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impianti elettriciE’ vero che non esiste più l’obbligo di presentare da dichiarazione di conformità all’atto di vendita per gli immobili realizzati prima del 1990?
In caso affermativo potete inviarmi la documentazione relativa?

Mauro Cremonesini

Per gli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore della 46/90 e mai modificati la dichiarazione di conformità non è esigibile: il documento infatti prima della pubblicazione della Legge non esisteva. In ogni caso in caso di compravendita non è obbligatorio esibire la dichiarazione di conformità dell’impianto. L’articolo 13 del decreto 37/08 che introduceva tale obbligo è stato abrogato dal DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 (Gazzetta Ufficiale n.147 del 25 giugno 2008 – Suppl. Ordinario n. 152 ), successivamente convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 (Supplemento Ordinario n.196, relativo alla Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n.195)

DM 37/08 – Art. 13. Documentazione
1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell’immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all’avente causa. L’atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all’articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione e’ consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l’immobile.

DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112
Art. 35. Semplificazione della disciplina per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici
..omissis..
2. L’articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e’ soppresso.