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Con la pubblicazione della Delibera 12 novembre 2019 n. 467/2019/R/eel, l’ARERA – Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente ha avviato una regolazione sperimentale in materia di ammodernamento delle colonne montanti vetuste degli edifici. L’obiettivo prefissato dal regolatore è acquisire informazioni ed elementi utili per definire un quadro stabile e sostenibile dal 1° gennaio 2023 attraverso il censimento delle colonne montanti vetuste da parte delle imprese distributrici di energia elettrica, coinvolgendo gli utenti nell’effettuazione dei lavori di ammodernamento.
Secondo la definizione riportata in delibera, per colonna montante si intende la linea elettrica con sviluppo prevalentemente verticale che fa parte della rete di distribuzione di energia elettrica e che attraversa parti condominiali al fine di raggiungere i punti di connessione, in stabili con misuratori di energia elettrica non collocati in vani centralizzati.

Figura 1: Definizione di colonna montante.

A questo punto sorge spontanea una domanda: che impatto ha l’ammodernamento di una colonna montante vetusta in un condominio in cui i misuratori di energia elettrica non sono collocati in vani centralizzati? E quali opportunità offre agli utenti la centralizzazione?
Proviamo a dare alcune risposte.

Punto di connessione (articolo 3.57 – Norma CEI 0-21): secondo l’art. 2 punto 15 del Regolamento UE 2016/631 “Interfaccia tramite la quale il gruppo di generazione, l’impianto di consumo, il sistema di distribuzione o il sistema HVDC è connesso a un sistema di trasmissione, a una rete offshore, a un sistema di distribuzione (compresi i sistemi di distribuzione chiusi) o a un sistema HVDC, così come individuati nel contratto di connessione”.
NOTA: Negli impianti utilizzatori (utenti passivi e/o attivi), il punto di connessione identifica il confine tra l’impianto di rete per la connessione e l’impianto di utenza (confine fisico tra due reti nella titolarità e/o gestione di due soggetti diversi attraverso cui avviene lo scambio di energia).

 

Gli obiettivi ARERA
La sperimentazione introdotta dall’ARERA trova applicazione per gli edifici allacciati alla rete di distribuzione di bassa tensione prima del 1970 e fino al 1985. Dopo questa data, infatti, il Provvedimento n. 42/86 aveva introdotto, per gli edifici con più unità immobiliari, l’obbligo di centralizzare la consegna e la misura di energia elettrica. In particolare, il Titolo 1 prescriveva che i punti di consegna e di misura per tutte le unità immobiliari fossero localizzati al limite della proprietà in idoneo manufatto, con diretto accesso da strada aperta al pubblico.

Principali novità introdotte dal Provvedimento n. 42/86:
– Centralizzazione della consegna e misura nel caso di edifici con più unità immobiliari;
– La consegna e misura deve avvenire al limite della proprietà in idoneo manufatto, con diretto accesso da strada aperta al pubblico;
– Le forniture a carattere continuativo o ricorrente con potenza massima a disposizione non superiore a 33 kW è effettuata in bassa tensione;
– Nel caso di allacciamenti di edifici con più di quattro unità immobiliari si applicano i contributi di allacciamento per ogni utenza da alimentare, considerando una utenza con 3,3 kW per ogni unità immobiliari, più una utenza con 6,6 kW per i servizi generali di ciascun edificio;
– Il contributo di allacciamento per le utenze a carattere continuativo o ricorrente è pari alla somma di un importo per la distanza dalla cabina di riferimento e un importo per ogni kW della potenza massima a disposizione.

Fino allora, quindi, i distributori potevano adottare soluzioni di connessione che prevedessero sia la centralizzazione della consegna e della misura in vani centralizzati anche all’interno degli edifici di tutte le utenze, sia la consegna e misura all’interno delle singole unità immobiliari (soluzione generalmente diffusa per la connessione al servizio elettrico di stabili antecedenti agli anni ’60 del secolo scorso). Il caso di linee di distribuzione che attraversano parti condominiali al fine di raggiungere i punti di connessione non centralizzati, quindi, generalmente riguarda allacciamenti alla rete elettrica molto vecchi, appunto vetusti.
L’obbligo introdotto dal Provvedimento CIP 42/86 (centralizzazione delle apparecchiature in apposito vano) è confermato ancora oggi dal Testo Integrato delle Connessioni (TIC) . In particolare, l’articolo 9 enuncia:
9.1 Le apparecchiature di misura devono essere installate nelle immediate vicinanze del punto di prelievo, in posizione accessibile per il gestore della rete anche in assenza del cliente finale.
9.2 Nel caso di edifici con più unità immobiliari le apparecchiature di misura sono centralizzate in apposito vano.
9.3 Nel caso di proprietà recintate le apparecchiature di misura vengono localizzate al limite della proprietà in idoneo manufatto, con diretto accesso da strada aperta al pubblico.
9.4 Nel caso l’installazione delle apparecchiature di misura richieda opere che ricadono nell’ambito delle proprietà condominiali, i permessi e le autorizzazioni devono essere messi a disposizione da parte del richiedente.

 

Linee Guida CEI
Con la Determinazione 18 settembre 2020 N. 15/DIEU/2020, l’ARERA ha affidamento al CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano l’incarico di sviluppare le linee guida tecniche per l’ammodernamento delle colonne montanti vetuste. Queste sono state pubblicate in inchiesta pubblica come Progetto C. 1279 il 25 marzo scorso (scadenza inchiesta 30 aprile). Sotto forma di istruzioni per il condominio, le linee guide elaborate dal CEI contengono le informazioni necessarie per ammodernare le colonne montanti vetuste di proprietà dei distributori di energia elettrica (DSO). In particolare, illustrano i criteri per la progettazione, realizzazione e verifica degli impianti elettrici installati negli edifici condominiali e di eventuali tratti di linea installati tra il perimetro dell’edificio e il confine di proprietà del condominio. Criteri che tengono conto dalla possibilità di garantire la contrattualizzazione di una potenza disponibile di almeno 6,6 kW per ogni utente nonché la possibilità di connettere forniture per usi domestici con potenza impegnata fino a 10 kW, su richiesta dell’Utente, o con connessione monofase o con connessione trifase, in accordo con quanto previsto dalla Norma CEI 0-21.
Le procedure per l’ammodernamento delle colonne montanti vetuste sono descritte nei Capitoli 7 e 8, e prevedono:
– la centralizzazione dei gruppi di misura in idoneo manufatto con diretto accesso da strada aperta al pubblico al limite della proprietà (proprietà recintate) ovvero, per gli edifici con ingresso in comune a più unità immobiliari, la centralizzazione in apposito vano di proprietà condominiale situato anche all’interno dell’edificio;
– il mantenimento dei gruppi di misura all’interno dell’unità immobiliare o al piano in apposito contenitore esterno all’unità immobiliare, laddove non sia tecnicamente possibile centralizzare i gruppi di misura.

Figura 2: Rifacimento della colonna montante con centralizzazione dei gruppi di misura.

Figura 3: Rifacimento della colonna montante senza centralizzazione dei gruppi di misura.

Al di là di possibili impedimenti di natura tecnica, la centralizzazione dei gruppi di misura in apposito vano risulta prioritaria e garantisce agli utenti una serie di vantaggi. Questo nonostante a prima vista la soluzione di connessione sembri contrapporsi all’abitudine consolidata degli utenti di agire con più facilità al proprio contatore posizionato nell’appartamento (utenti collegati alla rete fino al 1985) e, quindi, al dispositivo limitatore di potenza. Azione in verità consolidata per tutti gli immobili allacciati negli ultimi 36 anni e, in molte zone d’Italia, persino anche prima, in quanto la prassi di centralizzare i gruppi di misura, in molte realtà territoriali, è da riferirsi al periodo precedente alla nazionalizzazione (1963).
Di là dall’idea di dover abbandonare un’abitudine radicata (seppure in realtà sia dimostrato che l’uomo si adegua al cambiamento molto più velocemente di quanto pensa, ne è un esempio l’ultimo anno), la dismissione delle condutture vetuste utilizzate dal distributore per alimentare i contatori potrebbe rappresentare un’ottima occasione per la riqualificazione del condominio. Lavori che, scherzo del destino, potrebbero compiersi congiuntamente agli interventi intrapresi dal condominio e riferiti al Superbonus 110% (efficienza energetica degli edifici, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici, infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, interventi di eliminazione delle barriere architettoniche ).
Le tabelle che seguono provano a fare un confronto fra le opportunità e gli svantaggi che offre la centralizzazione dei gruppi di misura al singolo utente e al condominio, liberando lo spazio occupato dalla colonna montante vetusta rimossa dal DSO.

Cosa considerare (in caso di centralizzazione dei gruppi di misura)

Singolo utente
Opportunità:
– Maggiore selettività delle protezioni;
– Alimentazione punto di ricarica EV singolo;
– Impianto fotovoltaico e sistema di accumulo;
– Linee DSO limitate al locale contatori.
Svantaggi:
– Accesso al limitatore di potenza.

Condominio
Opportunità:
– Montanti utenti protetti dal singolo utente; 
– Montanti per impianti gestione segnali;
– Alimentazione punti di ricarica EV;
– Impianto fotovoltaico e sistema di accumulo;
– Predisposizione Comunità Energetica.
Svantaggi:
– Infrastrutture del DSO nella parti comuni:
    Accesso agli impianti per manutenzione e ricerca guasti;
    Contenzioso in caso di guasti e/o infortuni elettrici.

 

Allegato C
Degno di particolare nota è l’Allegato C. In questa parte le linee guida elaborate dal CEI riportano l’elenco degli interventi che possono essere messi in pratica in occasione dell’ammodernamento delle colonne montanti vetuste con lo scopo di riqualificare l’edificio e mettere a disposizione ai singoli nuovi servizi.
Gli interventi riguardano, in particolare, la realizzazione di:
– colonne montanti per impianti gestione segnali (infrastruttura fisica multiservizio passiva, infrastruttura in fibra ottica, impianto centralizzato d’antenna terrestre e satellitare, impianto citofonico e impianto HBES/BACS);
– punti di ricarica dei veicoli elettrici (condominiali o singoli);
– un impianto fotovoltaico con/senza sistema di accumulo.
In ultimo, il Capitolo C.5 introduce il tema delle comunità energetiche (autoconsumo collettivo/comunità energetica rinnovabile), una delle novità dell’ultimo periodo per l’elettrificazione dei consumi facendo uso della produzione diffusa dell’energia elettrica con le fonti rinnovabili.
Non è tutto. Come abbiamo visto l’ammodernamento della colonna montante ha come obiettivo la possibilità per gli utenti di sottoscrivere contratti fino a 6,6 kW. Troppo spesso queste richieste non erano evase a causa della difficoltà lamentate dai distributori di accedere alle infrastrutture elettriche collocate nelle parti comuni degli edifici. A tal fine l’ARERA ha introdotto un ristoro per le opere edili degli edifici necessarie all’ammodernamento delle colonne montanti vetuste (Figure 4, 5 e 6). Per quanto riguarda le opere elettriche, quelle a monte dei contatori sono eseguite dal distributore, mentre quelle a valle del contatore dal condominio.

Figura 4: Importi unitari massimi riconoscibili al condominio per l’ammodernamento delle colonne montanti,
con centralizzazione dei misuratori, comprensivi delle opere elettriche ed edili del nuovo impianto d’utenza.


Figura 5: Importo unitario massimo riconoscibile al condominio per l’effettuazione delle opere edili relative
al tratto compreso tra il perimetro dell’edificio e il confine di proprietà e importo massimo riconoscibile al condominio.


Figura 6: Importi unitari massimi riconoscibili per l’ammodernamento delle colonne montanti
senza centralizzazione dei misuratori, per le sole opere edili.

La maggiore disponibilità di potenza porta a dover affrontare alcuni aspetti troppe volte trascurati quando un utente richiede di aumentare la potenza disponibile del proprio contratto. Il primo aspetto riguarda la protezione contro i contatti indiretti. Appare, infatti, più che mai urgente che il condominio si doti (finalmente) dell’impianto di terra condominiale. Questo soprattutto per gli impianti elettrici adeguati (ai sensi della Legge 46/90 e del DM 37/08) con la sola posa dell’interruttore di protezione a corrente differenziale ad alta sensibilità (30 mA). Urgenza ancora più impellente nei condomini (purtroppo ancora troppi) che non adeguati (dal 1992!) e che sono sprovvisti dell’impianto di terra e dell’interruttore di protezione a corrente differenziala .
Il secondo aspetto riguarda i contratti con potenza disponibile fino a 6,6 kW, magari per alimentare il proprio veicolo elettrico, una pompa di calore o una cucina ad induzione. Sappiamo tutti che affinché questo sia possibile è necessario realizzare nuovi e idonei collegamenti dal contatore al dispositivo generale (o al DGL dedicato per l’alimentazione dell’impianto interno) e da questo al quadro di appartamento (QUA). Solo allora l’utente decida potrà utilizzare la nuova potenza disponibile per alimentare l’impianto elettrico utilizzatore. Soprattutto l’installatore potrà mettere in atto tutte le prescrizioni di sicurezza potendo (finalmente) usufruire del collegamento dei conduttori di protezioni all’impianto di terra condominiale.

“Montante” vs “Colonna Montante”
Attenzione a non fare confusione. La sperimentazione si riferisce all’ammodernamento della colonna montante distributore, cioè alla linea che attraversando le parti comuni del condominio con percorso generalmente verticale alimenta i contatori (M) degli utenti posti nelle unità immobiliari.

Figura 7: Colonna montante del distributore.

Diversamente, nel linguaggio tecnico, il montante è la linea che il contatore all’unità abitativa (articolo 37.3.1 della Norma CEI 64-8). Anzi, riprendendo quanto definisce la Norma CEI 0-21, il montante è la linea che collega le apparecchiature di consegna dell’energia elettrica dal dispositivo generale (DG) o dal dispositivo generale di linea (DGL) dedicato alla linea dell’appartamento, fino al quadro elettrico situato nell’unità immobiliare (QUA).

Figura 8: Montante utente.

Secondo quanto indicato dalla Norma CEI 0-21 il punto di consegna delle utenze alimentate in bassa tensione coincide con i morsetti del contatore.

Cosa succede in caso di mancato ammodernamento della colonna montante? La risposta è contenuta nella Delibera 467/2019/R/eel: il distributore è impossibilitato a dare seguito agli aumenti di potenza richiesti dai condòmini e potrebbe dover installare limitatori di potenza alla base della colonna montante in grado di intervenire in caso di prelievi contemporanei eccessivi rispetto alla portata massima della colonna montante (articolo 134ter.2).

Antonello Greco
Membro CT 64 CEI