Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita’ commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell’articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 – modifiche al decreto 3 agosto 2015.
Art. 1 – Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita’ commerciali
1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita’ commerciali di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2 – Campo di applicazione
1. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attivita’ commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 69, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione.
2. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attivita’ di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 27 luglio 2010.
Art. 3 – Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015
1. All’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», e’ aggiunto il capitolo «V.8 – Attivita’ commerciali», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita’ commerciali di cui all’art. 1.
2. All’art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo la lettera q), e’ aggiunta la seguente lettera: «r) decreto del Ministro dell’interno 27 luglio 2010, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attivita’ commerciali con superficie superiore a 400 mq”».
3. All’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo le parole «67, ad esclusione degli asili nido;» e’ inserito il numero «69;».
Art. 4 – Norme finali
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 novembre 2018
Il Ministro: Salvini