Ho letto sul vostro portale un quesito relativo in merito all’obbligatorietà della valutazione (analisi) di rischio da fulminazione delle strutture/edifici. Nel quesito si diceva sostanzialmente che tale valutazione per il rischio R1 è sempre obbligatoria nei i luoghi di lavoro in base al D,Lgs. 81/08.
Nei non luoghi di lavoro chiedo se tale valutazione è obbligatoria anche nelle attività soggette a prevenzione incendi, in base al decreto 3 agosto 2015 (Codice Prevenzione Incendi)
S.10.6.4 Protezione contro le scariche atmosferiche
1. Per tutte le attività deve essere eseguita una valutazione del rischio dovuto ai fulmini.
2. Sulla base dei risultati della valutazione di tale rischio, gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere realizzati nel rispetto delle relative norme tecniche.
Enrico Meloni
La valutazione del rischio dovuto al fulmine per le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco è soluzione progettuale (vedasi Cap. S.10. decreto 3.08.2015 Allegato I Sezione S) preventiva per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio (vedasi Capitolo S.10.5).
Che la valutazione sia obbligatoria, in rapporto al raggiungimento di detti obiettivi, reputiamo sia palese. Difficile che un’attività soggetta al controllo dei Vigili del fuoco e alla quale si applica la Regola tecnica Orizzontale (RTO) di cui al decreto 3.08.2015) non si configuri anche come luogo di lavoro.
La valutazione del rischio R1 dovuto al fulmine potrebbe non essere sufficiente in rapporto alla tipologia specifica dell’attività e pertanto potrebbero essere da valutare anche i rischi R2 e R3 nonché il rischio R4 con valenza economica.