Con la presente si vuole sapere quale norma/legge/circolare o altro, ( considerato che il decreto 12-9-1959 è stato abrogato ) obbliga il datore di lavoro a designare il personale per affiancare e/o collaborare con l’ispettore ( ASL o organismo abilitato ) al fine di verificare l’impianto di messa a terra secondo il DPR 462/01 e D.L 81/08.
Santo Liistro
In realtà il decreto 12 settembre 1959 non è stato mai abrogato in toto. Esistono atti di abrogazione parziale degli articoli inerenti i modelli A, B e C e di altre parti. Per esempio, non è mai stato abrogato l’Art. 12 che dà la possibilità alle cosiddette “Officine elettriche” di provvedere all’esecuzione delle verifiche in autonomia con proprio personale, registrandone gli esiti sul Modello O.
Parimenti non esiste atto formale di abrogazione dell’art. 13 (Titolo IV, Disposizioni comuni), che dice:
Per le operazioni di collaudo e di verifiche i costruttori e i datori di lavoro devono mettere a disposizione dei funzionari incaricati dell’Ispettorato del lavoro o dell’Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (oggi sostituiti per funzione dagli ispettori di Organismi Abilitati o ASL/ARPA, ndr), il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto, ed i mezzi necessari per l’esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione.
Inoltre la guida CEI-MAP-ISPESL 0-14 al Capitolo 4 “Procedure di verifica“, punto 4.1 “Generalità”, stabilisce che
L’esame a vista e le prove devono essere condotti con il supporto dell’assistenza tecnica messa a disposizione dal committente (preposto del committente alla verifica).