I locali ove si realizzano tatuaggi, sono assimilabili ai locali ad uso medico?
Alessandro Sciutto
L’argomento è dibattuto. L’attività di “tatuatore” non è compresa nell’elenco delle attività della vecchia Legge n.1 del 1990 “Disciplina dell’attività di estetista“, equiparate “per legge” a locali medici. Neppure il più recente decreto 15 ottobre 2015, n. 206 (che elenca gli strumenti eventualmente in uso nei centri estetici) fa riferimento alle macchinette per tatuaggi.
Per scrupolo abbiamo contattato diversi produttori di kit per tatuatori, ma nessuno degli intervistati sembra seguire quanto disposto dalle Norme sugli apparecchi elettromedicali (CEI 62-5, IEC 60601 ecc.).
Il Testo coordinato del d.p.g.r. 2 ottobre 2007, n.47/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)” non fa riferimento all’obbligo di progetto per l’impianto elettrico ed equipara i locali dello studio del tatuatore a quello di un centro estetico per una serie di servizi, che non riguardano l’impianto elettrico.