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Avrei necessità di avere risposta ad un quesito tecnico che mi è stato posto da un amministratore condominiale inerente l’istituzione di una società da parte di un condominio. L’edificio in oggetto è stato realizzato nel 2018 e, per ottemperare ad un obbligo normativo e all’elevato fabbisogno energetico, visto che l’impianto di riscaldamento è di tipo a “pompa di calore”, è stato dotato di un impianto fotovoltaico di potenza superiore a 20 kW. L’impianto è stato regolarmente attivato con registrazione sul portale produttori di Unareti e denunciato alle dogane.

Arrivato il momento dell’iscrizione al portale GSE, il tecnico che ha seguito le pratiche ha giustamente NON attivato la convenzione di scambio sul posto in quanto, essendo un impianto maggiore di 20 kW, era necessaria l’iscrizione di una società (in questo caso costituita dai condomini) con regolare partita IVA in modo tale da poter emettere fattura nei confronti del GSE. Secondo gli articoli 1120 e 1136 del Codice Civile, per poter istituire una società di fatto i condomini avrebbero dovuto votare per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, ma, in questo caso, non é stato possibile votare in quanto l’impianto era già presente sull’edificio. Ora i condomini stanno tentando di capire come comportarsi dato che si sono “ritrovati” con un fotovoltaico importante da gestire. L’amministratore mi chiede se condomini possono deliberare di NON istituire una società (consapevoli del fatto di perdere così gli eventuali introiti dovuti dall’immissione in rete dell’energia prodotta e non autoconsumata), oppure sono obbligati a prendere la partita IVA e attivare la convenzione. Magari c’è un’altra strada da percorrere che però, al momento, non riesco a trovare!

Nicoletta Deon

Nel caso di specie può fare riferimento alla Direttiva UE 2018/2001 e alla Direttiva 2009/72/CE, alla Deliberazione ARERA 4 agosto 2020 318/2020/R/EEL, oltre al Decreto ministeriale che verrà a breve pubblicato in Gazzetta Ufficiale in merito alle configurazioni per l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili. In base a tali disposizioni è possibile, per dei condomini, realizzare una comunità energetica rinnovabile a livello di condominio mediante lo strumento societario della cooperativa costituita da tutti i condomini.