Ho un cliente che sta realizzando l’impianto elettrico della nuova sede su mio progetto.
Il sito è dotato di un impianto antincendio di spegnimento per la cui realizzazione all’installatore è necessaria la lettera G.
L’installatore, che ha realizzato il quadro elettrico da cui sarà derivata la linea di alimentazione della centrale di pompaggio, si rifiuta di posare la linea di alimentazione e di fare l’impianto di illuminazione del locale tecnico che ospiterà l’impianto di pompaggio in quanto non ha la lettera G.
Concordo sul fatto che l’impianto di spegnimento debba essere installato da un installatore con la lettera G ma la luce è quella del locale il cui funzionamento è scollegato da quello del sistema di pompaggio. Inoltre se non può posare la linea allora non potrebbe nemmeno installare l’interruttore nel quadro perché da lì parte la linea.
Una volta che l’installatore segue il progetto e fa la predisposizione portando la linea davanti a una scatola nera (che può essere il quadro di un ascensore, di un cancello, di un forno da ceramica, di un’isola di lavoro…) che differenza c’è? Ricordo che alla base c’è sempre il progetto di un professionista.
Quindi in definitiva:
– L’installatore può posare la linea (che verrà collegata al quadro di pompaggio da altro installatore con lettera G)? in caso negativo mi potete dare il riferimento normativo che io possa portare al cliente per metterlo tranquillo?
– Se l’installatore non può posare la linea può installare in partenza l’interruttore a protezione di quella linea che non può posare?
Capisco che sempre meno si tratta di problemi di tecnica e sempre più di insulsi cavilli legali ma forse sta diventando eccessivo (scusate lo sfogo).
Marco Rosi
La linea di alimentazione delle pompe antincendio, così come l’impianto di illuminazione dei locali ove le stesse sono installate, fanno parte dell’impianto elettrico da Lei progettato. L’installatore che sta eseguendo l’impianto elettrico in riferimento al suo progetto, deve installare la linea di alimentazione e gli impianti di illuminazione in oggetto. Il riferimento di legge è il decreto 37/08 all’art. 1 comma 1 e comma 2 lettera a, e all’art. 2 lettera e. Solo la centrale di pompaggio e gli impianti ad essa sottesi sono ricompresi nella lettera g di cui all’art. 1 comma 2 del decreto 37/08.
Da rileggere con attenzione la definizione di impianti di protezione antincendio riportata all’art. 2 lettera h del decreto 37/08:
h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché’ gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d’incendio;
L’installatore se in possesso dei requisiti tecnico professionali per l’esecuzione degli impianti di cui all’art. 1 comma 1 e camma 2 lettera a, deve (e sottolineiamo deve) installare quanto indicato a progetto.
Le motivazioni addotte sono banali ed infondate.