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Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica. (18A02943) (GU Serie Generale n.98 del 28-04-2018)

Art. 1 – Adozione dei Criteri ambientali minimi

1. Sono adottati i Criteri ambientali minimi, di cui all’allegato tecnico che e’ parte integrante del presente decreto, per «l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica».
2. Il presente decreto entra in vigore centoventi giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2018

Il Ministro: Galletti

 

Allegato 
 
 
  Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
                   - Direzione Clima ed Energia - 
 
                           Piano d'azione 
            per la sostenibilita' ambientale dei consumi 
             nel settore della Pubblica Amministrazione 
                               ovvero 
                      Piano d'Azione Nazionale 
               sul Green Public Procurement (PAN GPP) 
 
                    CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER 
 
                      SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE 
                              PUBBLICA 
 
 
  Sommario 
 
  1. PREMESSA 
  OGGETTO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO 
    2.1 TERMINI E DEFINIZIONI 
  2. INDICAZIONI RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO 
    3.1 RIFERIMENTI NORMATIVI 
    3.2 CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA 
    3.3 LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO 15 
    3.3.1 Consistenza delle  attivita'  e  loro  scansione  logica  e
temporale 
    3.3.2 Indici prestazionali 
    3.3.3 Analisi energetica 
    3.3.4 Valutazione dei fabbisogni 
    3.3.5 Gestione dell'impianto 
    3.3.5.1 Conduzione dell'impianto 
    3.3.5.2 Manutenzione 
    3.3.5.3 Verifica periodica degli impianti 
    3.3.6 Aspetti organizzativi 
    3.3.7 Documentazione che l'Amministrazione deve fornire 
    3.3.8 Ripartizione dei risparmi energetici conseguiti 
    3.3.9  Titoli  di  efficienza  energetica  ed   altri   incentivi
economici 
  3. CRITERI AMBIENTALI MINIMI - SERVIZIO IP 
    4.1 OGGETTO E DURATA DELL'AFFIDAMENTO 
    4.2 REQUISITI DEI CANDIDATI 
    4.2.1 Diritti umani e condizioni di lavoro 
    4.3 SPECIFICHE TECNICHE 
    4.3.1 Censimento 
    4.3.2 Analisi energetica 
    4.3.3 Valutazione degli indici prestazionali 
    4.3.4 Progetto definitivo 
    4.3.5 Progetto esecutivo 
    4.4 CRITERI PREMIANTI (criteri di aggiudicazione) 
    4.4.1 Requisiti dei candidati 
    4.4.2 Progetto definitivo 
    4.4.3 Progetto esecutivo 
    4.4.4 Gestione 
    4.4.5 Fornitura di energia elettrica 
    4.5 CLAUSOLE CONTRATTUALI (criteri di base) 
    4.5.1 Gestione 
    4.5.2 Sorgenti luminose e apparecchi di illuminazione 
    4.5.3 Fornitura di energia elettrica 
    4.5.4 Bilancio materico 
    4.5.5 Rapporti periodici sul servizio 
    4.5.6 Sensibilizzazione degli utenti 
    4.6 Clausole contrattuali (criteri premianti) 
    4.6.1 Bilancio materico 
    SCHEDA 1 - CENSIMENTO DI LIVELLO 1 
    SCHEDA 2 - CENSIMENTO DI LIVELLO 2 
    SCHEDA 3 - INDICI PRESTAZIONALI IMPIANTO 
    SCHEDA 4 - CONFORMITA' NORMATIVA 
    SCHEDA 5 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
    SCHEDA 6 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 
    SCHEDA 7 - SERVIZI INTELLIGENTI 
    SCHEDA 8 - LIVELLO GESTIONALE 
    SCHEDA 9 - PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA 
    SCHEDA 10 - PROGETTO DEFINITIVO 
    SCHEDA 11 - PROGETTO ESECUTIVO 
 
 
  1. PREMESSA 
 
  Questo documento e' parte integrante  del  Piano  d'azione  per  la
sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica amministrazione,
di seguito PAN GPP (1) , e  tiene  conto  di  quanto  proposto  nelle
Comunicazioni della Commissione Europea COM(2008)397 "Piano  d'azione
su  produzione  e  consumo   sostenibili   e   politica   industriale
sostenibile",  COM(2008)400  "Appalti  pubblici   per   un   ambiente
migliore" e COM(2011)571 "Tabella di marcia verso l'Europa efficiente
nell'impiego delle risorse". 
  Esso definisce i criteri ambientali minimi - CAM -  che,  ai  sensi
del  D.Lgs.  50/2016  (2)  ,  le  Amministrazioni  pubbliche  debbono
utilizzare nell'ambito delle procedure per l'affidamento del servizio
di illuminazione pubblica (nel seguito "Servizio IP"). 
  Infatti ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 le Amministrazioni
che  intendono  procedere  all'affidamento  del  Servizio  IP  devono
inserire nei documenti della procedura di affidamento, per  qualunque
importo e per  l'intero  valore  delle  gare,  almeno  le  specifiche
tecniche e le clausole contrattuali (criteri di  base)  definite  nel
presente documento e, nello stabilire  i  criteri  di  aggiudicazione
(art. 95), devono altresi' tener  conto  dei  criteri  premianti  ivi
definiti. 
  I criteri definiti nel presente documento si applicano  anche  alle
Amministrazioni che svolgano in proprio, in  tutto  o  in  parte,  le
attivita' che costituiscono il servizio IP, non affidandole quindi  a
terzi. 
  I CAM "Servizio IP" sono stati definiti tenendo conto del fatto che
le  Amministrazioni  pubbliche  operano  in  contesti  e   condizioni
operative  molto  diversi,  a   partire   dalla   disponibilita'   di
informazioni sullo stato degli impianti e  delle  risorse  economiche
per eventuali  interventi  di  riqualificazione,  e  che  gli  stessi
impianti possono trovarsi in situazioni molto diverse in relazione al
rispetto della normativa, all'aggiornamento tecnologico ed al livello
di efficienza energetica. 
  Cosi'  come  previsto  dal  PAN  GPP,  l'applicazione  dei  Criteri
Ambientali Minimi nelle gare d'appalto sara' monitorata  al  fine  di
valutare l'attuazione pratica delle politiche nazionali in materia di
appalti pubblici ed al fine di stimarne, ove possibile,  gli  effetti
in termini di riduzione degli impatti ambientali. 
  I CAM definiti in questo documento saranno oggetto di aggiornamento
periodico per tener  conto  dell'evoluzione  della  normativa,  della
tecnologia e dell'esperienza. 
  I CAM definiti nel  presente  documento  si  applicano  ai  servizi
relativi all'illuminazione pubblica cosi' come definiti al  paragrafo
2. Non si applicano ai servizi diversi da quelli definiti al predetto
paragrafo 2. Questi  ultimi  servizi  dovranno  pertanto  recare  una
dicitura diversa ed essere distinti all'interno della  documentazione
di gara dai  "Servizi  IP".  Ai  fini  della  corretta  gestione  del
servizio e  della  migliore  tracciabilita'  dei  flussi  finanziari,
l'Amministrazione inserisce nel contratto  i  soli  servizi  relativi
all'illuminazione pubblica come definiti nel paragrafo 2, evitando di
includere anche servizi  diversi  da  questi  o,  comunque,  ad  essi
connessi. 
 
 
  OGGETTO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO 
  Ai  fini  del  presente  documento  il  Servizio  di  Illuminazione
Pubblica comprende: 
    • la gestione degli impianti di illuminazione pubblica che, a sua
volta, e' costituita da: 
      ○ la conduzione (come definita al cap. 3.3.5.1) degli  impianti
di illuminazione; 
      ○ la manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa  (come
definite al cap. 3.3.5.2) degli impianti di illuminazione; 
      ○ la verifica periodica, con cadenza prestabilita a seconda del
livello  prescelto  (cosi'  come  definito  al  cap.  3.3.5.3)  degli
impianti di illuminazione; 
    • ed inoltre puo' comprendere: 
      a) la fornitura di energia elettrica per l'alimentazione  degli
impianti   di   illuminazione   pubblica   ed    eventualmente    per
l'alimentazione degli impianti di segnaletica luminosa; 
      b) un censimento, se non esistente, almeno di livello  2  (vedi
SCHEDA 2)  degli  impianti  di  illuminazione  pubblica  a  cura  del
fornitore; 
      c)  la  definizione  di  un  progetto  definitivo  (cosi'  come
specificato nella SCHEDA 10) ovvero esecutivo (cosi' come specificato
nella SCHEDA 11) degli interventi di  riqualificazione  dell'impianto
di illuminazione pubblica e la  eventuale  realizzazione  dei  lavori
previsti da un  progetto  esecutivo  (cosi'  come  specificato  nella
SCHEDA 11) degli  interventi  di  riqualificazione  dell'impianto  di
illuminazione pubblica, laddove ricorrano i casi  previsti  dall'art.
59, comma 1 e 1 bis del codice dei contratti pubblici; 
      d) altre attivita' inerenti la  conduzione  o  la  manutenzione
degli impianti di illuminazione pubblica aggiuntive rispetto a quanto
gia' indicato; 
      e) la gestione degli impianti di segnaletica luminosa. 
  Accordi  quadro,  Convenzioni  ed  altri  contratti  stipulati   da
centrali di committenza o  altri  soggetti  al  fine  di  selezionare
fornitori o definire condizioni quadro propedeutiche  all'attivazione
di specifici contratti da parte di singole Amministrazioni  pubbliche
devono prevedere, ai sensi dell'art.  34  del  D.lgs.  n.50/2016,  il
rispetto almeno dei criteri di base (specifiche tecniche  e  clausole
contrattuali) definiti nel presente documento. 
  Nel capitolo 3 e' richiamata la principale normativa  pertinente  e
sono fornite indicazioni per la preparazione e  l'espletamento  delle
procedure d'acquisto e per l'esecuzione del contratto. 
  Nel capitolo 4 sono definiti i CAM. Essi si dividono in: 
    • requisiti dei candidati (criteri di base): atti  a  provare  la
capacita' tecnica del candidato ad eseguire il contratto di  servizio
in modo da ridurne gli impatti ambientali; 
    • specifiche tecniche  (criteri  di  base):  che  definiscono  il
livello minimo da raggiungere  in  relazione  ai  piu'  significativi
impatti  ambientali  del  servizio.  Questo  non   esclude   che   le
Amministrazioni pubbliche possano porsi obiettivi piu' ambiziosi e  a
questo scopo, ad esempio,  utilizzare  i  criteri  di  aggiudicazione
definiti in questo documento come specifiche tecniche; 
    •  clausole  contrattuali   (criteri   di   base):   criteri   di
sostenibilita' che l'Offerente si impegna  a  rispettare  durante  lo
svolgimento del contratto; 
    • criteri  premianti  (criteri  di  aggiudicazione):  criteri  di
valutazione dell'offerta cui debbono essere attribuiti, nei documenti
della procedura d'acquisto, specifici punteggi. I  criteri  premianti
definiti in questo documento sono atti  a  selezionare  servizi  piu'
sostenibili di quelli che si possono ottenere  con  il  rispetto  dei
soli criteri di base di cui sopra. 
  Allo scopo di fornire supporto alle Amministrazioni per la verifica
del rispetto dei singoli  criteri,  la  definizione  di  ciascuno  e'
completata da una parte denominata "verifica" in  cui  sono  indicati
mezzi e modalita' di prova del rispetto del criterio. 
 
  2.1 TERMINI E DEFINIZIONI 
 
  Di seguito vengono  riportati  termini  e  definizioni  utili  alla
migliore comprensione del documento: 
  Altri servizi: servizi diversi da quello di illuminazione  pubblica
cosi' come definito nel presente  documento.  Sono  tali,  dunque,  i
servizi o apparati non direttamente correlati alle finalita'  proprie
di un impianto di illuminazione pubblica ovvero che non ne potenziano
le funzionalita' (3) . 
  Apparecchio di  illuminazione:  un  apparecchio  che  distribuisce,
filtra o trasforma la luce trasmessa da una o piu' sorgenti  luminose
e che include tutte le parti  necessarie  per  sostenere,  fissare  e
proteggere  le  sorgenti  luminose  e,  ove  necessario,  i  circuiti
ausiliari e gli strumenti per collegarle all'alimentazione, ma non le
sorgenti luminose stesse. 
  Cavidotto per linee di alimentazione: le  condutture,  generalmente
interrate, adibite al passaggio di cavi elettrici per l'alimentazione
degli impianti di illuminazione. Tali cavidotti, nei limiti  e  nelle
possibilita' offerte dalla loro dimensione,  possono  ospitare  anche
cavi ottici dedicati al trasporto dati. 
  Carico  esogeno:  carico  di  tipo  elettrico  o  statico  gravante
sull'impianto di illuminazione pubblica ma che non  e'  riconducibile
al servizio di illuminazione  pubblica.  I  carichi  esogeni  possono
essere di due tipi: 
    -  carichi  esogeni  di   tipo   elettrico:   sono   impianti   o
apparecchiature  non  riconducibili  al  servizio  di   illuminazione
pubblica che vengono alimentati dalla rete di alimentazione  dedicata
alla sola  illuminazione  pubblica  (ad  esempio:  carichi  elettrici
temporanei per l'alimentazione di fiere e mercati; carichi  elettrici
continui per l'alimentazione di pompe idrauliche, telecamere, schermi
e   monitor,   luminarie   natalizie,   ecc.).   In   questi    casi,
l'Amministrazione  (ovvero  l'Offerente)  procede  ad  avviare,   nel
rispetto delle norme  vigenti  in  materia  di  sicurezza,  tutte  le
operazioni atte alla messa in sicurezza o all'eventuale rimozione dei
carichi esogeni elettrici. Nel caso in cui l'Amministrazione  (ovvero
l'Offerente)  abbia  sottoscritto  contratti  per   utenze   ad   uso
illuminazione pubblica, tutti i carichi esogeni elettrici collegati a
tali utenze dovranno essere distaccati e ricondotti ad utenze  (nuove
od esistenti) coerenti al servizio fornito (che non potranno  appunto
essere ad uso illuminazione pubblica e che avranno  tariffe  diverse)
(4) ; 
    - carichi esogeni di tipo statico: sono oggetti o apparecchiature
non riconducibili al servizio di illuminazione pubblica  che  vengono
sorretti da impianti di illuminazione pubblica o trovano alloggio  su
impianti  di   alimentazione   pubblica   (ad   esempio:   cartelloni
pubblicitari, targhe, insegne, bandiere, installati su sostegni della
pubblica illuminazione; tiranti  dell'illuminazione  utilizzati  come
supporto da operatori di telefonia). In questi casi l'Amministrazione
(ovvero l'Aggiudicatario) procede  ad  avviare,  nel  rispetto  delle
norme vigenti in materia di sicurezza, tutte le operazioni atte  alla
messa in sicurezza e  all'eventuale  rimozione  dei  carichi  esogeni
statici. Nei casi in  cui  la  parte  di  impianto  di  illuminazione
pubblica  oggetto  del  carico   assuma   la   funzione   di   spazio
pubblicitario, tale spazio va regolato secondo le norme di affissione
in vigore all'atto della pubblicazione del bando. 
 
  Censimento  dell'impianto:  operazione  di  rilevazione  intesa  ad
accertare lo stato e la consistenza di un impianto in un  determinato
momento. Il censimento  deve  essere  aggiornato  periodicamente  dal
Fornitore qualora effettui interventi sugli impianti che  necessitino
di aggiornamento dei dati censiti. 
  Per tener conto dei diversi gradi di conoscenza degli  impianti  da
parte delle Amministrazioni pubbliche, sono definiti due  livelli  di
censimento: 
    •  censimento  di  livello  1  (vedi  SCHEDA  1)  -  prevede   la
rilevazione, da parte dell'Amministrazione,  di  informazioni  minime
sull'impianto di illuminazione, sufficienti ad una prima  valutazione
dello stato di  fatto  e  delle  risorse  necessarie  per  effettuare
eventuali   interventi   di   riqualificazione    dell'impianto    di
illuminazione pubblica. Sulla base di tali dati potra' essere redatto
un progetto di fattibilita' tecnico-economica, cosi' come specificato
nella SCHEDA 9 e potra' essere predisposto  un  piu'  approfondito  e
mirato audit dell'impianto stesso; 
    •  censimento  di  livello  2  (vedi  SCHEDA  2)  -  prevede   la
rilevazione di informazioni necessarie a conoscere in  modo  puntuale
ed  esaustivo  lo  stato  dell'impianto  in  rapporto  a  quadri   di
alimentazione,  punti  luce,  linee   di   alimentazione   e   ambiti
illuminati, a consentire la valutazione esaustiva del rispetto  delle
leggi  e  delle  norme  tecniche  applicabili.  Sulla  base  di  tali
informazioni  possono  essere  redatti,  se   necessario,   eventuali
progetti definitivi o esecutivi. 
  La SCHEDA 3  fornisce  le  modalita'  per  il  calcolo  dell'indice
prestazionale in grado di fornire  una  valutazione  di  massima  sul
censimento dell'impianto (il punteggio e' su base 5  e  considera  un
livello sufficiente pari a 3), che corrisponde alla lettera "A". 
  Conformita' illuminotecnica: si intende l'attivita'  (sia  essa  di
sola analisi oppure di progettazione  e  di  lavori)  in  conseguenza
della quale l'impianto di illuminazione pubblica verifica la completa
rispondenza alle normative e  alle  leggi  del  settore  inerenti  la
progettazione  illuminotecnica  e  la  mitigazione  dell'inquinamento
luminoso. 
  Esempi di interventi finalizzati alla  Conformita'  illuminotecnica
sono: 
    - sostituzione di  apparecchi  illuminanti  esistenti  con  nuovi
apparecchi illuminanti; 
    -  modifica  della  parte  ottica   di   apparecchi   illuminanti
esistenti; 
    - ri-orientamento ovvero schermatura  di  apparecchi  illuminanti
esistenti. 
  Conformita'  normativa:  si  intende  la  verifica  della  completa
rispondenza alle normative e  alle  leggi  del  settore  inerenti  la
sicurezza elettrica e statica dell'impianto e  delle  sue  parti.  La
SCHEDA  4   fornisce   indicazioni   per   il   calcolo   dell'indice
prestazionale in grado di fornire una valutazione  di  massima  sulla
Conformita' normativa (il punteggio e'  su  base  5  e  considera  un
livello sufficiente pari a 3), che corrisponde alla lettera "B". 
  Esempi di interventi finalizzati alla Conformita' normativa sono: 
    - interventi di messa a norma sulla parte  elettrica  in  maniera
tale che l'impianto risulti rispondente alle leggi e  norme  inerenti
la sicurezza elettrica; 
    -  interventi  di  messa  a   norma   sulla   parte   strutturale
dell'impianto (in particolar modo  sostegni),  in  maniera  tale  che
l'impianto  risulti  rispondente  alle  leggi  e  norme  inerenti  la
sicurezza statica; 
    - interventi di risoluzione delle problematiche legate a  carichi
esogeni elettrici e statici. 
  Costo medio ponderato del capitale (WACC): il costo medio ponderato
del capitale di un'impresa (in inglese "WACC - Weighted Average  Cost
of Capital") e' il tasso di rendimento minimo  che  un  fornitore  di
risorse richiede come compensazione  per  il  proprio  contributo  di
capitale (5) . 
  Frazionamento  orizzontale   degli   impianti   di   illuminazione:
frazionamento fisico o fittizio di diversi impianti di  illuminazione
eseguito in maniera tale che il  singolo  impianto  di  illuminazione
facente parte di tale frazionamento risulti a se' stante (ovvero  che
mantenga  intatti  l'origine  nel  punto  di  prelievo   dell'energia
elettrica e il termine con i punti luce afferenti  a  tale  punto  di
prelievo) e come tale risulti gestibile indipendentemente (6) .  Tale
frazionamento garantisce una progettazione e gestione degli  impianti
funzionale, fruibile e fattibile e va  pertanto  preferito  a  quello
verticale. 
  Frazionamento   verticale   degli   impianti   di    illuminazione:
frazionamento fisico o fittizio di diversi impianti di  illuminazione
eseguito in maniera tale che gli impianti  di  illuminazione  facenti
parte di tale frazionamento risultino non piu' a se' stanti, ovvero i
cui elementi costituitivi risultino compresi in parti diverse di tale
frazionamento (7) . Ogniqualvolta risulti possibile, si consiglia  di
passare da un eventuale frazionamento  verticale  degli  impianti  di
illuminazione ad un frazionamento orizzontale. 
  Gestione dell'impianto  di  illuminazione:  ai  fini  del  presente
documento, la gestione  di  un  impianto  di  illuminazione  pubblica
comprende almeno: 
    • la conduzione (come definita al cap. 3.3.5.1) degli impianti di
illuminazione pubblica; 
    • la manutenzione ordinaria e  straordinaria  (come  definite  al
cap. 3.3.5.2) degli impianti di illuminazione pubblica; 
    • la verifica periodica, con cadenza prestabilita a  seconda  del
livello  prescelto  (cosi'  come  definito  al  cap.  3.3.5.3)  degli
impianti di illuminazione pubblica. 
  La SCHEDA 3  fornisce  le  modalita'  per  il  calcolo  dell'indice
prestazionale in grado di fornire una valutazione  di  massima  sulla
Gestione dell'impianto di illuminazione (il punteggio e' su base 5  e
considera un livello sufficiente pari a 3). 
  Il livello gestionale  va  individuato  secondo  le  tre  modalita'
proposte dalla SCHEDA 8. 
  Gestione  dell'impianto  di  segnaletica  luminosa:  ai  fini   del
presente documento, la  gestione  di  un  impianto  di  illuminazione
pubblica comprende almeno: 
    - la conduzione degli impianti di segnaletica luminosa; 
    - la manutenzione ordinaria e  straordinaria  conservativa  (come
definite al cap. .) degli impianti di segnaletica luminosa; 
    - la verifica periodica, con cadenza prestabilita a  seconda  del
livello di gestione prescelto degli impianti di segnaletica luminosa. 
  Impianto di illuminazione pubblica:  installazioni  luminose  fisse
che hanno lo scopo primario di fornire buona visibilita' agli  utenti
delle aree pubbliche esterne durante le ore di buio  per  contribuire
alla  sicurezza  pubblica  e  al  comfort  visivo  ed   inoltre   per
contribuire allo scorrimento ed alla  sicurezza  del  traffico  negli
ambiti stradali. A tale  scopo  primario  possono  affiancarsi  scopi
secondari di diverso tipo, caratterizzati da finalita' funzionali  ed
estetiche differenti a seconda degli ambiti applicativi  considerati.
L'impianto ha origine nei punti di consegna  dell'energia  elettrica,
pur non comprendendoli, e termina con  i  Punti  Luce.  Ai  fini  del
presente documento, l'impianto di illuminazione viene  suddiviso  nei
seguenti oggetti: 
    - Quadri di alimentazione 
    - Cavidotti e linee di alimentazione 
    - Sostegni 
    - Apparecchi di illuminazione 
  Impianto di segnaletica luminosa: installazioni luminose fisse  che
hanno una funzione primaria di informazione nei riguardi degli utenti
della strada. 
  L'impianto ha origine nei punti di consegna dell'energia elettrica,
pur non comprendendoli, e termina con i Segnali Luminosi. 
  Indice   Parametrizzato   di   Efficienza   degli   Apparecchi   di
illuminazione (IPEA*): questo indice, cosi' come  definito  nel  cap.
4.2.3.8 del D.M. 27/09/17, indica  la  prestazione  energetica  degli
apparecchi di illuminazione e consente di valutare la qualita'  delle
componenti dell'apparecchio e quindi di  confrontare  le  prestazioni
assolute degli stessi. Puo' essere utilizzato per fornire  una  prima
valutazione sulle performance degli apparecchi e, nella progettazione
di ambiti illuminati, va sempre accompagnato dall'indice IPEI*  (solo
qualora sia possibile calcolarlo). 
  Indice Parametrizzato di Efficienza degli Impianti di illuminazione
(IPEI*): questo indice, cosi' come definito nel cap. 4.3.3.3 del D.M.
27/09/17,  indica  la  prestazione  energetica  degli   impianti   di
illuminazione e permette di confrontare diversi impianti a parita' di
condizioni al contorno. Nella progettazione di ambiti  illuminati  va
sempre accompagnato dall'indice IPEA*. 
  Le classi minime indicate nel cap. 4.3.3.3 del D.M. 27/09/17  vanno
utilizzate nella definizione di benchmark di  mercato  per  stabilire
eventuali  extra-performance  dell'impianto  analizzato   adatte   al
conseguimento di  punteggi  premianti  ovvero  Titoli  di  Efficienza
Energetica o similari, attraverso un confronto fra  la  classe  IPEI*
minima richiesta dai CAM e la classe  IPEI*  raggiunta  dall'impianto
(8) . 
  Intervento  di  riqualificazione  dell'impianto  di   illuminazione
pubblica: tutti gli interventi di modifica ovvero sostituzione ovvero
ampliamento ovvero rimozione ovvero  manutenzione  straordinaria  non
conservativa  ovvero   nuova   costruzione,   di   un   impianto   di
illuminazione  o  di  una  parte  di  esso,  realizzati  seguendo  le
normative e le leggi in vigore all'atto della  redazione  del  bando.
Non vengono considerati interventi di riqualificazione  dell'impianto
di illuminazione pubblica gli interventi di manutenzione ordinaria  e
di  manutenzione  straordinaria  conservativa.  Gli   interventi   di
riqualificazione  dell'impianto  di  illuminazione  pubblica   devono
essere guidati da scelte non solo di carattere  tecnico/economico  ma
anche  da  valutazioni  sulla  qualita'  dell'illuminazione  e  della
gestione dell'impianto di illuminazione fornita e  sulla  mitigazione
degli  impatti  ambientali.  Il  presente  documento   suddivide   le
categorie di intervento possibili in 5 aree: 
    
        +--------------------------------------------------+
        | E. Sistemi intelligenti                          |
        |   +---------------------------------------------+|
        |   | D. Riqualificazione urbana                  ||
        |   |   +----------------------------------------+||
        |   |   | C. Riqualificazione energetica         |||
        |   |   |   +-----------------------------------+|||
        |   |   |   | B. Conformita' normativa          ||||
        |   |   |   |   +------------------------------+||||
        |   |   |   |   | A. Censimento dell'impianto  |||||
        |   |   |   |   |                              |||||
        |   |   |   |   +------------------------------+||||
        |   |   |   +-----------------------------------+|||
        |   |   +----------------------------------------+||
        |   +---------------------------------------------+|
        +--------------------------------------------------+
    
  Tali interventi dovrebbero seguire una sequenza logica ed annidata,
in maniera tale che  gli  aspetti  di  base  sorreggano  quelli  piu'
avanzati, secondo principi di economicita',  trasparenza,  efficacia,
tutela dell'ambiente ed efficienza energetica (vedi successivo  punto
3.3.1). 
  Interoperabilita': la capacita' di un servizio di  cooperare  e  di
scambiare informazioni con altri servizi in maniera completa e  priva
di errori, con affidabilita' e con ottimizzazione delle risorse. 
  L'interoperabilita' prevede l'utilizzo  di  altri  servizi  (ovvero
servizi terzi rispetto all'illuminazione) per potenziare il  servizio
di illuminazione pubblica o, viceversa, di comunicare i dati relativi
al servizio di illuminazione ad altri servizi. 
  Linea di alimentazione:  insieme  dei  cavi  elettrici  finalizzati
all'alimentazione degli impianti di illuminazione. 
  Luce molesta: la parte della luce proveniente  da  un  impianto  di
illuminazione che non serve alle  finalita'  per  cui  l'impianto  e'
stato progettato e che, pur senza impedire o danneggiare  un  compito
visivo, puo'  arrecare  fastidio  a  chi  lo  svolge.  Cio'  vale  in
particolare per la luce emessa da impianti di illuminazione  pubblica
che entra nei locali destinati ad abitazione generando una sensazione
fastidiosa, soprattutto nelle  ore  in  cui  chi  vi  abita  vorrebbe
riposare, a causa della luce incidente sulle superfici vetrate  delle
abitazioni (in tale caso viene anche definita come "luce intrusiva"). 
  Manutenzione  ordinaria:  e'  un  intervento   atto   a   mantenere
l'integrita' originaria del bene, far fronte a guasti e contenere  il
normale degrado d'uso per garantire la vita utile  del  bene:  questi
interventi non modificano le  caratteristiche  originarie  e  non  ne
modificano la struttura essenziale  e  la  destinazione  d'uso.  Tali
interventi si configurano come interventi ricorrenti e di  costo  non
elevato (in confronto al valore di rimpiazzo del bene)  e  in  genere
vengono eseguiti con  periodicita'  costante,  secondo  il  piano  di
manutenzione   a   corredo   del   progetto   degli   interventi   di
riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica. 
  Manutenzione straordinaria:  e'  un  intervento  non  ricorrente  e
d'elevato costo, in confronto al valore di rimpiazzo del  bene  e  ai
costi annuali di manutenzione ordinaria dello stesso. La manutenzione
straordinaria non comprende interventi che  si  rendono  necessari  a
seguito  di  calamita'  naturali   ed   eventi   socio-politici.   La
manutenzione straordinaria e' data  dalla  somma  della  manutenzione
straordinaria conservativa e  della  manutenzione  straordinaria  non
conservativa. 
  Manutenzione  straordinaria  conservativa:  e'   una   manutenzione
straordinaria che, pur essendo non ricorrente, risulta in larga parte
preventivabile e  si  occupa  di  mantenere  la  funzionalita'  degli
oggetti  che  compongono  un  impianto  di   illuminazione   pubblica
attraverso la sostituzione di alcune loro parti,  fintanto  che  tali
parti risultano disponibili sul mercato, ma non dell'oggetto  stesso.
Per gli oggetti non coperti da  garanzia  o  le  parti  di  essi  non
coperte da garanzia, la manutenzione  straordinaria  conservativa  e'
limitata ad un massimo di 3 punti luce compresi nel medesimo impianto
e su cui viene rilevata la necessita' di intervenire  attraverso  una
manutenzione  straordinaria  conservativa  nella  medesima   giornata
lavorativa; in caso contrario tali  interventi  verranno  considerati
come manutenzione straordinaria non conservativa. 
  Manutenzione straordinaria non conservativa:  e'  una  manutenzione
straordinaria che si occupa di attivita'  non  ricorrenti,  d'elevato
costo e non preventivabili. Tali attivita' possono comprendere  anche
la sostituzione dell'intero oggetto facente  parte  dell'impianto  di
illuminazione pubblica: in tal caso l'intervento  si  configura  come
intervento  di  riqualificazione   dell'impianto   di   illuminazione
pubblica. 
  Modulo LED: unita' fornita come sorgente luminosa.  In  aggiunta  a
uno o piu' LED, essa puo' contenere componenti aggiuntivi  quali,  ad
esempio, ottici, meccanici, elettrici e elettronici, ma non  l'unita'
di alimentazione (CEI EN 62031). Ai fini del presente documento viene
considerata "modulo LED" qualsiasi sorgente luminosa che  fa  uso  di
diodi LED al proprio interno (ad es. multichip, COB, fosfori  remoti,
ecc.). 
  Modulo LED da incorporare: modulo LED generalmente  progettato  per
formare una parte sostituibile di un apparecchio di illuminazione, di
una scatola, di un involucro o similare e  non  previsto  per  essere
montato all'esterno di un apparecchio di  illuminazione,  etc.  senza
particolari precauzioni (CEI EN 62031). 
  Modulo LED indipendente: modulo LED  progettato  per  poter  essere
montato  o  posto  separatamente  rispetto  ad  un   apparecchio   di
illuminazione, ad una scatola aggiuntiva o ad un involucro  similare.
Il modulo LED indipendente fornisce tutta  la  protezione  necessaria
inerente alla sicurezza,  conforme  alla  propria  classificazione  e
marcatura. 
  Nuovo impianto: operazione di installazione  di  nuovi  punti  luce
riconducibile alle seguenti casistiche: 
    • installazione in ambiti  privi  di  impianti  di  illuminazione
pubblica o comunque precedentemente non  illuminati  di  nuovi  punti
luce che vengono alimentati attraverso un  nuovo  punto  di  prelievo
dell'energia elettrica; 
    • installazione in ambiti  privi  di  impianti  di  illuminazione
pubblica o comunque precedentemente non  illuminati  di  nuovi  punti
luce che vengono alimentati da una nuova linea elettrica, la quale ha
origine a valle  di  un  punto  di  prelievo  dell'energia  elettrica
esistente ma non si  innesta  in  coda  ad  una  linea  elettrica  di
alimentazione di un impianto di pubblica illuminazione esistente; 
    • rifacimento totale dell'impianto  di  illuminazione  esistente,
ovvero  la  completa  demolizione  dell'impianto   di   illuminazione
esistente ed almeno la costruzione ex-novo di cavidotti  e  linee  di
alimentazione, l'installazione di nuovi sostegni, l'installazione  di
nuovi apparecchi  illuminanti  -  anche  in  zone  su  cui  insisteva
l'impianto di illuminazione demolito. 
  Piano economico-finanziario (PEF): e' il documento che esplicita  i
presupposti e le condizioni  di  base  che  determinano  l'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e  della  connessa  gestione
per  l'intero  arco  del  periodo  considerato.  Esso   si   sviluppa
attraverso un  sistema  di  conti  interdipendenti  che  permette  di
valutare la convenienza economica di un progetto d'investimento e  la
capacita' del progetto di rimborsare il debito  e  di  remunerare  il
capitale di rischio. 
  Il piano economico finanziario si qualifica: 
    - da un lato, come strumento di valutazione economica, attraverso
la comparazione tra costi e ricavi  attesi  dalla  realizzazione  del
progetto, stabilendo se lo stesso e' o non e' conveniente; 
    - dall'altro,  come  elemento  di  valutazione  finanziaria,  con
riguardo alla capacita' del progetto di servire il suo debito. 
  Punto di  prelievo  dell'energia  elettrica:  cosi'  come  definito
all'art. 1 dell'allegato A  della  deliberazione  AEEG  n.  348/07  e
s.m.i. "Testo  Integrato  delle  disposizioni  per  l'erogazione  dei
servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita  periodo  di
regolazione    2008-2011"     riconducibile     esclusivamente     ad
un'amministrazione  pubblica  ed   identificato,   ai   sensi   della
deliberazione  AEEG  n.  111/06  ..  cosi'  come   modificata   dalla
deliberazione AEEG n. 73/07, in maniera  univoca  da  un  codice  POD
(Point  of  Delivery)  e/o  da  un  Numero  Presa  e  dall'anagrafica
richiesta nell'Ordinativo di fornitura e nei relativi allegati. 
  Punto Luce: complesso costituito dall'apparecchio di illuminazione,
dotato di una o piu' sorgenti luminose e  apparati  ausiliari,  anche
non  incorporati,  e  di   eventuale   sostegno,   che   puo'   avere
caratteristiche   e   dimensioni   variabili,   atto   a    sostenere
l'apparecchio. 
  Quadro di alimentazione: spazio fisico, in  genere  protetto  dagli
agenti esterni, destinato alla distribuzione  dell'energia  elettrica
per  l'illuminazione  e  per  l'alimentazione  di  eventuali   quadri
secondari;  al  suo  interno  possono  essere  alloggiate  anche   le
apparecchiature di comando  e  controllo  dell'impianto  di  pubblica
illuminazione. 
  Riqualificazione energetica: l'attivita' in conseguenza della quale
l'impianto di illuminazione verifica  la  completa  rispondenza  alle
normative  e  alle  leggi  del  settore  inerenti  la   progettazione
illuminotecnica e al contempo  garantisce  un  risparmio  energetico,
esprimibile in  termini  di  kWh  annui  risparmiati,  rispetto  alla
condizione  precedente  dell'impianto:  tale  riqualificazione   puo'
comprendere interventi di efficientamento e  razionalizzazione  degli
impianti. Entrambi i sistemi devono riguardare almeno il controllo  e
la gestione dei quadri elettrici. La SCHEDA 5 fornisce  le  modalita'
per il calcolo dell'indice prestazionale  in  grado  di  fornire  una
valutazione   di   massima    sulla    Riqualificazione    energetica
dell'impianto di illuminazione (il punteggio e' su base 5 e considera
un livello sufficiente pari a 3), che corrisponde alla  lettera  "C".
Esempi di interventi  finalizzati  alla  Riqualificazione  energetica
sono: 
    - interventi di sostituzione degli  apparecchi  di  illuminazione
esistenti con apparecchi piu' efficienti; 
    - installazione  di  dispositivi  di  regolazione  e/o  controllo
dell'emissione luminosa degli apparecchi di illuminazione; 
    -  razionalizzazione  del  numero  di  punti  luce  presenti  sul
territorio. 
  Riqualificazione urbana: l'attivita'  (sia  essa  di  sola  analisi
oppure di progettazione e  di  lavori)  in  conseguenza  della  quale
l'impianto  di  illuminazione  viene  integrato   all'interno   degli
strumenti urbanistici generali  ed  attuativi  ovvero  l'impianto  di
illuminazione  viene  integrato  all'interno  di  una   progettazione
architettonica  ed  urbanistica  piu'  ampia.   Fanno   parte   della
riqualificazione urbana anche strumenti di  pianificazione  dedicati,
come piani della luce (o similari). 
  La SCHEDA 6  fornisce  le  modalita'  per  il  calcolo  dell'indice
prestazionale in grado di fornire una valutazione  di  massima  sulla
Riqualificazione urbana dell'impianto di illuminazione (il  punteggio
e' su base 5 e considera  un  livello  sufficiente  pari  a  3),  che
corrisponde alla lettera "D". 
  Scalabilita': una soluzione di automazione che  consente  l'aumento
del perimetro di adozione sia riproponendo lo stesso servizio in zone
prima non servite,  comprendendo  altri  servizi  ma  utilizzando  la
medesima piattaforma software ed hardware. Un sistema scalabile e' un
sistema  che  mantiene  inalterata  la  sua  usabilita'  e   utilita'
indipendentemente  dal  numero  di  oggetti  che  lo   compongono   o
dall'estensione territoriale. 
  Segnale luminoso:  installazione  luminosa  fissa  che  svolge  una
funzione primaria di informazione nei  riguardi  degli  utenti  della
strada. Ai fini di  questo  documento,  il  segnale  luminoso  e'  il
complesso costituito dal segnale o tabellone luminoso, dotato di  una
o piu' sorgenti luminose e apparati ausiliari, anche non incorporati,
e di eventuale sostegno, che puo' avere caratteristiche e  dimensioni
variabili, atto a sostenere il segnale. 
  I segnali luminosi vengono cosi' suddivisi dal Codice della Strada: 
    - segnali luminosi di pericolo e di prescrizione; 
    - segnali luminosi di indicazione; 
    - tabelloni luminosi rilevatori della velocita'  in  tempo  reale
dei veicoli in transito; 
    - lanterne semaforiche veicolari normali; 
    - lanterne semaforiche veicolari di corsia; 
    - lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico; 
    - lanterne semaforiche pedonali; 
    - lanterne semaforiche per velocipedi; 
    - lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili; 
    - lanterna semaforica gialla lampeggiante; 
    - lanterne semaforiche speciali; 
    - segnali luminosi particolari (pannelli a  messaggio  variabile,
colonnine luminose ed i segnali incassati  nella  carreggiata  o  nei
bordi  di  marciapiede   delle   isole   di   canalizzazione,   degli
spartitraffico e dei salvagente, delineatori di margine luminosi). 
 
  Servizio di illuminazione pubblica: ai fini di questo documento, il
servizio di illuminazione pubblica comprende: 
    - la gestione dell'impianto di illuminazione 
  ed inoltre puo' comprendere: 
    - la fornitura di energia  elettrica  per  l'alimentazione  degli
impianti   di   illuminazione   pubblica   ed    eventualmente    per
l'alimentazione degli impianti di segnaletica luminosa; 
    - un censimento  almeno  di  livello  2  (vedi  SCHEDA  2)  degli
impianti di illuminazione pubblica; 
    - un progetto definitivo (cosi' come specificato nella SCHEDA 10)
ovvero esecutivo (cosi'  come  specificato  nella  SCHEDA  11)  degli
interventi  di  riqualificazione   dell'impianto   di   illuminazione
pubblica; 
    - la realizzazione dei lavori previsti da un  progetto  esecutivo
(cosi'  come  specificato  nella  SCHEDA  11)  degli  interventi   di
riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica; 
    - altre attivita' inerenti la conduzione o la manutenzione  degli
impianti di illuminazione pubblica aggiuntive rispetto a quanto  gia'
indicato; 
    - la gestione degli impianti di segnaletica luminosa. 
  Sistemi intelligenti:  comprendono  i  servizi  che  potenziano  le
funzionalita' degli  impianti  di  illuminazione  pubblica  grazie  a
tecnologie avanzate ed eventualmente integrate con altre  piattaforme
presenti sul territorio. 
  La SCHEDA 7  fornisce  le  modalita'  per  il  calcolo  dell'indice
prestazionale in grado di fornire  una  valutazione  di  massima  sui
Sistemi intelligenti dell'impianto di illuminazione (il punteggio  e'
su base  5  e  considera  un  livello  sufficiente  pari  a  3),  che
corrisponde alla lettera "E". 
  Sostegno: supporto destinato a sostenere uno o piu'  apparecchi  di
illuminazione, costituito anche da piu' componenti. 
  Stand-alone:  una  soluzione  di   automazione   che   prevede   la
regolazione dei parametri  degli  apparecchi  illuminanti  in  totale
autonomia, senza input esterni. 
  Tasso Interno di Rendimento (TIR): il tasso di  rendimento  interno
eguaglia il valore attuale dei flussi di cassa attesi  in  uscita  al
valore attuale dei flussi  di  cassa  attesi  in  ingresso.  Esso  e'
pertanto quel tasso che rende il Valore Attuale Netto (VAN) uguale  a
0. Il calcolo del tasso di rendimento interno  viene  utilizzato  per
valutare la convenienza o meno di un investimento:  si  confronta  il
tasso di rendimento interno con un tasso di rendimento soglia,  detto
tasso  di  accettazione   o   cut-off   rate.   Conviene   effettuare
l'investimento se il tasso di  rendimento  interno  e'  maggiore  del
tasso di accettazione. 
  Telecontrollo:  una  soluzione  di  automazione  che   prevede   la
supervisione dell'impianto di illuminazione mediante un software e la
raccolta dei  dati  attraverso  una  rete  di  apparati  generalmente
presenti all'interno del quadro di accensione (per una  soluzione  "a
isola") oppure all'interno dei singoli  apparecchi  illuminanti  (per
una soluzione  "punto-punto").  La  trasmissione  e'  unidirezionale,
dalla periferica al centro di controllo. 
  Telecomando:  una  soluzione  di   automazione   che   prevede   la
programmazione, il  comando  e  la  regolazione  delle  funzionalita'
dell'impianto di illuminazione mediante un software e la raccolta dei
dati  attraverso  una  rete   di   apparati   generalmente   presenti
all'interno del quadro di accensione (per una  soluzione  "a  isola")
oppure  all'interno  dei  singoli  apparecchi  illuminanti  (per  una
soluzione "punto-punto").  La  trasmissione  e'  unidirezionale,  dal
centro di controllo alla periferica. 
  Telegestione: una soluzione di automazione che prevede  un  insieme
di funzioni di telecontrollo o telecomando ad una  rete  di  apparati
generalmente presenti all'interno del quadro di accensione  (per  una
soluzione  "a  isola")  oppure  all'interno  dei  singoli  apparecchi
illuminanti (per una soluzione "punto-punto").  La  comunicazione  e'
pertanto bidirezionale, dal centro di  controllo  alla  periferica  o
viceversa. 
  Valore Attuale Netto (VAN): somma algebrica  dei  flussi  di  cassa
originati da un progetto, attualizzati ad  un  tasso  di  sconto  che
tiene conto del costo opportunita' della moneta, in un arco di  tempo
definito. Esso consente di calcolare il valore  del  beneficio  netto
atteso dall'iniziativa come se fosse disponibile nel momento  in  cui
la decisione di investimento viene assunta. 
 
 
  2. INDICAZIONI RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO 
 
  In questo capitolo sono richiamate le principali norme  applicabili
all'affidamento del Servizio IP e sono  fornite  indicazioni  per  la
predisposizione,  da  parte  dell'Amministrazione   pubblica,   delle
relative procedure. 
  La procedura di affidamento  andra'  scelta  secondo  le  modalita'
stabilite dal D.lgs. 50/2016. 
 
  3.1 RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
  Nella definizione dei CAM oggetto  del  presente  documento  si  e'
tenuto conto in particolare  delle  norme  nazionali  ed  europee  di
seguito elencate: 
    ○ D.Lgs.  18  agosto  2000  n.  267,  "Testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali"; 
    ○ D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.  387  "Attuazione  della  direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia  elettrica  prodotta
da   fonti    energetiche    rinnovabili    nel    mercato    interno
dell'elettricita'"; 
    ○ D.Lgs  25  luglio  2005  n.  151  "Attuazione  delle  direttive
2002/95/CE,  2002/96/CE  e  2003/108/CE,  relative   alla   riduzione
dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti"; 
    ○ D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", Parte
terza - Norme in materia di gestione dei rifiuti e  di  bonifica  dei
siti inquinati; 
    ○ D.Lgs 6 novembre  2007,  n.  201  "Attuazione  della  direttiva
2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro  per  l'elaborazione
di specifiche per la progettazione ecocompatibile  dei  prodotti  che
consumano energia"; 
    ○ D.Lgs 20 novembre 2008,  n.  188  "Attuazione  della  direttiva
2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi  rifiuti  e  che
abroga la direttiva 91/157/CEE"; 
    ○  D.Lgs  3  marzo  2011,  n.  28  "Attuazione  della   direttiva
2009/28/CE  sulla   promozione   dell'uso   dell'energia   da   fonti
rinnovabili,  recante  modifica  e   successiva   abrogazione   delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"; 
    ○ D.Lgs 28  giugno  2012,  n.  104  "Attuazione  della  direttiva
2010/30/UE, relativa all'indicazione del  consumo  de  energia  e  di
altre   risorse   dei   prodotti   connessi   all'energia,   mediante
l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti"; 
    ○ Legge 17 dicembre 2012, n. 221 "conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante  ulteriori  misure
urgenti per la crescita del Paese"; 
    ○ D.Lgs.  14  marzo  2014,  n.  49  "Attuazione  della  direttiva
2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed  elettroniche
(RAEE)"; 
    ○ D.Lgs. 18 aprile 2016, n.  50  recante  "Codice  dei  contratti
pubblici"; 
    ○ Decreto  del  Ministro  dell'Ambiente  del  27  settembre  2017
recante "Criteri Ambientali Minimi  per  l'acquisizione  di  sorgenti
luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per
illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio  di  progettazione
di impianti per illuminazione pubblica". 
 
  3.2 CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA 
 
  Attribuendo  punteggi  significativi  a   criteri   ambientali   e'
possibile  far  emergere  le   offerte   che   si   qualificano   per
caratteristiche   e   prestazioni   piu'   sostenibili   di    quelle
corrispondenti ai soli criteri "di  base".  Considerato  inoltre  che
l'impatto ambientale dell'illuminazione pubblica (sorgenti  luminose,
apparecchi di illuminazione e impianti) lungo il  ciclo  di  vita  e'
molto  elevato,  e'  opportuno  che  le   Amministrazioni   assegnino
complessivamente  ai   criteri   ambientali   premianti   una   parte
significativa del punteggio totale disponibile. 
  Altri  requisiti  inerenti   idoneita'   professionale,   capacita'
economica e finanziaria, capacita' tecniche e professionali  dovranno
essere rispondenti a quanto indicato  dall'art.  83  e  dall'allegato
XVII del D.lgs. n.50/2016. 
  Si  consiglia  di  introdurre  unicamente  requisiti  cha   abbiano
un'influenza sul livello complessivo  della  qualita'  del  servizio,
evitando elementi  estranei  al  servizio  o  elementi  generici  non
contestualizzati. 
 
  3.3 LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO 
 
  Le modalita' dell'affidamento  sono  definite  dall'Amministrazione
sulla base dello stato di fatto dell'impianto di illuminazione che ne
costituisce   l'oggetto    e    delle    disponibilita'    economiche
dell'Amministrazione stessa, nel rispetto del D.lgs n. 50/2016. 
  Ai fini della corretta  gestione  del  servizio  e  della  migliore
tracciabilita'   dei   flussi   finanziari,    e'    opportuno    che
l'Amministrazione eviti di includere, in uno stesso contratto,  altri
servizi. 
  Qualsiasi  valutazione  e  decisione  deve  essere   preceduta   da
un'analisi approfondita dello stato di fatto degli impianti e  quindi
dall'acquisizione    di    informazioni    sulla    dimensione,    le
caratteristiche,  la  distribuzione   territoriale,   lo   stato   di
conservazione, lo stato di vetusta' e di funzionalita'  dell'impianto
di illuminazione e delle sue parti e componenti. Pertanto, prima  del
conferimento ufficiale  dell'incarico  al  gestore  del  Servizio  di
illuminazione pubblica, l'Amministrazione deve dimostrare  di  essere
in possesso almeno di un censimento di livello 1. 
  Il servizio oggetto dell'affidamento puo' essere  costituito  dalla
sola Gestione dell'impianto di illuminazione, come definita  al  cap.
3.3.5, nel solo caso in cui  l'Amministrazione  possa  attestare  che
l'intero  impianto  di  illuminazione  verifichi   il   criterio   di
Conformita'  normativa,  o  se  vengano  pianificati,  entro  3  anni
dall'adozione del presente documento, interventi  di  messa  a  norma
degli impianti e di risoluzione delle problematiche legate a  carichi
esogeni elettrici  e  statici,  atti  a  soddisfare  il  criterio  di
Conformita' normativa. 
  Qualora l'Amministrazione non fosse in possesso  di  un  censimento
degli impianti di illuminazione superiore al livello 1,  il  servizio
oggetto  dell'affidamento  deve  comprendere,  oltre  alla   gestione
dell'impianto, anche la redazione di  un  censimento  di  livello  2,
cosi' come definito nelle  SCHEDA  2  da  realizzarsi  entro  1  anno
dall'affidamento. 
  Nel caso in cui anche i lavori di riqualificazione siano oggetti di
affidamento, oltre alla gestione dello stesso, questi possono  essere
svolti unicamente in presenza di un progetto esecutivo. 
  In particolare, qualora l'Amministrazione non fosse in possesso  di
un progetto definitivo (cosi' come specificato  nella  SCHEDA  10)  o
esecutivo   (cosi'   come   specificato   nella   SCHEDA    11)    di
riqualificazione degli impianti di illuminazione, il servizio oggetto
dell'affidamento puo' comprendere, oltre alla gestione dell'impianto,
anche la redazione di un progetto definitivo (cosi' come  specificato
nella SCHEDA 10) o esecutivo (cosi' come specificato nella SCHEDA 11)
e la realizzazione degli interventi previsti  da  tale  progetto  nel
rispetto del D.lgs 50/2016 agli articoli 23 e 59... 
  Le informazioni e  i  documenti  necessari  per  la  redazione  del
progetto   definitivo   o   esecutivo   possono   essere    acquisiti
dall'Amministrazione precedentemente  all'avvio  della  procedura  di
affidamento del servizio o fornite dagli Offerenti nel corso di  tale
procedura, nel rispetto del D.lgs 50/2016 agli articoli 23 e 59. 
 
  Nel caso in cui progetto di fattibilita'  tecnico-economica  (cosi'
come specificato nella  SCHEDA  9),  ovvero  il  progetto  definitivo
(cosi'  come  specificato  nella  SCHEDA  10),  ovvero  il   progetto
esecutivo (cosi'  come  specificato  nella  SCHEDA  11),  comprendano
interventi di riqualificazione  energetica,  questi  dovranno  essere
svolti sulla base di prestazioni  illuminotecniche  minime  stabilite
dall'Amministrazione tenendo conto di quanto indicato nel Decreto del
Ministro dell'Ambiente del  27  settembre  2017  "Criteri  Ambientali
Minimi per l'acquisizione  di  sorgenti  luminose  per  illuminazione
pubblica, l'acquisizione di apparecchi  per  illuminazione  pubblica,
l'affidamento  del  servizio  di  progettazione   di   impianti   per
illuminazione pubblica" 
 
  La durata del  servizio  deve  essere  commisurata  alle  attivita'
previste  dall'oggetto  del  contratto  e  al   grado   di   impegno,
esposizione economica e rischio assunti dall'Offerente. 
 
  Qualora l'ambito di intervento coinvolga un numero  di  punti  luce
superiore a  50.000  si  raccomanda  di  valutare  l'opportunita'  di
frazionare tale ambito, in maniera tale da delineare  piu'  lotti  di
intervento, che consentano l'accesso anche a micro, piccole  e  medie
imprese. 
 
  Qualsiasi  tipo  di  frazionamento  degli  impianti  dovra'  essere
obbligatoriamente di tipo orizzontale (ovvero non verticale). 
 
  3.3.1  Consistenza  delle  attivita'  e  loro  scansione  logica  e
temporale 
 
  Prima del  conferimento  ufficiale  dell'incarico  al  gestore  del
Servizio di illuminazione pubblica, l'Amministrazione deve dimostrare
di essere in possesso almeno di un censimento di livello 1. 
  Qualora, oltre  alla  gestione  l'affidamento  comprenda  anche  la
realizzazione   di   lavori,   prima   del   conferimento   ufficiale
dell'incarico al gestore  del  Servizio  di  illuminazione  pubblica,
l'Amministrazione deve dimostrare di essere in possesso almeno di  un
progetto  di  fattibilita'  tecnico-economica  degli  interventi   di
riqualificazione degli impianti di  illuminazione  che  individui  in
termini  generali  gli  interventi  necessari  ed   i   miglioramenti
ottenibili in termini economici ed ambientali (vedi SCHEDA 9). 
  Tale disposizione non  si  applica  qualora  ricorrano  le  deroghe
prevista dall'art. 59 commi 1 e 1 bis del D.lgs. 50/2016. 
  A seconda delle tipologie di affidamento  scelte  per  l'attuazione
del Servizio di illuminazione pubblica, potrebbero  essere  necessari
ulteriori documenti, cosi' come definito dal D.lgs 50/2016. 
  Prima dell'esecuzione dei lavori dovra' essere prodotto un progetto
esecutivo,  a  cura  dell'Amministrazione  ovvero  del  gestore   del
Servizio di illuminazione pubblica (a seconda di quanto stabilito dal
bando di gara),  che  comprenda  ed  illustri  tutti  gli  interventi
proposti e consenta di verificare il rispetto delle leggi e norme  in
vigore all'atto della pubblicazione del bando di gara. 
  All'interno dei progetti  definitivi,  ovvero  esecutivi,  dovranno
essere evidenti i seguenti aspetti: 
 
  A - Censimento dell'impianto 
  Il censimento dell'impianto, a seconda del livello proposto 1 o  2,
(si veda SCHEDA 2), deve consentire l'individuazione delle componenti
dell'impianto e del loro stato. 
 
  B - Conformita' normativa 
  Gli interventi di  conformita'  normativa  dovranno  consentire  la
completa rispondenza alle normative e alle leggi del settore inerenti
la sicurezza elettrica e statica dell'impianto e delle sue parti. Gli
interventi di conformita' normativa prevedono  anche  la  risoluzione
delle problematiche legate ad eventuali carichi esogeni  elettrici  o
statici. Tali interventi si basano sulle  indicazioni  derivanti  dal
censimento dell'impianto. 
 
  C - Riqualificazione energetica 
  (solo  nel  caso  in  cui  il  progetto   preveda   interventi   di
Riqualificazione energetica) 
  Gli interventi di riqualificazione energetica  dovranno  consentire
la completa rispondenza alle  normative  e  alle  leggi  del  settore
inerenti la progettazione illuminotecnica e al contempo garantire  un
risparmio energetico rispetto allo  stato  attuale.  Tali  interventi
devono essere attuati avendo verificata la conformita'  normativa  o,
qualora non fosse  verificata,  una  volta  stabiliti  gli  eventuali
interventi di conformita' normativa degli impianti  considerati.  Gli
interventi di riqualificazione energetica devono  tener  conto  delle
indicazioni del D.M. 27 settembre 2017 "Criteri Ambientali Minimi per
l'acquisizione  di  sorgenti  luminose  per  illuminazione  pubblica,
l'acquisizione   di   apparecchi    per    illuminazione    pubblica,
l'affidamento  del  servizio  di  progettazione   di   impianti   per
illuminazione pubblica" 
 
  D - Riqualificazione urbana 
  (solo  nel  caso  in  cui  il  progetto   preveda   interventi   di
Riqualificazione urbana) 
  Gli  interventi  di  riqualificazione  urbana   devono   consentire
l'integrazione  della  progettazione  all'interno   degli   strumenti
urbanistici  generali  ed  attuativi  ovvero   all'interno   di   una
progettazione  architettonica  ed  urbanistica   piu'   ampia.   Tali
interventi possono  essere  attuali  solo  una  volta  stabiliti  gli
eventuali interventi di  riqualificazione  energetica  e  conformita'
normativa. 
 
  E - Sistemi intelligenti 
  (solo nel caso in cui il progetto  preveda  interventi  di  Sistemi
intelligenti) 
  Gli interventi di  adozione  di  sistemi  intelligenti  comprendono
l'installazione di servizi  che  potenziano  le  funzionalita'  degli
impianti  di  illuminazione   grazie   a   tecnologie   avanzate   ed
eventualmente  integrate   con   altre   piattaforme   presenti   sul
territorio. Tali interventi possono essere  attuali  solo  una  volta
stabiliti gli eventuali interventi  di  riqualificazione  energetica,
conformita' normativa e riqualificazione urbana. 
 
  Scansione logia e temporale delle attivita' 
  Gli interventi di riqualificazione dell'impianto  di  illuminazione
pubblica dovrebbero seguire una sequenza logica ed annidata,  secondo
lo schema seguente, in maniera tale che gli aspetti piu' interni allo
schema vengano risolti prima di intervenire su quelli piu' esterni. 
    
        +--------------------------------------------------+
        | E. Sistemi intelligenti                          |
        |   +---------------------------------------------+|
        |   | D. Riqualificazione urbana                  ||
        |   |   +----------------------------------------+||
        |   |   | C. Riqualificazione energetica         |||
        |   |   |   +-----------------------------------+|||
        |   |   |   | B. Conformita' normativa          ||||
        |   |   |   |   +------------------------------+||||
        |   |   |   |   | A. Censimento dell'impianto  |||||
        |   |   |   |   |                              |||||
        |   |   |   |   +------------------------------+||||
        |   |   |   +-----------------------------------+|||
        |   |   +----------------------------------------+||
        |   +---------------------------------------------+|
        +--------------------------------------------------+
    
  ricordando che: 
    - i maggiori impatti ambientali derivano dalla fase  d'uso  degli
impianti,  per  cui  si  ritiene  la  valutazione  energetica  e   la
successiva  riqualificazione  una  fase  molto  importante,  che   va
supportata da una corretta conoscenza dell'impianto e dalla  certezza
che tale impianto possa funzionare a dovere  e  possa  assicurare  la
piena sicurezza degli utenti; 
    - non e' opportuno realizzare alcun  intervento  o  manutenzione,
ovvero formulare una corretta offerta economica, senza prima essere a
conoscenza di cio' su cui si interviene:  da  qui  la  necessita'  di
porre il censimento come a base dell'intero processo; 
    -  per  garantire  la  sicurezza  degli  utenti  e  il   corretto
funzionamento degli impianti, la conformita' normativa  e'  una  fase
che deve essere dovrebbe anteposta a qualsiasi tipo di intervento  e,
allo stesso modo, dovrebbe essere garantita durante l'intera vita  di
un impianto; 
    - la  riqualificazione  urbana  e  l'implementazione  di  sistemi
intelligenti  rappresentano  due   fasi   opzionali   rispetto   alle
precedenti, che incidono in misura secondari sugli impatti ambientali
e sulle funzionalita' di base dell'impianto. 
 
  Si ritiene pertanto opportuno: 
    - che il Censimento dell'impianto di illuminazione (secondo anche
quanto definito nelle SCHEDE 1, 2) sia propedeutico a qualsiasi altra
attivita' e che tale censimento possa dimostrare la necessita'  e  la
fattibilita' degli interventi proposti. 
    - che, prima  di  procedere  con  qualsiasi  altra  tipologia  di
intervento, e' necessario verificare che gli impianti  soddisfino  il
criterio di Conformita' normativa (Punto B  -  secondo  anche  quanto
definito nella SCHEDA 4); 
    -  che  sia   possibile   effettuare   interventi   inerenti   la
Riqualificazione energetica (Punto C - secondo anche quanto  definito
nella SCHEDA 5) solo una volta verificato che l'impianto o  la  parte
di  esso  interessata  dall'intervento  rispetti   il   criterio   di
Conformita'   normativa.   In   caso   contrario   l'intervento    di
riqualificazione dell'impianto dovra'  prevedere  interventi  sia  di
Riqualificazione energetica che interventi di Conformita' normativa; 
    -  che   e'   opportuno   effettuare   interventi   inerenti   la
Riqualificazione urbana (Punto D  -  secondo  anche  quanto  definito
nella SCHEDA 6) solo una volta verificato che l'impianto o  la  parte
di esso interessata rispetti i criteri di Riqualificazione energetica
e  di  Conformita'  normativa.  In  caso  contrario  l'intervento  di
riqualificazione dell'impianto dovra'  prevedere  interventi  sia  di
Riqualificazione urbana, sia di Riqualificazione  energetica  sia  di
Conformita' normativa; 
    - che e' possibile effettuare interventi inerenti per  Servizi  a
valore aggiunto (Punto E - secondo anche quanto definito nella SCHEDA
7) solo una volta verificato  che  l'impianto  o  la  parte  di  esso
interessata rispetti tutti  gli  altri  criteri.  In  caso  contrario
l'intervento  di  riqualificazione  dell'impianto  dovra'   prevedere
interventi sia di Servizi a valore aggiunto, sia di  Riqualificazione
urbana,  sia  di  Riqualificazione  energetica  sia  di   Conformita'
normativa. 
 
  3.3.2 Indici prestazionali 
 
  Ai fini di questo documento, allo scopo  di  identificare  in  modo
sintetico e comprensibile lo stato  complessivo  dell'impianto  ed  i
suoi punti critici, per ciascuno dei seguenti aspetti: 
    a) Censimento dell'impianto (SCHEDE 1, 2) 
    b) Conformita' normativa (SCHEDA 4) 
    c) Riqualificazione energetica (SCHEDA 5) 
    d) Riqualificazione urbana (SCHEDA 6) 
    e) Sistemi intelligenti (SCHEDA 7) 
    f) Livello della gestione (SCHEDA 8) 
  e'  stato  definito  un  indice  prestazionale   il   cui   valore,
identificato sulla base di dati oggettivi rilevati, e' compreso tra 1
e 5 (SCHEDA 3). 
  I valori ex ante degli indici prestazionali sono utili  a  valutare
le eventuali esigenze di Conformita' normativa,  di  riqualificazione
energetica, urbana e di realizzazione di sistemi intelligenti  ed  il
livello di gestione dell'impianto. Un valore inferiore a 3 indica che
l'aspetto cui e' attribuito non raggiunge un livello di sufficienza e
necessita di indagini piu' approfondite e di interventi migliorativi.
Per ognuno dei punti precedenti (Punti A - E) la SCHEDA 3 fornisce le
modalita' per il calcolo di indici prestazionali in grado di  fornire
una valutazione di massima sugli aspetti salienti  dell'impianto  (il
punteggio e' su base 5 e considera un livello sufficiente pari a  3).
Le valutazioni fornite grazie alle indicazioni di cui alla  SCHEDA  3
consentono di valutare, attraverso una analisi ex ante  ed  ex  post,
come   gli   interventi   di   riqualificazione   dell'impianto    di
illuminazione  migliorino  le  singole  caratteristiche  e   l'intero
impianto. 
  Al  termine  degli  interventi,  il  fornitore  dovra'   presentare
all'Amministrazione un elaborato che descrive  gli  interventi  cosi'
come effettivamente realizzati in cui  vengano  riportati,  oltre  ai
parametri indicati dal censimento di livello  2,  i  principali  dati
tecnici degli apparecchi di illuminazione fra  cui  almeno  la  sigla
univoca di identificazione dell'apparecchio fornita dal  costruttore,
i principali parametri elettrici e meccanici, le modalita' ed i tempi
di regolazione del flusso luminoso. 
 
  3.3.3 Analisi energetica 
 
  I dati del censimento debbono essere confrontati  con  informazioni
sui consumi storici, che comprendano i dati  cumulativi  relativi  ad
almeno i due  anni  precedenti  (quali  risultano  ad  esempio  dalle
fatturazioni (bollette) o da strumentazioni di misura poste in campo)
e relativi a ciascun anno (indipendentemente dalla data di  emissione
delle  fatturazioni  che  possono  comprendere  conguagli   di   anni
diversi), al fine di  valutare  se  il  consumo  teorico  di  energia
calcolato  sulla  base  del  censimento  e  dei  risultati  di  audit
energetici  dell'impianto  corrisponde  o  meno  al  consumo  storico
documentato, considerando  l'eventuale  incertezza  di  misura  della
strumentazione utilizzata. 
  L'analisi energetica deve: 
    a) essere basata su dati operativi relativi al consumo di energia
aggiornati, misurati e tracciabili; 
    b) comprendere  un  esame  dettagliato  del  profilo  di  consumo
energetico  delle  varie   parti   che   compongono   l'impianto   di
illuminazione in relazione alle prestazioni  illuminotecniche  minime
stabilite dall'Amministrazione; 
    c) essere proporzionata e  sufficientemente  rappresentativa  per
consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica
globale e di  individuare  in  modo  affidabile  le  opportunita'  di
miglioramento piu' significative. 
  In caso di discrepanze tra i calcoli teorici e i dati  sui  consumi
debbono essere individuate  le  cause  che  le  determinano.  Debbono
essere individuate  inefficienze  localizzate  oppure  generalizzate,
quali ad  esempio  sorgenti  luminose  a  bassa  efficienza,  carichi
esogeni, mancanza  di  regolazione  del  flusso  luminoso,  ecc.  che
costituiscono il punto di partenza per la  formulazione  di  proposte
progettuali   di   riqualificazione   dell'impianto   (progetto    di
fattibilita' tecnico-economica e progetto definitivo o esecutivo). 
  La predisposizione di una analisi energetica dello stato  di  fatto
rappresenta inoltre l'occasione per l'Amministrazione di  dotarsi  di
strumenti di analisi e rendicontazione dei consumi energetici e della
gestione del risparmio energetico dell'impianto di illuminazione,  in
maniera tale da consentire un'attivita' di controllo  post-intervento
anche  attraverso  sistemi  di  rilevazione  dei  consumi  installati
all'interno dei quadri di alimentazione e  indipendenti  dai  sistemi
dei fornitori. 
 
  3.3.4 Valutazione dei fabbisogni 
 
  L'Amministrazione  deve  fare  un'attenta  analisi  delle   proprie
esigenze e valutare l'effettiva consistenza del proprio fabbisogno in
base allo stato degli impianti e alle reali necessita' in termini  di
sicurezza per i cittadini, qualita' della visione e confort visivo. 
  In  caso  di  carenza  in   organico   di   personale   idoneamente
qualificato,  questa  attivita'  puo'  essere  affidata  a   soggetti
esterni, individuati con le procedure previste D.lgs n. 50/2016. 
  In  particolare  l'Amministrazione   deve   valutare   attentamente
l'effettiva esigenza di realizzare nuovi impianti  di  illuminazione,
tenendo conto, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti,  che
in talune situazioni la  sicurezza  della  circolazione  puo'  essere
migliorata   realizzando   opere    complementari    o    alternative
all'illuminazione quali: segnaletica, rallentatori, dissuasori,  ecc.
oppure attraverso una regolamentazione del traffico  e  il  controllo
dei  limiti  di  velocita'.  L'Amministrazione  deve  anche  valutare
l'opportunita' di mantenere in funzione,  riqualificandoli,  impianti
esistenti, alla luce di una corretta definizione del relativo compito
visivo. 
  La decisione se adeguare l'impianto  di  illuminazione  pubblica  o
sostituirlo  va  presa  caso  per  caso   valutando   le   condizioni
dell'impianto, i  risparmi  energetici  conseguibili  con  i  diversi
interventi e l'impatto ambientale  delle  diverse  alternative  lungo
l'intero ciclo di vita dell'impianto. 
  L'Amministrazione deve anche valutare  se,  nei  casi  in  cui  sia
previsto dalle norme vigenti, sia opportuno  realizzare/riqualificare
un impianto nell'ambito del servizio di  illuminazione  pubblica.  In
ogni caso l'Amministrazione deve valutare quali siano  le  tecnologie
che, a parita'  di  prestazioni,  consentono  di  ottenere  costi  di
gestione e manutenzione  inferiori  nel  medio/lungo  periodo,  fermo
restando le indicazioni del citato D.M. 27  settembre  2017  "Criteri
Ambientali  Minimi  per  l'acquisizione  di  sorgenti  luminose   per
illuminazione   pubblica,   l'acquisizione    di    apparecchi    per
illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio  di  progettazione
di impianti per illuminazione pubblica" 
  A questo scopo, per le  valutazioni  riguardanti  la  scelta  delle
soluzioni da  adottare,  va  utilizzata  l'analisi  TCO  (Total  Cost
Ownership) (9) o, se disponibile una metodologia, l'analisi del costo
del ciclo di vita prevista dall'art. 96 del  D.  Lgs.  n.50/2016  che
considera le principali voci di costo riguardanti un prodotto  (costo
di  acquisto,  costo  di  installazione  e  dismissione,   costo   di
manutenzione ordinaria, costo di manutenzione straordinaria  e  costi
relativi al consumo di energia elettrica (10) ). 
  Per  le  valutazioni  economiche   riguardanti   il   servizio   di
illuminazione, l'Amministrazione deve dimostrare  che,  per  l'intero
ciclo di vita dell'impianto (11) (che potra' essere  quindi  maggiore
della durata del contratto), le economie derivanti dal  contratto  di
servizio possono ripercuotersi anche nel lungo termine. 
  In entrambi i casi, lo strumento di verifica e' dato  da  un  Piano
economico-finanziario, il quale fornisce informazioni sui  potenziali
risparmi economici ottenibili e sui  costi  degli  investimenti  (per
risorse umane, materiali e mezzi) necessari per  lo  svolgimento  del
servizio, in modo da tener conto dei risparmi a  lungo  termine,  dei
valori residuali degli investimenti e dei tassi di sconto. Tale Piano
economico-finanziario dovra' includere, a  titolo  esemplificativo  e
non esaustivo: 
    • qualora l'Amministrazione intenda procedere con il riscatto dei
punti luce non di proprieta' all'interno del territorio comunale,  il
costo per perizie e azioni legali di riscatto; 
    • il costo per spese tecniche (progettazione,  direzione  lavori,
collaudo, ecc.); 
    • il  costo  per  la  redazione  dei  documenti  richiesti  dalla
procedura di aggiudicazione; 
    • il costo degli interventi; 
    • i costi relativi alla spesa energetica e  alla  gestione  nella
situazione ex ante e in quella ex post; 
    • i tempi della realizzazione degli interventi; 
    • la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed
in particolare del risparmio energetico conseguibile; 
    • la valutazione del periodo di ritorno degli investimenti; 
    • il  calcolo  dei  risparmi  economici  annuali  per  energia  e
manutenzione; 
    • il  calcolo  del  Valore  Attuale  Netto  (VAN)  della  rendita
corrisposta all'Offerente, attualizzato con un tasso  pari  al  Costo
Medio Ponderato del Capitale (WACC) delle ditte del settore; 
    • il calcolo del Tasso Interno di Rendimento della commessa. 
  L'Offerente deve dimostrare che, per la durata del  contratto,  gli
indici economici e finanziari (a titolo  esemplificativo:  VAN,  TIR,
ROI, ecc.) risultino  coerenti  con  le  assunzioni  di  economicita'
stabilite dall'Amministrazione. 
  Fermo restando che un impianto di illuminazione deve garantire agli
utenti i necessari livelli di sicurezza e confort luminoso  (qualita'
della visione), gli interventi sull'impianto debbono garantire: 
    • il contenimento dei consumi energetici; 
    • la riduzione dell'inquinamento luminoso,  cosi'  come  definito
dai CAM IP (DM 27/9/2017); 
    • la riduzione  degli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria; 
    • il corretto dimensionamento degli impianti e delle  prestazioni
illuminotecniche, evitando inutili sovradimensionamenti; 
    • il contenimento dell'utilizzo di energia da fonti fossili. 
  Qualora   sia   necessario   realizzare/mantenere    impianti    di
illuminazione  in  ambiti  in  cui  sia   rilevante   l'esigenza   di
conservazione degli equilibri ecologici e della biodiversita', in cui
siano  presenti  ecosistemi  caratterizzati  da   buon   livello   di
naturalita', corridoi ecologici e siti rilevanti per l'alimentazione,
il rifugio, la riproduzione e gli spostamenti della fauna  o  in  cui
sia  necessario  tutelare   attivita'   astronomiche   professionali,
l'Amministrazione deve tenere conto dell'obiettivo di  conservare  il
piu' possibile le condizioni di oscurita' naturale notturna. In  tali
ambiti, che possono comprendere anche i corpi idrici e le aree  verdi
urbane (che hanno o potrebbero avere, qualora adeguatamente  gestiti,
rilevante funzione naturalistica  ed  ecologica  in  particolare  per
quanto attiene al mantenimento e al  ripristino  della  connettivita'
ecologica), l'impatto dell'illuminazione artificiale va valutato caso
per  caso  ed  e'  opportuno  che  l'Amministrazione  tenga  presente
l'opportunita' di  privilegiare  il  ricorso  a  sistemi  passivi  di
segnalazione  (catarifrangenti,  cat-eyes,  bande  rumorose  a  bordo
strada,  segnaletica  orizzontale  realizzata  e  mantenuta  in  modo
corretto, ecc.), contenendo l'illuminazione artificiale allo  stretto
indispensabile - sia per quanto riguarda le aree  illuminate,  sia  i
periodi e gli orari di illuminazione - e utilizzando, ove  possibile,
sistemi di accensione e di regolazione di  flusso  luminoso,  secondo
l'effettiva occorrenza. 
 
  3.3.5 Gestione dell'impianto 
 
  Nei documenti della procedura d'affidamento l'Amministrazione  deve
indicare in  dettaglio  il  livello  di  gestione  dell'impianto  che
l'Offerente deve attuare. 
  Allo scopo di facilitare l'Amministrazione  nell'individuazione  di
tale livello gestionale e del suo costo, nella SCHEDA 8 allegata sono
individuati tre diversi livelli di gestione (dal livello 1 - gestione
di base - al livello 3 - gestione completa) che differiscono  per  il
tipo, la durata e la frequenza delle attivita'. 
  Nella scelta del livello di gestione  che  deve  caratterizzare  il
servizio, l'Amministrazione deve valutare il costo  delle  attivita',
sulla base delle ore totali  di  funzionamento  dell'impianto,  delle
ore/anno necessarie  per  ciascun  intervento  e  delle  retribuzioni
(tariffe orarie) della  mano  d'opera  specializzata,  che  non  sono
discrezionali, ma devono rispettare i valori  stabiliti  dalle  norme
nazionali o locali. 
  A questo proposito occorre tener presente  che,  per  garantire  la
sostenibilita' del servizio di illuminazione pubblica anche dal punto
di vista sociale,  le  retribuzioni  del  personale  impiegato  nella
gestione dell'impianto devono essere coerenti con le  ore  di  lavoro
effettivamente richieste dalle specifiche attivita'. 
  Nella  scelta  del  livello  di  gestione  l'Amministrazione   deve
altresi' tener presente che un livello di  servizio  piu'  alto,  con
controlli e verifiche piu' frequenti, e' piu' costoso, ma consente di
prevenire  guasti  e  relativi   costi,   riducendo   le   spese   di
manutenzione. 
  La gestione di un impianto di illuminazione pubblica  comprende  la
conduzione, la manutenzione ordinaria e  straordinaria  conservativa,
la verifica periodica come di seguito descritte. 
  Ai  fini  di  questo  documento  la  gestione  non   comprende   la
"manutenzione  straordinaria  non  conservativa":  nel  caso  in  cui
l'Amministrazione voglia affidare anche  interventi  di  manutenzione
straordinaria  non  conservativa,  tali  attivita'   debbono   essere
esplicitamente   indicate    dall'Amministrazione    nei    documenti
dell'affidamento, insieme ai tempi,  modalita'  di  esecuzione  ed  i
costi relativi a ciascuna di esse. 
 
  3.3.5.1 Conduzione dell'impianto 
 
  L'Offerente provvede  all'esercizio  degli  impianti  che  consiste
nelle attivita' di: 
 
  a) Accensione e Spegnimento 
  L'Offerente assicura l'accensione e lo spegnimento dei  Punti  Luce
nel rispetto di quanto stabilito  dalla  delibera  dell'AEEG  ARG/elt
29/08 e di quanto altro definito in eventuali  Delibere  Comunali  in
vigore, laddove queste risultino piu' restrittive rispetto  a  quanto
previsto dall'AEEG. 
 
  b) Pronto Intervento e riparazione dei guasti 
  Gli interventi di Pronto Intervento includono tutte le attivita' di
messa in sicurezza dell'impianto nelle  situazioni  di  emergenza  ed
elencate di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
    • possibili contatti diretti tra persone e parti in tensione; 
    • permanenza di tensioni di passo e contatto superiori ai  valori
di sicurezza cosi' come definito dalle norme vigenti in materia; 
    • instabilita' statica  di  elementi  di  impianto  (ad  esempio:
apparecchi, sostegni, funi, tiranti, etc.); 
    • condizioni di pericolo per il traffico veicolare o pedonale,  a
causa di posizioni anomale  assunte  da  elementi  di  impianto  (che
possono verificarsi a seguito di incidenti, agenti atmosferici,  atti
vandalici, etc.); 
    • condizioni di pericolo per il traffico veicolare o  pedonale  a
causa di malfunzionamento degli impianti e dei loro  componenti  (es.
condizioni di illuminamento scarse o nulle). 
  Gli interventi di riparazione devono  essere  sempre  tempestivi  e
condotti ininterrottamente fino al ripristino definitivo; in caso  di
impossibilita'  di  ripristino  definitivo,  possono   essere   anche
provvisori al fine di assicurare almeno una funzionalita'  temporanea
degli   impianti,   prima   del   ripristino    definitivo,    previa
autorizzazione dell'Amministrazione Contraente. 
 
  c) Costruzione e gestione dell'Anagrafica Tecnica 
  L'Offerente  deve  provvedere  alla  costruzione,  aggiornamento  e
gestione  dell'Anagrafica  Tecnica  degli   impianti,   seguendo   le
indicazioni  delle  SCHEDA  2  a  seconda   del   livello   richiesto
dall'Amministrazione. 
 
  d) Controllo dei consumi: 
  L'offerente,  entro  un  anno  dall'avvio  del  contratto,   dovra'
redigere almeno un report dei  consumi  e  la  quantificazione  degli
stessi nonche' degli eventuali risparmi ottenuti anche a  seguito  di
eventuali modifiche  delle  sorgenti  luminose  e/o  dei  livelli  di
servizio (ore di funzionamento e/o regolazione del flusso luminoso). 
 
  e) Call Center/Contact Center 
  Il   fornitore    potra'    provvedere    alla    gestione    delle
richieste/segnalazioni pervenute attraverso un servizio automatico  o
con operatore. 
 
  3.3.5.2 Manutenzione 
 
  Per Manutenzione si intende la  combinazione  di  tutte  le  azioni
tecniche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione,  volte
a tenere o a riportare un'entita' in uno stato in cui possa  eseguire
la funzione richiesta. 
  La Manutenzione si ripartisce,  in  funzione  del  contenuto  degli
interventi e della loro finalita', nelle seguenti destinazioni,  come
gia' definite nel glossario: 
    • Manutenzione ordinaria 
    • Manutenzione straordinaria conservativa 
    • Manutenzione straordinaria non conservativa 
  Ai fini del presente documento la gestione, intesa come criterio di
base,  comprende  unicamente   la   Manutenzione   ordinaria   e   la
Manutenzione  straordinaria  conservativa  cosi'  come   di   seguito
descritte. 
 
  Segue un elenco delle attivita' che possono  essere  incluse  nella
manutenzione ordinaria: 
    a) rilevamento delle sorgenti luminose o apparecchiature spente o
non funzionanti; 
    b) ri-verniciatura  (ovvero  verniciatura  di  elementi  gia'  in
origine verniciati); 
    c) pulizia dei corpi illuminanti; 
    d) riparazione o  sostituzione  per  deterioramento  /  guasto  o
decadimento del flusso luminoso delle  sorgenti  luminose  e/o  delle
apparecchiature  componenti  il  punto  luce   ma   non   dell'intero
apparecchio  di  illuminazione,   ad   eccezione   dei   moduli   LED
indipendenti; 
    e) verifica semestrale  delle  apparecchiature  installate  nelle
cabine elettriche di trasformazione MT se presenti; 
    f) verifica della messa a terra degli impianti,  dei  sostegni  e
delle apparecchiature; 
    g) controllo periodico e pulizia  delle  linee  e  dei  sostegni,
verifica costante della condizione di sicurezza  degli  impianti  sia
meccaniche che elettriche che di isolamento, per il loro mantenimento
in normale stato di efficienza; 
    h)  controllo,  regolazione   ed   eventuale   sostituzione   dei
dispositivi di accensione e spegnimento degli impianti; 
    i)  smaltimento  dei  materiali  di  risulta  e  dei  rifiuti  di
qualsiasi tipo derivanti dagli interventi effettuati, secondo  quanto
stabilito dalle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. 
  Manutenzione straordinaria conservativa: 
    j) interventi di revisione di elementi costitutivi  dell'impianto
(a titolo esemplificativo apparecchi illuminanti, sostegni, quadri di
alimentazione), con rinnovo e/o sostituzione totale  o  parziale  del
bene oggetto di intervento di loro parti, che non modificano in  modo
sostanziale le prestazioni dell'impianto e sono destinati a riportare
l'impianto in condizioni ordinarie di esercizio; 
    k) messa a piombo dei sostegni fuori  assetto  e  stabilizzazione
delle mensole a muro pericolanti; 
    l) sostituzione delle vetrerie rotte; 
    m) sostituzione per guasto  delle  sorgenti  luminose  e/o  delle
apparecchiature  componenti  il  punto  luce   ma   non   dell'intero
apparecchio  di  illuminazione,   ad   eccezione   dei   moduli   LED
indipendenti; 
    n) riparazione e/o sostituzione delle apparecchiature  installate
nelle cabine elettriche di trasformazione MT se presenti; 
    o) revisione della messa a terra degli impianti, dei  sostegni  e
delle apparecchiature; 
    p)  riparazione  e/o  sostituzione  di  componenti  dei   sistemi
automatizzati    di    monitoraggio    degli    impianti    e/o    di
accensione/spegnimento e regolazione, se presenti; 
    q) ripristini conseguenti all'azione colposa o  dolosa  di  terzi
(incidenti stradali, atti vandalici, ecc.) con  la  rivalsa  diretta,
per le spese sostenute, sul soggetto che ha causato il danno. 
  Tali attivita' sono da intendersi come criteri di base, ovvero come
attivita' minime che l'Offerente dovra' svolgere:  nel  caso  in  cui
l'Amministrazione voglia affidare altre  attivita',  queste  dovranno
essere esplicitamente  indicate  dall'Amministrazione  nei  documenti
dell'affidamento, insieme ai tempi,  modalita'  di  esecuzione  ed  i
costi relativi a ciascuna di esse. 
 
  3.3.5.3 Verifica periodica degli impianti 
 
  L'Offerente deve eseguire, nel corso della  durata  del  contratto,
attivita' di verifica sugli impianti, mediante controlli  a  vista  e
misure strumentali specifiche, finalizzati a valutare: 
    • lo stato di conservazione degli impianti; 
    • le condizioni di Conformita' normativa degli impianti. 
  Dovranno essere oggetto di verifica, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, le seguenti parti dell'impianto: cabine,  quadri,  sezioni
di trasformazione, impianti di terra, locali  di  consegna  in  bassa
tensione, distribuzione, apparecchi illuminanti, sostegni. 
  La verifica periodica degli  impianti  dovra'  essere  conforme  al
livello gestionale atteso, cosi' come esplicitato nella SCHEDA 8. 
 
  3.3.6 Aspetti organizzativi 
 
  Per la  piu'  efficace  gestione  del  servizio  e'  opportuno  che
l'Amministrazione   nomini   un   tecnico   esperto   come    proprio
rappresentante e controparte dell'Offerente. 
  Per i soggetti obbligati alla  nomina  dell'Energy  Manager  (E.M.)
(12) , questa  controparte  dovrebbe  essere  lo  stesso  E.M..  Tale
rappresentante, sia o meno  Energy  Manager,  non  deve  avere  alcun
conflitto di interessi nello svolgimento del ruolo di controparte. 
  L'Amministrazione  deve  prevedere   sanzioni   per   i   casi   di
inadempimento riscontrati in fase di esecuzione. 
 
  3.3.7 Documentazione che l'Amministrazione deve fornire 
 
  Per consentire un'offerta il  piu'  possibile  corrispondente  alla
situazione effettiva e' opportuno che l'Amministrazione fornisca agli
Offerenti, oltre alle informazioni  sugli  strumenti  urbanistici  di
interesse    (Leggi    regionali,    Piano    Regolatore     Comunale
dell'Illuminazione o strumenti  equivalenti,  ecc.)  se  disponibili,
dati utili per la valutazione dello stato di fatto degli  impianti  e
per la progettazione degli interventi eventualmente necessari. 
  Le  informazioni  minime  che   l'Amministrazione   deve   fornire,
preferibilmente in formato elettronico, sono: 
    a) dati relativi ai consumi degli ultimi anni (almeno due); 
      un censimento di livello 1 (cap. 3.3.1); 
    b) l'indicazione dettagliata  del  livello  di  servizio  attuale
dell'impianto; 
  e, ove l'Amministrazione ne disponga: 
    a) l'analisi energetica (cap. 3.3.3); 
    b)  la   valutazione   degli   indici   prestazionali   ex   ante
dell'impianto, solo per gli indici per cui si e' in possesso dei dati
necessari alla loro valutazione (cap. 3.3.2); 
    c) un progetto di fattibilita' tecnico-economica degli interventi
di riqualificazione (conforme a quanto stabilito nella SCHEDA 9). 
  Inoltre  l'Amministrazione  deve  mettere  a   disposizione   degli
Offerenti, se disponibile, i seguenti documenti: 
    a) uno specifico "programma di verifica" che definisca  modalita'
e tempi per la verifica durante il servizio del  rispetto,  da  parte
dell'Offerente, di quanto previsto dal contratto di aggiudicazione; 
    b) modalita' e tempi di misura dei consumi energetici; 
    c) modalita' di calcolo dei risparmi energetici; 
    d) controlli della qualita' e garanzie; 
    e) disposizioni chiare e trasparenti per la quantificazione e  la
verifica degli eventuali risparmi garantiti; 
    f) procedura per gestire  eventuali  modifiche  delle  condizioni
quadro che incidono sul contenuto e i  risultati  del  contratto  (ad
es.:  modifica  dei  prezzi  dell'energia,  intensita'  d'uso  di  un
impianto, ecc.). 
 
  3.3.8 Ripartizione dei risparmi energetici conseguiti 
 
  Nei casi previsti dalle  norme  vigenti  l'Offerente  si  puo'  far
carico   degli    interventi    necessari    alla    riqualificazione
dell'impianto, o di una sua parte, per  ottenere  una  riduzione  dei
consumi di energia elettrica ed i conseguenti risparmi economici. 
  In  questi  casi  si  consiglia  di  remunerare  tali  investimenti
attraverso  l'attribuzione  all'Offerente,   secondo   le   modalita'
stabilite dalla procedura di aggiudicazione e dal contratto,  di  una
quota parte del risparmio  energetico  reale  ottenuto  il  risparmio
energetico  ottenuto,  misurato  a  consuntivo   al   termine   degli
interventi. 
  La remunerazione sara' stabilita tenendo  conto,  oltre  che  degli
investimenti effettuati da fornitore anche della durata  residua  del
contratto rispetto alla data di  completamento  degli  interventi  ed
essere completamente corrisposta, a scadenze periodiche non superiori
all'anno, entro la data di scadenza del contratto di servizio. 
 
  3.3.9 Titoli di efficienza energetica ed altri incentivi economici 
 
  In considerazione del fatto che gli interventi di  riqualificazione
ambientale possono beneficiare di  incentivi  od  altre  agevolazioni
economiche (Titoli di Efficienza Energetica, ecc.),  nello  stabilire
eventuali premialita' o risparmi addizionali, andranno utilizzate  le
classi minime  di  efficienza  energetica  IPEA*  e  IPEI*  (indicate
rispettivamente  nel  cap.  4.2.3.8  e  nel  cap.  4.3.3.3  del  D.M.
27/09/17) per  definire  i  benchmark  di  mercato  e  per  stabilire
eventuali extra-performance dell'impianto analizzato. 
  I risparmi conseguiti dovranno essere coerenti con quanto stabilito
nei diversi  livelli  progettuali  ed  essere  verificati  attraverso
rilievi puntuali. 
 
 
  3. CRITERI AMBIENTALI MINIMI - SERVIZIO IP 
 
  4.1 OGGETTO E DURATA DELL'AFFIDAMENTO 
 
  L'oggetto dell'affidamento e' il servizio di illuminazione pubblica
con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita ai sensi
del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del  Territorio
e del Mare del ..., pubblicato in  G.  U.  n.  del  ...  (citare  gli
estremi del DM di adozione del presente documento). 
  Codice CPV (Common Procurement Vocabulary): 
        45316110-9  Installazione  di   impianti   di   illuminazione
stradale 
        50232100-1   Servizi   di   manutenzione   di   impianti   di
illuminazione stradale 
        50232200-2   Servizi   di   manutenzione   di   impianti   di
segnalazione 
        50232110-4  Messa  in  opera  di  impianti  di  illuminazione
pubblica 
        65320000-2 Gestione di impianti elettrici 
  L'oggetto dell'affidamento include le seguenti attivita': 
    a)  la  gestione  dell'impianto  di  illuminazione  pubblica  che
include almeno la  conduzione  dell'impianto,  la  manutenzione,  ivi
inclusa la verifica periodica degli impianti e  un  report  periodico
dei consumi; 
    b) un censimento o un aggiornamento almeno  di  livello  2  (vedi
SCHEDA 2) degli impianti di illuminazione pubblica; 
  ed inoltre puo' comprendere: 
    c) la fornitura di energia elettrica  per  l'alimentazione  degli
impianti   di   illuminazione   pubblica   ed    eventualmente    per
l'alimentazione degli impianti di segnaletica luminosa; 
    d) un progetto definitivo (cosi' come  specificato  nella  SCHEDA
10) ovvero esecutivo (cosi' come specificato nella SCHEDA  11)  degli
interventi  di  riqualificazione   dell'impianto   di   illuminazione
pubblica; 
    e) la realizzazione dei lavori previsti da un progetto  esecutivo
(cosi'  come  specificato  nella  SCHEDA  11)  degli  interventi   di
riqualificazione  dell'impianto  di  illuminazione  pubblica  inclusi
sistemi  di  monitoraggio  e  controllo  dei  consumi,   sistemi   di
telegestione e regolazione dei flussi; 
    f) altre attivita' inerenti la conduzione o la manutenzione degli
impianti di illuminazione pubblica aggiuntive rispetto a quanto  gia'
indicato; 
    g) la gestione degli impianti di segnaletica luminosa. 
  Nel caso in cui l'affidamento comprenda  l'acquisto  di  lampade  a
scarica ad alta intensita' e moduli led  per  illuminazione  pubblica
ovvero la fornitura di apparecchi di illuminazione per  illuminazione
pubblica  ovvero  l'affidamento  del  servizio  di  progettazione  di
impianti di illuminazione  pubblica  ma  altresi'  non  comprenda  un
servizio   di   illuminazione   pubblica,   le   attivita'    oggetto
dell'affidamento dovranno essere svolte conformemente ai  criteri  di
cui al Decreto 27  settembre  2017  "Criteri  Ambientali  Minimi  per
l'acquisizione  di  sorgenti  luminose  per  illuminazione  pubblica,
l'acquisizione   di   apparecchi    per    illuminazione    pubblica,
l'affidamento  del  servizio  di  progettazione   di   impianti   per
illuminazione pubblica" ... 
  Ciascuna  Amministrazione  definisce   l'oggetto   dell'affidamento
tenendo  conto  delle  condizioni  dell'impianto   e   dell'eventuale
disponibilita' di un  progetto  definitivo  (cosi'  come  specificato
nella SCHEDA 10) o esecutivo (cosi' come specificato nella SCHEDA 11)
per la  riqualificazione  dell'impianto,  fatta  salva  l'adesione  a
strumenti di acquisto messi a disposizione da  Consip  e/o  da  altre
Centrali di Committenza 
  La durata del  servizio  deve  essere  commisurata  alle  attivita'
previste dall'oggetto del contratto e all'entita' degli  investimenti
per realizzare gli interventi previsti, in modo tale  da  consentirne
la corretta remunerazione. 
  Si raccomanda di evitare accorpamenti artificiosi ed immotivati  di
servizi non omogenei fra loro (o comunque di servizi non inerenti  la
pubblica  illuminazione  con  il  servizio   oggetto   del   presente
documento): ai fini della corretta  gestione  del  servizio  e  della
migliore tracciabilita'  dei  flussi  finanziari,  e'  opportuno  che
l'Amministrazione eviti di includere, in uno stesso contratto,  altri
servizi. 
  Qualora l'ambito di intervento coinvolga un numero  di  punti  luce
superiore a  50.000  si  raccomanda  di  valutare  l'opportunita'  di
frazionare tale ambito, in maniera tale da delineare  piu'  lotti  di
intervento, che consentano l'accesso anche a micro, piccole  e  medie
imprese. 
  Qualsiasi  tipo  di  frazionamento  degli  impianti  dovra'  essere
obbligatoriamente di tipo orizzontale (ovvero non verticale). 
 
  4.2 REQUISITI DEI CANDIDATI 
 
  Qualora all'Offerente venga richiesta anche la progettazione  degli
interventi di riqualificazione degli impianti  di  illuminazione,  di
qualsiasi  livello,  i  candidati  devono  possedere  le   competenze
richieste al paragrafo 4.3.2 del Decreto del  Ministro  dell'Ambiente
27/07/2017 (13) - CAM IP- ... 
  Altri  requisiti  inerenti   idoneita'   professionale,   capacita'
economica e finanziaria, capacita' tecniche e professionali  dovranno
essere rispondenti a quanto indicato  dall'art.  83  e  dall'allegato
XVII del D.lgs n. 50/2016. 
  Verifica:  il   rispetto   del   criterio   e'   dimostrato   dalla
presentazione da parte dell'Offerente dei documenti richiesti. 
 
  4.2.1 Diritti umani e condizioni di lavoro 
 
  L'Offerente deve rispettare i principi di  responsabilita'  sociale
assumendo impegni relativi alla conformita' a standard sociali minimi
e al monitoraggio degli stessi. L'Offerente deve  aver  applicato  le
Linee Guida adottate con D.M. 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione
degli aspetti sociali negli appalti pubblici", volta  a  favorire  il
rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale  e
definiti da alcune Convenzioni internazionali:  le  otto  Convenzioni
fondamentali dell'ILO n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182; 
 
    • la Convezione ILO n. 155 sulla salute e la sicurezza nei luoghi
di lavoro; 
    • la Convenzione  ILO  n.  131  sulla  definizione  del  "salario
minimo"; 
    • la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria); 
    • la Convenzione  ILO  n.  102  sulla  sicurezza  sociale  (norma
minima); 
    • la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani"; 
    • art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo" 
 
  Verifica: L'Offerente puo' dimostrare la  conformita'  al  criterio
presentando la  documentazione  delle  etichette  che  dimostrino  il
rispetto  dei  diritti  oggetto  delle   Convenzioni   internazionali
dell'ILO sopra richiamate, lungo la catena  di  fornitura,  quale  la
certificazione SA 8000:2014 o equivalente,  (quali,  ad  esempio,  la
certificazione BSCI, la  Social  Footprint,  in  alternativa,  devono
dimostrare di aver dato seguito a quanto indicato nella  Linea  Guida
adottata con DM 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti
sociali  negli  appalti  pubblici".  Tale  linea  guida  prevede   la
realizzazione  di  un  "dialogo  strutturato"  lungo  la  catena   di
fornitura attraverso  l'invio  di  questionari  volti  a  raccogliere
informazioni in merito alle condizioni  di  lavoro,  con  particolare
riguardo al rispetto dei profili  specifici  contenuti  nelle  citate
convenzioni, da parte dei fornitori e subfornitori. 
  L'efficace  attuazione  di  modelli  organizzativi   e   gestionali
adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro  la  personalita'
individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del
lavoro si puo' dimostrare anche  attraverso  la  delibera,  da  parte
dell'organo di controllo, di adozione  dei  modelli  organizzativi  e
gestionali ai sensi del d.lgs.  231/01,  assieme  a:  presenza  della
valutazione dei rischi  in  merito  alle  condotte  di  cui  all'art.
25quinquies del d.lgs. 231/01 e art. 603  bis  del  codice  penale  e
legge 199/2016; nomina di un organismo di vigilanza, di cui  all'art.
6 del d.lgs.  231/01;  conservazione  della  sua  relazione  annuale,
contenente paragrafi relativi ad audit  e  controlli  in  materia  di
prevenzione  dei  delitti  contro  la  personalita'   individuale   e
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (o caporalato)." 
 
  4.3 SPECIFICHE TECNICHE 
 
  4.3.1 Censimento 
 
  Questo criterio non si applica se un censimento almeno di livello 2
e' gia' a disposizione dell'Amministrazione. 
  Il  Fornitore  si  impegna  a   realizzare   entro   quattro   mesi
dall'aggiudicazione un  censimento  dell'impianto  di  illuminazione,
almeno di livello 2, come definito al punto 3.3.1. 
  Verifica: impegno contrattuale  sottoposto  a  penale  per  ritardo
nell'adempimento (14) . 
 
  4.3.2 Analisi energetica 
 
  Questo criterio non si applica se l'Analisi energetica ex ante come
di seguito descritta e' gia' a disposizione dell'Amministrazione. 
  Il Fornitore si  impegna  a  presentare  entro  un  anno  l'Analisi
energetica realizzate  sulla  base  di  un  censimento  dell'impianto
almeno di livello 2 aggiornato e  dell'analisi  dei  consumi  storici
forniti dall'Amministrazione. L'analisi energetica dell'impianto deve
essere eseguita da soggetti  accreditati  ai  sensi  del  Regolamento
CE/765/2008. L'analisi energetica dell'impianto deve  individuare  le
eventuali  situazioni  di  inefficienza  energetica   localizzate   o
generalizzate  dell'impianto  (ad  es.  sorgenti  luminose  a   bassa
efficienza, carichi  esogeni,  mancanza  di  regolazione  del  flusso
luminoso, ecc.) come definito al cap. 3.3.3. 
  L'analisi energetica deve: 
    a) essere basata su dati operativi relativi al consumo di energia
aggiornati, misurati e tracciabili; 
    b) comprendere  un  esame  dettagliato  del  profilo  di  consumo
energetico  delle  varie   parti   che   compongono   l'impianto   di
illuminazione; 
    c) essere proporzionata e  sufficientemente  rappresentativa  per
consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica
globale e di  individuare  in  modo  affidabile  le  opportunita'  di
miglioramento piu' significative. 
  In caso di discrepanze tra i calcoli teorici e i dati  sui  consumi
debbono essere individuate  le  cause  che  le  determinano.  Debbono
essere individuate  inefficienze  localizzate  oppure  generalizzate,
quali ad  esempio  sorgenti  luminose  a  bassa  efficienza,  carichi
esogeni, mancanza  di  regolazione  del  flusso  luminoso,  ecc.  che
costituiscono il punto di partenza per la  formulazione  di  proposte
progettuali   di   riqualificazione   dell'impianto   (progetto    di
fattibilita' tecnico-economica e progetto definitivo o esecutivo). 
  Verifica: impegno contrattuale  sottoposto  a  penale  per  ritardo
nell'adempimento. 
 
  4.3.3 Valutazione degli indici prestazionali 
 
  Questo criterio non si  applica  se  la  Valutazione  degli  indici
prestazionali  ex  ante  come  di  seguito  descritta,  e'   gia'   a
disposizione dell'Amministrazione. 
  Il   Fornitore   si   impegna   a   presentare   entro   sei   mesi
dall'aggiudicazione  la  Valutazione   degli   indici   prestazionali
realizzate sulla  base  di  un  censimento  dell'impianto  almeno  di
livello 2 aggiornato. La valutazione degli  indici  prestazionali  ex
ante dell'impianto deve  essere  realizzata  dall'Offerente  rispetto
agli aspetti da A a D come definiti nel cap. 3.3.2. 
  Verifica: impegno contrattuale  sottoposto  a  penale  per  ritardo
nell'adempimento (15) . 
 
  4.3.4 Progetto definitivo 
 
  Questo criterio  non  si  applica  se  un  progetto  definitivo  di
interventi  di  riqualificazione  dell'impianto,  come   di   seguito
descritto, e' gia' a disposizione dell'Amministrazione. 
  Il   Fornitore   si   impegna   a   presentare   entro   12    mesi
dall'aggiudicazione  un  progetto  definitivo  degli  interventi   di
riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica che presenti
almeno i contenuti richiamati alla SCHEDA 10. 
  Verifica: impegno contrattuale  sottoposto  a  penale  per  ritardo
nell'adempimento (16) . 
 
  4.3.5 Progetto esecutivo 
 
  Questo  criterio  non  si  applica  se  un  progetto  esecutivo  di
interventi  di  riqualificazione  dell'impianto,  come   di   seguito
descritto, e' gia' a disposizione dell'Amministrazione. 
  Il   Fornitore   si   impegna   a   presentare   entro   12    mesi
dall'aggiudicazione  un  progetto  esecutivo  degli   Interventi   di
riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica che presenti
almeno i contenuti richiamati alla SCHEDA 11. 
  Verifica: impegno contrattuale  sottoposto  a  penale  per  ritardo
nell'adempimento (17) . 
  4.4 CRITERI PREMIANTI (criteri di aggiudicazione) 
 
  4.4.1 Requisiti dei candidati 
 
  Vanno  evitati  criteri  premianti  basati  su  requisiti  inerenti
idoneita' professionale, capacita' economica e finanziaria, capacita'
tecniche  e  professionali  o  comunque  requisiti   soggettivi   che
potrebbero risultare svincolati dall'offerta  presentata  o  che  non
abbiano un'influenza sul livello dell'esecuzione. 
  Qualora  l'intervento  di  riqualificazione   degli   impianti   di
illuminazione  pubblica  preveda   interventi   di   riqualificazione
energetica, oltre  a  quanto  previsto  dalle  leggi  vigenti,  viene
attribuito un punteggio premiante  qualora  l'Offerente  dimostri  di
avere capacita' organizzativa, diagnostica, progettuale,  gestionale,
economica e finanziaria almeno pari a quelle previste dalla norma UNI
CEI 11352 sulle societa' che forniscono servizi energetici. 
  Verifica: impegno contrattuale  sottoposto  a  penale  per  ritardo
nell'adempimento (18) . 
 
  4.4.2 Progetto definitivo 
 
  Questo criterio  non  si  applica  se  un  progetto  definitivo  di
riqualificazione dell'impianto, come di seguito descritto, e' gia'  a
disposizione dell'Amministrazione. 
  Un  punteggio  premiante  e'  attribuito  Fornitore  si  impegna  a
presentare entro 12 mesi dall'aggiudicazione, un progetto  definitivo
di riqualificazione dell'impianto come descritto al  criterio  4.3.6,
ma finalizzato a portare il valore degli indici prestazionali di  uno
o piu' aspetti, come definiti al cap.  3.3.3,  a  partire  da  quello
corrispondente alla lettera A, ad un valore almeno superiore a 3. 
  I  punti  premianti  sono  attribuiti  in  relazione  agli  aspetti
trattati  dal  progetto  (da  A  a  D)  e  al  valore  degli   indici
prestazionali corrispondenti conseguibile con  la  realizzazione  del
progetto. 
  Verifica: impegno contrattuale  sottoposto  a  penale  per  ritardo
nell'adempimento (19) . 
 
  4.4.3 Progetto esecutivo 
 
  Questo  criterio  non  si  applica  se  un  progetto  esecutivo  di
riqualificazione dell'impianto, come di seguito descritto, e' gia'  a
disposizione dell'Amministrazione. 
  Un  punteggio  premiante  e'  attribuito  Fornitore  si  impegna  a
presentare entro 12 mesi dall'aggiudicazione un progetto esecutivo di
riqualificazione dell'impianto come descritto al criterio  4.3.6,  ma
finalizzato a portare il valore degli indici prestazionali di  uno  o
piu' aspetti, come definiti  al  cap.  3.3.3,  a  partire  da  quello
corrispondente alla lettera A, ad un valore almeno superiore a 3. 
  I  punti  premianti  sono  attribuiti  in  relazione  agli  aspetti
trattati  dal  progetto  (da  A  a  D)  e  al  valore  degli   indici
prestazionali corrispondenti conseguibile con  la  realizzazione  del
progetto. 
  Verifica: impegno contrattuale  sottoposto  a  penale  per  ritardo
nell'adempimento (20) 
 
  4.4.4 Gestione 
 
  Viene attribuito un punteggio premiante per un livello di  gestione
superiore al livello 1 indicato  dalla  SCHEDA  8.  Per  stabilire  i
livelli di gestione da attuare si faccia  riferimento  unicamente  ai
tre livelli indicati dalla SCHEDA 8. 
  Viene attribuito un punteggio  premiante  all'Offerente  che  rende
disponibile per i cittadini, per la segnalazione di disservizi: 
    • un numero telefonico (eventualmente  con  chiamata  gratuita  -
numero verde) attivo: 
      --  in  modalita'  automatica,  per   24   ore/giorno   per   7
giorni/settimana; 
      -- con operatore, almeno 6 ore/giorno per 5 giorni/settimana; 
    • un numero di fax; 
    • un indirizzo e-mail e un sito web. 
  Tutte le segnalazioni ricevute e gli interventi effettuati dovranno
essere   registrati    e    riportati    nei    rapporti    periodici
all'Amministrazione di cui al criterio 4.5.10. 
 
  4.4.5 Fornitura di energia elettrica 
 
  Viene  attribuito  un  punteggio  premiante  all'Offerente  che  si
impegna ad offrire energia verde per il 100% del fabbisogno  espresso
dall'Amministrazione. 
  Il Fornitore, ai  sensi  della  deliberazione  ARERA,  gia'  AEEGSI
118/2016/R/efr del 17 marzo 2016, e' tenuto a dimostrare -con  idonea
documentazione da consegnare annualmente  all'Amministrazione.  -  il
rispetto dell'obbligo di fornire Energia Verde per un  ammontare  non
inferiore al consumo, pari al 100% del totale effettivo  dell'energia
necessaria per l'alimentazione dell'impianto, 
  Tale adempimento dovra' avvenire entro il primo semestre successivo
all'anno solare di competenza del contratto. 
  La fornitura di energia  elettrica  deve  essere  corredata  da  un
Certificato di Origine per il  100%  dell'energia  elettrica  fornita
ogni anno. 
  Verifica: il  rispetto  del  criterio  e'  verificato  prima  della
stipula attraverso un impegno del produttore di energia  elettrica  a
fornire il 100% dell'energia in corso di esecuzione  e  collegato  ad
una penale per ritardato adempimento. 
 
  4.5 CLAUSOLE CONTRATTUALI (criteri di base) 
 
  4.5.1 Gestione 
 
  Allo scopo di facilitare l'Amministrazione nell'individuazione  del
livello gestionale piu' adatto, nella SCHEDA 8 sono  individuati  tre
livelli di gestione. L'Offerente deve attuare un livello di  gestione
minimo pari al livello 1 indicato dalla SCHEDA 8. 
  I tempi di intervento in caso di disservizio  non  devono  superare
quelli indicati nella tabella che segue: 
 
            =============================================
            |                     |    Tempo max di     |
            |  Evento segnalato   |  intervento (ore)   |
            +=====================+=====================+
            |punto luce singolo   |                     |
            |spento               |         48          |
            +---------------------+---------------------+
            |almeno tre punti luce|                     |
            |spenti               |         24          |
            +---------------------+---------------------+
            |strada al buio       |          4          |
            +---------------------+---------------------+
            |intera cabina spenta |          4          |
            +---------------------+---------------------+
            |pronto intervento    |          3          |
            +---------------------+---------------------+
 
  Tali attivita' sono da intendersi come criteri di base, ovvero come
attivita' minime che l'Offerente dovra' svolgere:  nel  caso  in  cui
l'Amministrazione voglia affidare altre  attivita',  queste  dovranno
essere esplicitamente  indicate  dall'Amministrazione  nei  documenti
dell'affidamento, insieme ai tempi,  modalita'  di  esecuzione  ed  i
costi relativi a ciascuna di esse. 
  Verifica: in fase di esecuzione del contratto. 
 
  4.5.2 Sorgenti luminose e apparecchi di illuminazione 
 
  Le sorgenti luminose e gli apparecchi di illuminazione che  vengono
installati nel corso del servizio debbono rispettare i criteri di cui
al Decreto del Ministro dell'Ambiente del 27 settembre 2017 - CAM  IP
(21) ... 
  Verifica: in fase di esecuzione del contratto. 
 
  4.5.3 Fornitura di energia elettrica 
 
  Questo  criterio  non  si  applica  se  la  fornitura  dell'energia
elettrica non rientra nell'oggetto dell'aggiudicazione. 
  L'Offerente deve provvedere all'acquisto di  energia  elettrica  da
utilizzare nell'espletamento del servizio ed all'assunzione di  tutti
gli oneri connessi, compresa la voltura degli contratti di  acquisto,
conformemente a quanto di seguito indicato. 
  A) Il contratto di fornitura  dell'energia  elettrica  deve  essere
intestato all'Offerente e  deve  essere  esclusivamente  dedicato  al
servizio di illuminazione pubblica; in particolare, utenze in bassa o
media tensione non potranno essere utilizzate per  eventuali  servizi
che esulino da quelli relativi all'illuminazione pubblica,  come  per
esempio altri servizi. 
  Con specifico riferimento alle  volture,  resta  inteso  quanto  di
seguito specificato: 
    • l'Offerente deve provvede alle volture con  cambio  di  ragione
sociale a proprio nome del/i  contratto/i  di  fornitura  di  energia
elettrica     per     l'illuminazione     (nonche'     congiuntamente
all'Amministrazione,  alla  lettura  dei  relativi  contatori/POD)  a
proprie spese; 
    • le volture in uscita sono a carico dell'Amministrazione. 
  B) La fornitura deve avere le seguenti caratteristiche: 
    • l'energia elettrica acquistata dall'Offerente non  deve  essere
stata prodotta utilizzando combustibili fossili solidi o liquidi; 
    • essere corredata da un Certificato di Origine per almeno il 50%
dell'energia fornita ogni anno; 
    • l'offerta relativa alla fornitura di energia  rinnovabile  deve
essere presentata nel rispetto dei criteri di cui alla delibera ARERA
(gia' AEEG) 118/2016/R/efr del 17 marzo 2016 (22) ; 
    • l'eventuale maggior costo  dell'energia  da  fonte  rinnovabile
rispetto  all'energia  da   fonte   non   rinnovabile   deve   essere
evidenziato. Deve essere altresi'  evidenziata  la  destinazione  del
ricavo relativo a tale maggior costo. 
  C) Oltre alla fornitura di energia elettrica, l'Offerente e' tenuto
ad eseguire tutte le attivita' di seguito elencate: 
    • gestire i rapporti con i distributori; 
    • gestione delle attivita' di  verifica  dell'energia  consegnata
dalle Aziende  di  Distribuzione  (e/o  dalle  Aziende  esercenti  la
vendita  di  energia  elettrica)  assumendosi  anche  l'onere   della
gestione dell'eventuale contenzioso relativamente al mancato rispetto
dei parametri di continuita', affidabilita' e qualita'. 
  Verifica: in fase di esecuzione del contratto. 
  Per dimostrare il rispetto  dei  requisiti  relativi  al  punto  B)
durante tutta la durata del contratto,  l'Offerente  deve  presentare
all'Amministrazione,   con   periodicita'    almeno    annuale,    la
documentazione seguente: 
    • per tutte le fonti rinnovabili: 
      la Garanzia di Origine  di  cui  all'art.  15  della  Direttiva
2009/28/CE e s. m. e i. (23) . 
    • per le fonti rinnovabili costituite da biomasse o biogas: 
      qualifiche IAFR degli impianti alimentati da biomasse o  biogas
per le quali e' stata rilasciata, da parte dell'organismo formalmente
abilitato allo scopo, una dichiarazione che attesti  che  biomasse  e
biogas sono stati prodotti entro il raggio di 70 km dall'impianto  di
produzione dell'energia elettrica; 
    • per la cogenerazione ad alto rendimento: 
      garanzia di origine (GOc) (24) rilasciata dal GSE. 
 
  4.5.4 Bilancio materico 
 
  L'Offerente deve  provvedere  alla  realizzazione  di  un  bilancio
materico relativo all'uso efficiente delle risorse impiegate  per  la
realizzazione  e  manutenzione  degli  impianti  e/o  impiegati   nel
servizio oggetto del bando. Il bilancio materico deve  comprendere  i
seguenti elementi: 
    •   una   quantificazione   delle   risorse   materiche   oggetto
dell'impianto in input ed in output (fine vita dei manufatti) andando
ad indicare la destinazione dei  materiali  giunti  a  fine  vita  (a
titolo  di  esempio  riuso,   riciclo,   valorizzazione   energetica,
discarica, ecc.). La quantificazione  delle  risorse  materiche  deve
essere suddivisa per singoli componenti dell'impianto  (a  titolo  di
esempio;  palo,  apparecchio  di  illuminazione,   cavi,   basamento,
pozzetto, ...),  e  comprensiva  di  una  somma  totale  di  tutti  i
componenti; 
    • una  previsione  di  quantificazione  delle  risorse  materiche
oggetto della fase di manutenzione ordinaria dell'impianto  in  input
ed in output  (fine  vita  dei  manufatti)  andando  ad  indicare  la
destinazione dei materiali giunti a fine vita (a  titolo  di  esempio
riciclo,   valorizzazione   energetica,    discarica,    ecc.).    La
quantificazione delle risorse materiche  deve  essere  suddivisa  per
singoli componenti oggetto della manutenzione ordinaria dell'impianto
(a titolo di  esempio;  palo,  apparecchio  di  illuminazione,  cavi,
basamento, pozzetto, ...), e comprensiva di una somma totale di tutti
i componenti; 
    • relativamente alla  quantificazione  materica  dell'impianto  e
della  manutenzione  ordinaria  devono  inoltre  essere  indicate  le
tipologie di materiali impiegate (a titolo di esempio acciaio, vetro,
alluminio, plastica, ecc.). Nel caso di componenti di cui non  e'  di
facile reperimento la composizione materica originaria (a  titolo  di
esempio schede elettroniche,  cavi,  cablaggi,  ecc.),  e'  opportuno
indicare almeno le quantita', le tipologie  e  il  peso  dei  singoli
elementi.  La  relazione  deve  comprendere  una  parte   descrittiva
dell'impianto e delle modalita' di gestione delle risorse in fase  di
installazione e manutenzione oltre ad una tabella che ne presenti  la
quantificazione dell'uso delle risorse in input e in output. 
  E' facolta' dell'offerente coinvolgere una  o  piu'  aziende  della
filiera oggetto della realizzazione dei manufatti di cui il bando. 
  Verifica: l'offerente deve presentare annualmente una relazione gli
elementi su indicati. Impegno contrattuale sottoposto  a  penale  per
ritardo nell'adempimento (25) . 
 
  4.5.5 Rapporti periodici sul servizio 
 
  L'Offerente deve fornire all'Amministrazione  un  rapporto  annuale
sulla  gestione  del  servizio  e  sulle  prestazioni   dell'impianto
complessivo e delle sue sezioni (corrispondenti  a  quadri  elettrici
specificatamente  indicati),  corredato  dai   dati   rilevati,   con
particolare attenzione ai  consumi  di  energia  e  di  materiali  ed
all'impiego di mano d'opera. 
  Per ciascuna sezione  di  impianto  il  rapporto  deve  evidenziare
almeno i seguenti dati: 
    • i consumi, espressi in MWh; 
    • valutazione delle emissioni  utilizzando  i  coefficienti  IPCC
(IPCC 2006 (26) ); 
    • gli orari di utilizzazione; 
    • i valori di alcuni indicatori significativi, come ad esempio il
tasso di guasto reale delle singole  componenti  (sorgenti  luminose,
apparecchi  di  illuminazione,  altri  componenti),   il   tempo   di
intervento su chiamata, l'aggiornamento degli indici IPEA* e IPEI* in
caso di modifiche all'impianto o nuove progettazioni, ecc.; 
    • prestazioni dei sistemi di  telecontrollo  e  telegestione,  se
presenti; 
    • date e risultati  delle  verifiche  sulla  funzionalita'  degli
impianti; 
    •  gli   interventi   di   manutenzione   ordinaria/straordinaria
effettuati e le segnalazioni di disservizio ricevute; 
    • l'eventuale presenza di criticita' e  conseguenti  proposte  di
efficientamento dell'impianto; 
    • evidenza del risparmio energetico  reale  ottenuto,  attraverso
una  contabilizzazione   dell'energia   con   strumenti   di   misura
certificati; 
    • il conteggio degli incentivi e/o certificati  bianchi  ottenuti
da tale intervento. 
  Al fine di consentire  all'Amministrazione  il  puntuale  controllo
dell'esecuzione  delle  attivita'   previste   dall'affidamento,   il
rapporto periodico  deve  comprendere  i  risultati  delle  verifiche
effettuate  in  attuazione  dello  specifico  programma  di  verifica
definito dall'Amministrazione  (punto  3.3.6),  inclusi  i  risultati
delle verifiche in campo effettuate nell'ambito di tale programma. 
  Per consentire una piu' completa descrizione della situazione,  nel
rapporto deve essere evidenziato il confronto  con  dati  relativi  a
periodi  precedenti  (almeno  un  paio  di  anni),  resi  disponibili
dall'Amministrazione o acquisiti dall'Offerente. 
  Il rapporto ed i relativi  dati  debbono  essere  resi  disponibili
all'Amministrazione in formato elettronico. 
  Verifica: in fase di esecuzione del contratto. 
 
  4.5.6 Sensibilizzazione degli utenti 
 
  L'Offerente deve fornire ed installare, in  luoghi  concordati  con
l'Amministrazione  in  modo  che  siano  ben  visibili  al  pubblico,
apposite targhe/cartelloni che informino il pubblico che il  servizio
di illuminazione  e'  erogato  nel  rispetto  di  criteri  ambientali
definiti dal Ministero dell'Ambiente. 
  Analoghe  informazioni  debbono   essere   fornite   dall'Offerente
attraverso il proprio sito web. 
  Il numero delle targhe/cartelloni e' definito nei documenti di gara
in  rapporto  al  numero  di  punti  luce   oggetto   del   servizio.
Targhe/cartelloni debbono riportare almeno le seguenti informazioni: 
    • gli estremi del Decreto  del  Ministro  dell'Ambiente  e  della
Tutela  del  Territorio  e  del  Mare  di  approvazione  dei  criteri
ambientali minimi; 
    • il valore dei consumi energetici annui per illuminazione. 
  Verifica: in fase di esecuzione del contratto (27) . 
 
  4.6 Clausole contrattuali (criteri premianti) 
 
  4.6.1 Bilancio materico 
 
  Viene attribuito un punteggio premiante pari ad almeno 5  punti  su
100 all'offerente che si impegna a realizzare annualmente un bilancio
materico relativo all'uso efficiente delle risorse impiegate  per  la
realizzazione  e  manutenzione  degli  impianti  e/o  impiegati   nel
servizio oggetto del bando nel rispetto dei  requisiti  indicati  nei
successivi punti a), b), c), d), e) e f): 
    a)  una   quantificazione   delle   risorse   materiche   oggetto
dell'impianto in input ed in output (fine vita dei manufatti) andando
ad indicare la destinazione dei  materiali  giunti  a  fine  vita  (a
titolo  di  esempio  riuso,   riciclo,   valorizzazione   energetica,
discarica, ecc.). La quantificazione  delle  risorse  materiche  deve
essere suddivisa per singoli componenti dell'impianto  (a  titolo  di
esempio;  palo,  apparecchio  di  illuminazione,   cavi,   basamento,
pozzetto,  .),  e  comprensiva  di  una  somma  totale  di  tutti   i
componenti; 
    b) una quantificazione della durata media  prevista  per  ciascun
componente dell'impianto indicando, per ciascuno  di  questi,  quelli
che sono oggetto di manutenzione  rispetto  alla  durata  complessiva
dell'impianto stesso; 
    c) una previsione  di  quantificazione  delle  risorse  materiche
oggetto della fase di manutenzione ordinaria dell'impianto  in  input
ed in output  (fine  vita  dei  manufatti)  andando  ad  indicare  la
destinazione dei materiali giunti a fine vita (a  titolo  di  esempio
riciclo,   valorizzazione   energetica,    discarica,    ecc.).    La
quantificazione delle risorse materiche  deve  essere  suddivisa  per
singoli componenti oggetto della manutenzione ordinaria dell'impianto
(a titolo di  esempio;  palo,  apparecchio  di  illuminazione,  cavi,
basamento,  vernice,  stracci  per  la  pulizia,  pozzetto,  ...),  e
comprensiva di una somma totale di tutti i componenti; 
    d) una quantificazione del numero di veicoli, dei km  percorsi  e
del tipo di carburante impiegato per: 
      1. la fase di installazione dell'impianto; 
      2. la fase di manutenzione dell'impianto; 
    e) relativamente ai punti a),  b),  c)  la  fornitura  di  schede
tecniche prodotte su carta intestata  e  sottoscritte  dalle  aziende
produttrici dei componenti dell'impianto e/o oggetto  della  fase  di
manutenzione che ne attestano la veridicita'  delle  informazioni  di
cui i punti a), b), c) del bilancio materico; 
    f) la redazione di una scheda  tecnica  sintetica  e  riassuntiva
delle risorse complessive impiegate da mettere a  disposizione  della
stazione  appaltante  per  la  comunicazione  pubblica  del  bilancio
materico. L'Amministrazione si riserva di indicare le  specifiche  di
interesse da includere nella scheda tecnica. 
  Relativamente alla quantificazione materica dell'impianto  e  della
manutenzione ordinaria devono inoltre essere indicate le tipologie di
materiali impiegate (a titolo di esempio acciaio,  vetro,  alluminio,
plastica, ecc.). Nel caso di componenti  di  cui  non  e'  di  facile
reperimento la composizione materica originaria (a titolo di  esempio
schede elettroniche, cavi, cablaggi,  ecc.),  e'  opportuno  indicare
almeno le quantita', le tipologie e il peso dei singoli elementi. 
  Verifica:  il  rispetto  del  criterio   e'   dimostrato   mediante
presentazione, ogni anno, della  relazione  richiesta.  La  relazione
dovra' inoltre comprendere  una  parte  descrittiva  dell'impianto  e
delle modalita' di gestione delle risorse in fase di installazione  e
manutenzione oltre ad una tabella che ne presenti la  quantificazione
dell'uso delle risorse in input e in output. (28) 
 
 
  SCHEDE 
  Le schede  forniscono  indicazioni  operative  sulle  modalita'  di
attuazione delle richieste espresse nei capitoli precedenti. 
 
  SCHEDA 1 - CENSIMENTO DI LIVELLO 1 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  SCHEDA 2 - CENSIMENTO DI LIVELLO 2 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  SCHEDA 3 - INDICI PRESTAZIONALI IMPIANTO 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  SCHEDA 4 - CONFORMITA' NORMATIVA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  SCHEDA 5 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  SCHEDA 6 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  SCHEDA 7 - SERVIZI INTELLIGENTI 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  SCHEDA 8 - LIVELLO GESTIONALE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  SCHEDA 9 - PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  SCHEDA 10 - PROGETTO DEFINITIVO 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  SCHEDA 11 - PROGETTO ESECUTIVO 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

(1) Il PAN GPP, redatto ai sensi della  legge  296/2006  -articolo  1
    commi  1126,  1127,  1128-  e'   stato   adottato   con   decreto
    interministeriale del 11 aprile 2008 (GU  n.  107  del  8  maggio
    2008) 

(2) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici". 

(3) La nozione di altri servizi comprende pertanto  servizi  estranei
    all'illuminazione pubblica (servizi di gestione calore, fornitura
    elettricita',  gas  o  altro,  ecc.),  servizi  o   sistemi   non
    direttamente  correlati  (pannelli   fotovoltaici,   sistemi   di
    ricarica per automezzi o cicli, ecc.) 

(4) In questo caso risulta comunque possibile, nell'ipotesi in cui  i
    carichi esogeni risultino conformi alle norme di sicurezza e come
    alternativa  al  distacco  degli  stessi,  la  sottoscrizione  di
    contratti per utenze diverse, in maniera tale da  alimentare  gli
    impianti  di  illuminazione  e  i   carichi   esogeni   elettrici
    utilizzando tariffe non ad uso illuminazione pubblica. 

(5) Al  fine  di  determinare  i  corretti  parametri  economici,  va
    riconosciuta  all'impresa  un'equa  remunerazione  del   capitale
    investito. A titolo esemplificativo, il  calcolo  del  WACC  puo'
    essere determinato secondo le procedure contenute nell'allegato C
    alla Delibera n. 509/10/CONS dell'AGCOM, pubblicato in  GU  Serie
    Generale n.292 del 15-12-2010 - Suppl. Ordinario n. 277),  previo
    inserimento  di  parametri  adatti  alle  ditte  del  settore   e
    adeguamento degli stessi alla data di  pubblicazione  del  bando.
    Sempre a titolo esemplificativo, il calcolo del WACC  puo'  anche
    essere  determinato  secondo   le   procedure   stabilite   dalla
    Deliberazione 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM come integrata  con
    la Deliberazione 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL  dell'Autorita'
    per l'Energia Elettrica, il  Gas  e  il  Sistema  Idrico,  previo
    inserimento  di  parametri  adatti  alle  ditte  del  settore   e
    adeguamento degli stessi alla data di pubblicazione del bando. In
    linea di massima  e'  possibile  stabilire  un  costo  medio  del
    capitale equo considerando che qualunque attivita' e' soggetta  a
    due tipi di rischio: il primo rischio (Default risk) e' quello di
    default, ovvero il rischio di inadempienza, tipico dei  titoli  a
    reddito fisso, come le obbligazioni; il secondo  rischio  (Equity
    risk) e' connesso al fatto che gli investitori  si  attendono  un
    rendimento addizionale, rispetto al  rendimento  di  un'attivita'
    priva di rischio,  come  compenso  per  avere  investito  in  una
    attivita' non priva di rischio. Come  parametro  di  riferimento,
    possono essere utilizzati i costi medi del capitale di  attivita'
    similari, concernenti i servizi infrastrutturali a  rete  per  il
    mercato libero. 

(6) Ad esempio, prendendo il caso di  un  impianto  di  illuminazione
    pubblica costituito  da  10  singoli  impianti  (intesi  come  10
    impianti  aventi  ognuno  origine  in  un   punto   di   prelievo
    dell'energia elettrica  diverso),  un  frazionamento  orizzontale
    nella gestione potrebbe essere attuato  attraverso  l'affidamento
    della gestione di 5 impianti completi ad un Gestore e i  restanti
    5 impianti ad un altro Gestore. 

(7) Ad esempio, un  frazionamento  verticale  nella  gestione  di  un
    impianto di  illuminazione  potrebbe  essere  attuato  attraverso
    l'affidamento  della  manutenzione   dei   soli   apparecchi   di
    illuminazione a un Gestore  e  l'affidamento  della  manutenzione
    della restante parte di impianto (quadri, linee, sostegni,  ecc.)
    ad un altro Gestore. 

(8) Si faccia l'esempio di un impianto di illuminazione che  presenta
    allo stato attuale indici IPEA* = D e IPEI* = D. Si vuole attuare
    una riqualificazione prima del 2020 sostituendo gli apparecchi di
    illuminazione  con  apparecchi  piu'  performanti,  in  grado  di
    raggiungere una classe IPEA* = A++ e una classe IPEI*  =  A+.  In
    questo caso, per il conseguimento di punteggi premianti ovvero di
    titoli di efficienza energetica o similari, non  andra'  valutato
    il passaggio da IPEI* = D a IPEI* = A+, ma solo il  passaggio  da
    IPEI* = B (baseline al 2020) a IPEI*  =  A+  (tale  passaggio  e'
    infatti  rappresentativo  del  risparmio  addizionale   possibile
    rispetto al benchmark di mercato). 

(9) l'analisi TCO e' stata adottata in sede di consultazione  europea
    sul documento MEEuP Product Cases Report, Final  -  28.11.2005  -
    VHK for European Commission (pagg.  4.26  -  4.28).  Il  rapporto
    tecnico CIE 115: 2010 "Lighting of roads for motor and pedestrian
    traffic" fornisce nell'Appendice A un esempio di calcolo  di  TCO
    per gli impianti di illuminazione stradale. 

(10) Per il costo dell'energia elettrica  si  veda  il  prezzo  unico
     nazionale -PUN-  [€/MWh]  pubblicato  dall'AEEG  (Autorita'  per
     l'energia elettrica e il gas). 

(11) Il ciclo di vita di un impianto di illuminazione e'  considerato
     pari a 30 anni - salvo indicazioni specifiche derivanti  da  una
     analisi LCA specifica per l'impianto considerato 

(12) "Responsabile   per   la   conservazione   e   l'uso   razionale
     dell'Energia" (piu' comunemente noto come Energy  Manager)  come
     definito dalla legge n.10 del 1991 e s. m. e i. 

(13) "Criteri  Ambientali  Minimi  per  l'acquisizione  di   sorgenti
     luminose   per   illuminazione   pubblica,   l'acquisizione   di
     apparecchi  per  illuminazione   pubblica,   l'affidamento   del
     servizio  di  progettazione  di   impianti   per   illuminazione
     pubblica". 

(14) La stazione appaltante deve fissare una adeguata penale  per  il
     non soddisfacimento del criterio. 

(15) Vedi nota 14 

(16) idem 

(17) idem 

(18) idem 

(19) Vedi nota 14 

(20) idem 

(21) DM 27/9/2017 "Criteri Ambientali Minimi  per  l'acquisizione  di
     sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione  di
     apparecchi  per  illuminazione   pubblica,   l'affidamento   del
     servizio  di  progettazione  di   impianti   per   illuminazione
     pubblica". 

(22) Delibera  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
     "Modifiche alla deliberazione dell'Autorita' ARG/elt 104/11,  in
     materia di trasparenza  dei  contratti  di  vendita  ai  clienti
     finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili". 

(23) Direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del  Consiglio
     del  9  settembre  2015  che  modifica  la  Direttiva  98/70/CE,
     relativa alla qualita' della benzina e del combustibile  diesel,
     e   la   direttiva   2009/28/CE,   sulla   promozione   dell'uso
     dell'energia da fonti rinnovabili. 

(24) Art.4 del D.Lgs n.20 dell'8/2/2007 e Decreto MiSE  "Approvazione
     delle  procedure  tecniche  per  il  rilascio   della   garanzia
     d'origine dell'elettricita' prodotta da  cogenerazione  ad  alto
     rendimento" del 6/11/2007 (GU n. 275 del 26-11-2007). 

(25) Vedi nota 14. 

(26) IPCC (integrated pollution prevention and control).  Fattori  di
     emissione predefiniti sono disponibili in "2006 IPCC  Guidelines
     for National greenhouse gas inventories" (volume 2). 

(27) Vedi nota 14 

(28) Vedi nota 14