Nel corso del 2016, con il documento di consultazione 653/2016/R/eel, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico presentava l’intenzione di identificare i clienti del sistema elettrico cosiddetti “nascosti“; cioè dei clienti finali a cui è attribuita un’unità di consumo ma che sono privi di un proprio punto di connessione su rete pubblica o su rete privata in quanto condividono un POD con altri clienti finali, e che non rientrano nelle configurazioni per le quali ciò è consentito.
Un cliente finale “nascosto” non paga il corrispettivo tariffario a copertura degli oneri generali del sistema e le relative imposte, da qui l’urgenza di trovare una soluzione: nel documento in consultazione veniva individuata la data del 30 settembre 2017, entro la quale i clienti finali “nascosti” avrebbero potuto richiedere la propria regolarizzazione senza incorrere in penali o sanzioni.
Clienti finali “nascosti”
Con la delibera 276/2017/R/eel “Aggiornamento del testo integrato sistemi semplici di produzione e consumo e del testo integrato sistemi di distribuzione chiusi a seguito del decreto-legge milleproroghe 2016“, pubblicata il 21 aprile 2017, l’Autorità ha aggiornato il Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC), il Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi (TISDC) e altri provvedimenti dell’Autorità a seguito delle disposizioni previste dall’articolo 6, comma 9, del decreto legge n. 244/2016, dando seguito al documento di consultazione 653/2016 e stabilendo i meccanismi di autodichiarazione per la regolarizzazione delle posizioni nascoste, il sistema di controlli e le sanzioni per gli inadempienti.
La Delibera dispone in estrema sintesi, che ad ogni “unità di consumo” deve corrispondere un “utente finale” (ad eccezione di sistemi equivalenti ai sistemi efficienti di utenza SEESEU-A, SEESEU-C, altri sistemi esistenti ASE e altri sistemi di produzione ASAP). Di seguito la definizione di unità di consumo:
Unità di consumo (UC)
definizione aggiornata dalla Delibera 21 dicembre 2017 894/2017/R/eel“insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi a una rete pubblica, anche per il tramite di reti o linee elettriche private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva. Essa, di norma, coincide con la singola unità immobiliare.
È possibile aggregare più unità immobiliari in un’unica unità di consumo nei seguenti casi:– unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona fisica o giuridica legate tra loro da vincolo di pertinenza (unità immobiliare principale e sue pertinenze) e che insistono sulla medesima particella catastale o su particelle contigue;
– unità immobiliari pertinenziali (solai, garage, cantine), anche nella disponibilità di diverse persone fisiche o giuridiche, facenti parte di un unico condominio. Il predetto insieme di unità immobiliari pertinenziali può a sua volta essere inglobato nell’unità di consumo relativa alle utenze condominiali;
– unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona giuridica, eventualmente da quest’ultima messe a disposizione di soggetti terzi, localizzate su particelle catastali contigue, all’interno di un unico sito e utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate prevalentemente alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio.
Ogni unità di consumo è connessa alla rete pubblica in un unico punto, salvo il caso in cui non si richieda l’attivazione di un punto di connessione di emergenza o ricorrano le condizioni di cui all’articolo 5, commi 5.2 e 5.3, del TIC o di cui al comma 9.1 del presente provvedimento. A ogni unità di consumo deve essere necessariamente associato, in funzione del particolare tipo di utilizzo dell’energia elettrica prelevata, un solo contratto di trasporto in prelievo secondo le tipologie di cui all’articolo 2, comma 2.2, del TIT.”.
Regolarizzare la propria posizione
Nei casi in cui si configura la presenza di un cliente finale “nascosto”, la Delibera 894/2017/R/eel individua il 30 giugno 2018 (la proroga è del dicembre scorso, la delibera 276/2017/R/eel prevedeva il 28 febbraio) come data ultima entro cui è possibile auto-dichiararsi versando il conguaglio ed evitando l’applicazione di sanzioni o penali.
In particolare, i clienti finali “nascosti” possono chiedere di essere identificati come clienti finali della rete pubblica chiedendo quindi una nuova connessione dedicata (un nuovo POD) oppure, qualora ne ricorrano i presupposti, possono chiedere l’identificazione di un ASDC (Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi) secondo il TISDC (Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi).
Sanzioni e controlli
La delibera prevede:
– che ai clienti finali “nascosti” che si auto-dichiarano entro la data ultima siano applicati conguagli, a decorrere dall’1 gennaio 2014 (data di entrata in vigore del TISSPC) e non più dal 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge 99/09, indicata nel documento per la consultazione 653/2016/R/eel), solo nei casi in cui, pur non avendo i medesimi clienti richiesto nessuna qualifica, le configurazioni private in cui essi si trovano non avrebbero potuto essere classificate in nessuna delle configurazioni consentite dalla normativa vigente (SSPC o SDC);
– che ai clienti finali “nascosti” che non si auto-dichiarano entro la data ultima allo scopo definita si erogata una penale forfetaria, confermando la maggiorazione del 30% presentata in consultazione, con effetti a decorrere dall’1 gennaio 2014.
Ovvero: cliente finale nascosto che regolarizza la posizione entro il 30 giugno 2018, dovrà pagare un conguaglio solo se non fa parte di un sistema che avrebbe potuto essere classificato come SSPC (sistemi semplici di produzione e consumo) o SDC (Sistemi di Distribuzione Chiusi). Se non si auto-dichiara e viene scoperto paga il conguaglio maggiorato del 30% in ogni caso.
Il conguaglio viene calcolato come la differenza tra le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali del sistema che avrebbero dovuto versare se fossero stati correttamente identificati e le componenti tariffarie eventualmente versate, calcolate dal primo gennaio 2014 al momento della regolarizzazione.
La delibera prevede infine il coinvolgimento dei gestori di rete nell’individuazione dei clienti finali “nascosti”. Il gestore infatti è tenuto a comunicare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali la presenza, anche presunta, di clienti finali nascosti. Sono previsti anche controlli (documentali e in campo) da parte del GSE, per individuare irregolarità negli ASSPC (Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo).