, agricoli, industriali e possono essere utilizzati anche in particolari condizioni di esercizio, come sulle navi, sui treni, in ambienti residenziali o sulle macchine purché siano conformi anche alle prescrizioni relative all’applicazione specifica. La Norma non si applica ai binari elettrificati soggetti alla Norma CEI EN 60570”.

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