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~DSono il titolare di una ditta individuale iscritta al registro imprese della camera di commercio della mia provincia dal 1996 per queste attività:
– “Riparazione e manutenzione di apparecchi elettrici-domestici ed elettronici”
– “Sistemi di qualità controllo e certificazione prodotti”.
Ho quindi un’attività professionale composta da più tipi di servizi.
Come artigiano ho costruito e riparato apparecchiature elettroniche, ed in tutti questi anni ho svolto anche installazioni, riparazioni e manutenzioni di impianti elettrici, ma soprattutto di antenne e loro impianti di distribuzione, in modo particolare televisive. Ho realizzato installazioni per privati e aziende, lavorando in commissione diretta o attraverso ordini di lavoro ricevuti prima direttamente Stream e poi come sub installatore per conto di Sky. Attualmente sono anche installatore ufficiale di Linkem.
Ho un diploma di perito in elettronica e telecomunicazioni, e tutte le qualifiche per la professione di consulente di direzione nei sistemi qualità secondo le norme UNI della serie 9000.
A parte un breve periodo in cui ho lavorato come insegnante nelle scuole superiori, non sono mai stato dipendente di nessuna azienda.
Attualmente quando ne ho bisogno, sono costretto a far certificare i miei impianti da un’altro professionista abilitato alla 46/90. Leggendo uno dei vostri articoli, mi sembra di capire che la mia esperienza lavorativa come titolare della mia azienda in qualche modo può essere valida ai fini del riconoscimento dei requisiti per l’ottenimento dell’abilitazione alla certificazione secondo la legge 46/90.
Dopo oltre vent’anni di lavoro, vorrei poter rilasciare certificazioni autonomamente (solo per la lettera che riguarda i miei impianti).
Potrei dimostrare di esercitare l’attività di impiantista da anni con ricevute e fatture della mia azienda dal 1996, ma non avendo mai svolto neanche un giorno di lavoro alle dipendenze di nessuna ditta, mi chiedo se una mia richiesta di abilitazione abbia un senso.
Avrei piacere di conoscere il vostro parere su una mia richiesta di riconoscimento dei requisiti presso la mia camera di commercio.
In caso contrario, esiste un iter per poter dimostrare le proprie competenze (corsi, esami, ecc) ai fini di ottenere il riconoscimento dei requisiti, o sarei costretto necessariamente a collaborare con qualcuno per “assorbire” formalmente i suoi requisiti?

Santino

~RI requisiti tecnico-professionali in capo al responsabile tecnico dell’impresa abilitata (vedasi art. 3 decreto 37/08) per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui al decreto 37/08 sono indicati nell’art. 4 dello stesso:

“Requisiti tecnico-professionali”
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
((a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall’allegato A, area 1 – efficienza energetica, al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 settembre 2011));
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attivita’ di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) e’ di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attivita’ di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) e’ di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attivita’ cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualita’ di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attivita’ di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresi’, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell’articolo 4 il titolare dell’impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attivita’ di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attivita’ di cui alla lettera d) dell’articolo 1, comma 2, tale periodo non puo’ essere inferiore a quattro anni.

Può richiedere alla Camera di commercio competente per zona un parere nel merito del riconoscimento dei periodi di attività svolti come installatore con i requisiti di cui alla lettera b) dell’art. 4.

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