Il DL 162/2019, convertito in Legge lo scorso 29 febbraio (Legge 8/2020), non ha solo introdotto le modifiche al DPR 462/01 di cui abbiamo diffusamente parlato (qui), ma anche diverse proroghe e novità in materia di strutture alberghiere, mercato elettrico e fonti rinnovabili. Il decreto 30 gennaio 2020 ha finalmente gettato le basi per il cosiddetto “Vehicle-to-grid”. Infine il decreto 20 febbraio 2020 ha prorogato gli adempimenti in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie.
Moltissimi argomenti in brevissimo tempo (tutti i documenti sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale a Febbraio), in un momento in cui l’attenzione è stata monopolizzata dalle modifiche al DPR 462/01. Analizziamo ora i vari provvedimenti nel dettaglio.
Proroghe antincendio per le strutture alberghiere
L’articolo 3 comma 5, inserito tra le modificazioni per la conversione in legge del DL 162/19, introduce ulteriori proroghe in materia di adempimenti alle prescrizioni in materia di prevenzione incendi nelle strutture turistico alberghiere. Il documento differisce le scadenze introdotte dalla Legge 27 dicembre 2017 n. 2015:
5. All’articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n.205, la lettera i) e’ sostituita dalla seguente..
e prevede che:
… le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2020, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:
– resistenza al fuoco delle strutture;
– reazione al fuoco dei materiali;
– compartimentazioni;
– corridoi;
– scale;
– ascensori e montacarichi;
– impianti idrici antincendio;
– vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
– vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
– locali adibiti a deposito.
Le strutture che si trovano nei territori colpiti da eventi meteorologici o sismici avranno tempo fino a Giugno 2022.
Per i rifugi alpini, il termine di adeguamento scaduto a fine anno è prorogato al 31 dicembre 2020.
Mercato tutelato dell’energia
L’articolo 12 comma 3 del DL 162/19 fissa il termine del mercato tutelato a partire dal primo gennaio 2021 per le piccole imprese e dal primo gennaio 2022 per le microimprese e gli utenti domestici.
…il comma 2 dell’articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese di cui all’articolo 2, numero 7), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e a decorrere dal 1° gennaio 2022 per le microimprese di cui all’articolo 2, numero 6), della medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici…
Rinnovabili: comunità energetiche rinnovabili
In attesa del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, viene anticipata l’opportunità di attivare l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili cioè di realizzare comunità energetiche rinnovabili, ovvero, per più soggetti autoconsumatori di energia rinnovabile all’interno dello stesso edificio o condominio, diventa possibile associarsi per condividere l’energia prodotta.
Questo è possibile a patto che:
– gli impianti devono avere potenza complessiva inferiore a 200 kW ed essere entrati in esercizio dopo il primo marzo 2020 ed entro 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del recepimento della direttiva UE 2018/2001;
– i soggetti partecipanti condividono l’energia prodotta utilizzando la rete esistente; L’energia condivisa
e’ pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali associati;
– l’energia e’ condivisa per l’autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo.
Vehicle-to-grid
Il 14 febbraio 2020 è stato pubblicato il decreto 30 gennaio 2020, dal titolo “Criteri e modalita’ per favorire la diffusione della tecnologia di integrazione tra i veicoli elettrici e la rete elettrica, denominata vehicle to grid“. L’atteso documento consente ai predetti veicoli di erogare, attraverso le infrastrutture di ricarica, i seguenti servizi:
a) servizi di riserva terziaria e bilanciamento, nonche’ di risoluzione delle congestioni;
b) ulteriori servizi tra i quali la regolazione primaria e secondaria di frequenza e la regolazione di tensione, ove
tecnicamente fattibile.
L’individuazione delle caratteristiche dei sistemi di ricarica è demandata al CEI:
In collaborazione con il Comitato elettrico italiano (CEI), sono inoltre individuate specifiche tecniche minime, perseguendo principi di semplicità ed economicità, che i dispositivi ed i misuratori installati presso il punto di connessione, anche già integrati nelle infrastrutture di ricarica, devono possedere ai fini della partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento e le eventuali apparecchiature di misura, ulteriori rispetto a quelle previste dalla regolazione generale ovvero a quelle già inserite nelle infrastrutture di ricarica e utilizzabili a tal fine, ferma restando la progressiva estensione della sperimentazione e del numero di servizi erogabili dalle infrastrutture di ricarica.
Prevenzione incendi nelle strutture sanitarie: proroghe
Il decreto 20 febbraio 2020 “Proroga delle scadenze in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, previste dal decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 2015“, pubblicato il 28 febbraio in Gazzetta Ufficiale, differisce nuovamente i termini per i provvedimenti da attuare in materia di prevenzione incendi nelle strutture sanitaria, in particolare:
I termini di adeguamento completo degli impianti elettrici secondo le indicazione del decreto 19 marzo 2015 (Allegato I – Art. 17.5; Allegato II – art.26.4 e 36.5) per le strutture che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio ma che per causa di forza maggiore (per le nuove procedure di gara o per mancata assegnazione di fondi) sono impossibilitate a completare il lavori programmati sono così riprogrammati:
a) 24/04/2023 per le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno con oltre 25 posti letto ed esistenti al 26/12/2002;
b) 24/10/2019 (termine già scaduto) per le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale esistenti al 24/04/2015 di superficie compresa tra 500 e 1000 m2;
c) 24/04/2020 (termine in scadenza) per le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale esistenti al 24/04/2015 di superficie superiore a 1000 m2;
d) 24/04/2025 per le strutture sanitarie di cui e’ prevista la dismissione o riconversione in strumenti di programmazione negoziata già stipulati con la presenza del Ministero della salute, quali gli accordi di programma e gli accordi di programma quadro, i termini di cui al comma 1 si intendono prorogati sino al termine di cui all’art. 2, comma 1, lettera e) al fine di assicurare la corretta allocazione delle risorse pubbliche.