La norma CEI 0-16 stabilisce in modo chiaro le periodicità con cui eseguire le verifiche strumentali su relè di interfaccia (SPI) e relè di protezione (SPG). La norma CEI 78-17 fornisce anch’essa indicazioni in merito, nelle schede di manutenzione, suggerendo però periodicità inferiori a quelle della suddetta CEI 0-16.
Si tratta di un ns errore di lettura/interpretazione, o di “un’imperfetta” sovrapposizione di norme?
In quest’ultimo caso c’è una prevalenza dell’una sull’altra? Sarebbe gradito Vs parere al fine di giungere ad una chiave di lettura e interpretazione più corretta.
Francesco Raffaeli
L’Allegato C della Norma CEI 78-17 V1 2019 riporta:
C.1 Aspetti generali
Le schede semplificate riportate nel presente Allegato C della Norma CEI 78-17:2015-07 sono indicative degli esami a vista e degli interventi minimi da eseguire, sia sotto il profilo tecnico che temporale sulle apparecchiature e i componenti delle cabine MT/BT degli utenti MT ai soli fini del rispetto dei requisiti tecnici per l’accesso agli indennizzi stabiliti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con Delibera 646/2015/R/EEL e successive modifiche e integrazioni.
Pertanto le periodicità riportate negli esempi di cui alle schede sono da considerarsi, appunto, indicative e di solo esempio. La Norma CEI 0-16 indica al Cap.8.5.12 le prove da effettuare sul Sistema di protezione associato al Sistema di protezione e la periodicità delle stesse. Sono queste le periodicità di riferimento alle quali si è allineata la CEI 78-17 V1:
L’Utente e il Distributore sono responsabili del corretto funzionamento dei propri sistemi di protezione che devono essere opportunamente mantenuti e verificate periodicamente
• ogni anno verificando visivamente le regolazione delle protezioni e riportando il risultato su una apposita “Scheda di Manutenzione” (come in Allegato U — scheda 10);
• ogni 5 anni verificando mediante cassetta prova relè tutte le funzionalità delle protezioni, incluso il tempo di apertura degli interruttori.
I risultati dei test con cassetta di prova e il registro contenente le verifiche visive dovranno essere inviati dal’Utente al Gestore in modalità elettronica come definito dal Gestore stesso.