Sono un consulente e mi occupo di implementazione e valutazione (di parte terza) di sistemi di gestione aziendale in materia di Sicurezza, Ambiente e Qualità.
Ultimamente presso un azienda cliente ho avuto una discussione con un tecnico di un Organismo di Ispezione (regolarmente notificato) relativamente alla taratura degli strumenti che stava utilizzando per la verifica (nel caso specifico, biennale) degli impianti di messa a terra, ai sensi del D.P.R. 462/2001. In particolare ho sollevato un’eccezione perché il tecnico in questione stava utilizzando degli strumenti accompagnati da Certificati di taratura rilasciati da laboratorio LAT tre anni or sono (anno 2015), dunque non più tarati dalla precedente verifica del medesimo impianto, effettuata nel 2016, e ciò, in apparente contrasto con quanto esplicitamente previsto dalla GUIDA CEI-ISPESL 0-11 “Guida alla gestione in qualità delle misure per la verifica degli impianti elettrici ai fini della sicurezza”: “il sistema di verifica deve essere in grado di assicurare la riferibilità, ripetibilità e riproducibilità dei risultati ottenuti in modo da garantire non solo gli esiti già conseguiti, ma anche quelli futuri”.
A mio parere questa affermazione supporta l’esigenza di effettuare verifiche degli impianti con strumenti che siano controllati da laboratorio metrologico in anticipo alla stessa verifica, indipendentemente dalla relativa periodicità – biennale oppure quinquiennale – alla stessa stregua di quanto previsto in ambito di valutazione del rumore (Legge 447/1995 – aspetti ambientali -, e D.Lgs. 81/2008 – sicurezza nei luoghi di lavoro -). Ho effettuato una serie di controlli a livello normativo, ma non sono riuscito a trovare alcuna indicazione in merito all’intervallo di taratura di detta tipologia di strumenti : D.P.R. 462/01, guida tecnica INAIL (rev. del 22.05.2012), Circolare Tecnica n. 29/2017, rilasciata da ACREDIA il 20.11.2017. Deve essere evidenziato che in tutti questi tre documenti si fa esplicito riferimento alla necessità di taratura di detti strumenti, ma nulla viene indicato in merito alla relativa frequenza. Il mio quesito a questo punto è il seguente:
Esiste una norma al riguardo (faccio esplicito riferimento alla normativa CEI) che entri maggiormente nel dettaglio, definendo intervalli di taratura (es : annuale, biennale, triennale, etc.) per gli strumenti utilizzati per le verifiche di cui al D.P.R. 462/2001 ?
Francesco Cirrincione
Innanzitutto bisogna sfatare un mito e chiarire che la taratura di uno strumento altro non è che una verifica delle sue prestazioni metrologiche, eseguita da un laboratorio qualificato, che nulla ha a che vedere con regolazioni o simili.
La taratura, così come definita dal vocabolario internazionale di metrologia (VIM – rif. UNI CEI 70099), consiste nel confronto tra le misure eseguite da uno strumento e una grandezza definita da un campione primario mediante una catena di riferibilità più o meno lunga (Laboratorio LAT o meno).
Questo processo serve ad accertare se tutte le misure eseguite PRIMA e fino al momento della taratura stessa rientrano o meno nei campi di accuratezza e precisione indicati dal costruttore e valutati dall’utilizzatore come idonei ad eseguire misure affidabili nello specifico ambito di applicazione (conferma metrologica).
Quanto riportato dalla guida CEI 0-11, che è piuttosto datata e in fase di revisione, sui risultati “futuri” non è in linea con la normativa attualmente vigente in campo di metrologia e afferma qualcosa di impossibile perchè nessuna verifica può garantire esiti successivi al momento della propria esecuzione.
In questo caso l’Organismo stabilisce l’intervallo tra le tarature periodiche sulla base di proprie valutazioni che devono essere supportate all’interno delle procedure dell’Organismo stesso (frequenza e condizioni d’uso, controlli interni intermedi, ecc.) e si assume la responsabilità dei risultati tra tarature successive nel caso emergessero scostamenti tra le prestazioni attese e quelle riscontrate dal laboratorio. Non esiste un intervallo definito da norma per le tarature periodiche e addirittura questo intervallo può non essere fisso; se vuole approfondire questo aspetto può consultare la pubblicazione ILAC P10.
Va inoltre sottolineato che le incertezze strumentali comunicate dal costruttore e accertate in sede di taratura si riferiscono a misure eseguite in condizioni di laboratorio.
Gli strumenti per verifiche di sicurezza sugli impianti elettrici devono rispondere alle norme della serie CEI EN 61557 che ammettono, in condizioni non controllate, incertezze dette “di impiego” che possono arrivare fino al 30% del valore letto.
In quest’ambito, quindi, l’incertezza strumentale (solitamente qualche unità percentuale per strumenti digitali) ricopre un ruolo trascurabile nella valutazione dei risultati delle misure ai fini della sicurezza.
In conclusione ci sentiamo di raccomandarle di non valutare l’operato del tecnico verificatore e dell’Organismo sulla base del tempo intercorso tra taratura dello strumento e verifica, aspetto tutto sommato marginale, quanto piuttosto dalla meticolosità del controllo e dalla competenza dimostrata.