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impianti elettriciVolevo chiedere un consiglio su una problematica relativa alla protezione dei contatti diretti ed indiretti in un impianto elettrico a servizio di una scuola.
La scuola in oggetto è stata costruita prima degli anni ’90. Attualmente l’impianto è protetto da un interruttore magnetotermico differenziale di portata adeguata e da una corrente di intervento di 30 mA. L’impianto della suddetta è privo dell’impianto di terra.
Il committente mi ha chiesto se posso confermare che la scuola è a norma anche non avendo la dichiarazione di conformità che comunque secondo la vecchia legge la 46/90, permetteva di regolarizzare e rilasciare la dichiarazione di conformità, installando un interruttore magnetotermico differenziale da 30 mA.
Come posso comportarmi e dargli una risposta visto che presumibilmente molte scuole italiane ad oggi non sono adeguate secondo il decreto 37/08, che impone tra l’altro il coordinamento tra l’impianto di terra e gli interruttori di protezione.

Per. Ind. Lonardelli Donato

di riPer l’attività da lei descritta l’impianto di terra (ed il relativo coordinamento delle protezioni contro i contatti indiretti a mezzo di dispositivi differenziali) è ed era obbligatorio sin dalla costruzione della scuola ai sensi della Norma CEI 64-8, del DPR 547/55 e del DLgs 626/94. In base all’articolo 7 comma 3 della Legge 46/90 tutti gli impianti dovevano essere adeguati alla regola dell’arte entro tre anni dall’entrata in vigore della stessa:

Legge 46/90
Art. 7 – Installazione degli impianti
..omissis..
3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente leggedevono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo.

…tuttavia il regolamento di attuazione (DPR 447/91) considerava adeguati gli impianti preesistenti dotati (ai fini della protezione contro i contatti indiretti) di differenziale da 30 mA, anche senza impianto di terra.

DPR 447/91
Art. 5 – Installazione degli impianti
..omissis..
8. Per l’adeguamento degli impianti già realizzati alla data di entrata in vigore della legge è consentita una suddivisione dei lavori in fasi operative purché l’adeguamento complessivo avvenga comunque nel triennio previsto dalla legge, vengano rispettati i principi di progettazione obbligatoria con riferimento alla globalità dei lavori e venga rilasciata per ciascuna fase la dichiarazione di conformità che ne attesti l’autonoma funzionalità e la sicurezza. Si considerano comunque adeguati gli impianti elettrici preesistenti che presentino i seguenti requisiti: sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, posti all’origine dell’impianto, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

Decreto 37/08
Art. 6 – Realizzazione ed installazione degli impianti
..omissis..
3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

La possibilità di considerare “adeguati” gli impianti elettrici preesistenti al 13 marzo 1990 aventi la sola protezione a mezzo interruttore differenziale con Idn 30 mA era limitata dalla Legge 46/90, dal DPR 447/91 e dal DM 37/08 ai soli impianti delle unità immobiliari.