In un’impresa installatrice quanti responsabili tecnici sono ammessi con la stessa Lettera, secondo il decreto 37/08?
Giovanni Brighenti
L’art. 3 del decreto 37/08 al comma 1 indica che per le attività di cui all’art 1 sono abilitate le imprese per le quali l’imprenditore individuale o il legale rappresentante, ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’art. 4.
Al comma 2 del medesimo articolo si specifica che il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione solo per una sola impresa e che tale qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
A nostro parere salvo che nelle condizioni dell’impresa individuale e nelle condizioni di cui al comma 2 nulla osta alla nomina di più responsabili tecnici con medesima lettera per la stessa azienda.
Dovrà essere esplicitato nelle procedure aziendali per quali dichiarazioni di conformità sarà responsabile il singolo responsabile tecnico.