Gli impianti di automazione di porte, cancelli e barriere alimentati da rete elettrica di un edificio e da micro impianti fotovoltaici, con il relativo sistema di accumulo connessi funzionalmente alla centralina dell’automazione tramite due apposite morsettiere di alimentazione.
(Questi impianti servono per il risparmio energetico dell’abilitazione e per far funzionare l’automazione in mancanza della rete elettrica).
A vostro parere quali sono le abilitazioni che deve possedere un soggetto interessato ad operare in questa attività.
Sartor Claudio
Se l’attività descritta prevede esclusivamente l’installazione di apparecchi elettrici o elettronici con collegamento a prese a spina o morsettiere all’uopo predisposte non si applicano i disposti del decreto 37/08 e l’impresa installatrice può non essere in possesso delle abilitazioni e dei requisiti di cui all’art. 3 e 4 del decreto 37/08.
Se l’attività descritta prevede l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento di impianti sia elettrici che elettronici o di fonti rinnovabili si applica il decreto 37/08 e l’impresa deve essere abilitata ai sensi dell’art. 3 e il responsabile tecnico possedere i requisiti di cui all’art. 4 dello stesso.
Per quanto riguarda l’abilitazione ad operare su impianti FER (Fonti di energia rinnovabili), con riferimento alla Direttiva dell’Unione Europea 2009/28/CE, il decreto legge n° 63 del 4.08.2013 (già D.Lgs n° 28/2011) prevedeva che le imprese già abilitate ai sensi del decreto 37/08 con il responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 comma 1 lettere a) e b) fossero già “qualificate FER” a partire dal 4 agosto 2013. I responsabili tecnici con requisiti di cui all’art. 4 comma 1 lettera c) per essere qualificati nelle attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti di energia alimentati da fonti rinnovabili (FER) dovevano e devono seguire uno specifico corso di formazione iniziale di 80 ore con aggiornamento triennale mediante corso di 16 ore.
Il corso di aggiornamento triennale di 16 ore deve essere seguito anche dai responsabili tecnici con requisiti di cui all’art. 4 comma 1 lettere a) e b) del decreto 37/08.
L’avvenuta qualifica e l’avvenuta formazione devono essere comunicati alla Camera di commercio.