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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 luglio 2018, n. 91
Testo del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 171 del 25 luglio 2018), coordinato con la legge di conversione 21 settembre 2018, n. 108 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale – alla pag. 1), recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative».

Art. 3 – Proroga di termini in materia di ambiente (di vendita di energia elettrica e gas naturale e di energia)
1. Il termine per la denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, iscritte nell’elenco dell’Unione alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, e’ prorogato al 31 agosto 2019.
( 1-bis. All’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 59, le parole: « a decorrere dal 1 luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1º luglio 2020»;
b) al comma 60, le parole: « a decorrere dal 1º luglio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1º luglio 2020».
1-ter. Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i requisiti di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o dalle province delegate che rispettano i medesimi requisiti, e per gli impianti solari termodinamici, inseriti in posizione utile nelle graduatorie pubblicate dal Gestore dei servizi energetici GSE Spa, a seguito delle procedure di registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, il termine per l’entrata in esercizio di cui all’articolo 11, comma 1, del medesimo decreto ministeriale 23 giugno 2016, e’ prorogato di ventiquattro mesi. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. )

omissis

Art. 9 – bis – Proroghe di termini in materia di strutture turistico-ricettive
1. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all’articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e’ prorogato al 31 dicembre 2019.

omissis