Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.
(GU Serie Generale n.36 del 12-02-2019)
«Art. 8-bis (Misure di semplificazione per l’innovazione).
1.Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
“2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai fini dell’autorizzazione archeologica di cui all’articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’avvio dei lavori e’ subordinato alla trasmissione, da parte dell’operatore di rete alla soprintendenza competente, di documentazione cartografica rilasciata dalle competenti autorita’ locali che attesti la sovrapposizione dell’intero tracciato ai sottoservizi esistenti. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati al di sopra dei medesimi sottoservizi preesistenti. L’operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno quindici giorni, l’inizio dei lavori alla soprintendenza competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, e’ altresi’ depositato presso la soprintendenza, ai fini della preventiva approvazione, apposito elaborato tecnico che dia conto anche della risistemazione degli spazi oggetto degli interventi.
2-ter. Qualora siano utilizzate tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, come definita dall’articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2013, ai fini dell’autorizzazione archeologica di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le attivita’ di scavo sono precedute da indagini non invasive, concordate con la soprintendenza, in relazione alle caratteristiche delle aree interessate dai lavori. A seguito delle suddette indagini, dei cui esiti, valutati dalla soprintendenza, si tiene conto nella progettazione dell’intervento, in considerazione del limitato impatto sul sottosuolo, le tecnologie di scavo in minitrincea si considerano esentate dalla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 25, commi 8 e seguenti, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In ogni caso il soprintendente puo’ prescrivere il controllo archeologico in corso d’opera per i lavori di scavo”;
b) all’articolo 8, dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
“4-bis. I lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne ed esterne all’edificio predisposte per le reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, volte a portare la rete sino alla sede dell’abbonato, sono equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all’articolo 1135 del codice civile. Tale disposizione non si applica agli immobili tutelati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;
c) all’articolo 12, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”.
2. All’articolo 88 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: “conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui all’allegato n. 13, all’Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree” sono aggiunte le seguenti:”un’istanza unica”;
b) al comma 6, dopo le parole: “Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’autorizzazione alla effettuazione degli scavi” sono inserite le seguenti: “e delle eventuali opere civili”;
c) dopo il comma 7 e’ inserito il seguente:
“7-bis. In riferimento ad interventi per l’installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, in deroga a quanto previsto dall’articolo 22, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’autorizzazione prevista dall’articolo 21, comma 4, relativa agli interventi in materia di edilizia pubblica e privata, ivi compresi gli interventi sui beni di cui all’articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004, e’ rilasciata entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza a condizione che detta richiesta sia corredata di idonea e completa documentazione tecnica”.
3. All’allegato B al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, il capoverso B.10 e’ sostituito dal seguente:
“B.10. Installazione di cabine per impianti tecnologici a rete, fatta salva la fattispecie dell’installazione delle stesse all’interno di siti recintati gia’ attrezzati con apparati di rete che, non superando l’altezza della recinzione del sito, non comporti un impatto paesaggistico ulteriore del sito nel suo complesso, da intendersi ricompresa e disciplinata dalla voce A.8 dell’allegato A, o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione”.
4. All’articolo 26 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
“3-bis. Nel caso di interventi finalizzati all’installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, il nulla osta di cui al comma 3 e’ rilasciato nel termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta da parte del comune”.
5. All’articolo 94, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: “entro sessanta giorni dalla richiesta” sono inserite le seguenti: “, ed entro quaranta giorni dalla stessa in riferimento ad interventi finalizzati all’installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga,”.