E’ stato convertito in Legge il DL 162/19 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche’ di innovazione tecnologica“. Il documento conferma le modifiche al DPR 462/01 introdotte dalla prima stesura dell’articolo 36 “informatizzazione INAIL”, con l’unico emendamento approvato al comma 1:
Art. 36 – Informatizzazione INAIL
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe).
1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza.
2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.
3. Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
4. Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.».
A breve è attesa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.