Desidero sapere se per una caldaia (situata in appartamento per il riscaldamento ed erogazione acqua calda) installata prima del l’anno 1990, a camera aperta ed ancora perfettamente funzionante, può essere rilasciata, da parte di un tecnico abilitato, la certificazione di rispondenza, ovviamente facendo le modifiche del caso (ampliamento fori di aspirazione nel muro, ecc.), nonché verifica della tenuta dell’impianto e quant’altro si rendesse necessario per la messa in sicurezza. Per vs/ opportuna conoscenza, tengo doverosamente a precisare che i tubi del condominio dove è situato l’appartamento in questione sono individuali. Questa mia richiesta è volta a fare chiarezza su quanto appreso da alcuni termoidraulici, da me interpellati, che si sono espressi ognuno in maniera completamente discordante, lasciandomi nell’incertezza e nella confusione più assolute.
Carla Montebugnoli
No, la dichiarazione di rispondenza prevista dall’art. 7 comma 6 del decreto 37/08 può essere rilasciata solo per gli impianti realizzati dopo il 5.03.1990 (entrata in vigore legge 46/90) sino al 27 marzo 2008 (entrata in vigore del decreto 37/08).
Gli impianti di riscaldamento relativi agli edifici adibiti ad uso civile erano soggetti alla disciplina della Legge 46/90 in quanto indicati all’ art. 1 comma 1 lettera c) della stessa.
Ai sensi della legge 46/90 gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della stessa dovevano essere adeguati ai requisiti di sicurezza indicati dalle Norme UNI-CIG ( ad esempio (per impianti con Portata termica <= 35 kW) secondo la Norma UNI 10738 “Impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico preesistenti alla data del 13 marzo 1990 – Linee guida per la verifica delle caratteristiche funzionali” maggio 1998, pubblicata in GU n° 302 il 29.12.1998, sostituita dall’edizione 2012).:
Pertanto se l’impianto di riscaldamento oggetto del quesito presenta portata termica non superiore ai 35 kW ed è stato installato in ambito civile prima del 13.03.1990 lo stesso doveva essere adeguato per le parti che lo compongono ai sensi della 46/90 secondo le Norme UNI CIG.
La caldaia è l’unico componente dell’impianto per il quale non è possibile rilasciare la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza in quanto la stessa è componente già in possesso di dichiarazione di conformità CE rilasciata dal costruttore o di dichiarazione di conformità ai sensi del DPR n° 661/1996 (attuazione Direttiva 90/396/CEE).
Per una corretta verifica degli impianti alimentati a gas per uso domestico aventi portata termica <= 35 kW si segnala il “Rapporto tecnico di verifica” – RTV edito dal CIG (Comitato italiano Gas) e le pubblicazioni UNI riferite all’applicazione delle Norme UNI-CIG (ad esempio le “Linee guida per la verifica dell’idoneità al funzionamento in sicurezza per gli impianti alimentati a gas, per uso domestico, in esercizio” edite con riferimento alla Norme UNI 10738 edizione 2012).
Pertanto dopo le suddette verifiche l’impresa dovrà realizzare degli interventi di adeguamento/trasformazione degli impianti e rilasciare la relativa Dichiarazione di conformità degli impianti alla regola dell’arte ai sensi del DM 37/08 corredata da tutti gli allegati obbligatori e dei facoltativi necessari (vedasi Allegato I al DM).
Si veda anche nostra risposta in data 12 maggio 2016.