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Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C. (17A08114) (GU Serie Generale n.285 del 06-12-2017).

 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 

                           di concerto con 

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

                                  e 

                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

  Vista la  legge  1°  marzo  1968,  n.  186,  recante  «Disposizioni
concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,  macchinari,
installazioni e impianti elettrici ed elettronici»; 
  Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32  e  successive
modificazioni,   recante   «Razionalizzazione    del    sistema    di
distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma  4,  lettera
c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro»  e
successive modificazioni; 
  Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  del  9
luglio  2008,  n.  764/2008,  che   stabilisce   procedure   relative
all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a  prodotti
legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga  la
decisione n. 3052/95/CE; 
  Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  del  9
marzo  2011,  n.  305,  che  fissa  condizioni  armonizzate  per   la
commercializzazione dei prodotti  da  costruzione  e  che  abroga  la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2013,   n.   98,   recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n.  85  che  attua  la
direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26
febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni  degli
Stati  membri  relative  agli  apparecchi  e  sistemi  di  protezione
destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente  esplosiva,
che sostituisce la direttiva 94/9/CE; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  1°  agosto
2011, n. 151,  recante  «Regolamento  recante  semplificazione  della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del  31  luglio  1934  e
successive  modificazioni,  recante  «Approvazione  delle  norme   di
sicurezza per la  lavorazione,  l'immagazzinamento,  l'impiego  o  la
vendita di oli  minerali,  e  per  il  trasporto  degli  oli  stessi»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 1934, n. 228; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del 30 novembre  1983  e
successive modificazioni, recante «Termini,  definizioni  generali  e
simboli grafici di prevenzione  incendi»  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 12 novembre 1983, n. 339; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  19  marzo  1990,
recante  «Norme  per  il  rifornimento  di  carburanti,  a  mezzo  di
contenitori-distributori mobili, per macchine in uso  presso  aziende
agricole, cave e cantieri» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31
marzo 1990, n. 76; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del 12  settembre  2003,
recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione
ad uso privato, di capacita' geometrica non  superiore  a  9  m³,  in
contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di  automezzi
destinati all'attivita' di autotrasporto» pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 23 settembre 2003, n. 221; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno  del  27  gennaio  2006,
recante  «Requisiti  degli  apparecchi,  sistemi  di   protezione   e
dispositivi utilizzati  in  atmosfera  potenzialmente  esplosiva,  ai
sensi della direttiva 94/9/CE, presenti nelle attivita'  soggette  ai
controlli antincendio» pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'8
febbraio 2006, n. 32; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  22
gennaio 2008, n. 37, recante  «Regolamento  concernente  l'attuazione
dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della  legge  n.  248
del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni  in  materia
di  attivita'  di  installazione  degli  impianti  all'interno  degli
edifici» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12  marzo  2008,  n.
61; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  7  agosto  2012,
recante «Disposizioni relative alle modalita' di presentazione  delle
istanze concernenti i procedimenti  di  prevenzione  incendi  e  alla
documentazione da allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  7,  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, n. 201; 
  Rilevata la necessita'  di  aggiornare  la  disciplina  antincendio
relativa  ai  contenitori-distributori   fuori   terra   di   liquido
combustibile di categoria C ad uso privato, di  capacita'  geometrica
non superiore a 9 m³; 
  Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
139; 
  Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  della  direttiva
(UE) n. 2015/1535; 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

                        Campo di applicazione 

  1. Il  presente  decreto  disciplina,  ai  fini  della  prevenzione
incendi, l'installazione e l'esercizio  di  contenitori-distributori,
ad uso privato, per l'erogazione di carburanti liquidi  di  categoria
C, cosi' come definiti nella regola tecnica di cui all'art. 3. 
  2. Le disposizioni del  presente  decreto  non  si  applicano  agli
impianti fissi di distribuzione carburanti per  autotrazione,  per  i
quali  continuano  ad  applicarsi  le  specifiche   disposizioni   di
prevenzione incendi.

 

                               Art. 2 

                              Obiettivi 

  1. I contenitori-distributori  disciplinati  dal  presente  decreto
sono installati e gestiti in modo da garantire il  conseguimento  dei
seguenti obiettivi: 
    a) minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di  carburante
ed il rischio di incendio; 
    b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone; 
    c) limitare, in caso di evento incidentale, danni  ad  edifici  e
locali contigui all'impianto; 
    d) limitare, in caso di evento incidentale, danni all'ambiente; 
    e)  consentire  ai  soccorritori  di  operare  in  condizioni  di
sicurezza.

 

                               Art. 3 

                        Disposizioni tecniche 

  1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e'
approvata la regola tecnica di cui all'allegato  1,  che  costituisce
parte integrante del presente decreto.

 

                               Art. 4 

              Applicazione delle disposizioni tecniche 

  1.  Le  disposizioni  del  presente   decreto   si   applicano   ai
contenitori-distributori di nuova installazione e a quelli esistenti,
ad eccezione dei casi riportati al comma 2. 
  2. Sono esentati dall'obbligo di adeguamento alla regola tecnica di
cui all'art. 3 i  contenitori-distributori  esistenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto nei casi in cui: 
    a) siano in possesso di atti  abilitativi  riguardanti  anche  la
sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati  dalle
competenti  autorita',  cosi'  come   previsto   dall'art.   38   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    b) siano in possesso del certificato di  prevenzione  incendi  in
corso di validita' o sia stata presentata la segnalazione certificata
di inizio attivita' di cui all'art.  4  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151; 
    c)  siano  stati  pianificati,  o  siano  in  corso,  lavori   di
installazione di contenitori-distributori sulla base di  un  progetto
approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco  ai
sensi  degli  articoli  3  e  7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 
  3.  I   contenitori-distributori   devono   essere   provvisti   di
approvazione di tipo ai sensi del decreto del  Ministro  dell'interno
del 31 luglio 1934, titolo I°, punto XVII ed  i  relativi  componenti
devono essere provvisti di marcatura  CE  ai  sensi  delle  direttive
applicabili. 
  4.   L'installatore    e'    tenuto    a    verificare    che    il
contenitore-distributore sia idoneo per il  tipo  di  uso  e  per  la
tipologia  di  installazione   prevista   e   che   il   responsabile
dell'attivita' sia informato degli specifici obblighi  finalizzati  a
garantire il corretto uso, in sicurezza, dello stesso.

 

                               Art. 5 

               Impiego di prodotti per uso antincendio 

  I.  I  prodotti  per  uso  antincendio,  impiegati  nel  campo   di
applicazione del presente decreto, devono essere: 
    a)  identificati  univocamente  sotto  la   responsabilita'   del
produttore, secondo le procedure applicabili; 
    b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e  all'uso
previsto; 
    c)  accettati  dal  responsabile   dell'attivita',   ovvero   dal
responsabile  dell'esecuzione  dei  lavori  mediante  acquisizione  e
verifica della documentazione di identificazione e qualificazione. 
  2. L'impiego dei prodotti per uso antincendio e' consentito se  gli
stessi  sono  utilizzati  conformemente  all'uso  previsto,  se  sono
rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se: 
    a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili; 
    b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione
di disposizioni comunitarie,  alle  apposite  disposizioni  nazionali
applicabili, gia' sottoposte con esito  positivo  alla  procedura  di
informazione di cui alla direttiva 98/34/CE e  successive  modifiche,
che prevedono apposita omologazione per  la  commercializzazione  sul
territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento; 
    c)  qualora  non  contemplati  nelle  lettere  a)  e   b),   sono
legittimamente commercializzati  in  uno  degli  Stati  della  Unione
europea o in Turchia in virtu' di  specifici  accordi  internazionali
stipulati con l'Unione europea ovvero legalmente  fabbricati  in  uno
degli Stati firmatari dell'Associazione  europea  di  libero  scambio
(EFTA), parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico  europeo
(SEE), per  l'impiego  nelle  stesse  condizioni  che  permettono  di
garantire  un  livello  di  protezione,  ai  fini   della   sicurezza
dall'incendio, equivalente a quello  previsto  nelle  norme  tecniche
allegate al presente decreto. 
  3. L'equivalenza del livello di protezione, garantito dai  prodotti
per uso antincendio di cui al comma 2, e' valutata,  ove  necessario,
dal Ministero  dell'interno  applicando  le  procedure  previste  dal
regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 9 luglio 2008.

 

                               Art. 6 

                         Disposizioni finali 

  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di prevenzione incendi: 
    a) decreto del Ministro dell'interno del 19  marzo  1990  recante
«Norme   per   il   rifornimento   di   carburanti,   a   mezzo    di
contenitori-distributori mobili, per macchine in uso  presso  aziende
agricole, cave e cantieri»; 
    b) decreto  del  Ministro  dell'interno  del  12  settembre  2003
recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione
ad uso privato, di capacita' geometrica non  superiore  a  9  m3,  in
contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di  automezzi
destinati all'attivita' di autotrasporto»; 
    c) art. 5, comma 4 del decreto del Ministro dell'interno  del  27
gennaio  2006  recante  «Requisiti  degli  apparecchi,   sistemi   di
protezione  e  dispositivi  utilizzati  in  atmosfera  potenzialmente
esplosiva, ai  sensi  della  direttiva  n.  94/9/CE,  presenti  nelle
attivita' soggette ai controlli antincendio»; 
  2. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 22 novembre 2017 

                      Il Ministro dell'interno 
                               Minniti 

              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                               Padoan 

                Il Ministro per lo sviluppo economico 
                               Calenda

(Allegato 1 )

                                                           Allegato 1 

                                                         (articolo 3) 

Regola  tecnica  di  prevenzione  incendi   per   l'installazione   e
  l'esercizio  di  contenitori-distributori,  ad  uso  privato,   per
  l'erogazione di carburanti liquidi di categoria C. 

1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali. 
    1.1. Per i termini, le definizioni e le  tolleranze  dimensionali
si rimanda a quanto stabilito con decreto del  Ministro  dell'interno
del 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339  del
12 dicembre 1983. 
    1.2.  Ai  fini  della  presente  regola  tecnica,  si  definisce,
inoltre: 
      a) liquido combustibile di categoria C: liquido avente un punto
di infiammabilita' da oltre 65° C sino  a  125°  C.  Rientrano  nella
categoria C anche i liquidi combustibili con punto di infiammabilita'
inferiore a 65°C, ma non sotto i 55°C, purche' la prova del grado  di
infiammabilita'  sia  completata  da  una  prova   di   distillazione
frazionata, nella quale non si dovra' avere, a 150° C, piu' del 2 per
cento di distillato. I metodi e le apparecchiature da utilizzare  per
ricercare il punto di infiammabilita' e per eseguire la distillazione
frazionata di tale liquido devono essere quelli previsti dal  decreto
del Ministro dell'interno del 31 luglio 1934; 
      b)   contenitore-distributore:   complesso   di   attrezzature,
installate fuori terra, costituito da serbatoio, idoneo  a  contenere
carburante liquido  di  categoria  C,  di  capacita'  geometrica  non
superiore a 9 m³, collegato ad apparecchiatura per  l'erogazione  del
liquido  contenuto,  il  termine   e'   equivalente   a   quello   di
contenitore-distributore rimovibile o contenitore-distributore mobile
gia' utilizzato nel decreto del Ministro dell'interno  del  19  marzo
1990; 
      c)     deposito     di     distribuzione:      insieme      dei
contenitori-distributori di liquidi combustibili di categoria C; 
      d) capacita' geometrica di un contenitore-distributore:  volume
geometrico interno del serbatoio del contenitore-distributore; 
      e)  capacita'  complessiva  dei  depositi   di   distribuzione:
quantita' massima di carburante  liquido  di  categoria  C  che  puo'
essere detenuta in piu' depositi di  distribuzione,  presenti  presso
l'attivita'. 
2.  Capacita'  del  contenitore-distributore  e   del   deposito   di
distribuzione. 
    2.1. La capacita' geometrica massima del contenitore-distributore
e' fissata in 9 m³. 
    2.2. La capacita' complessiva del deposito di  distribuzione  non
puo' essere superiore a 9 m³. Tale  capacita'  puo'  essere  ottenuta
anche con piu' contenitori-distributori la cui  di  stanza  reciproca
deve essere almeno pari a 0,8 m. 
    2.3. Nell'ambito di una attivita' possono essere installati  piu'
depositi di distribuzione, nel rispetto della distanza  di  sicurezza
interna di cui al successivo punto 5.1, lettera a), per una capacita'
complessiva non superiore a 45 m³. 
3. Accesso all'area. 
    3.1. Ai mezzi dei vigili  del  fuoco  deve  essere  garantita  la
possibilita'  di  avvicinamento  ai   contenitori-distributori,   per
esigenze di soccorso. 
4. Criteri di installazione e caratteristiche costruttive. 
    4.1.1  contenitori-distributori  e  i  relativi   dispositivi   e
componenti devono essere costruiti e  installati  secondo  la  regola
dell'arte, in conformita' alla normativa vigente. 
    A tal fine, il serbatoio puo' essere: 
      a) a doppia parete  e  con  sistema  di  monitoraggio  continuo
dell'intercapedine; le pareti dei serbatoi possono essere: 
        a.1 entrambe metalliche, con la parete esterna con protezione
anticorrosione; 
        a.2 parete interna metallica ed esterna con  altro  materiale
non metallico, ma di classe A1 di reazione al fuoco, purche' idoneo a
garantire la tenuta dell'intercapedine tra le pareti; 
        a.3 entrambe le pareti in  materiale  non  metallico,  ma  di
classe  A1  di   reazione   al   fuoco,   purche'   resistenti   alle
sollecitazioni meccaniche ed alla corrosione; 
        a.4 parete interna non metallica ma di classe A1 di  reazione
al fuoco, ed esterna in metallo, con protezione anticorrosione; 
      b) a parete singola con: 
        b.1 parete metallica con protezione anticorrosione; 
        b.2 parete in materiale non metallico  ma  di  classe  A1  di
reazione al fuoco. 
    Nei casi b.1 e b.2, il deposito di  distribuzione  dovra'  essere
posizionato all'interno di un bacino di contenimento di capacita' non
inferiore al 110% del volume del deposito di distribuzione stesso, in
grado di contenere le eventuali perdite dai serbatoi del  deposito  e
di idonee caratteristiche meccaniche. 
    4.2 I contenitori-distributori possono essere messi in  opera  se
muniti di: 
      a) dichiarazione di conformita' CE per i componenti,  ai  sensi
delle disposizioni comunitarie  applicabili,  e  di  approvazione  di
tipo, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno  del  31  luglio
1934; 
      b) manuale di installazione, uso e manutenzione; 
      c) targa di identificazione, punzonata in  posizione  visibile,
riportante: 
        c.1 il nome e l'indirizzo del costruttore; 
        c.2 l'anno di costruzione ed il numero di matricola; 
        c.3 la capacita' geometrica, lo spessore ed il materiale  del
serbatoio; 
        c.4 la pressione di collaudo del serbatoio; 
        c.5 gli estremi dell'atto di approvazione. 
    4.3   I   contenitori-distributori   devono   essere   installati
esclusivamente su spazio scoperto al  di  fuori  delle  zone  in  cui
possono formarsi atmosfere esplosive. 
    4.4 E' vietata l'installazione su rampe carrabili, su terrazze  e
comunque su aree sovrastanti luoghi chiusi. 
    4.5 I contenitori-distributori devono essere installati in  piano
ed essere protetti da idonea  difesa  fissa  atta  ad  impedire  urti
accidentali. 
    4.6   I   contenitori-distributori   provvisti   di   bacino   di
contenimento devono essere dotati  di  tettoia  di  protezione  dagli
agenti  atmosferici  realizzata  in   materiale   incombustibile   ad
eccezione del caso in cui siano inseriti in box prefabbricato di  cui
al punto 4.10. 
    4.7 I contenitori-distributori devono essere saldamente  ancorati
al  terreno  per  evitare  spostamenti  durante  il   riempimento   e
l'esercizio. 
    4.8 Lo sfiato del tubo di equilibrio  deve  essere  adeguatamente
dimensionato, sfociante ad almeno 2,40  m  dal  piano  di  calpestio,
dotato di apposito dispositivo tagliafiamma e posto ad  una  distanza
di 1,5 m dai fabbricati o dai depositi di materiale combustibile  e/o
infiammabile; nel caso di box prefabbricato di cui al punto 4.10 tale
tubo di equilibrio deve sfociare all'esterno, mantenendo le  medesime
caratteristiche sopra riportate. 
    4.9 Il grado di  riempimento  dei  contenitori-distributori  deve
essere non maggiore del 90% della capacita' geometrica degli  stessi;
a tal fine deve essere previsto un apposito dispositivo limitatore di
carico. 
    4.10 Sono ammessi contenitori-distributori inseriti  in  appositi
box prefabbricati  incombustibili,  assicurando  una  distanza  dalle
pareti tale  da  garantire  l'accessibilita'  per  le  operazioni  di
manutenzione ed ispezione. I box devono essere dotati di una  o  piu'
aperture permanenti di aerazione la cui superficie  non  deve  essere
inferiore ad 1/30 di quella in pianta; e'  consentita  la  protezione
delle aperture di aerazione con grigliati metallici, reti e/o  alette
antipioggia a condizione che non venga ridotta la superficie netta di
aerazione prevista. 
5. Distanze di sicurezza. 
    5.1. I  contenitori-distributori  devono  osservare  le  seguenti
distanze minime di sicurezza esterne ed interne da: 
      a) fabbricati,  eventuali  fonti  di  accensione,  depositi  di
materiali  combustibili  e/o  infiammabili  non  ricompresi  tra   le
attivita' soggette ai  controlli  di  prevenzione  incendi  ai  sensi
dell'allegato I del decreto del Presidente della  Repubblica  del  10
agosto 2011, n. 151: ..... 5 m; 
      b) fabbricati e/o locali destinati  anche  in  parte  a  civile
abitazione, esercizi pubblici, collettivita', luoghi di riunione,  di
trattenimento  o  di  pubblico  spettacolo,  depositi  di   materiali
combustibili  e/o  infiammabili  costituenti  attivita'  soggette  ai
controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'allegato I del decreto
del Presidente della Repubblica del 1° agosto, n. 151: ..... 10 m; 
      c) linee ferroviarie e tranviarie, fatta  salva  in  ogni  caso
l'applicazione di  specifiche  disposizioni  emanate  in  proposito: 
..... 15 m; 
      d) proiezione verticale di  linee  elettriche  che  superano  i
seguenti limiti: 1000 V efficaci per corrente alternata, 1500  V  per
corrente continua: ..... 6 m. 
    5.2. Nel caso di contenitori-distributori installati  all'interno
di scali ferroviari o stazioni ferroviarie, per  il  rifornimento  di
locomotori,  la  distanza  di  cui  al  punto  5.1  lettera  c)  deve
intendersi quale distanza  di  sicurezza  esterna.  In  tal  caso  e'
necessario garantire il rispetto della distanza di cui al  punto  5.1
lettera a) anche rispetto alle aree accessibili al pubblico. 
    5.3. I contenitori-distributori devono osservare una distanza  di
protezione di almeno 3 m. 
    5.4. Le distanze di sicurezza di cui ai punti  precedenti  devono
essere osservate anche per i contenitori-distributori inseriti in box
prefabbricato di cui al punto 4.10; in  tal  caso  le  distanze  sono
misurate rispetto al perimetro esterno del medesimo box. 
    5.5. Le distanze di sicurezza di cui ai precedenti punti  possono
essere ridotte fino alla meta' mediante interposizione di elementi di
separazione aventi caratteristiche di resistenza al fuoco EI 60 e con
le dimensioni di seguito indicate: 
      a) altezza: pari a  quella  del  contenitore-distributore  piu'
alto maggiorata di 0,5 m; 
      b)   lunghezza:   pari    alla    dimensione    maggiore    dei
contenitori-distributori  piu'  vicini  a  seconda  dell'orientamento
degli stessi, maggiorata di 0,5 m. 
6. Altre misure di sicurezza. 
    6.1.  I  contenitori-distributori  devono  essere  contornati  da
un'area, avente ampiezza non minore di 3 m, completamente sgombra  da
materiali di alcun genere e priva di vegetazione che possa costituire
pericolo di incendio. 
    6.2. Appositi cartelli fissi, ben visibili, devono  segnalare  il
divieto di avvicinamento  ai  contenitori-distributori  da  parte  di
estranei e quello di fumare ed usare fiamme libere. La segnaletica di
sicurezza deve rispettare le prescrizioni del decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81. 
    6.3.  Apposito  cartello  fisso  deve  indicare   le   norme   di
comportamento e i  recapiti  telefonici  dei  vigili  del  fuoco,  da
contattare in caso di emergenza, nonche' il recapito telefonico della
ditta eventualmente responsabile della gestione e della  manutenzione
del contenitore-distributore. 
    6.4. Il contenitore-distributore deve essere dotato di misure  di
sicurezza atte  ad  evitare  l'accesso,  da  parte  di  estranei,  ai
dispositivi di sicurezza e controllo dello stesso. 
7. Impianto elettrico e messa a terra. 
    7.1. Gli impianti e le apparecchiature elettriche, ove  presenti,
devono essere  realizzati  ed  installati  in  conformita'  a  quanto
previsto dalla legge 1° marzo 1968, n. 186 e dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008 n. 37, ove applicabile. 
    7.2.  Il   contenitore-distributore   deve   essere   dotato   di
dispositivo di blocco dell'erogazione che intercetti  l'alimentazione
elettrica al motore del gruppo erogatore in  caso  di  basso  livello
carburante nel serbatoio. 
    7.3. Il contenitore-distributore deve essere provvisto di  idonea
messa a terra. 
8. Estintori. 
    8.1. In prossimita' di ogni contenitore-distributore deve  essere
garantita la presenza di almeno due estintori portatili con capacita'
estinguente non inferiore a 21A-89B. Nel caso  in  cui  la  capacita'
complessiva del deposto di distribuzione sia superiore a 6  m³,  deve
essere garantita anche la presenza di  un  estintore  carrellato  con
capacita' estinguente  non  inferiore  a  B3,  raggiungibile  con  un
percorso   effettivo   non   superiore   a   20   m    rispetto    al
contenitore-distributore piu' lontano. 
9. Norme di esercizio. 
    9.1. L'esercizio e la manutenzione  del  contenitore-distributore
devono essere  effettuati  secondo  la  regola  dell'arte  ed  essere
condotti  in  accordo  alla  regolamentazione  vigente  ed  a  quanto
indicato nelle norme tecniche pertinenti e nel relativo manuale d'uso
e manutenzione. 
    9.2. Il manuale d'uso e manutenzione del contenitore-distributore
e' predisposto dall'installatore o dal fabbricante, anche sulla  base
dei dati forniti dai fabbricanti  dei  componenti  installati  ed  e'
fornito al responsabile dell'attivita'. 
    9.3. Devono essere rispettate le seguenti norme di esercizio: 
      a) Il responsabile dell'attivita' deve: 
        a.1 garantire, nel tempo, l'assenza di perdite e l'efficienza
delle apparecchiature a corredo del contenitore-distributore stesso; 
        a.2 rispettare e far rispettare i  divieti  per  le  aree  al
contorno del contenitore-distributore. 
      b)  Il  personale   addetto   al   rifornimento   deve   essere
adeguatamente formato sull'uso del  contenitore-distributore  e  deve
essere in grado di adottare le misure di lotta antincendio e gestione
delle emergenze che possono verificarsi. 
      c)    Il    personale    addetto     al     riempimento     del
deposito-distributore  deve  osservare  le  norme  che  regolano   il
trasporto  delle  merci  pericolose  secondo  la  disciplina  vigente
dell'ADR; il medesimo personale non deve, inoltre, dare  inizio  alle
operazioni di riempimento se riscontra l'assenza delle condizioni per
operare in sicurezza e senza danni per  l'ambiente.  In  particolare,
prima di iniziare le operazioni, deve: 
        c.1  assicurarsi  della  quantita'   di   prodotto   che   il
deposito-distributore puo' ricevere; 
        c.2   effettuare   il   collegamento    equipotenziale    tra
l'autocisterna ed il punto di riempimento; 
      d) La distribuzione del gasolio non deve  avere  luogo  se  non
dopo l'arresto del motore del veicolo; 
      e) E' vietato fumare  e/o  accendere  fiamme  libere  entro  un
raggio di 3 metri dal contenitore-distributore; 
      f) Mantenere pulito e lavare frequentemente il  suolo,  intorno
al contenitore-distributore; 
      g) Verificare, almeno una volta l'anno, che la  rete  metallica
dell'estremita' superiore del tubo di equilibrio del  serbatoio,  sia
in buono stato; 
      h) Il contenitore-distributore deve essere movimentato scarico; 
      i)  Adeguata  cartellonistica  di  sicurezza  deve  indicare  i
divieti e le misure di esercizio sopra indicate.