Nel vostro quesito del 27 ottobre 2017 sui cavi CPR all’aperto sostenete che non sia necessario l’impiego dei cavi CPR negli impianti di pubblica illuminazione. Non è così. L’allegato X del DLgs 81/08 che elenca i lavori di ingegneria civile include infatti anche le opere stradali. Credo dobbiate rettificare.
Armando Vedovelli
L’allegato X dell’81/08 elenca i lavori di ingegneria civile da considerare ai fini della sicurezza e non ha senso considerarlo per altri scopi. A maggior ragione per definire un ambito di applicazione del regolamento prodotti da costruzione: non ha senso preoccuparsi della reazione al fuoco dei cavi utilizzati in un impianto di illuminazione pubblica all’aperto.
ALLEGATO X – Elenco lavori edili o ingegneria civile
ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all’articolo 89 comma 1, lettera a)
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.