Se realizzo un quadro elettrico di un’abitazione sotto i 200 mq con magnetotermico generale 32/A che protegge una line da 10 mmq ma la potenza contrattuale al contatore e di 4,5 kW come mi devo comportare con il progetto dell’impianto, fa fede la potenza contrattuale o il dimensionamento del quadro che in questo caso specifico può sopportare più di 6 kW, inoltre vorrei capire se la potenza contrattuale è di 6 kW che però diventa 6,6 kW grazie al 10% in più che concede l’ente distributore esiste l’obbligo di progetto redatto da un professionista o fa fede la potenza contrattuale quindi e sufficiente lo schema d’impianto fatto dall’elettrica?
Manca Fabrizio
Ai fini della redazione del progetto a firma di professionista abilitato ci si riferisce al valore della potenza impegnata superiore a 6 kW, l’eventuale tolleranza prevista dall’ente distributore non rientra nei criteri di classificazione della potenza impegnata.
Nel caso prospettato il progetto, per impianti al di sotto dei limiti dimensionali indicati all’art. 5 comma 2 DM 37/08, a cura del responsabile tecnico dell’impresa installatrice ai sensi dell’art. 5 comma 1 e dell’art. 7 comma 2 del Dm 37/08 è in ogni caso obbligatorio.
Per la consistenza della documentazione di progetto sono da seguire le indicazioni di cui ai commi 3 e 4 dell’Art. 5 DM 37/08.
Art. 5.
Progettazione degli impianti
1. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli
impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all’articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell’arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell’arte.
4. I progetti contengono almeno gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
Art. 7. Dichiarazione di conformità
2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice l’elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d’opera.