Alla luce della conversione in legge del DL 30 dicembre 2019, n. 162, le tariffe per le verifiche di cui al DPR 462/01 sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005.
Fra i diversi “bug” del tariffario uno su tutti: non è chiaro come lo stesso si debba applicare in presenza di più forniture elettriche – dunque più impianti elettrici – che però insistono sullo stesso unico impianto di terra ed in particolare sullo stesso datore di lavoro. Il caso non è raro (si pensi ad esempio a due capannoni adiacenti).
La scelta può ricadere fra la somma delle potenze come input al tariffario o la somma dei singoli importi derivanti dalle singole potenze.
Stefano Scarpa
Questa l’opinione più diffusa, che condividiamo: se due o più forniture fanno capo alla stessa attività e l’edificio o complesso di edifici è lo stesso (o comunque lo è il dispersore), per “potenza installata” è possibile intendere la somma delle potenze disponibili delle singole forniture. Ovviamente deve essere possibile emettere un verbale unico (dispersore unico, unico datore di lavoro, ecc.).