Chiedo gentilmente un elenco esaustivo della casistica, con i relativi riferimenti normativi, di quando e dove deve essere previsto il comando di emergenza.
Anonimo
Il comando di emergenza è previsto per tutte le attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco così come indicate nel DPR n° 151 del 1.08.2011.
Può essere previsto, dopo valutazione del rischio, negli altri ambienti a maggior rischio in caso d’incendio di cui alla Sezione 751 CEI 64-8/7 o per impianti e/o luoghi soggetti alle prescrizioni di altre norme tecniche.
Da non confondersi con l’arresto di emergenza di cui all’art. 464.5 della Norma CEI 64-8/4.