1) Alcuni sostengono che, per effetto di una manutenzione straordinaria in ambito decreto 37/08, nulla è dovuto da parte dell’installatore mentre per me è necessaria almeno la dichiarazione di conformità seppure priva di allegati. Quale il vostro parere?
2) È possibile attivare un ufficio tecnico interno, art. 2 del decreto 37/08, per un ente ministeriale? Come per le imprese, esiste un iter autorizzativo?
3) Esattamente, cosa si intende per “installazioni per apparecchi per usi domestici” di cui all’art. 10 del decreto 37/08?
Gianni Di Crisci
1) Per le attività di manutenzione straordinaria di un impianto elettrico è da prevedersi il rilascio della dichiarazione di conformità di cui all’art. 7 decreto 37/08. Così come del resto indicato nel modello fac-simile della dichiarazione di conformità di cui all’allegato 1 al decreto stesso.
2) Se l’ente dispone di un ufficio tecnico interno ai sensi dell’art. 3 comma 5 del decreto 37/08 (vedi testo di seguito) e un soggetto responsabile in possesso dei requisiti tecnico professionali ai sensi dell’art.4 del decreto 37/08 nulla osta ad inoltrare la relativa procedura presso gli Uffici della competente CCIAAA.
“Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all’articolo 4.”
3) Si intende la posa in opera e il collegamento agli impianti fissi dell’unità immobiliare di apparecchi alimentati ad energia elettrica e a gas ad uso domestico (lavatrice, lavastoviglie, forno, frigorifero, cucina a gas, etc. etc.). Si veda anche per definizioni e riferimenti: Direttiva 2006/95/CE e Norma IEC 60335-1 “Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare Sicurezza Parte 1: Norme generali”.