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Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. (17A07439) (GU Serie Generale n.259 del 06-11-2017)

 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 

  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i., recante «Istituzione
del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; 
  Visto il decreto interministeriale 2 aprile 1968, n.  1444  «Limiti
inderogabili di densita' edilizia, di  altezza,  di  distanza  fra  i
fabbricati  e  rapporti  massimi  tra  gli   spazi   destinati   agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici  o  riservati
alle attivita' collettive,  al  verde  pubblico  o  a  parcheggi,  da
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici  o
della revisione di quelli esistenti,  ai  sensi  dell'art.  17  della
legge n. 765 del 1967»; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante «Delega al Governo  per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa» e in particolare l'art. 11 di  delega
per il razionalizzare l'ordinamento dei Ministeri; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997,  n.  59»,  ed  in  particolare  l'art.  35,  che
individua  le  funzioni  e  i   compiti   attribuiti   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296, recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)», e in particolare i commi 1126 e  1127,  dell'art.
1, che disciplinano  la  predisposizione  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, e  il  Ministro  dello
sviluppo economico, di  un  «Piano  d'azione  per  la  sostenibilita'
ambientale dei consumi nel settore  della  pubblica  amministrazione»
(PAN  GPP)  al  fine  di  integrare  le  esigenze  di  sostenibilita'
ambientale  nelle  procedure  d'acquisto  di  beni  e  servizi  delle
amministrazioni competenti sulla base  di  criteri  e  per  categorie
merceologiche individuati in modo specifico; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 18 ottobre 2007 - GAB/DEC/185/2007, che  ha
istituito  il  «Comitato  di  gestione  per  l'attuazione  del  Piano
d'azione nazionale sul  GPP  (Green  Public  Procurement)  e  per  lo
sviluppo  della  strategia  nazionale  di  Politica   integrata   dei
prodotti», al fine di predisporre e dare  attuazione  al  citato  PAN
GPP; 
  Visto il decreto interministeriale 11 aprile 2008, che ai sensi  di
citati commi 1126 e 1127, dell'art. 1, della legge 27  dicembre  2006
n. 296,  ha  approvato  il  «Piano  d'azione  per  la  sostenibilita'
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione» (PAN GPP)»; 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 «Attuazione  della
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da  fonti
rinnovabili,  recante  modifica  e   successiva   abrogazione   delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» ed in particolare l'allegato 3; 
  Visto il decreto 10 aprile 2013 del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare sentiti i  Ministri  dello  sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze  con  il  quale,  ai  sensi
dell'art. 4 del D.I. 11 aprile 2008, e' stata approvata la  Revisione
2013 del «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi
nel settore della pubblica amministrazione»; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante
«Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori,  servizi  e  forniture»  e,  in
particolare l'art. 34 che prevede l'adozione dei  criteri  ambientali
minimi con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, e disciplina l'obbligo  di  inserimento  della
documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche
e delle clausole contrattuali contenute nei detti criteri; 
  Visto  il  decreto  legislativo  19  aprile  2017,  n.  56  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50»; e in particolare l'art. 23  che,  sostituendo  i
commi 2 e 3 dell'art. 34 del citato decreto  legislativo  n.  50  del
2016,  ha  previsto,  per  le  categorie  d'appalto   riferite   agli
interventi   di   ristrutturazione,   inclusi   quelli    comportanti
demolizione e ricostruzione, che il Ministero dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare indichi  criteri  per  rendere  piu'
flessibile l'obbligo di applicazione dei criteri  ambientali  minimi,
in relazione alla tipologia e alla localizzazione dell'intervento  da
realizzare; 
  Visto l'allegato 2 del decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare 11 gennaio  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2017, recante  «Adozione  dei
criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per  l'edilizia
e per i prodotti tessili» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  23
del  28  gennaio  2017,  riguardante  «l'Affidamento  di  servizi  di
progettazione e lavori per la nuova costruzione,  ristrutturazione  e
manutenzione di edifici pubblici»; 
  Considerata, la necessita' di ottemperare  a  quanto  previsto  dal
citato art. 34, come  modificato  dall'art.  23  del  citato  decreto
legislativo del 19  aprile  2017  n.  56,  indicando  i  criteri,  in
funzione delle tipologie di intervento e della  localizzazione  delle
opere da realizzare, per rendere piu' flessibile l'applicazione delle
specifiche tecniche e delle  condizioni  di  esecuzione  contrattuali
contenute nell'allegato 2 sopra richiamato; 
  Ritenuto,  altresi',  necessario  procedere  ad  alcune   modifiche
all'allegato 2 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2017. 
  Viste le note del 4 luglio 2017 prot. n. 9742/CLE e n. 9741/CLE con
le quali e' stato chiesto ai Ministeri dell'economia e delle  finanze
e dello sviluppo economico di  formulare  eventuali  osservazioni  al
documento tecnico Criteri ambientali  minimi  per  l'«Affidamento  di
servizi  di  progettazione  e  lavori  per  la   nuova   costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici»; 
  Vista la nota del 1° agosto 2017 prot. n. 103309/2017 con la  quale
il Ministero dell'economia e delle  finanze  ha  comunicato  che  non
sussistono osservazioni al documento tecnico in questione; 
  Vista la nota del 15 settembre 2017 prot. n. 376198 con la quale il
Ministero dello sviluppo economico ha comunicato che  non  sussistono
osservazioni al documento tecnico in questione; 
  Visto il documento tecnico allegato al presente  decreto,  relativo
ai  Criteri  ambientali  minimi  per  l'«Affidamento  di  servizi  di
progettazione e lavori per la nuova costruzione,  ristrutturazione  e
manutenzione di edifici pubblici» elaborato nell'ambito del  Comitato
di gestione del PAN GPP con il  contributo  delle  parti  interessate
attraverso le procedure di confronto previste dal Piano stesso; 

                              Decreta: 

                           Articolo unico 

  1. Sono adottati i Criteri ambientali minimi per l'«Affidamento  di
servizi  di  progettazione  e  lavori  per  la   nuova   costruzione,
ristrutturazione  e  manutenzione  di  edifici  pubblici»   riportati
nell'allegato al presente decreto. 
  2. L'allegato  2  al  decreto  11  gennaio  2017  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2017, dalla data  di  entrata
in vigore del presente decreto e' sostituito dall'allegato di cui  al
comma 1. 
  3.  Le  stazioni  appaltanti,  in   riferimento   agli   interventi
effettuati nelle zone territoriali omogenee (ZTO) «A» e «B»,  di  cui
al decreto interministeriale del  2  aprile  1968  n.  1444,  per  le
tipologie di intervento riguardanti gli  interventi  ristrutturazione
edilizia, comprensiva degli interventi di demolizione e ricostruzione
di edifici, potranno applicare  in  misura  diversa,  motivandone  le
ragioni, le prescrizioni previste dai seguenti criteri  dell'allegato
di cui al comma 1: 
    2.2.3 (riduzione  del  consumo  di  suolo  e  mantenimento  della
permeabilita' dei suoli), relativamente alla superficie  territoriale
permeabile  della  superficie  di  progetto  e  alla  superficie   da
destinare a verde; 
    2.3.5.1 (illuminazione naturale). 
  Il presente decreto, entra in vigore  dal  giorno  successivo  alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 11 ottobre 2017 

                                                Il Ministro: Galletti

 

(Allegato )

                                                             Allegato 

Piano d'azione per  la  sostenibilita'  ambientale  dei  consumi  nel
               settore della Pubblica amministrazione 

                               ovvero 

   Piano d'azione nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP) 

CRITERI  AMBIENTALI  MINIMI   PER   L'AFFIDAMENTO   DI   SERVIZI   DI
  PROGETTAZIONE E LAVORI PER LA NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E
  MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI 
1 Premessa 
    1.1 Oggetto e struttura del documento 
    1.2 Indicazioni generali per la stazione appaltante 
    1.3 Tutela del suolo e degli habitat naturali 
    1.4 Il criterio dell'offerta «economicamente piu' vantaggiosa» 
2   Criteri   ambientali   minimi   per   la    nuova    costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici singoli o in gruppi 
    2.1 Selezione dei candidati 
    2.1.1 Sistemi di gestione ambientale 
    2.1.2 Diritti umani e condizioni di lavoro 
    2.2 Specifiche tecniche per gruppi di edifici 
    2.2.1 Inserimento naturalistico e paesaggistico 
    2.2.2 Sistemazione aree a verde 
    2.2.3  Riduzione  del  consumo  di  suolo  e  mantenimento  della
permeabilita' dei suoli 
    2.2.4 Conservazione dei caratteri morfologici 
    2.2.5 Approvvigionamento energetico 
    2.2.6 Riduzione dell'impatto sul microclima  e  dell'inquinamento
atmosferico 
    2.2.7 Riduzione dell'impatto sul sistema idrografico superficiale
e sotterraneo 
      2.2.8 Infrastrutturazione primaria 
        2.2.8.1 Viabilita' 
        2.2.8.2 Raccolta, depurazione e riuso delle acque meteoriche 
        2.2.8.3 Rete di irrigazione delle aree a verde pubblico 
        2.2.8.4 Aree di raccolta e stoccaggio materiali e rifiuti 
        2.2.8.5 Impianto di illuminazione pubblica 
        2.2.8.6   Sottoservizi/canalizzazioni   per    infrastrutture
tecnologiche 
    2.2.9 Infrastrutturazione secondaria e mobilita' sostenibile 
    2.2.10 Rapporto sullo stato dell'ambiente 
    2.3 Specifiche tecniche dell'edificio 
    2.3.1 Diagnosi energetica 
    2.3.2 Prestazione energetica 
    2.3.3 Approvvigionamento energetico 
    2.3.4 Risparmio idrico 
    2.3.5 Qualita' ambientale interna 
    2.3.5.1 Illuminazione naturale 
    2.3.5.2 Aerazione naturale e ventilazione meccanica controllata 
    2.3.5.3 Dispositivi di protezione solare 
    2.3.5.4 Inquinamento elettromagnetico indoor 
    2.3.5.5 Emissioni dei materiali 
    2.3.5.6 Comfort acustico 
    2.3.5.7 Comfort termo-igrometrico 
    2.3.5.8 Radon 
      2.3.6 Piano di manutenzione dell'opera 
      2.3.7 Fine vita 
    2.4 Specifiche tecniche dei componenti edilizi 
    2.4.1 Criteri comuni a tutti i componenti edilizi 
    2.4.1.1 Disassemblabilita' 
    2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata 
    2.4.1.3 Sostanze pericolose 
    2.4.2 Criteri specifici per i componenti edilizi 
    2.4.2.1 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati 
    2.4.2.2 Elementi prefabbricati in calcestruzzo 
    2.4.2.3 Laterizi 
    2.4.2.4 Sostenibilita' e legalita' del legno 
    2.4.2.5 Ghisa, ferro, acciaio 
    2.4.2.6 Componenti in materie plastiche 
    2.4.2.7 Murature in pietrame e miste 
    2.4.2.8 Tramezzature e controsoffitti 
    2.4.2.9 Isolanti termici ed acustici 
    2.4.2.10 Pavimenti e rivestimenti 
    2.4.2.11 Pitture e vernici 
    2.4.2.12 Impianti di illuminazione per interni ed esterni 
    2.4.2.13 Impianti di riscaldamento e condizionamento 
    2.4.2.14 Impianti idrico sanitari 
    2.5 Specifiche tecniche del cantiere 
    2.5.1 Demolizioni e rimozione dei materiali 
    2.5.2 Materiali usati nel cantiere 
    2.5.3 Prestazioni ambientali 
    2.5.4 Personale di cantiere 
    2.5.5 Scavi e rinterri 
    2.6 Criteri di aggiudicazione (criteri premianti) 
    2.6.1 Capacita' tecnica dei progettisti 
    2.6.2 Miglioramento prestazionale del progetto 
    2.6.3 Sistema di monitoraggio dei consumi energetici 
    2.6.4 Materiali rinnovabili 
      2.6.5  Distanza   di   approvvigionamento   dei   prodotti   da
costruzione 
      2.6.6 Bilancio materico 
    2.7 Condizioni di esecuzione (clausole contrattuali) 
      2.7.1 Varianti migliorative 
    2.7.2 Clausola sociale 
    2.7.3 Garanzie 
    2.7.4 Verifiche ispettive 
    2.7.5 Oli lubrificanti 
        2.7.5.1 Oli biodegradabili 
        2.7.5.2 Oli lubrificanti a base rigenerata 
1 Premessa 
    Questo documento e' parte integrante del Piano  d'azione  per  la
sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica amministrazione,
di seguito PAN GPP (1) ed inoltre  tiene  conto  di  quanto  proposto
nelle Comunicazioni della Commissione europea COM (2008) 397  recante
«Piano d'azione  su  produzione  e  consumo  sostenibili  e  politica
industriale sostenibile», COM (2008) 400  «Appalti  pubblici  per  un
ambiente migliore» e  COM  (2015)  615  «L'anello  mancante  -  Piano
d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare»  adottate  dal
Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. 
    Ai sensi degli art. 34 e 71 del  decreto  legislativo  18  aprile
2016,  n.  50  recante  «Attuazione   delle   direttive   2014/23/UE,
2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione   dei   contratti   di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e
dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici» (Gazzetta Ufficiale n.  91  del  19
aprile 2016), c.  d.  Codice  degli  acquisti  pubblici,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, le stazioni
appaltanti sono tenute ad utilizzare, per  qualunque  importo  e  per
l'intero valore delle  gare,  almeno  le  specifiche  tecniche  e  le
clausole contrattuali definite nel presente  documento.  Inoltre,  in
base al medesimo articolo, i criteri premianti contenuti nel presente
documento sono da  tenere  in  considerazione  anche  ai  fini  della
stesura  dei  documenti  di  gara  per  l'applicazione   dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa (2) 
    Cio'  contribuira'  in   modo   sostanziale   al   raggiungimento
dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico di  cui  all'art.  3
del  decreto  legislativo  4  luglio  2014,  n.  102  ed   anche   al
conseguimento degli obiettivi nazionali previsti dal  Piano  d'azione
per  la  sostenibilita'  ambientale  dei   consumi   della   pubblica
amministrazione - revisione 2013, coerentemente  con  le  indicazioni
Comunicazione  COM  (2011)571  «Tabella  di  marcia  verso   l'Europa
efficiente nell'impiego delle risorse» ed in funzione  dell'obiettivo
di promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili  e  modelli
di «economia circolare» secondo quanto previsto  dalla  Comunicazione
sull'economia circolare. 
    I  criteri  definiti  in  questo  documento  saranno  oggetto  di
aggiornamento  periodico  per  tener  conto   dell'evoluzione   della
normativa, della tecnologia e dell'esperienza. 
    Nel sito del Ministero dell'ambiente della tutela del  territorio
e del mare potranno essere pubblicate, qualora  ritenuto  necessario,
note su specifici aspetti tecnici, metodologici o normativi. 
1.1 Oggetto e struttura del documento 
    Questo documento contiene i «Criteri ambientali minimi» e  alcune
indicazioni  di  carattere  generale  per  gli   appalti   di   nuova
costruzione,   ristrutturazione,    manutenzione,    riqualificazione
energetica di edifici e per la gestione dei cantieri. 
    Il documento riporta alcune  indicazioni  di  carattere  generale
rivolte alle stazioni appaltanti in relazione all'espletamento  della
relativa  gara  d'appalto  e   all'esecuzione   del   contratto.   In
particolare tali indicazioni consistono in  suggerimenti  finalizzati
alla   razionalizzazione   degli   acquisti   per   tale    categoria
merceologica, ed eventualmente anche  in  relazione  all'espletamento
della relativa gara d'appalto, all'esecuzione del contratto e/o  alla
gestione del prodotto o servizio oggetto dello stesso. 
    Questo documento definisce i  «criteri  ambientali»,  individuati
per le diverse fasi di  definizione  della  procedura  di  gara,  che
consentono  di  migliorare  il  servizio  o   il   lavoro   prestato,
assicurando prestazioni  ambientali  al  di  sopra  della  media  del
settore. Tali «criteri» corrispondono ove possibile a caratteristiche
e prestazioni ambientali superiori  a  quelle  previste  dalle  leggi
nazionali e regionali vigenti. Questo non esclude che esistano  Leggi
regionali che prescrivono prestazioni ancor meno impattanti di quelle
definite dai CAM; in tal caso evidentemente tali leggi prevalgono sui
corrispondenti criteri definiti in questo documento. 
    La presenza di requisiti ambientali dovrebbe essere segnalata fin
dalla descrizione stessa dell'oggetto dell'appalto,  indicando  anche
il  decreto  ministeriale  di  approvazione  dei  criteri  ambientali
utilizzati. Cio' facilita le attivita' di monitoraggio e  agevola  le
potenziali imprese offerenti, perche' rende  immediatamente  evidenti
le caratteristiche ambientali richieste dalla stazione appaltante. 
    Inoltre, al fine di agevolare l'attivita' di  verifica  da  parte
delle stazioni  appaltanti  della  conformita'  alle  caratteristiche
ambientali  richieste,  in  calce  ai  criteri,  e'   riportata   una
«verifica»  che  riporta  le  informazioni  e  la  documentazione  da
allegare in sede di  partecipazione  alla  gara,  i  mezzi  di  prova
richiesti, e le modalita' per effettuare  le  verifiche  in  sede  di
esecuzione    contrattuale.    Si     demanda     all'amministrazione
aggiudicatrice l'esecuzione di adeguati controlli per  verificare  il
rispetto   delle   prescrizioni   del   capitolato   che   riguardano
l'esecuzione contrattuale e, qualora non fosse  gia'  propria  prassi
contrattuale, si suggerisce alla  stazione  appaltante  di  collegare
l'inadempimento a sanzioni  e/o  se  del  caso,  alla  previsione  di
risoluzione del contratto. 
    Ogni richiamo a  norme  tecniche  presente  in  questo  documento
presuppone che nel capitolato di gara sia fatto il giusto riferimento
all'ultima  versione  disponibile   delle   stesse   alla   data   di
pubblicazione del bando di gara. 
    Ai sensi dell'art. 82 del  decreto  legislativo  50/2016  recante
«Relazioni di prova, certificazione altri mezzi  di  prova»,  laddove
vengano richieste verifiche effettuate da un organismo di valutazione
della conformita' con questa dicitura si  intende  un  organismo  che
effettua  attivita'  di  valutazione  della   conformita',   comprese
taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma  del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e
firmatario  degli  accordi  internazionali  di  mutuo  riconoscimento
EA/IAF MLA.  Si  precisa  che  gli  Organismi  di  valutazione  della
conformita'  che  intendano  rilasciare  delle  certificazioni,  sono
quelli accreditati a fronte delle norme  serie  UNI  CEI  EN  ISO/IEC
17000 (ovvero a fronte delle norme UNI CEI EN ISO/IEC  17065,  17021,
17024), mentre  gli  Organismi  di  valutazione  di  conformita'  che
intendano effettuare attivita'  di  verifica  relativa  ai  requisiti
richiesti sono quelli accreditati a fronte della  norma  UNI  CEI  EN
ISO/IEC 17020. Laddove vengano invece richiesti rapporti di prova  da
parte  di  «laboratori»  ci  si  riferisce  a  quelli   forniti   dai
laboratori, anche universitari, accreditati da un Organismo unico  di
accreditamento (3)  in base alla norma ISO 17025 o  equivalenti,  per
eseguire le prove richiamate nei singoli criteri. 
    Nel sito del Ministero dell'ambiente della tutela del  territorio
e del mare,  nella  pagina  dedicata  ai  Criteri  ambientali  minimi
https://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore    potranno    essere
pubblicate, qualora ritenuto necessario, note  di  chiarimento  o  di
approfondimento in  relazione  ad  aspetti  tecnici,  metodologici  o
normativi riferiti al presente documento. 
1.2 Indicazioni generali per la stazione appaltante 
    L'utilizzazione dei CAM definiti  in  questo  documento  consente
alla stazione appaltante di  ridurre  gli  impatti  ambientali  degli
interventi di  nuova  costruzione,  ristrutturazione  e  manutenzione
degli edifici, considerati in un'ottica di ciclo di vita. Nei casi di
affidamento  del  servizio  di  progettazione,  i  criteri   dovranno
costituire parte integrante del disciplinare tecnico elaborato  dalla
stazione  appaltante   in   modo   da   indirizzare   la   successiva
progettazione. Deve essere  tenuto  presente  che  tali  criteri  non
sostituiscono per intero quelli normalmente presenti in un capitolato
tecnico, ma si vanno ad aggiungere ad essi,  cioe'  essi  specificano
dei requisiti ambientali che l'opera deve avere e  che  si  vanno  ad
aggiungere alle prescrizioni e prestazioni gia' in uso o a norma  per
le opere oggetto di questo documento. 
    Nell'applicazione dei criteri contenuti in  questo  documento  si
intendono fatte salve le norme e i regolamenti piu' restrittivi  (es.
piani di  assetto  di  parchi  e  riserve,  piani  paesistici,  piani
territoriali provinciali, regolamenti urbanistici e edilizi comunali,
piani di assetto  idrogeologico  etc.)  cosi'  come  i  pareri  delle
soprintendenze. 
    Per  evitare  che  in  fase  di  esecuzione  dei  lavori  vengano
apportate modifiche non coerenti con la progettazione, e'  necessario
che la pubblica amministrazione indichi esplicitamente nel  bando  di
gara o nei documenti di affidamento che sono  ammesse  solo  varianti
migliorative rispetto al progetto  oggetto  dell'affidamento  redatto
nel rispetto dei CAM,  ossia  che  la  variante  preveda  prestazioni
superiori rispetto al progetto approvato. A tal fine e'  previsto  un
criterio specifico nel presente documento. 
    La stazione appaltante dovrebbe definire un sistema  di  sanzioni
(es: penali  economiche)  che  saranno  applicate  all'aggiudicatario
qualora  le  opere  in  esecuzione  o  eseguite  non  consentano   di
raggiungere gli obiettivi previsti oppure  nel  caso  che  non  siano
rispettati i criteri  sociali  presenti  in  questo  documento.  Esse
potranno essere anche di tipo progressivo in relazione alla  gravita'
delle carenze. 
    Prima della definizione di un  appalto,  la  stazione  appaltante
deve fare  un'attenta  analisi  delle  proprie  esigenze  (4)  ,  nel
rispetto degli strumenti urbanistici vigenti verificando la  coerenza
tra la pianificazione territoriale vigente e i criteri riportati  nel
presente documento e valutando di conseguenza la  reale  esigenza  di
costruire nuovi edifici, a  fronte  della  possibilita'  di  adeguare
quelli esistenti e  della  possibilita'  di  migliorare  la  qualita'
dell'ambiente costruito, considerando anche l'estensione del ciclo di
vita utile degli edifici, favorendo anche il recupero  dei  complessi
architettonici di valore storico artistico. La decisione se  adeguare
edifici esistenti o realizzarne di  nuovi  va  presa  caso  per  caso
valutando le condizioni di utilizzo, i costi attuali  ed  i  risparmi
futuri conseguibili con i diversi interventi e  l'impatto  ambientale
delle diverse alternative lungo l'intero ciclo di vita degli  edifici
in oggetto. 
    A questo scopo la stazione appaltante  deve  assicurarsi  che  la
progettazione  degli  interventi  sia   affidata   a   professionisti
abilitati e iscritti in  albi  o  registri  professionali  e  che  la
diagnosi energetica sia  affidata  a  professionisti  certificati  da
parte terza ai sensi delle nome UNI 11339 o UNI 11352, o UNI  EN  ISO
16247-5, che siano in possesso di comprovata  esperienza,  valutabile
sulla base dei requisiti di idoneita' professionale  e  di  capacita'
tecnico-organizzativa di volta  in  volta  richiesti  dalla  stazione
appaltante in modo da raggiungere i livelli  prestazionali  richiesti
ad un edificio sostenibile. Allo scopo di definire  completamente  le
scelte progettuali effettuate nello specifico caso, il progetto  deve
comprendere la redazione di un capitolato speciale d'appalto  per  la
realizzazione dell'opera e di una esaustiva relazione metodologica. A
tal fine, la stazione appaltante puo'  trovare  utile  selezionare  i
progetti sottoposti ad una fase di verifica valida per la  successiva
certificazione  dell'edificio   secondo   uno   dei   protocolli   di
sostenibilita'  energetica  ed  ambientale  degli   edifici   (rating
systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali
protocolli sono: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed,  Well).  Per  meglio
chiarire il ruolo di tali protocolli va detto che questi sono diversi
tra loro  e  non  contengono  tutti  i  criteri  presenti  in  questo
documento o anche quando li contengono,  non  richiedono  sempre  gli
stessi livelli  di  qualita'  e  prestazione  presenti  nel  presente
documento di CAM, per cui la stazione appaltante  potra'  usare  tali
protocolli per verificare la rispondenza ad un criterio solo se,  per
l'assegnazione della certificazione, sono compresi i requisiti di cui
ai criteri inseriti nel presente documento  di  CAM  con  livelli  di
qualita' e prestazioni uguali o  superiori.  Allo  scopo  di  ridurre
l'impatto ambientale dell'edificio/insediamento nella  fase  di  uso,
molto  importante  in  relazione  alla  durata  di  vita  media   dei
manufatti, e' opportuno che il progetto definisca anche i  principali
criteri e modalita' per la gestione degli stessi, che dovranno essere
rispettati dall'organizzazione che se ne fara' carico. 
1.3 Tutela del suolo e degli habitat naturali 
    Prima di procedere ad un appalto di lavori pubblici, ossia  nella
fase dello Studio di fattibilita' al fine di contenere il consumo  di
suolo, l'impermeabilizzazione del suolo, la perdita  di  habitat,  la
distruzione di  paesaggio  agrario,  la  perdita  di  suoli  agricoli
produttivi, tutelando al contempo la salute, e' necessario verificare
attraverso una relazione redatta da  un  professionista  abilitato  e
iscritto agli albi o registri professionali,  se  non  sia  possibile
recuperare  edifici   esistenti,   riutilizzare   aree   dismesse   o
localizzare l'opera  pubblica  in  aree  gia'  urbanizzate/degradate/
impermeabilizzate, anche procedendo a  varianti  degli  strumenti  di
pianificazione territoriale e urbanistica. 
    Tale verifica  puo'  essere  fatta  effettuando  una  valutazione
costi-benefici in ottica di ciclo di vita con metodo LCC, al fine  di
valutare la convenienza ambientale tra il recupero e  la  demolizione
di edifici esistenti o parti di essi. Tale verifica e' derogabile nei
casi in cui gli  interventi  di  demolizione  e  ricostruzione  siano
determinati  dalla  non  adeguatezza  normativa  in  relazione   alla
destinazione funzionale (p.es aspetti strutturali,  distributivi,  di
sicurezza,  di  accessibilita').  L'analisi  delle  opzioni  dovrebbe
tenere conto della presenza o della  facilita'  di  realizzazione  di
servizi, spazi di relazione, verde pubblico e della accessibilita'  e
presenza del trasporto pubblico e di piste  ciclabili.  Nel  caso  si
debba procedere a nuova occupazione di suolo,  occorre  perseguire  i
seguenti obiettivi principali,  anche  procedendo  a  varianti  degli
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica: 
    densita' territoriali e densita' edilizie elevate  (nel  caso  di
destinazioni residenziali); 
    continuita' delle reti ecologiche regionali  e  locali  (adeguate
cinture verdi e/o aree agricole); 
    contrasto  all'insularizzazione  di  SIC,  ZPS,   aree   naturali
protette, etc.; 
    presenza di servizi, spazi di relazione, verde pubblico; 
    accessibilita' e presenza/realizzazione del trasporto pubblico  e
piste ciclabili; 
    limitata impermeabilizzazione delle superfici; 
    lontananza da centri smaltimento rifiuti  e  zone  industriali  o
siti contaminati etc. 
1.4 Il criterio dell'offerta «economicamente piu' vantaggiosa» 
    Il legislatore comunitario e nazionale,  al  fine  di  promuovere
l'uso strategico degli appalti pubblici, ha dato maggior rilievo alle
caratteristiche qualitative, anche ambientali, per la  determinazione
di un'offerta «economicamente piu' vantaggiosa». L'aggiudicazione  al
«prezzo piu' basso» rimane applicabile  ma  solo  in  via  residuale,
perdendo la centralita'  propria  dell'impostazione  delle  direttive
previgenti.  Viene   anche   istituita   una   nuova   modalita'   di
aggiudicazione sulla base dell'elemento prezzo o del costo,  seguendo
un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del  ciclo
di vita (5) 
    Dalla lista degli elementi  di  costo  in  base  ai  quali  poter
valutare le offerte sui «Costi del  ciclo  di  vita»  il  legislatore
comunitario dimostra il percorso realizzato in merito alle  modalita'
con  le  quali  poter  introdurre  considerazioni,  anche   di   tipo
ambientale, negli appalti pubblici e fornisce  elementi  giuridici  a
supporto  di  quelle  amministrazioni  che   considerano   importante
stimolare  la  concorrenza  fondata  su  elementi  qualitativi,   sui
risparmi negli esercizi  futuri,  sulla  riduzione  dei  costi  degli
impatti  ambientali,  anche  indiretti,  che   si   scaricano   sulla
collettivita' in termini di esternalita'  ambientali,  ma  anche  sul
tessuto industriale (costi del riciclo). Tali impatti possono  essere
determinati in relazione alle diverse fasi  del  ciclo  di  vita  del
prodotto/servizio/lavoro oggetto della gara,  ovvero  dall'estrazione
delle  materie  prime,  alla   produzione,   all'uso/erogazione   del
servizio, allo smaltimento dei prodotti. 
    A prescindere dal fatto che le  procedure  d'acquisto  vengano  o
meno aggiudicate con il metodo dei costi lungo il ciclo di vita e che
venga pertanto identificata una apposita metodologia, il  legislatore
comunitario e quello nazionale, marginalizzando il ricorso  al  minor
prezzo e dando particolare risalto all'aggiudicazione  ai  costi  del
ciclo di vita, cui dedica un  articolo  separato,  si  dimostra  piu'
orientato rispetto alla normativa  previgente  verso  l'obiettivo  di
valorizzare l'uso degli appalti a fini  strategici  quali  la  tutela
dell'ambiente. 
2   Criteri   ambientali   minimi   per   la    nuova    costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici singoli o in gruppi 
    Oggetto         dell'appalto         e'         «la         nuova
costruzione/ristrutturazione/manutenzione di  edifici  singoli  o  in
gruppi, mediante l'uso di materiali  e  tecniche  a  ridotto  impatto
ambientale durante il ciclo di vita  dell'opera  (C.P.V.:  71221000-3
Servizi di progettazione di edifici; 45210000-2  Lavori  generali  di
costruzione di edifici; 45211350-7 Lavori di costruzione  di  edifici
multifunzionali;  45212353-5  Lavori  di  costruzione   di   palazzi;
45454000-4 Lavori di ristrutturazione) (6) ovvero conformi al decreto
del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare del
...............,   pubblicato    nella    Gazzetta    Ufficiale    n.
....del............... (7) 

2.1 Selezione dei candidati 
2.1.1 Sistemi di gestione ambientale 
    L'appaltatore deve dimostrare la propria capacita'  di  applicare
misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del  contratto  in
modo  da  arrecare  il  minore   impatto   possibile   sull'ambiente,
attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale,  conforme
alle norme di  gestione  ambientale  basate  sulle  pertinenti  norme
europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti. 
    Verifica:  l'offerente   deve   essere   in   possesso   di   una
registrazione EMAS (regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria
delle organizzazioni  a  un  sistema  comunitario  di  ecogestione  e
audit), in corso di validita', oppure una certificazione  secondo  la
norma ISO14001 o secondo norme di gestione  ambientale  basate  sulle
pertinenti norme europee o internazionali, certificate  da  organismi
di valutazione della conformita'. Sono accettate altre prove relative
a misure equivalenti in materia di gestione  ambientale,  certificate
da  un  organismo  di  valutazione  della   conformita',   come   una
descrizione dettagliata del sistema di  gestione  ambientale  attuato
dall'offerente (politica  ambientale,  analisi  ambientale  iniziale,
programma  di  miglioramento,  attuazione  del  sistema  di  gestione
ambientale,   misurazioni   e    valutazioni,    definizione    delle
responsabilita',   sistema   di   documentazione)   con   particolare
riferimento alle procedure di: 
      controllo operativo che tutte le misure  previste  all'art.  15
comma 9 e comma 11 di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
207/2010 siano applicate all'interno del cantiere. 
    sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali; 
    preparazione alle emergenze ambientali e risposta. 
2.1.2 Diritti umani e condizioni di lavoro 
    L'appaltatore  deve  rispettare  i  principi  di  responsabilita'
sociale  assumendo  impegni  relativi  alla  conformita'  a  standard
sociali minimi e al monitoraggio degli stessi. 
    L'appaltatore deve aver applicato le  Linee  Guida  adottate  con
decreto ministeriale 6 giugno 2012 «Guida  per  l'integrazione  degli
aspetti sociali negli appalti pubblici», volte a favorire il rispetto
di standard sociali riconosciuti a livello internazionale e  definiti
dalle seguenti Convenzioni internazionali: 
    le otto Convenzioni fondamentali dell'ILO n.  29,  87,  98,  100,
105, 111, 138 e 182; 
    la Convezione ILO n. 155 sulla salute e la sicurezza  nei  luoghi
di lavoro; 
    la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione del «salario minimo»; 
    la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria); 
    la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima); 
    la «Dichiarazione universale dei diritti umani»; 
    art. n. 32 della «Convenzione sui diritti del fanciullo» 
    Con  riferimento  ai  paesi  dove  si  svolgono  le  fasi   della
lavorazione, anche nei vari livelli della propria catena di fornitura
(fornitori, subfornitori), l'appaltatore deve dimostrare il  rispetto
della legislazione  nazionale  o,  se  appartenente  ad  altro  stato
membro, la legislazione nazionale  conforme  alle  norme  comunitarie
vigenti in materia di  salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,
salario minimo vitale, adeguato orario di lavoro e sicurezza  sociale
(previdenza   e   assistenza).   L'appaltatore   deve   anche   avere
efficacemente attuato modelli organizzativi e gestionali  adeguati  a
prevenire condotte irresponsabili contro la personalita'  individuale
e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro. 
    Verifica: l'offerente puo' dimostrare la conformita' al  criterio
presentando la  documentazione  delle  etichette  che  dimostrino  il
rispetto  dei  diritti  oggetto  delle   Convenzioni   internazionali
dell'ILO sopra richiamate, lungo la catena  di  fornitura,  quale  la
certificazione SA 8000:2014 o equivalente,  (quali,  ad  esempio,  la
certificazione BSCI, la Social Footprint ),  in  alternativa,  devono
dimostrare di aver dato seguito a quanto indicato nella  Linea  Guida
adottata  con  decreto  ministeriale  6  giugno   2012   «Guida   per
l'integrazione degli aspetti sociali negli  appalti  pubblici».  Tale
linea guida prevede la  realizzazione  di  un  «dialogo  strutturato»
lungo la catena di fornitura attraverso l'invio di questionari  volti
a raccogliere informazioni in merito alle condizioni di  lavoro,  con
particolare riguardo al  rispetto  dei  profili  specifici  contenuti
nelle citate convenzioni, da parte dei fornitori e subfornitori. 
    L'efficace  attuazione  di  modelli  organizzativi  e  gestionali
adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro  la  personalita'
individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del
lavoro si puo' dimostrare anche  attraverso  la  delibera,  da  parte
dell'organo di controllo, di adozione  dei  modelli  organizzativi  e
gestionali ai  sensi  del  decreto  legislativo  231/01,  assieme  a:
presenza della valutazione dei rischi in merito alle condotte di  cui
all'art. 25-quinquies del decreto legislativo 231/01 e art.  603  bis
del codice penale  e  legge  199/2016;  nomina  di  un  organismo  di
vigilanza,  di  cui  all'art.  6  del  decreto  legislativo   231/01;
conservazione  della  sua  relazione  annuale,  contenente  paragrafi
relativi ad audit e controlli in materia di prevenzione  dei  delitti
contro la  personalita'  individuale  e  intermediazione  illecita  e
sfruttamento del lavoro (o caporalato).'' 
2.2 Specifiche tecniche per gruppi di edifici 
2.2.1 Inserimento naturalistico e paesaggistico 
    Il progetto di  nuovi  edifici,  ferme  restando  le  norme  e  i
regolamenti piu' restrittivi  (es.  piani  di  assetto  di  parchi  e
riserve,   piani   paesistici,   piani   territoriali    provinciali,
regolamenti  urbanistici  e  edilizi  comunali,  piani   di   assetto
idrogeologico etc.), deve garantire la  conservazione  degli  habitat
presenti nell'area di intervento quali ad esempio torrenti  e  fossi,
anche se non contenuti  negli  elenchi  provinciali,  e  la  relativa
vegetazione ripariale, boschi,  arbusteti,  cespuglieti  e  prati  in
evoluzione,  siepi,  filari  arborei,  muri  a   secco,   vegetazione
ruderale,  impianti  arborei  artificiali  legati  all'agroecosistema
(noci, pini, tigli, gelso, etc.), seminativi arborati.  Tali  habitat
devono essere il piu' possibile interconnessi fisicamente ad  habitat
esterni all'area di intervento,  esistenti  o  previsti  da  piani  e
programmi (reti ecologiche regionali, inter-regionali, provinciali  e
locali) e interconnessi anche fra di loro  all'interno  dell'area  di
progetto. 
    Al fine di consentire l'applicazione di quanto sopra,  i  criteri
di  conservazione  degli  habitat  e  i  criteri  per   tutelare   la
interconnessione  tra  le  aree  devono   essere   definiti   da   un
professionista abilitato e iscritto in albi o registri professionali,
che sia in possesso di comprovata esperienza  in  ambito  ambientale,
valutabile sulla base dei requisiti di idoneita' professionale  e  di
capacita' tecnico-organizzativa di volta  in  volta  richiesti  dalla
stazione appaltante. Il  progetto  dovra',  altresi',  indicare,  una
selezione delle specie arboree e arbustive da  mettere  a  dimora  in
tali  aree,  tenendo  conto  della  funzione  di  assorbimento  delle
sostanze inquinanti in atmosfera, e di regolazione del  microclima  e
utilizzando  specie  che  presentino  le  seguenti   caratteristiche:
ridotta esigenza idrica; resistenza alle  fitopatologie;  assenza  di
effetti nocivi per la salute umana (allergeniche, urticanti, spinose,
velenose etc.). 
2.2.2 Sistemazione aree a verde 
    Per la sistemazione delle aree verdi devono essere considerate le
azioni  che  facilitano  la  successiva  gestione   e   manutenzione,
affinche'  possano  perdurare  gli   effetti   positivi   conseguenti
all'adozione dei criteri ambientali  adottati  in  sede  progettuale.
Deve essere previsto che durante la manutenzione  delle  opere  siano
adottate tecniche di manutenzione del patrimonio verde esistente  con
interventi di  controllo  (es.  sfalcio)  precedenti  al  periodo  di
fioritura al fine di evitare la diffusione del polline. 
    Nella scelta delle  piante  devono  essere  seguite  le  seguenti
indicazioni: 
    utilizzare  specie  autoctone  con  pollini  dal   basso   potere
allergenico; 
    nel caso di specie con polline allergenico da moderato a elevato,
favorire le piante femminili o sterili; 
    favorire le  piante  ad  impollinazione  entomofila,  ovvero  che
producono piccole quantita' di polline la cui dispersione e' affidata
agli insetti; 
    evitare specie urticanti o spinose (es. Gleditsia triacanthos  L.
- Spino di Giuda, Robinia pseudoacacia L.- Falsa acacia, Pyracantha -
Piracanto, Elaeagnus angustifolia L.  -  Olivagno)  o  tossiche  (es.
Nerium oleander L. - Oleandro,  Taxus  baccata  L.-  Tasso,  Laburnum
anagyroides Meddik- Maggiociondolo); 
    utilizzare specie erbacee con apparato radicale profondo nei casi
di stabilizzazione di aree verdi con elevata pendenza  e  soggette  a
smottamenti superficiali; 
    non  utilizzare   specie   arboree   note   per   la   fragilita'
dell'apparato radicale, del  fusto  o  delle  fronde  che  potrebbero
causare danni in caso di eventi meteorici intensi. 
2.2.3  Riduzione  del  consumo  di   suolo   e   mantenimento   della
permeabilita' dei suoli 
    Il progetto di nuovi edifici o gli interventi di ristrutturazione
urbanistica, ferme restando le norme e i regolamenti piu' restrittivi
(es. piani di assetto di parchi e riserve,  piani  paesistici,  piani
territoriali provinciali, regolamenti urbanistici e edilizi comunali,
etc.), deve avere le seguenti caratteristiche: 
    non puo' prevedere nuovi edifici o aumenti di volumi  di  edifici
esistenti in aree protette di qualunque livello e genere. 
    deve  prevedere  una  superficie  territoriale   permeabile   non
inferiore al 60% della superficie di progetto (es.  superfici  verdi,
pavimentazioni con maglie aperte o elementi grigliati etc); 
    deve prevedere una superficie da destinare a verde pari ad almeno
il 40% della superficie di progetto non  edificata  e  il  30%  della
superficie totale del lotto; 
    deve garantire,  nelle  aree  a  verde  pubblico,  una  copertura
arborea di almeno il 40% e arbustiva di  almeno  il  20%  con  specie
autoctone, privilegiando  le  specie  vegetali  che  hanno  strategie
riproduttive prevalentemente entomofile ovvero che producano  piccole
quantita' di polline la cui dispersione e' affidata agli insetti; 
    deve prevedere l'impiego di materiali drenanti per  le  superfici
urbanizzate pedonali e ciclabili; l'obbligo  si  estende  anche  alle
superfici carrabili in ambito di protezione ambientale; 
      deve prevedere, nella progettazione esecutiva, e di cantiere la
realizzazione di uno scotico superficiale di almeno 60 cm delle  aree
per le quali sono previsti scavi o rilevati. Lo scotico dovra' essere
accantonato in  cantiere  in  modo  tale  da  non  comprometterne  le
caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche ed essere riutilizzato
per le sistemazioni a verde su superfici modificate. 
2.2.4 Conservazione dei caratteri morfologici 
    Il progetto di  nuovi  edifici,  ferme  restando  le  norme  e  i
regolamenti piu' restrittivi  (es.  piani  di  assetto  di  parchi  e
riserve,   piani   paesistici,   piani   territoriali    provinciali,
regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), deve garantire  il
mantenimento dei profili morfologici esistenti, salvo quanto previsto
nei piani di difesa del suolo. 
    Verifica (per i criteri dal 2.2.1 al 2.2.4):  per  dimostrare  la
conformita' ai presenti criteri, il progettista deve  presentare  una
relazione tecnica, con relativi elaborati grafici,  nella  quale  sia
evidenziato  lo  stato  ante  operam,  gli  interventi  previsti,   i
conseguenti risultati  raggiungibili  e  lo  stato  post  operam.  In
particolare  dovra'  essere  giustificata  la  scelta  delle   specie
vegetali idonee e funzionali per il sito di inserimento, in quanto  a
esigenze idriche ed esigenze colturali. Dovra' essere  data  garanzia
delle migliori condizioni vegetative possibili e della  qualita'  dei
substrati. Dovranno essere date indicazioni sulla successiva  tecnica
di manutenzione delle aree verdi. Qualora il progetto sia  sottoposto
ad una fase di verifica,  valida  per  la  successiva  certificazione
dell'edificio  secondo   uno   dei   protocolli   di   sostenibilita'
energetico-ambientale  degli  edifici  (rating  systems)  di  livello
nazionale o internazionale, la conformita' al presente criterio  puo'
essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti
i requisiti riferibili alle  prestazioni  ambientali  richiamate  dal
presente criterio. In tali casi il  progettista  e'  esonerato  dalla
presentazione della documentazione sopra indicata, ma e' richiesta la
presentazione  degli  elaborati  e/o  dei  documenti  previsti  dallo
specifico  protocollo  di  certificazione  di  edilizia   sostenibile
perseguita. 
2.2.5 Approvvigionamento energetico 
    Il progetto di nuovi edifici o la riqualificazione energetica  di
edifici esistenti, ferme restando  le  norme  e  i  regolamenti  piu'
restrittivi  (es.  piani  di  assetto  di  parchi  e  riserve,  piani
paesistici, piani territoriali provinciali, regolamenti urbanistici e
edilizi   comunali,   etc.)   deve   prevedere    un    sistema    di
approvvigionamento energetico  (elettrico  e  termico)  in  grado  di
coprire in parte o in toto il fabbisogno, attraverso almeno  uno  dei
seguenti interventi: 
    la realizzazione di centrali di cogenerazione o trigenerazione; 
    l'installazione di parchi fotovoltaici o eolici; 
    l'istallazione di collettori solari termici per il  riscaldamento
di acqua sanitaria; 
    l'installazione di impianti geotermici a bassa entalpia; 
    l'installazione di sistemi a pompa di calore; 
    l'installazione di impianti a biomassa. 
    La quota di copertura attraverso fonti rinnovabili del fabbisogno
energetico del complesso dei fabbricati  non  puo'  essere  inferiore
alla somma delle quote specifiche dei  singoli  edifici,  cosi'  come
incrementate in conformita' a quanto previsto dal successivo criterio
2.3.3. (es. nel caso di un complesso formato da due edifici A e B con
destinazioni  d'uso  diverse  e  richieste  di  copertura  da   fonti
rinnovabili diverse per ciascuno dei due  edifici  si  incrementa  la
copertura, attraverso fonti rinnovabili,  del  fabbisogno  energetico
complessivo di una quota pari almeno al 10%). 
    Verifica: per dimostrare la conformita' al presente criterio,  il
progettista deve  presentare  una  relazione  tecnica,  con  relativi
elaborati grafici, nella quale sia evidenziato lo stato ante  operam,
gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili  e  lo
stato post operam. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase  di
verifica  valida  per  la  successiva  certificazione   dell'edificio
secondo uno dei protocolli  di  sostenibilita'  energetico-ambientale
degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale,
la conformita' al presente criterio puo' essere dimostrata  se  nella
certificazione risultano soddisfatti  tutti  i  requisiti  riferibili
alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali
casi  il  progettista  e'   esonerato   dalla   presentazione   della
documentazione sopra indicata, ma e' richiesta la presentazione degli
elaborati e/o dei documenti previsti dallo  specifico  protocollo  di
certificazione di edilizia sostenibile perseguita. 
2.2.6  Riduzione  dell'impatto  sul  microclima  e  dell'inquinamento
atmosferico 
    Il progetto di nuovi edifici o gli interventi di ristrutturazione
di edifici esistenti, ferme restando le norme e  i  regolamenti  piu'
restrittivi  (es.  piani  di  assetto  di  parchi  e  riserve,  piani
paesistici, piani territoriali provinciali, regolamenti urbanistici e
edilizi comunali, etc.),  deve  prevedere  la  realizzazione  di  una
superficie a verde ad elevata biomassa  che  garantisca  un  adeguato
assorbimento delle emissioni inquinanti in atmosfera e favorisca  una
sufficiente evapotraspirazione, al  fine  di  garantire  un  adeguato
microclima.  Per  le  aree  di  nuova  piantumazione  devono   essere
utilizzate specie arboree ed arbustive autoctone che abbiano  ridotte
esigenze  idriche,  resistenza  alle  fitopatologie  e  privilegiando
specie con strategie riproduttive  prevalentemente  entomofile.  Deve
essere predisposto un piano di  gestione  e  irrigazione  delle  aree
verdi. La previsione tiene  conto  della  capacita'  di  assorbimento
della CO2 da  parte  di  un  ettaro  di  bosco,  come  nella  tabella
seguente: 

=====================================================================
|                            |      Assorbimento      |             |
|         Tipologia          |     (tCO2/ha*anno)     |     Note    |
+============================+========================+=============+
|Impianti di arboricoltura   |                        |             |
|tradizionale                |          5-14          |             |
+----------------------------+------------------------+-------------+
|Impianti di arboricultura a |                        |             |
|rapida rotazione (SRF)      |         18-25          |             |
+----------------------------+------------------------+-------------+
|Querco-carpineto planiziale |           11           |Pop. Maturo  |
+----------------------------+------------------------+-------------+
|                            |                        |Turno: 10    |
|Pioppeto tradizionale       |         18-20          |anni         |
+----------------------------+------------------------+-------------+
|Prato stabile               |           5            |             |
+----------------------------+------------------------+-------------+
|Fustaie della Regione Veneto|                        |             |
|(valore medio)              |           6            |             |
+----------------------------+------------------------+-------------+
|Foreste di latifoglie in    |                        |Solo biomassa|
|zone temperate (dati IPCC)  |           7            |epigea       |
+----------------------------+------------------------+-------------+

    Fonte: Regione Piemonte. L'assorbimento e' espresso in tonnellate
di CO2 per ettaro di area vegetata all'anno. 
    Per le superfici esterne pavimentate ad uso pedonale o  ciclabile
(p.  es.  percorsi  pedonali,  marciapiedi,  piazze,  cortili,  piste
ciclabili etc) deve essere previsto l'uso di materiali permeabili (p.
es. materiali drenanti, superfici verdi,  pavimentazioni  con  maglie
aperte o elementi grigliati etc) ed un indice SRI (Solar  Reflectance
Index) di almeno 29. Il medesimo obbligo si applica,  ferme  restando
le norme e i regolamenti piu' restrittivi (es. piani  di  assetto  di
parchi e riserve, piani paesistici, piani  territoriali  provinciali,
regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.) anche  alle  strade
carrabili e ai parcheggi negli ambiti di protezione  ambientale  (es.
parchi e  aree  protette)  e  pertinenziali  a  bassa  intensita'  di
traffico. 
    Per le coperture deve  essere  privilegiato  l'impiego  di  tetti
verdi; in caso di coperture non verdi, i materiali  impiegati  devono
garantire un indice SRI di almeno 29, nei casi di  pendenza  maggiore
del 15%, e di almeno 76, per  le  coperture  con  pendenza  minore  o
uguale al 15%. 
    Verifica: per dimostrare la conformita' al presente criterio,  il
progettista deve  presentare  una  relazione  tecnica,  con  relativi
elaborati grafici, nella quale sia evidenziato lo stato ante  operam,
gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili  e  lo
stato post operam. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase  di
verifica  valida  per  la  successiva  certificazione   dell'edificio
secondo uno dei protocolli  di  sostenibilita'  energetico-ambientale
degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale,
la conformita' al presente criterio puo' essere dimostrata  se  nella
certificazione risultano soddisfatti  tutti  i  requisiti  riferibili
alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali
casi  il  progettista  e'   esonerato   dalla   presentazione   della
documentazione sopra indicata, ma e' richiesta la presentazione degli
elaborati e/o dei documenti previsti dallo  specifico  protocollo  di
certificazione di edilizia sostenibile perseguita. 
2.2.7 Riduzione dell'impatto sul sistema idrografico  superficiale  e
sotterraneo 
    Il progetto di  nuovi  edifici,  ferme  restando  le  norme  e  i
regolamenti piu' restrittivi  (es.  piani  di  assetto  di  parchi  e
riserve,   piani   paesistici,   piani   territoriali    provinciali,
regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), deve garantire  le
seguenti  prestazioni  e  prevedere   gli   interventi   idonei   per
conseguirle: 
    conservazione e/o ripristino della naturalita'  degli  ecosistemi
fluviali per  tutta  la  fascia  ripariale  esistente  anche  se  non
iscritti negli elenchi delle acque pubbliche provinciali; 
    mantenimento di condizioni di naturalita'  degli  alvei  e  della
loro fascia ripariale escludendo qualsiasi intervento  di  immissioni
di reflui non depurati; 
    manutenzione   (ordinaria   e   straordinaria)   consistente   in
interventi  di  rimozione  di  rifiuti   e   di   materiale   legnoso
depositatosi nell'alveo e lungo i fossi. I  lavori  di  ripulitura  e
manutenzione  devono  essere  attuati  senza  arrecare   danno   alla
vegetazione ed alla  eventuale  fauna.  I  rifiuti  rimossi  dovranno
essere separati, trasportati ai centri per la raccolta  differenziata
(isole ecologiche) e depositati negli  appositi  contenitori,  oppure
inviati direttamente al centro di recupero piu'  vicino.  Qualora  il
materiale legnoso non possa essere reimpiegato in loco,  esso  verra'
trasportato all'impianto di compostaggio piu' vicino; 
      previsione e realizzazione di  impianti  di  depurazione  delle
acque  di  prima  pioggia  (8)  da  superfici  scolanti  soggette   a
inquinamento, ad esempio  aree  dove  vengono  svolte  operazioni  di
carico, scarico o deposito di rifiuti pericolosi. In questo  caso  le
superfici dovranno essere impermeabilizzate al fine  di  impedire  lo
scolamento delle acque di prima pioggia sul suolo; 
    interventi atti a garantire  un  corretto  deflusso  delle  acque
superficiali dalle superfici impermeabilizzate anche in occasione  di
eventi meteorologici eccezionali e, nel caso in cui le acque dilavate
siano potenzialmente inquinate, devono  essere  adottati  sistemi  di
depurazione, anche di tipo naturale; 
    previsione e realizzazione di interventi in  grado  di  prevenire
e/o impedire  fenomeni  di  erosione,  compattazione,  smottamento  o
alluvione ed in particolare: quelli necessari a garantire un corretto
deflusso delle acque superficiali sulle aree verdi come le  canalette
di   scolo,   interventi   da   realizzarsi   secondo   le   tecniche
dell'ingegneria  naturalistica  ed  impiegando   materiali   naturali
(canalette in terra, canalette in legname e pietrame, etc.); le acque
raccolte in questo sistema di canalizzazioni deve essere  convogliato
al  piu'  vicino  corso  d'acqua  o  impluvio  naturale.  Qualora  si
rendessero necessari interventi di messa in sicurezza  idraulica,  di
stabilizzazione  dei  versanti  o  altri  interventi  finalizzati  al
consolidamento di sponde e  versanti  lungo  i  fossi,  sono  ammessi
esclusivamente interventi  di  ingegneria  naturalistica  secondo  la
manualistica adottata dalla Regione; 
      per quanto riguarda le  acque  sotterranee,  il  progetto  deve
prevedere azioni in grado di prevenire sversamenti di inquinanti  sul
suolo e nel sottosuolo. La tutela e' realizzata attraverso azioni  di
controllo degli sversamenti sul suolo e attraverso  la  captazione  a
livello di rete di smaltimento  delle  eventuali  acque  inquinate  e
attraverso la loro depurazione. La progettazione  deve  garantire  la
prevenzione di sversamenti anche accidentali di inquinanti sul  suolo
e nelle acque sotterranee. 
    Verifica: per dimostrare la conformita' al presente criterio,  il
progettista deve  presentare  una  relazione  tecnica,  con  relativi
elaborati grafici, nella quale sia evidenziato lo stato ante  operam,
gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili  e  lo
stato post operam. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase  di
verifica  valida  per  la  successiva  certificazione   dell'edificio
secondo uno dei protocolli  di  sostenibilita'  energetico-ambientale
degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale,
la conformita' al presente criterio puo' essere dimostrata  se  nella
certificazione risultano soddisfatti  tutti  i  requisiti  riferibili
alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali
casi  il  progettista  e'   esonerato   dalla   presentazione   della
documentazione sopra indicata, ma e' richiesta la presentazione degli
elaborati e/o dei documenti previsti dallo  specifico  protocollo  di
certificazione di edilizia sostenibile perseguita. 
2.2.8 Infrastrutturazione primaria 
    Il progetto di  nuovi  edifici,  ferme  restando  le  norme  e  i
regolamenti piu' restrittivi  (es.  piani  di  assetto  di  parchi  e
riserve,   piani   paesistici,   piani   territoriali    provinciali,
regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), deve  prevedere  i
seguenti interventi: 
2.2.8.1 Viabilita' 
    Ogni  qualvolta  si  intervenga  con  la  sostituzione   di   una
pavimentazione e non sia praticabile l'impiego di superfici a  verde,
si devono impiegare pavimentazioni di tipo «freddo», scelte tra prato
armato,  laterizio,  pietra  chiara,  acciottolato,  ghiaia,   legno,
calcare e optare per gli autobloccanti permeabili. 
    Le zone destinate a parcheggio o allo stazionamento  dei  veicoli
devono essere ombreggiate attenendosi alle seguenti prescrizioni: 
    almeno il 10% dell'area lorda del parcheggio  sia  costituita  da
copertura verde con alberatura idonea per tale tipo di aree; 
    il perimetro dell'area sia delimitato da una cintura di verde  di
altezza non inferiore a 1 metro e di opacita' superiore al 75%; 
    le eventuali coperture devono  essere  realizzate  con  pensiline
fotovoltaiche  a  servizio   dell'impianto   di   illuminazione   del
parcheggio; 
    devono essere presenti spazi per moto, ciclomotori e rastrelliere
per biciclette, rapportati  al  numero  di  addetti/utenti/potenziali
abitanti del quartiere. 
2.2.8.2 Raccolta, depurazione e riuso delle acque meteoriche 
    Deve essere prevista la realizzazione di una rete separata per la
raccolta delle acque meteoriche. Le acque  provenienti  da  superfici
scolanti non soggette a  inquinamento  (marciapiedi,  aree  e  strade
pedonali o  ciclabili,  giardini,  etc.)  devono  essere  convogliate
direttamente nella rete delle acque meteoriche e  poi  in  vasche  di
raccolta per essere riutilizzate a scopo irriguo o per alimentare  le
cassette di accumulo dei servizi igienici. Le  acque  provenienti  da
superfici  scolanti  soggette  a  inquinamento   (strade   carrabili,
parcheggi) devono essere preventivamente convogliate  in  sistemi  di
depurazione e disoleazione, anche di tipo naturale, prima  di  essere
immesse nella rete delle acque meteoriche. Il  progetto  deve  essere
redatto sulla base della normativa di settore UNI/TS 11445  «Impianti
per la raccolta e utilizzo dell'acqua piovana  per  usi  diversi  dal
consumo umano - Progettazione, installazione  e  manutenzione»  e  la
norma UNI EN 805 «Approvvigionamento di acqua - Requisiti per sistemi
e componenti all'esterno di edifici» o norme equivalenti. 
2.2.8.3 Rete di irrigazione delle aree a verde pubblico 
    Per l'irrigazione del verde  pubblico  deve  essere  previsto  un
impianto di irrigazione automatico a goccia  (con  acqua  proveniente
dalle vasche di raccolta delle acque meteoriche), alimentato da fonti
energetiche rinnovabili. Il progetto deve essere redatto  sulla  base
della normativa di settore UNI/TS 11445 «Impianti per la  raccolta  e
utilizzo dell'acqua piovana per  usi  diversi  dal  consumo  umano  -
Progettazione, installazione e manutenzione» o norma equivalente. 
2.2.8.4 Aree di raccolta e stoccaggio materiali e rifiuti 
    Devono essere previste apposite aree che possono essere destinate
alla  raccolta  differenziata  locale  dei  rifiuti  provenienti   da
residenze, uffici,  commercio,  etc.  quali  carta,  cartone,  vetro,
alluminio,  acciaio,  plastica,  tessile/pelle/cuoio,  gomma,  umido,
RAEE, coerentemente  con  i  regolamenti  comunali  di  gestione  dei
rifiuti. 
2.2.8.5 Impianto di illuminazione pubblica 
    I criteri di progettazione degli  impianti  devono  rispondere  a
quelli contenuti nel documento di CAM "Illuminazione" (9) emanati con
decreto ministeriale 23 dicembre 2013  (Supplemento  ordinario  nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2014) e s.m.i. 
2.2.8.6 Sottoservizi/canalizzazioni per infrastrutture tecnologiche 
    Realizzazione di canalizzazioni in cui collocare  tutte  le  reti
tecnologiche previste, per una corretta  gestione  dello  spazio  nel
sottosuolo (vantaggi nella gestione e nella manutenzione delle reti),
prevedendo  anche  una  sezione  maggiore  da  destinare   a   futuri
ampliamenti delle reti. 
    Verifica (per i criteri dal 2.2.8.1 al 2.2.8.6):  per  dimostrare
la conformita' al presente criterio, il progettista  deve  presentare
una relazione tecnica, con relativi elaborati  grafici,  nella  quale
sia evidenziato lo stato ante  operam,  gli  interventi  previsti,  i
conseguenti risultati  raggiungibili  e  lo  stato  post  operam  che
evidenzi anche il rispetto dei criteri contenuti  nel  documento  CAM
«Illuminazione». Qualora il progetto sia sottoposto ad  una  fase  di
verifica  valida  per  la  successiva  certificazione   dell'edificio
secondo uno dei protocolli  di  sostenibilita'  energetico-ambientale
degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale,
la conformita' al presente criterio puo' essere dimostrata  se  nella
certificazione risultano soddisfatti  tutti  i  requisiti  riferibili
alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali
casi  il  progettista  e'   esonerato   dalla   presentazione   della
documentazione sopra indicata, ma e' richiesta la presentazione degli
elaborati e/o dei documenti previsti dallo  specifico  protocollo  di
certificazione di edilizia sostenibile perseguita. 
2.2.9 Infrastrutturazione secondaria e mobilita' sostenibile 
    Il progetto di un nuovo gruppo  di  edifici,  ferme  restando  le
norme e i regolamenti piu'  restrittivi  (es.  piani  di  assetto  di
parchi e riserve, piani paesistici, piani  territoriali  provinciali,
regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.) deve  garantire  le
seguenti contestuali prestazioni e prevedere  i  seguenti  interventi
per garantire dette prestazioni: 
    in base alle dimensioni del progetto, deve essere previsto un mix
tra  residenze,  luoghi  di  lavoro  e  servizi  tale   da   favorire
l'autocontenimento degli spostamenti (espresso in  %  di  spostamenti
interni). 
    in base alle dimensioni del progetto, alla tipologia di  funzioni
insediate e al numero  di  abitanti/utenti  previsto,  devono  essere
previsti servizi in numero adeguato tra i seguenti: realizzazione  di
servizi pubblici a meno di 500 metri dalle  abitazioni,  in  caso  di
progetti di tipo residenziale; stazioni metropolitane a meno  di  800
metri e/o ferroviarie a meno di 2.000 metri dal nuovo  complesso  (il
servizio di trasporto deve assicurare il trasporto delle biciclette);
nel caso in cui non siano disponibili stazioni a meno di  800  metri,
servizi navette con frequenza e distribuzione delle corse negli orari
di punta/morbida commisurata ai reali scenari di  utilizzo  da  parte
degli utenti; rastrelliere per le biciclette  in  corrispondenza  dei
nodi di interscambio con il servizio  di  trasporto  pubblico  e  dei
maggiori luoghi di interesse; fermate del trasporto pubblico su gomma
a meno di 500 metri dalle abitazioni  (il  trasporto  su  gomma  deve
assicurare almeno  una  distribuzione  delle  corse  negli  orari  di
punta/morbida commisurata ai reali scenari di utilizzo da parte degli
utenti e permettere il trasporto delle biciclette); rete adeguata  di
percorsi ciclabili e pedonali protetti  (sia  fisicamente  che  dalle
emissioni inquinanti provenienti dal traffico privato su gomma) e con
adeguate sistemazioni arboree e/o arbustive  utilizzabili  anche  per
raggiungere le stazioni. 
    Verifica: per dimostrare la conformita' al presente criterio,  il
progettista deve  presentare  una  relazione  tecnica,  con  relativi
elaborati grafici, nella quale sia evidenziato lo stato ante  operam,
gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili  e  lo
stato post operam. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase  di
verifica  valida  per  la  successiva  certificazione   dell'edificio
secondo uno dei protocolli  di  sostenibilita'  energetico-ambientale
degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale,
la conformita' al presente criterio puo' essere dimostrata  se  nella
certificazione risultano soddisfatti  tutti  i  requisiti  riferibili
alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali
casi  il  progettista  e'   esonerato   dalla   presentazione   della
documentazione sopra indicata, ma e' richiesta la presentazione degli
elaborati e/o dei documenti previsti dallo  specifico  protocollo  di
certificazione di edilizia sostenibile perseguita. 
2.2.10 Rapporto sullo stato dell'ambiente 
    Nel caso di progettazione di nuovi edifici o per  gli  interventi
di  ristrutturazione  di  edifici  esistenti,  il  progettista   deve
produrre   un   Rapporto   sullo   stato   dell'ambiente    (chimico,
fisico-biologico, vegetazionale compreso anche lo stato dell'ambiente
fluviale  se  presente)  completo  dei   dati   di   rilievo   (anche
fotografico)  e  del  programma  di   interventi   di   miglioramento
ambientale  del  sito  di  intervento.  Il   Rapporto   sullo   stato
dell'ambiente e' redatto da un professionista abilitato e iscritto in
albi o registri professionali, in  conformita'  con  quanto  previsto
dalle  leggi  e  dai  regolamenti  in  vigore.  Gli   interventi   di
miglioramento ambientale sono obbligatori. 
    Verifica:  per  dimostrare  la   conformita'   al   criterio   il
progettista deve presentare il Rapporto sullo stato dell'ambiente. 
2.3 Specifiche tecniche dell'edificio 
2.3.1 Diagnosi energetica 
    Per progetti di ristrutturazione importante di  primo  livello  e
per progetti di ristrutturazione importante  di  secondo  livello  di
edifici con superficie utile di pavimento uguale o superiore  a  2500
(duemilacinquecento) metri quadrati, deve essere condotta o acquisita
(oltre all'APE  ove  richiesta  dalle  leggi  vigenti)  una  diagnosi
energetica   (10)   per   individuare   la   prestazione   energetica
dell'edificio e le azioni  da  intraprendere  per  la  riduzione  del
fabbisogno energetico dell'edificio. Tale diagnosi  dovra'  includere
la valutazione dei consumi effettivi dei singoli  servizi  energetici
degli  edifici  oggetto  di  intervento  ricavabili  dalle   bollette
energetiche riferite ad almeno i tre anni precedenti  o  agli  ultimi
tre  esercizi  adeguatamente  documentati.  In   caso   di   utilizzo
dell'edificio da meno di tre anni o di indisponibilita'  di  bollette
dei tre anni precedenti o  riferite  agli  ultimi  tre  esercizi,  la
diagnosi energetica puo' essere redatta sulla base di una  stima  dei
consumi dalle bollette energetiche riferite all'ultimo anno  (per  il
riscaldamento in base ai gradi giorno). Tali  consumi  devono  essere
normalizzati per tenere conto  dell'andamento  climatico  dell'ultimo
anno. In caso di inutilizzo della struttura  per  oltre  5  anni,  la
diagnosi energetica puo' essere redatta sulla base di una  stima  dei
consumi. 
    Per i progetti di ristrutturazione importante di secondo  livello
di edifici  con  superficie  utile  di  pavimento  inferiore  a  2500
(duemilacinquecento)   metri   quadrati   e   per   i   progetti   di
riqualificazione energetica, gli interventi devono essere  supportati
da  una  valutazione  costi/benefici  e  deve  essere  in  ogni  caso
presentato l'APE (11) 
    Verifica: per dimostrare la conformita' al presente criterio,  il
progettista deve presentare, per i casi ivi previsti: 
      una diagnosi energetica redatta in base alle norme UNI  CEI  EN
16247, da un soggetto certificato secondo la norma UNI  CEI  11339  o
UNI CEI 11352 da un organismo di valutazione della  conformita',  che
contenga    una    valutazione    della    prestazione     energetica
dell'edificio-impianto  e  delle  azioni  da  intraprendere  per   la
riduzione del fabbisogno  energetico,  conformemente  alla  normativa
tecnica vigente 
      l'APE, conformemente alla normativa tecnica vigente (12) 
    Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida
per  la  successiva  certificazione  dell'edificio  secondo  uno  dei
protocolli  di  sostenibilita'  energetico-ambientale  degli  edifici
(rating  systems)  di  livello   nazionale   o   internazionale,   la
conformita' al presente criterio  puo'  essere  dimostrata  se  nella
certificazione risultano soddisfatti  tutti  i  requisiti  riferibili
alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali
casi  il  progettista  e'   esonerato   dalla   presentazione   della
documentazione sopra indicata, ma e' richiesta la presentazione degli
elaborati e/o dei documenti previsti dallo  specifico  protocollo  di
certificazione di edilizia sostenibile perseguita. 
2.3.2 Prestazione energetica 
    I progetti degli interventi di  nuova  costruzione,  inclusi  gli
interventi di demolizione e ricostruzione e quelli di ampliamento  di
edifici esistenti che abbiano un volume lordo climatizzato  superiore
al 15% di quello esistente o comunque superiore a  500  m³,  e  degli
interventi di ristrutturazione importante  di  primo  livello,  ferme
restando le norme e i regolamenti piu' restrittivi  (es.  regolamenti
urbanistici e edilizi comunali, etc.), devono garantire  le  seguenti
prestazioni: 
      il rispetto delle condizioni di cui  all'allegato  1  par.  3.3
punto 2 lett.  b)  del  decreto  ministeriale  26  giugno  2015  (13)
prevedendo, fin d'ora, l'applicazione degli indici che  tale  decreto
prevede, per gli edifici pubblici, soltanto a partire dall'anno 2019. 
      adeguate condizioni di comfort termico negli ambienti  interni,
attraverso una progettazione che preveda una capacita' termica areica
interna periodica (Cip) riferita  ad  ogni  singola  struttura  opaca
dell'involucro esterno, calcolata secondo la UNI EN  ISO  13786:2008,
di almeno 40 kJ/m²K oppure calcolando la temperatura operante  estiva
e lo scarto in valore assoluto valutato in accordo con la  norma  UNI
EN 15251. 
    I progetti degli interventi  di  ristrutturazione  importante  di
secondo  livello  e  di   riqualificazione   energetica   riguardanti
l'involucro  edilizio  devono   rispettare   i   valori   minimi   di
trasmittanza termica contenuti nelle tabelle 1-4 di cui all'appendice
B del decreto ministeriale 26  giugno  2015  e  s.m.i,  relativamente
all'anno 2019 per gli edifici  pubblici.  I  valori  di  trasmittanza
delle precedenti tabelle si considerano non comprensivi  dell'effetto
dei ponti termici. In caso di interventi che  prevedano  l'isolamento
termico  dall'interno  o  l'isolamento  termico   in   intercapedine,
indipendentemente  dall'entita'  della  superficie  coinvolta,   deve
essere  mantenuta  la  capacita'  termica  areica  interna  periodica
dell'involucro esterno precedente all'intervento o in alternativa  va
calcolata la temperatura operante estiva in accordo con la UNI  10375
e lo scarto in valore assoluto valutato in accordo con la  norma  UNI
EN 15251 rispetto a una temperatura  di  riferimento  (verificare  in
parallelo il rispetto di quanto  prescritto  dai  criteri  2.3.5.2  e
2.3.5.7). 
    Verifica: per dimostrare la conformita' al presente criterio,  il
progettista deve presentare la relazione tecnica di  cui  al  decreto
ministeriale 26 giugno 2015 e l'Attestato di  prestazione  energetica
(APE) dell'edificio ante e post operam, gli  interventi  previsti,  i
conseguenti risultati raggiungibili. La temperatura  operante  estiva
(θo,t) si calcola secondo la procedura descritta dalla UNI 10375, con
riferimento al giorno piu' caldo della stagione estiva  (secondo  UNI
10349  parte  2)  e  per  l'ambiente  dell'edificio  destinato   alla
permanenza di persone ritenuto piu' sfavorevole  (14)  Lo  scarto  in
valore assoluto (∆Ti), che corrisponde al livello minimo  di  comfort
da  garantire  nell'ambiente  piu'  sfavorevole,  si  valuta  con  la
seguente formula: 

              Parte di provvedimento in formato grafico

    Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida
per  la  successiva  certificazione  dell'edificio  secondo  uno  dei
protocolli  di  sostenibilita'  energetico-ambientale  degli  edifici
(rating  systems)  di  livello   nazionale   o   internazionale,   la
conformita' al presente criterio  puo'  essere  dimostrata  se  nella
certificazione risultano soddisfatti  tutti  i  requisiti  riferibili
alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali
casi  il  progettista  e'   esonerato   dalla   presentazione   della
documentazione sopra indicata, ma e' richiesta la presentazione degli
elaborati e/o dei documenti previsti dallo  specifico  protocollo  di
certificazione di edilizia sostenibile perseguita. 
2.3.3 Approvvigionamento energetico 
    I progetti degli interventi di nuova  costruzione  (15)  e  degli
interventi di ristrutturazione rilevante (16) ,inclusi gli interventi
di  demolizione  e  ricostruzione,  ferme  restando  le  norme  e   i
regolamenti piu' restrittivi (es. regolamenti urbanistici  e  edilizi
comunali,  etc.),  devono  garantire  che  il  fabbisogno  energetico
complessivo  dell'edificio  sia  soddisfatto  da  impianti  a   fonti
rinnovabili  o   con   sistemi   alternativi   ad   alta   efficienza
(cogenerazione o trigenerazione ad alto rendimento, pompe  di  calore
centralizzate etc.) che producono energia all'interno del sito stesso
dell'edificio per un valore pari ad  un  ulteriore  10%  rispetto  ai
valori indicati dal decreto legislativo 28/2011, allegato 3,  secondo
le scadenze temporali ivi previste. 
    Verifica: per dimostrare la conformita' al presente criterio,  il
progettista deve  presentare  una  relazione  tecnica  contenente  la
relazione sul fabbisogno energetico e  il  progetto  dell'impianto  a
fonti rinnovabili da installarsi con il calcolo della percentuale  di
fabbisogno coperta, con allegati degli elaborati grafici,  nei  quali
siano evidenziati lo stato ante operam, gli  interventi  previsti,  i
conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post  operam.  Qualora
il progetto sia sottoposto ad una fase  di  verifica  valida  per  la
successiva certificazione dell'edificio secondo uno dei protocolli di
sostenibilita' energetico-ambientale degli edifici  (rating  systems)
di livello nazionale o internazionale,  la  conformita'  al  presente
criterio puo' essere dimostrata  se  nella  certificazione  risultano
soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni  ambientali
richiamate dal presente criterio. In  tali  casi  il  progettista  e'
esonerato dalla presentazione della documentazione sopra indicata, ma
e' richiesta la  presentazione  degli  elaborati  e/o  dei  documenti
previsti dallo specifico protocollo  di  certificazione  di  edilizia
sostenibile perseguita. 
2.3.4 Risparmio idrico 
    I progetti degli interventi di nuova  costruzione  (17)  ,inclusi
gli interventi di demolizione e ricostruzione e degli  interventi  di
ristrutturazione importante di primo livello (18) ,ferme restando  le
norme e i regolamenti piu' restrittivi (es.  regolamenti  urbanistici
ed edilizi comunali, etc.), deve prevedere: 
      la raccolta delle acque piovane per uso  irriguo  e/o  per  gli
scarichi sanitari, attuata con impianti realizzati secondo  la  norma
UNI/TS 11445 «Impianti per la raccolta e utilizzo dell'acqua  piovana
per usi diversi dal consumo umano -  Progettazione,  installazione  e
manutenzione» e la norma UNI EN 805 «Approvvigionamento  di  acqua  -
Requisiti per sistemi e componenti all'esterno di  edifici»  o  norme
equivalenti. Nel caso  di  manutenzione/ristrutturazione  di  edifici
tale criterio e' applicato laddove sia tecnicamente possibile; 
      l'impiego di sistemi di riduzione di flusso,  di  controllo  di
portata, di controllo della temperatura dell'acqua; 
      l'impiego di apparecchi sanitari con cassette a doppio  scarico
aventi scarico completo di massimo  6  litri  e  scarico  ridotto  di
massimo 3 litri. Gli orinatoi senz'acqua devono utilizzare un liquido
biodegradabile o funzionare completamente senza liquidi; 
    Per gli edifici non residenziali deve essere inoltre previsto  un
sistema di monitoraggio dei consumi idrici. 
    Verifica: per dimostrare la conformita' al presente criterio,  il
progettista deve  presentare  una  relazione  tecnica,  con  relativi
elaborati grafici, nella quale sia evidenziato lo stato ante  operam,
gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili  e  lo
stato post operam. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase  di
verifica  valida  per  la  successiva  certificazione   dell'edificio
secondo uno dei protocolli  di  sostenibilita'  energetico-ambientale
degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale,
la conformita' al presente criterio puo' essere dimostrata  se  nella
certificazione risultano soddisfatti  tutti  i  requisiti  riferibili
alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali
casi  il  progettista  e'   esonerato   dalla   presentazione   della
documentazione sopra indicata, ma e' richiesta la presentazione degli
elaborati e/o dei documenti previsti dallo  specifico  protocollo  di
certificazione di edilizia sostenibile perseguita. 
2.3.5 Qualita' ambientale interna 
    I progetti degli interventi di nuova  costruzione  (19)  ,inclusi
gli interventi di demolizione e ricostruzione e degli  interventi  di
ristrutturazione importante di primo livello (20) , ferme restando le
norme e i regolamenti piu'  restrittivi  (es.  piani  di  assetto  di
parchi e riserve, piani paesistici, piani  territoriali  provinciali,
regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.) devono rispettare i
seguenti requisiti: 
2.3.5.1 Illuminazione naturale 
    Nei locali regolarmente occupati (21) deve  essere  garantito  un
fattore medio di luce diurna maggiore del  2%  facendo  salvo  quanto
previsto dalle norme  vigenti  su  specifiche  tipologie  edilizie  e
facendo salvi gli interventi di ristrutturazione edilizia o  restauro
conservativo per i quali e' prevista la conservazione  dei  caratteri
tipologici e di prospetto degli  edifici  esistenti  per  effetto  di
norme di tutela dei beni architettonici (decreto legislativo 42/2004)
o  per   effetto   di   specifiche   indicazioni   da   parte   delle
Soprintendenze. 
    Qualora  l'orientamento  del  lotto  e/o   le   preesistenze   lo
consentano le superfici illuminanti  della  zona  giorno  (soggiorni,
sale da pranzo, cucine abitabili e simili) dovranno essere  orientate
a sud-est, sud o sud-ovest. Le vetrate con esposizione sud, sud-est e
sud-ovest dovranno disporre di protezioni esterne progettate in  modo
da non bloccare l'accesso della radiazione solare diretta in inverno. 
    Prevedere l'inserimento  di  dispositivi  per  il  direzionamento
della luce e/o per il controllo dell'abbagliamento in  modo  tale  da
impedire situazioni di elevato contrasto che  possono  ostacolare  le
attivita'. 
2.3.5.2 Aerazione naturale e ventilazione meccanica controllata 
    Deve essere garantita l'aerazione naturale  diretta  in  tutti  i
locali in cui sia prevista una  possibile  occupazione  da  parte  di
persone  anche  per  intervalli  temporali  ridotti.  E'   necessario
garantire l'aerazione naturale diretta in tutti i  locali  abitabili,
tramite superfici apribili in relazione alla superficie  calpestabile
del locale (almeno 1/8 della superficie del pavimento), con strategie
allocative e dimensionali finalizzate a garantire una buona  qualita'
dell'aria interna. Il numero di ricambi deve essere  quello  previsto
dalle norme UNI 10339 e UNI 13779. 
    Per destinazioni d'uso diverse da quelle  residenziali  i  valori
dei ricambi d'aria dovranno essere ricavati dalla  normativa  tecnica
UNI EN ISO 13779:2008. In caso di impianto di ventilazione  meccanica
(classe II, low polluting building, annex B.1) fare riferimento  alla
norma UNI 15251:2008.  I  bagni  secondari  senza  aperture  dovranno
essere dotati obbligatoriamente di sistemi di aerazione forzata,  che
garantiscano almeno 5 ricambi l'ora. 
    Nella realizzazione di impianti di ventilazione  a  funzionamento
meccanico controllato  (VMC)  si  dovranno  limitare  la  dispersione
termica, il rumore, il consumo di energia, l'ingresso dall'esterno di
agenti inquinanti (ad es. polveri, pollini, insetti etc.) e  di  aria
calda nei mesi estivi. E' auspicabile  che  tali  impianti  prevedano
anche il recupero di calore statico e/o la regolazione del livello di
umidita' dell'aria e/o un ciclo termodinamico a doppio flusso per  il
recupero dell'energia contenuta nell'aria  estratta  per  trasferirla
all'aria immessa (pre-trattamento per riscaldamento e  raffrescamento
dell'aria, gia' filtrata, da immettere negli ambienti). 
2.3.5.3 Dispositivi di protezione solare 
    Al fine di  controllare  l'immissione  nell'ambiente  interno  di
radiazione solare diretta, le parti trasparenti esterne degli edifici
sia verticali che inclinate,  devono  essere  dotate  di  sistemi  di
schermatura e/o ombreggiamento fissi o mobili verso l'esterno  e  con
esposizione  da  sud-sud  est  (SSE)  a  sud-sud  ovest   (SSO).   Il
soddisfacimento del requisito puo' essere raggiunto anche  attraverso
le sole e specifiche caratteristiche  della  componente  vetrata  (ad
esempio i vetri selettivi e a controllo solare). 
    Per i dispositivi di protezione solare  di  chiusure  trasparenti
dell'involucro edilizio e' richiesta una prestazione  di  schermatura
solare di classe 2 o superiore  come  definito  dalla  norma  UNI  EN
14501:2006. 
    Il requisito va verificato dalle  ore  10  alle  ore  16  del  21
dicembre (ora solare) per il periodo invernale (solstizio  invernale)
e del  21  giugno  per  il  periodo  estivo  (solstizio  estivo).  Il
requisito non si applica alle superfici trasparenti  dei  sistemi  di
captazione solare (serre bioclimatiche,  etc.),  solo  nel  caso  che
siano apribili o che risultino non  esposte  alla  radiazione  solare
diretta perche' protetti, ad  esempio,  da  ombre  portate  da  parti
dell'edificio o da altri edifici circostanti. 
2.3.5.4 Inquinamento elettromagnetico indoor 
    Al fine di ridurre il piu' possibile l'esposizione indoor a campi
magnetici a  bassa  frequenza  (ELF)  indotti  da  quadri  elettrici,
montanti, dorsali di conduttori etc., la progettazione degli impianti
deve prevedere che: 
      il quadro generale, i contatori e  le  colonne  montanti  siano
collocati all'esterno e non in  adiacenza  a  locali  con  permanenza
prolungata di persone; 
      la posa degli impianti  elettrici  sia  effettuata  secondo  lo
schema a «stella» o ad «albero» o a «lisca di  pesce»,  mantenendo  i
conduttori di un circuito il piu' possibile vicini  l'uno  all'altro.
Effettuare la posa  razionale  dei  cavi  elettrici  in  modo  che  i
conduttori di ritorno siano affiancati alle fasi  di  andata  e  alla
minima distanza possibile. 
    Al fine di ridurre il piu' possibile l'esposizione indoor a campi
magnetici ad alta frequenza  (RF)  dotare  i  locali  di  sistemi  di
trasferimento dati alternativi al wi-fi, es. la connessione via  cavo
o la tecnologia Powerline Comunication (PLC). 
    Verifica (per i criteri dal 2.3.5.1 al 2.3.5.4):  per  dimostrare
la conformita' al presente criterio il  progettista  deve  presentare
una relazione tecnica, con relativi elaborati  grafici,  nella  quale
sia evidenziato lo stato ante  operam,  gli  interventi  previsti,  i
conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post  operam.  Qualora
il progetto sia sottoposto ad una fase  di  verifica  valida  per  la
successiva certificazione dell'edificio secondo uno dei protocolli di
sostenibilita' energetico-ambientale degli edifici  (rating  systems)
di livello nazionale o internazionale,  la  conformita'  al  presente
criterio puo' essere dimostrata  se  nella  certificazione  risultano
soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni  ambientali
richiamate dal presente criterio. In  tali  casi  il  progettista  e'
esonerato dalla presentazione della documentazione sopra indicata, ma
e' richiesta la  presentazione  degli  elaborati  e/o  dei  documenti
previsti dallo specifico protocollo  di  certificazione  di  edilizia
sostenibile perseguita. 
2.3.5.5 Emissioni dei materiali 
    Ogni materiale elencato di seguito deve rispettare  i  limiti  di
emissione esposti nella successiva tabella: 
      pitture e vernici; 
      tessili per pavimentazioni e rivestimenti; 
      laminati per pavimenti e rivestimenti flessibili; 
      pavimentazioni e rivestimenti in legno; 
      altre pavimentazioni  (diverse  da  piastrelle  di  ceramica  e
laterizi); 
      adesivi e sigillanti; 
      pannelli per rivestimenti interni (es. lastre in cartongesso). 

              Parte di provvedimento in formato grafico

    Verifica:  il  progettista  deve  specificare   le   informazioni
sull'emissivita' dei prodotti scelti per  rispondere  al  criterio  e
prescrivere che in fase di  approvvigionamento  l'appaltatore  dovra'
accertarsi della rispondenza al criterio  tramite  la  documentazione
tecnica che ne dimostri il rispetto e che  dovra'  essere  presentata
alla stazione appaltante in fase  di  esecuzione  dei  lavori,  nelle
modalita' indicate nel relativo capitolato. La  determinazione  delle
emissioni deve avvenire in conformita' alla CEN/TS 16516 o UNI EN ISO
16000-9 o norme equivalenti. 
    Per qualunque metodo di prova o norma da utilizzare, si applicano
i seguenti minimi fattori di carico (a  parita'  di  ricambi  d'aria,
sono ammessi fattori di carico superiori): 
    1,0 m²/m³ - pareti; 
    0,4 m²/m³ - pavimenti e soffitto; 
    0,05 m²/m³ piccole superfici, esempio porte; 
    0,07 m²/m³ finestre; 
    0,007 m²/m³ - superfici molto limitate, per esempio sigillanti; 
    con 0,5 ricambi d'aria per ora. 
    Per dimostrare la conformita' sull'emissione di DBP e  DEHP  sono
ammessi metodi alternativi di campionamento ed analisi (materiali con
contenuti di DBP e DEHP inferiori a 1 mg/kg, limite di  rilevabilita'
strumentale, sono considerati conformi al requisito di emissione a 28
giorni. Il contenuto di DBP e DEHP su prodotti  liquidi  o  in  pasta
deve essere determinato dopo il periodo di indurimento o essiccazione
a 20±10°C, come da scheda tecnica del prodotto). 
    Tale  documentazione  dovra'  essere  presentata  alla   stazione
appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita' indicate
nel relativo capitolato. 
2.3.5.6 Comfort acustico 
    I valori dei  requisiti  acustici  passivi  dell'edificio  devono
corrispondere almeno a quelli della classe II ai  sensi  delle  norma
UNI 11367.  Gli  ospedali,  le  case  di  cura  e  le  scuole  devono
soddisfare  il  livello  di  «prestazione  superiore»  riportato  nel
prospetto A.1 dell'Appendice  A  della  norma  11367.  Devono  essere
altresi' rispettati i valori caratterizzati come «prestazione  buona»
nel prospetto B.1 dell'appendice B alla norma UNI 11367. 
    Gli ambienti interni devono essere idonei al  raggiungimento  dei
valori indicati per i descrittori acustici riportati nella norma  UNI
11532. 
    I descrittori acustici da utilizzare sono: 
      quelli definiti  nella  UNI  11367  per  i  requisiti  acustici
passivi delle unita' immobiliari; 
      almeno il tempo di  riverberazione  e  lo  STI  per  l'acustica
interna agli ambienti di cui alla UNI 11532. 
    Verifica: i professionisti incaricati, ciascuno  per  le  proprie
competenze, devono dare evidenza del rispetto dei requisiti,  sia  in
fase di progetto iniziale  che  in  fase  di  verifica  finale  della
conformita', consegnando rispettivamente un progetto acustico  e  una
relazione di collaudo redatta tramite misure acustiche in  opera,  ai
sensi delle norme UNI 11367, UNI  11444  e  UNI  11532:2014  o  norme
equivalenti che attestino il raggiungimento della classe acustica qui
richiesta. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica
valida per la successiva certificazione dell'edificio secondo uno dei
protocolli  di  sostenibilita'  energetico-ambientale  degli  edifici
(rating  systems)  di  livello   nazionale   o   internazionale,   la
conformita' al presente criterio  puo'  essere  dimostrata  se  nella
certificazione risultano soddisfatti  tutti  i  requisiti  riferibili
alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali
casi il progettista e' esonerato dalla presentazione della  ulteriore
documentazione sopra indicata, ma e' richiesta la presentazione degli
elaborati e/o dei documenti previsti dallo  specifico  protocollo  di
certificazione di edilizia  sostenibile  perseguita,  fermo  restando
l'esecuzione del collaudo. 
2.3.5.7 Comfort termo-igrometrico 
    Al  fine  di  assicurare  le  condizioni  ottimali  di  benessere
termo-igrometrico e di qualita' dell'aria interna  bisogna  garantire
condizioni conformi  almeno  alla  classe  B  secondo  la  norma  ISO
7730:2005  in  termini  di  PMV  (Voto  medio  previsto)  e  di   PPD
(Percentuale prevista di insoddisfatti). Inoltre bisogna garantire la
conformita' ai requisiti previsti nella norma UNI EN 13788  ai  sensi
del decreto ministeriale 26 giugno 2015 anche in riferimento a  tutti
i ponti termici sia per edifici nuovi che per edifici esistenti. 
    Verifica: per dimostrare la conformita' al presente  criterio  il
progettista deve presentare  una  relazione  di  calcolo  in  cui  si
dimostri  che  la  progettazione  del  sistema  edificio-impianto  e'
avvenuta tenendo conto  di  tutti  i  parametri  che  influenzano  il
comfort e che ha raggiunto almeno i valori di PMV e PPD richiesti per
ottenere la classe B secondo la norma ISO 7730:2005.  Tale  relazione
deve  inoltre  includere  una   descrizione   delle   caratteristiche
progettuali volte a rispondere ai requisiti sui ponti termici. 
    Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida
per  la  successiva  certificazione  dell'edificio  secondo  uno  dei
protocolli  di  sostenibilita'  energetico-ambientale  degli  edifici
(rating  systems)  di  livello   nazionale   o   internazionale,   la
conformita' al presente criterio  puo'  essere  dimostrata  se  nella
certificazione risultano soddisfatti  tutti  i  requisiti  riferibili
alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali
casi  il  progettista  e'   esonerato   dalla   presentazione   della
documentazione sopra indicata, ma e' richiesta la presentazione degli
elaborati e/o dei documenti previsti dallo  specifico  protocollo  di
certificazione di edilizia sostenibile perseguita. 
2.3.5.8 Radon 
    Nel caso che l'area di progetto sia caratterizzata da un  rischio
di esposizione al gas Radon secondo la  mappatura  regionale,  devono
essere adottate strategie progettuali e tecniche costruttive  atte  a
controllare la migrazione di Radon negli ambienti  confinati  e  deve
essere previsto un sistema di misurazione e avviso  automatico  della
concentrazione di Radon all'interno  degli  edifici.  Il  progettista
deve verificare che i componenti  utilizzati  abbiano  documentazione
specifica  in  merito  alla  eventuale  mitigazione  di  radon  negli
ambienti interni. 
    Verifica: per dimostrare la conformita' al presente  criterio  il
progettista deve presentare una relazione con  i  relativi  elaborati
grafici,  nella  quale   siano   evidenziati   gli   interventi   che
concorreranno alla mitigazione degli impatti da esposizione al  Radon
e siano riportate le informazioni richieste sulle caratteristiche dei
componenti, utili alla mitigazione del rischio. Deve essere  allegata
anche una documentazione fotografica che attesti l'esatta e  corretta
esecuzione delle opere con data sovraimpressa.  Qualora  il  progetto
sia sottoposto ad una fase  di  verifica  valida  per  la  successiva
certificazione  dell'edificio   secondo   uno   dei   protocolli   di
sostenibilita' energetico-ambientale degli edifici  (rating  systems)
di livello nazionale o internazionale,  la  conformita'  al  presente
criterio puo' essere dimostrata  se  nella  certificazione  risultano
soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni  ambientali
richiamate dal presente criterio. In  tali  casi  il  progettista  e'
esonerato dalla presentazione della documentazione sopra indicata, ma
e' richiesta la  presentazione  degli  elaborati  e/o  dei  documenti
previsti dallo specifico protocollo  di  certificazione  di  edilizia
sostenibile perseguita. 
2.3.6 Piano di manutenzione dell'opera 
    Il progetto dell'edificio deve prevedere la verifica dei  livelli
prestazionali  (qualitativi  e  quantitativi)  in  riferimento   alle
prestazioni ambientali di cui alle specifiche tecniche e  ai  criteri
premianti,  come  per  esempio  la  verifica   a   posteriori   della
prestazione della copertura di cui al criterio  2.2.6.  Il  piano  di
manutenzione generale deve prevedere un programma di  monitoraggio  e
controllo della  qualita'  dell'aria  interna  all'edificio,  tenendo
conto che tale programma e'  chiaramente  individuabile  soltanto  al
momento dello start-up  dell'impianto,  con  l'ausilio  di  personale
qualificato professionalmente a questo fine. 
    Verifica:  il  progettista  dovra'   presentare   il   piano   di
manutenzione in cui, tra le informazioni gia' previste per legge, sia
descritto  il  programma  delle  verifiche  inerenti  le  prestazioni
ambientali dell'edificio. 
2.3.7 Fine vita 
    I progetti degli interventi di nuova costruzione (23)  ,  inclusi
gli interventi di demolizione e  ricostruzione  devono  prevedere  un
piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva dell'opera  a
fine vita che permetta il riutilizzo  o  il  riciclo  dei  materiali,
componenti edilizi e degli elementi prefabbricati utilizzati. 
    Verifica: il progettista dovra' presentare un piano  inerente  la
fase di «fine vita» dell'edificio in cui  sia  presente  l'elenco  di
tutti i materiali, componenti edilizi e degli elementi  prefabbricati
che  possono  essere  in  seguito  riutilizzati  o   riciclati,   con
l'indicazione   del   relativo   peso   rispetto   al   peso   totale
dell'edificio. 
2.4 Specifiche tecniche dei componenti edilizi 
    Allo  scopo  di  ridurre  l'impatto  ambientale   sulle   risorse
naturali, di aumentare l'uso di materiali riciclati aumentando  cosi'
il recupero dei rifiuti,  con  particolare  riguardo  ai  rifiuti  da
demolizione e costruzione (24) fermo restando il rispetto di tutte le
norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di
prodotto, il progetto di un edificio (nel caso di ristrutturazioni si
intende l'applicazione ai  nuovi  materiali  che  vengono  usati  per
l'intervento o che vanno a sostituire materiali gia' esistenti  nella
costruzione) deve prevedere i seguenti criteri. Il  progettista  deve
compiere scelte tecniche di  progetto,  specificare  le  informazioni
ambientali dei prodotti scelti e fornire  la  documentazione  tecnica
che consenta di soddisfare tali criteri e  deve  inoltre  prescrivere
che in fase di  approvvigionamento  l'appaltatore  dovra'  accertarsi
della rispondenza a tali criteri  comuni  tramite  la  documentazione
indicata nella verifica di ogni criterio. Tale documentazione  dovra'
essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione  dei
lavori, nelle modalita' indicate  nel  capitolato.  Ove  nei  singoli
criteri  si  citano  materie  provenienti  da  riciclo,  recupero,  o
sottoprodotti o terre  e  rocce  da  scavo  si  fa  riferimento  alle
definizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
Norme in materia ambientale. 
2.4.1 Criteri comuni a tutti i componenti edilizi 
2.4.1.1 Disassemblabilita' 
    Almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e  degli  elementi
prefabbricati, escludendo gli impianti, deve essere sottoponibile,  a
fine  vita,  a  demolizione  selettiva  ed   essere   riciclabile   o
riutilizzabile. Di  tale  percentuale,  almeno  il  15%  deve  essere
costituito da materiali non strutturali; 
    Verifica: il progettista  dovra'  fornire  l'elenco  di  tutti  i
componenti edilizi e dei materiali che  possono  essere  riciclati  o
riutilizzati, con l'indicazione del relativo peso  rispetto  al  peso
totale dei materiali utilizzati per l'edificio. 
2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata 
    Il contenuto di materia  recuperata  o  riciclata  nei  materiali
utilizzati per l'edificio, anche considerando diverse percentuali per
ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15%  in  peso  valutato
sul totale di tutti i  materiali  utilizzati.  Di  tale  percentuale,
almeno il 5% deve essere costituita da materiali non strutturali. Per
le diverse categorie di materiali e  componenti  edilizi  valgono  in
sostituzione,  qualora  specificate,  le  percentuali  contenute  nel
capitolo 2.4.2. Il suddetto requisito puo' essere derogato quando  il
componente impiegato rientri contemporaneamente nei  due  casi  sotto
riportati: 
      1) abbia una specifica funzione di protezione dell'edificio  da
agenti esterni quali ad esempio acque meteoriche (p. es membrane  per
impermeabilizzazione); 
      2) sussistano specifici obblighi di legge a garanzie minime  di
durabilita' legate alla suddetta funzione. 
    Verifica: il progettista  deve  fornire  l'elenco  dei  materiali
costituiti, anche parzialmente, da materie recuperate o riciclate  ed
il loro peso rispetto al peso totale  dei  materiali  utilizzati  per
l'edificio.  La  percentuale  di  materia   riciclata   deve   essere
dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: 
      una dichiarazione ambientale di Prodotto  di  Tipo  III  (EPD),
conforme alla norma UNI  EN  15804  e  alla  norma  ISO  14025,  come
EPDItaly© o equivalenti; 
      una certificazione di prodotto rilasciata da  un  organismo  di
valutazione della conformita' che attesti il contenuto  di  riciclato
attraverso l'esplicitazione del bilancio di  massa,  come  ReMade  in
Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti; 
      una certificazione di prodotto rilasciata da  un  organismo  di
valutazione della conformita' che attesti il contenuto  di  riciclato
attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste  nella
verifica di una  dichiarazione  ambientale  autodichiarata,  conforme
alla norma ISO 14021. 
    Qualora  l'azienda  produttrice  non  fosse  in  possesso   delle
certificazioni richiamate ai punti precedenti, e' ammesso  presentare
un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione,  in
conformita' alla ISO/IEC 17020:2012,  che  attesti  il  contenuto  di
materia recuperata o  riciclata  nel  prodotto.  In  questo  caso  e'
necessario procedere ad un'attivita' ispettiva  durante  l'esecuzione
delle  opere.  Tale  documentazione  dovra'  essere  presentata  alla
stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita'
indicate nel relativo capitolato. 
2.4.1.3 Sostanze pericolose 
    Nei  componenti,  parti  o  materiali  usati  non  devono  essere
aggiunti intenzionalmente: 
      1. additivi a base  di  cadmio,  piombo,  cromo  VI,  mercurio,
arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso. 
      2.  sostanze  identificate  come  «estremamente   preoccupanti»
(SVHCs) ai sensi dell'art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una
concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso; 
      3. Sostanze o miscele  classificate  o  classificabili  con  le
seguenti indicazioni di pericolo: 
        come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione  di
categoria 1A, 1B o 2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D,  H360FD,
H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362); 
        per  la  tossicita'  acuta  per  via  orale,   dermica,   per
inalazione, in categoria 1, 2 o 3  (H300,  H301,  H310,  H311,  H330,
H331); 
        come pericolose per l'ambiente  acquatico  di  categoria  1,2
(H400, H410, H411); 
        come aventi tossicita'  specifica  per  organi  bersaglio  di
categoria 1 e 2 (H370, H371, H372, H373). 
    Verifica:  per  quanto  riguarda  la  verifica   del   punto   1,
l'appaltatore deve presentare dei rapporti  di  prova  rilasciati  da
organismi di valutazione della conformita'. Per la verifica dei punti
2 e 3 l'appaltatore deve  presentare  una  dichiarazione  del  legale
rappresentante  da  cui  risulti  il  rispetto  degli  stessi.   Tale
dichiarazione dovra' includere una relazione  redatta  in  base  alle
Schede di Sicurezza messe a disposizione dai produttori. 
2.4.2 Criteri specifici per i componenti edilizi 
    Allo scopo di ridurre l'impiego di risorse  non  rinnovabili,  di
ridurre la produzione di rifiuti e lo smaltimento in  discarica,  con
particolare  riguardo  ai  rifiuti  da  demolizione   e   costruzione
(coerentemente con l'obiettivo di recuperare  e  riciclare  entro  il
2020 almeno il 70%  dei  rifiuti  non  pericolosi  da  costruzione  e
demolizione), fermo restando il rispetto di tutte  le  norme  vigenti
(25) , il progetto deve prevedere l'uso di materiali come specificato
nei successivi paragrafi. In particolare tutti i  seguenti  materiali
devono essere prodotti con un determinato contenuto di riciclato. 
2.4.2.1 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati 
    I calcestruzzi usati per il progetto devono essere  prodotti  con
un contenuto di materiale riciclato (sul secco) di almeno il  5%  sul
peso del prodotto (inteso come somma delle  singole  componenti).  Al
fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la
quantita' che rimane effettivamente nel prodotto finale. 
    Verifica: il progettista deve  specificare  le  informazioni  sul
profilo ambientale dei prodotti scelti e deve prescrivere che in fase
di   approvvigionamento   l'appaltatore   dovra'   accertarsi   della
rispondenza al criterio. La percentuale  di  materia  riciclata  deve
essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: 
      una dichiarazione ambientale di Prodotto  di  Tipo  III  (EPD),
conforme alla norma UNI  EN  15804  e  alla  norma  ISO  14025,  come
EPDItaly© o equivalenti; 
      una certificazione di prodotto rilasciata da  un  organismo  di
valutazione della conformita' che attesti il contenuto  di  riciclato
attraverso l'esplicitazione del bilancio di  massa,  come  ReMade  in
Italy® o equivalenti; 
      una certificazione di prodotto rilasciata da  un  organismo  di
valutazione della conformita' che attesti il contenuto  di  riciclato
attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste  nella
verifica di una  dichiarazione  ambientale  autodichiarata,  conforme
alla norma ISO 14021. 
    Qualora  l'azienda  produttrice  non  fosse  in  possesso   delle
certificazioni richiamate ai punti precedenti, e' ammesso  presentare
un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione,  in
conformita' alla ISO/IEC 17020:2012,  che  attesti  il  contenuto  di
materia recuperata o  riciclata  nel  prodotto.  In  questo  caso  e'
necessario procedere ad un'attivita' ispettiva  durante  l'esecuzione
delle  opere.  Tale  documentazione  dovra'  essere  presentata  alla
stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita'
indicate nel relativo capitolato. 
2.4.2.2 Elementi prefabbricati in calcestruzzo 
    Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo utilizzati  nell'opera
devono avere un contenuto totale di almeno il 5% in peso  di  materie
riciclate, e/o recuperate, e/o di sottoprodotti. 
    Verifica: il progettista deve  specificare  le  informazioni  sul
profilo ambientale dei prodotti scelti e deve prescrivere che in fase
di   approvvigionamento   l'appaltatore   dovra'   accertarsi   della
rispondenza al criterio. La percentuale  di  materia  riciclata  deve
essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: 
      una dichiarazione ambientale di Prodotto  di  Tipo  III  (EPD),
conforme alla norma UNI  EN  15804  e  alla  norma  ISO  14025,  come
EPDItaly© o equivalenti; 
      una certificazione di prodotto rilasciata da  un  organismo  di
valutazione della conformita' che attesti il contenuto  di  riciclato
attraverso l'esplicitazione del bilancio di  massa,  come  ReMade  in
Italy® o equivalenti; 
      una certificazione di prodotto rilasciata da  un  organismo  di
valutazione della conformita' che attesti il contenuto  di  riciclato
attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste  nella
verifica di una  dichiarazione  ambientale  autodichiarata,  conforme
alla norma ISO 14021. 
    Qualora  l'azienda  produttrice  non  fosse  in  possesso   delle
certificazioni richiamate ai punti precedenti, e' ammesso  presentare
un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione,  in
conformita' alla ISO/IEC 17020:2012,  che  attesti  il  contenuto  di
materia recuperata o  riciclata  nel  prodotto.  In  questo  caso  e'
necessario procedere ad un'attivita' ispettiva  durante  l'esecuzione
delle  opere.  Tale  documentazione  dovra'  essere  presentata  alla
stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita'
indicate nel relativo capitolato. 
2.4.2.3 Laterizi 
    I laterizi usati per muratura e solai devono avere  un  contenuto
di materie riciclate e/o recuperate (sul secco) di almeno il 10%  sul
peso del prodotto. Qualora i laterizi  contengano,  oltre  a  materia
riciclate e/o recuperate, anche sottoprodotti e/o terre  e  rocce  da
scavo, la percentuale deve essere di  almeno  il  15%  sul  peso  del
prodotto. 
    I laterizi per  coperture,  pavimenti  e  muratura  faccia  vista
devono avere un contenuto di materie riciclate  e/o  recuperate  (sul
secco) di almeno il 5% sul peso  del  prodotto.  Qualora  i  laterizi
contengano,  oltre  a  materia  riciclate   e/o   recuperate,   anche
sottoprodotti e/o terre e rocce da scavo, la percentuale deve  essere
di almeno il 7,5% sul peso del prodotto. 
    Al fine  del  calcolo  della  massa  di  materiale  riciclato  va
considerata la  quantita'  che  rimane  effettivamente  nel  prodotto
finale. 
    Verifica: il progettista deve  specificare  le  informazioni  sul
profilo ambientale dei prodotti scelti e deve prescrivere che in fase
di   approvvigionamento   l'appaltatore   dovra'   accertarsi   della
rispondenza al criterio. La percentuale  di  materia  riciclata  deve
essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: 
      una dichiarazione ambientale di Prodotto  di  Tipo  III  (EPD),
conforme alla norma UNI  EN  15804  e  alla  norma  ISO  14025,  come
EPDItaly© o equivalenti; 
      una certificazione di prodotto rilasciata da  un  organismo  di
valutazione della conformita' che attesti il contenuto  di  riciclato
attraverso l'esplicitazione del bilancio di  massa,  come  ReMade  in
Italy® o equivalenti; 
      una certificazione di prodotto rilasciata da  un  organismo  di
valutazione della conformita' che attesti il contenuto  di  riciclato
attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste  nella
verifica di una  dichiarazione  ambientale  autodichiarata,  conforme
alla norma ISO 14021. 
    Qualora  l'azienda  produttrice  non  fosse  in  possesso   delle
certificazioni richiamate ai punti precedenti, e' ammesso  presentare
un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione,  in
conformita' alla ISO/IEC 17020:2012,  che  attesti  il  contenuto  di
materia recuperata o  riciclata  nel  prodotto.  In  questo  caso  e'
necessario procedere ad un'attivita' ispettiva  durante  l'esecuzione
delle  opere.  Tale  documentazione  dovra'  essere  presentata  alla
stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita'
indicate nel relativo capitolato. 
2.4.2.4 Sostenibilita' e legalita' del legno 
    Per materiali e i prodotti costituiti di legno o in  materiale  a
base di legno, o contenenti elementi di origine legnosa, il materiale
deve    provenire    da    boschi/foreste    gestiti    in    maniera
sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o  un
insieme dei due. 
    Verifica: il progettista deve scegliere prodotti  che  consentono
di  rispondere  al  criterio  e  deve  prescrivere  che  in  fase  di
approvvigionamento l'appaltatore dovra' accertarsi della  rispondenza
al criterio tramite  la  documentazione  nel  seguito  indicata,  che
dovra'  essere  presentata  alla  stazione  appaltante  in  fase   di
esecuzione  dei  lavori,  nelle  modalita'  indicate   nel   relativo
capitolato: 
      per la prova  di  origine  sostenibile  e/o  responsabile,  una
certificazione del prodotto, rilasciata da organismi  di  valutazione
della conformita', che  garantisca  il  controllo  della  «catena  di
custodia» in relazione alla provenienza legale  della  materia  prima
legnosa e da foreste  gestite  in  maniera  sostenibile/responsabile,
quali quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o  del  Programme
for Endorsement of Forest Certification  schemes™  (PEFC™),  o  altro
equivalente; 
      per  il  legno  riciclato,  certificazione  di  prodotto  «FSC®
Riciclato» (oppure «FSC® Recycled») (26) , FSC®  misto  (oppure  FSC®
mixed) (27) o «Riciclato PEFC™» (oppure PEFC Recycled™) (28) o ReMade
in  Italy®  o  equivalenti,  oppure  una  asserzione  ambientale  del
produttore conforme alla norma ISO 14021 che  sia  verificata  da  un
organismo di valutazione della conformita'. 
2.4.2.5 Ghisa, ferro, acciaio 
    Per gli usi strutturali deve essere utilizzato  acciaio  prodotto
con un contenuto  minimo  di  materiale  riciclato  come  di  seguito
specificato in base al tipo di processo industriale: 
    acciaio  da  forno  elettrico:  contenuto  minimo  di   materiale
riciclato pari al 70%. 
    acciaio  da  ciclo  integrale:  contenuto  minimo  di   materiale
riciclato pari al 10%. 
    Verifica: il progettista deve  specificare  le  informazioni  sul
profilo ambientale dei prodotti scelti e deve prescrivere che in fase
di   approvvigionamento   l'appaltatore   dovra'   accertarsi   della
rispondenza al criterio. La percentuale  di  materia  riciclata  deve
essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: 
      una dichiarazione ambientale di Prodotto  di  Tipo  III  (EPD),
conforme alla norma UNI  EN  15804  e  alla  norma  ISO  14025,  come
EPDItaly© o equivalenti; 
      una certificazione di prodotto rilasciata da  un  organismo  di
valutazione della conformita' che attesti il contenuto  di  riciclato
attraverso l'esplicitazione del bilancio di  massa,  come  ReMade  in
Italy® o equivalenti; 
      una certificazione di prodotto rilasciata da  un  organismo  di
valutazione della conformita' che attesti il contenuto  di  riciclato
attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste  nella
verifica di una  dichiarazione  ambientale  autodichiarata,  conforme
alla norma ISO 14021. 
    Qualora  l'azienda  produttrice  non  fosse  in  possesso   delle
certificazioni richiamate ai punti precedenti, e' ammesso  presentare
un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione,  in
conformita' alla ISO/IEC 17020:2012,  che  attesti  il  contenuto  di
materia recuperata o  riciclata  nel  prodotto.  In  questo  caso  e'
necessario procedere ad un'attivita' ispettiva  durante  l'esecuzione
delle  opere.  Tale  documentazione  dovra'  essere  presentata  alla
stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita'
indicate nel relativo capitolato. 
2.4.2.6 Componenti in materie plastiche 
    Il contenuto di materia riciclata o recuperata deve  essere  pari
ad almeno il 30% in peso valutato sul totale di tutti i componenti in
materia  plastica  utilizzati.  Il  suddetto  requisito  puo'  essere
derogato  nel  caso  in   cui   il   componente   impiegato   rientri
contemporaneamente nelle due casistiche sotto riportate: 
      1) abbia una specifica funzione di protezione dell'edificio  da
agenti esterni  quali  ad  esempio  acque  meteoriche  (membrane  per
impermeabilizzazione) 
      2) sussistano specifici obblighi di legge relativi  a  garanzie
minime di durabilita' legate alla suddetta funzione. 
    Verifica: il progettista deve  specificare  le  informazioni  sul
profilo ambientale dei prodotti scelti e deve prescrivere che in fase
di   approvvigionamento   l'appaltatore   dovra'   accertarsi   della
rispondenza al criterio. La percentuale  di  materia  riciclata  deve
essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: 
      una dichiarazione ambientale di Prodotto  di  Tipo  III  (EPD),
conforme alla norma UNI  EN  15804  e  alla  norma  ISO  14025,  come
EPDItaly© o equivalenti; 
      una certificazione di prodotto rilasciata da  un  organismo  di
valutazione della conformita' che attesti il contenuto  di  riciclato
attraverso l'esplicitazione del bilancio di  massa,  come  ReMade  in
Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti; 
      una certificazione di prodotto rilasciata da  un  organismo  di
valutazione della conformita' che attesti il contenuto  di  riciclato
attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste  nella
verifica di una  dichiarazione  ambientale  autodichiarata,  conforme
alla norma ISO 14021. 
    Qualora  l'azienda  produttrice  non  fosse  in  possesso   delle
certificazioni richiamate ai punti precedenti, e' ammesso  presentare
un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione,  in
conformita' alla ISO/IEC 17020:2012,  che  attesti  il  contenuto  di
materia recuperata o  riciclata  nel  prodotto.  In  questo  caso  e'
necessario procedere ad un'attivita' ispettiva  durante  l'esecuzione
delle  opere.  Tale  documentazione  dovra'  essere  presentata  alla
stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita'
indicate nel relativo capitolato. 
2.4.2.7 Murature in pietrame e miste 
    Per le murature per opere di fondazione e opere in elevazione  il
progettista deve prescrivere l'uso  di  solo  materiale  di  recupero
(pietrame e blocchetti). 
    Verifica:  il  progettista  deve  compiere  scelte  tecniche   di
progetto che consentano di soddisfare il criterio e deve  prescrivere
che in fase di  approvvigionamento  l'appaltatore  dovra'  accertarsi
della rispondenza al criterio  e  dovra'  fornire  una  dichiarazione
firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice che attesti
la conformita' al criterio  e  che  includa  l'impegno  ad  accettare
un'ispezione  da  parte  di  un  organismo   di   valutazione   della
conformita' volta a  verificare  la  veridicita'  delle  informazioni
rese. Tale documentazione  dovra'  essere  presentata  alla  stazione
appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita' indicate
nel relativo capitolato. 
2.4.2.8 Tramezzature e controsoffitti 
    Le tramezzature e i controsoffitti, destinati alla posa in  opera
di sistemi a secco devono avere un contenuto di almeno il 5% in  peso
di materie riciclate e/o recuperate e/o di sottoprodotti. 
    Verifica: il progettista deve  specificare  le  informazioni  sul
profilo ambientale dei prodotti scelti e deve prescrivere che in fase
di   approvvigionamento   l'appaltatore   dovra'   accertarsi   della
rispondenza al criterio. La percentuale  di  materia  riciclata  deve
essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: 
      una dichiarazione ambientale di Prodotto  di  Tipo  III  (EPD),
conforme alla norma UNI  EN  15804  e  alla  norma  ISO  14025,  come
EPDItaly© o equivalenti; 
      una certificazione di prodotto rilasciata da  un  organismo  di
valutazione della conformita' che attesti il contenuto  di  riciclato
attraverso l'esplicitazione del bilancio di  massa,  come  ReMade  in
Italy® o equivalenti; 
      una certificazione di prodotto rilasciata da  un  organismo  di
valutazione della conformita' che attesti il contenuto  di  riciclato
attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste  nella
verifica di una  dichiarazione  ambientale  autodichiarata,  conforme
alla norma ISO 14021. 
    Qualora  l'azienda  produttrice  non  fosse  in  possesso   delle
certificazioni richiamate ai punti precedenti, e' ammesso  presentare
un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione,  in
conformita' alla ISO/IEC 17020:2012,  che  attesti  il  contenuto  di
materia recuperata o  riciclata  nel  prodotto.  In  questo  caso  e'
necessario procedere ad un'attivita' ispettiva  durante  l'esecuzione
delle  opere.  Tale  documentazione  dovra'  essere  presentata  alla
stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita'
indicate nel relativo capitolato. 
2.4.2.9 Isolanti termici ed acustici 
    Gli isolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri: 
      non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che
siano oggetto di restrizioni  o  proibizioni  previste  da  normative
nazionali o comunitarie applicabili; 
      non  devono  essere  prodotti  con  agenti  espandenti  con  un
potenziale di riduzione dell'ozono superiore a zero; 
      non   devono   essere   prodotti   o   formulati    utilizzando
catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione
della schiuma di plastica; 
      se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti
espandenti devono essere  inferiori  al  6%  del  peso  del  prodotto
finito; 
      se costituiti da lane minerali, queste devono  essere  conformi
alla nota Q o alla nota R di cui al  regolamento  (CE)  n.  1272/2008
(CLP) e s.m.i. (29) 
      se il prodotto  finito  contiene  uno  o  piu'  dei  componenti
elencati nella seguente tabella, questi devono essere  costituiti  da
materiale  riciclato  e/o  recuperato  secondo  le  quantita'  minime
indicate, misurato sul peso del prodotto finito. 

=====================================================================
|               |Isolante in |                       |              |
|               |  forma di  |  Isolante stipato, a  | Isolante in  |
|               |  pannello  |  spruzzo/insufflato   | materassini  |
+===============+============+=======================+==============+
|Cellulosa      |            |80%                    |              |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+
|Lana di vetro  |60%         |60%                    |60%           |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+
|Lana di roccia |15%         |15%                    |15%           |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+
|Perlite espansa|30%         |40%                    |8%-10%        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+
|Fibre in       |            |                       |              |
|poliestere     |60-80%      |                       |60 - 80%      |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+
|               |dal 10% al  |                       |              |
|               |60% in      |                       |              |
|               |funzione    |                       |              |
|               |della       |                       |              |
|               |tecnologia  |dal 10% al 60% in      |              |
|               |adottata per|funzione della         |              |
|Polistirene    |la          |tecnologia adottata per|              |
|espanso        |produzione  |la produzione          |              |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+
|               |dal 5 al 45%|                       |              |
|               |in funzione |                       |              |
|               |della       |                       |              |
|               |tipologia   |                       |              |
|               |del prodotto|                       |              |
|               |e della     |                       |              |
|               |tecnologia  |                       |              |
|               |adottata per|                       |              |
|Polistirene    |la          |                       |              |
|estruso        |produzione  |                       |              |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+
|               |1-10% in    |                       |              |
|               |funzione    |                       |              |
|               |della       |                       |              |
|               |tipologia   |                       |              |
|               |del prodotto|                       |              |
|               |e della     |1-10% in funzione della|              |
|               |tecnologia  |tipologia del prodotto |              |
|               |adottata per|e della tecnologia     |              |
|Poliuretano    |la          |adottata per la        |              |
|espanso        |produzione  |produzione             |              |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+
|Agglomerato di |            |                       |              |
|Poliuretano    |70%         |70%                    |70%           |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+
|Agglomerati di |            |                       |              |
|gomma          |60%         |60%                    |60%           |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+
|Isolante       |            |                       |              |
|riflettente in |            |                       |              |
|alluminio      |            |                       |15%           |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+

    Verifica:  il  progettista  deve  compiere  scelte  tecniche   di
progetto che consentano di soddisfare il criterio e deve  prescrivere
che in fase di  approvvigionamento  l'appaltatore  dovra'  accertarsi
della rispondenza al criterio. La percentuale  di  materia  riciclata
deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: 
      una dichiarazione ambientale di Prodotto  di  Tipo  III  (EPD),
conforme alla norma UNI  EN  15804  e  alla  norma  ISO  14025,  come
EPDItaly© o equivalenti; 
      una certificazione di prodotto rilasciata da  un  organismo  di
valutazione della conformita' che attesti il contenuto  di  riciclato
attraverso l'esplicitazione del bilancio di  massa,  come  ReMade  in
Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti; 
      una certificazione di prodotto rilasciata da  un  organismo  di
valutazione della conformita' che attesti il contenuto  di  riciclato
attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste  nella
verifica di una  dichiarazione  ambientale  autodichiarata,  conforme
alla norma ISO 14021. 
    Qualora  l'azienda  produttrice  non  fosse  in  possesso   delle
certificazioni richiamate ai punti precedenti, e' ammesso  presentare
un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione,  in
conformita' alla ISO/IEC 17020:2012,  che  attesti  il  contenuto  di
materia recuperata o  riciclata  nel  prodotto.  In  questo  caso  e'
necessario procedere ad un'attivita' ispettiva  durante  l'esecuzione
delle  opere.  Tale  documentazione  dovra'  essere  presentata  alla
stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita'
indicate nel relativo capitolato. 
2.4.2.10 Pavimenti e rivestimenti 
    I prodotti utilizzati per  le  pavimentazioni  e  i  rivestimenti
devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali  previsti
dalle decisioni 2010/18/CE30, 2009/607/CE31 e  2009/967/CE32  e  loro
modifiche ed  integrazioni,  relative  all'assegnazione  del  marchio
comunitario di qualita' ecologica. 
    Per quanto  riguarda  le  piastrelle  di  ceramica  si  considera
comunque sufficiente il rispetto  dei  seguenti  criteri  selezionali
dalla decisione 2009/607/CE: 
      4.2. consumo e uso di acqua; 
      4.3.b  emissioni  nell'aria  (per  i  parametri  Particolato  e
Fluoruri); 
      4.4. emissioni nell'acqua; 
      5.2. recupero dei rifiuti. 
    Verifica:  il  progettista  deve  prescrivere  che  in  fase   di
approvvigionamento l'appaltatore dovra' accertarsi della  rispondenza
al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente: 
      il Marchio Ecolabel UE o equivalente; 
      una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme  alla  norma
UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto  del
presente criterio. Cio' puo' essere verificato se nella dichiarazione
ambientale sono  presenti  le  informazioni  specifiche  relative  ai
criteri sopra richiamati. 
    E, in  mancanza  di  questi,  la  documentazione  comprovante  il
rispetto  del  presente  criterio  validata  da   un   organismo   di
valutazione della conformita', dovra' essere presentata alla stazione
appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita' indicate
nel relativo capitolato. 
2.4.2.11 Pitture e vernici 
    I  prodotti  vernicianti  devono  essere  conformi   ai   criteri
ecologici e prestazionali previsti dalla decisione 2014/312/UE (30) e
s.m.i. relativa all'assegnazione del marchio comunitario di  qualita'
ecologica. 
    Verifica:  il  progettista  deve  prescrivere  che  in  fase   di
approvvigionamento l'appaltatore dovra' accertarsi della  rispondenza
al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente: 
      il Marchio Ecolabel UE o equivalente; 
      una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme  alla  norma
UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto  del
presente criterio. Cio' puo' essere verificato se nella dichiarazione
ambientale sono  presenti  le  informazioni  specifiche  relative  ai
criteri contenuti nelle decisioni sopra richiamate. 
    La documentazione comprovante il rispetto del  presente  criterio
dovra'  essere  presentata  alla  stazione  appaltante  in  fase   di
esecuzione  dei  lavori,  nelle  modalita'  indicate   nel   relativo
capitolato. 
2.4.2.12 Impianti di illuminazione per interni ed esterni 
    I  sistemi  di  illuminazione  devono  essere  a  basso   consumo
energetico  ed  alta  efficienza.  A  tal  fine   gli   impianti   di
illuminazione devono essere progettati considerando che: 
      tutti i tipi di lampada (31) per utilizzi in abitazioni, scuole
ed uffici, devono avere una efficienza luminosa uguale o superiore  a
80 lm/W ed una resa cromatica uguale o superiore a 90;  per  ambienti
esterni di pertinenza degli edifici la  resa  cromatica  deve  essere
almeno pari ad 80; 
      i prodotti devono essere progettati in modo  da  consentire  di
separare   le   diverse   parti    che    compongono    l'apparecchio
d'illuminazione al fine di consentirne lo smaltimento completo a fine
vita. 
    Devono essere installati  dei  sistemi  domotici,  coadiuvati  da
sensori di presenza, che  consentano  la  riduzione  del  consumo  di
energia elettrica. 
    Verifica: il progettista deve presentare  una  relazione  tecnica
che dimostri il soddisfacimento del criterio, corredata dalle  schede
tecniche delle lampade. 
2.4.2.13 Impianti di riscaldamento e condizionamento 
    Gli impianti a pompa di calore devono essere conformi ai  criteri
ecologici e prestazionali previsti dalla decisione 2007/742/CE (32) e
s.m.i. relativa all'assegnazione del marchio comunitario di  qualita'
ecologica. 
    Gli impianti di riscaldamento ad acqua devono essere conformi  ai
criteri  ecologici   e   prestazionali   previsti   dalla   decisione
2014/314/UE (33)  e  s.m.i.  relativa  all'assegnazione  del  marchio
comunitario di qualita' ecologica. 
    Se e' previsto il servizio  di  climatizzazione  e  fornitura  di
energia per  l'intero  edificio,  dovranno  essere  usati  i  criteri
previsti dal decreto ministeriale 7 marzo 2012 (Gazzetta Ufficiale n.
74 del 28 marzo 2012) relativo ai CAM  per  «Affidamento  di  servizi
energetici per gli  edifici  -  servizio  di  illuminazione  e  forza
motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento». 
    L'installazione  degli  impianti  tecnologici  deve  avvenire  in
locali e  spazi  adeguati,  ai  fini  di  una  corretta  manutenzione
igienica degli stessi in fase d'uso, tenendo conto di quanto previsto
dall'Accordo Stato-Regioni 5 ottobre 2006 e 7 febbraio 2013. 
    Per  tutti  gli  impianti  aeraulici  deve  essere  prevista  una
ispezione tecnica iniziale da effettuarsi  in  previsione  del  primo
avviamento dell'impianto (secondo la norma UNI EN 15780:2011). 
    Verifica: il progettista deve presentare  una  relazione  tecnica
che illustri le scelte tecniche che consentono il soddisfacimento del
criterio,  individuando  chiaramente  nel  progetto  anche  i  locali
tecnici destinati  ad  alloggiare  esclusivamente  apparecchiature  e
macchine,  indicando  gli  spazi  minimi  obbligatori,   cosi'   come
richiesto dai costruttori nei manuali  di  uso  e  manutenzione,  per
effettuare  gli   interventi   di   sostituzione/manutenzione   delle
apparecchiature stesse, i punti di accesso ai fini manutentivi  lungo
tutti i percorsi dei circuiti degli impianti  tecnologici,  qualunque
sia il fluido veicolato all'interno degli stessi. Il progettista deve
prescrivere che in fase di  approvvigionamento  l'appaltatore  dovra'
accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti
il marchio Ecolabel UE o equivalente. 
    Tale  documentazione  dovra'  essere  presentata  alla   stazione
appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita' indicate
nel relativo capitolato. 
2.4.2.14 Impianti idrico sanitari 
    I progetti degli interventi di nuova costruzione (34)  ,  inclusi
gli interventi di demolizione e ricostruzione  e  gli  interventi  di
ristrutturazione importante di primo livello (35) , ferme restando le
norme e i regolamenti piu' restrittivi (es. regolamenti urbanistici e
edilizi comunali,  etc.),  devono  prevedere  l'utilizzo  di  sistemi
individuali di contabilizzazione del consumo di acqua per ogni unita'
immobiliare. 
    Verifica: il progettista deve presentare  una  relazione  tecnica
che dimostri il soddisfacimento del criterio e deve  prescrivere  che
in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovra'  accertarsi  della
rispondenza    al    criterio    utilizzando     prodotti     recanti
alternativamente: 
      la documentazione comprovante il rispetto del presente criterio
dovra'  essere  presentata  alla  stazione  appaltante  in  fase   di
esecuzione  dei  lavori,  nelle  modalita'  indicate   nel   relativo
capitolato. 
2.5 Specifiche tecniche del cantiere (36) 
2.5.1 Demolizioni e rimozione dei materiali 
    Allo  scopo  di  ridurre  l'impatto  ambientale   sulle   risorse
naturali, di aumentare l'uso di materiali riciclati aumentando  cosi'
il recupero dei rifiuti,  con  particolare  riguardo  ai  rifiuti  da
demolizione  e  costruzione   (coerentemente   con   l'obiettivo   di
recuperare e riciclare entro il 2020 almeno il 70%  dei  rifiuti  non
pericolosi da costruzione e demolizione), fermo restando il  rispetto
di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme
tecniche di prodotto, le demolizioni e  le  rimozioni  dei  materiali
devono essere eseguite in modo da favorire, il trattamento e recupero
delle  varie  frazioni  di  materiali.  A  tal   fine   il   progetto
dell'edificio deve prevedere che: 
      1. nei casi di ristrutturazione,  manutenzione  e  demolizione,
almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante  la
demolizione e rimozione di edifici, parti di  edifici,  manufatti  di
qualsiasi genere presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi,  deve
essere avviato  a  operazioni  di  preparazione  per  il  riutilizzo,
recupero o riciclaggio; 
      2. il contraente dovra' effettuare una verifica precedente alla
demolizione al fine di determinare cio' che puo' essere riutilizzato,
riciclato o recuperato. Tale verifica include le seguenti operazioni: 
        individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi
che possono richiedere un trattamento o un trattamento specialistico,
o emissioni che possono sorgere durante la demolizione; 
        una stima delle quantita' con una  ripartizione  dei  diversi
materiali da costruzione; 
        una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale  di
riciclaggio sulla base di proposte di sistemi di selezione durante il
processo di demolizione; 
        una stima  della  percentuale  potenziale  raggiungibile  con
altre forme di recupero dal processo di demolizione. 
    Verifica: l'offerente deve  presentare  una  verifica  precedente
alla  demolizione  che  contenga  le  informazioni  specificate   nel
criterio,  allegare  un  piano  di  demolizione  e  recupero  e   una
sottoscrizione di impegno a trattare i rifiuti  da  demolizione  o  a
conferirli ad un impianto autorizzato al recupero dei rifiuti. 
2.5.2 Materiali usati nel cantiere 
    I materiali usati per l'esecuzione del progetto devono rispondere
ai criteri previsti nel cap. 2.4. 
    Verifica:  l'offerente  deve  presentare  la  documentazione   di
verifica come previsto per ogni criterio contenuto nel cap. 2.4. 
2.5.3 Prestazioni ambientali 
    Ferme restando le norme e i  regolamenti  piu'  restrittivi  (es.
regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.),  le  attivita'  di
cantiere devono garantire le seguenti prestazioni: 
      per tutte le attivita' di cantiere e  trasporto  dei  materiali
devono essere utilizzati mezzi che rientrano almeno  nella  categoria
EEV (veicolo ecologico migliorato) (37) ; 
    Al fine di impedire fenomeni di diminuzione di materia  organica,
calo  della   biodiversita',   contaminazione   locale   o   diffusa,
salinizzazione, erosione del suolo, etc. sono  previste  le  seguenti
azioni a tutela del suolo: 
      accantonamento (38)  in  sito  e  successivo  riutilizzo  dello
scotico del terreno vegetale per una profondita' di  60  cm,  per  la
realizzazione di scarpate e aree verdi pubbliche e private; 
      tutti  i  rifiuti  prodotti  dovranno  essere   selezionati   e
conferiti  nelle  apposite  discariche  autorizzate  quando  non  sia
possibile avviarli al recupero; 
      eventuali aree di deposito provvisorio di  rifiuti  non  inerti
devono  essere  opportunamente  impermeabilizzate  e  le   acque   di
dilavamento devono essere depurate prima di essere convogliate  verso
i recapiti idrici finali. 
    Al fine di  tutelare  le  acque  superficiali  e  sotterranee  da
eventuali impatti sono previste le seguenti  azioni  a  tutela  delle
acque superficiali e sotterranee: 
      gli ambiti interessati dai fossi e torrenti (fasce ripariali) e
da filari o altre formazioni vegetazionali  autoctone  devono  essere
recintati e protetti con apposite reti  al  fine  di  proteggerli  da
danni accidentali. 
    Al fine di ridurre i rischi ambientali, la relazione tecnica (39)
deve  contenere  anche  l'individuazione  puntuale  delle   possibili
criticita' legate all'impatto nell'area di cantiere e alle  emissioni
di inquinanti sull'ambiente circostante, con particolare  riferimento
alle singole tipologie delle lavorazioni. La relazione tecnica dovra'
inoltre contenere: 
      le misure adottate per la protezione  delle  risorse  naturali,
paesistiche e storico-culturali presenti nell'area del cantiere; 
      le  misure  per  implementare  la  raccolta  differenziata  nel
cantiere   (tipo   di   cassonetti/contenitori   per   la    raccolta
differenziata, le aree da adibire a stoccaggio  temporaneo,  etc.)  e
per  realizzare  la  demolizione  selettiva  e  il  riciclaggio   dei
materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D); 
      le  misure  adottate  per   aumentare   l'efficienza   nell'uso
dell'energia nel cantiere e  per  minimizzare  le  emissioni  di  gas
climalteranti, con particolare riferimento all'uso  di  tecnologie  a
basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas  a  basso  consumo
energetico  o  a  led,  generatori   di   corrente   eco-diesel   con
silenziatore, pannelli solari per l'acqua calda, etc.); 
      le misure per l'abbattimento del  rumore  e  delle  vibrazioni,
dovute alle operazioni di scavo, di carico/scarico dei materiali,  di
taglio dei materiali, di impasto del cemento e di  disarmo,  etc.,  e
l'eventuale installazione di schermature/coperture antirumore  (fisse
o mobili) nelle aree piu' critiche e nelle aree di  lavorazione  piu'
rumorose,  con  particolare  riferimento   alla   disponibilita'   ad
utilizzare  gruppi  elettrogeni  super  silenziati  e  compressori  a
ridotta emissione acustica; 
      le misure atte a garantire il risparmio idrico  e  la  gestione
delle acque reflue nel cantiere e l'uso delle acque piovane e  quelle
di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e
scarico delle acque; 
      le  misure  per  l'abbattimento  delle  polveri  e  fumi  anche
attraverso  periodici  interventi  di  irrorazione  delle   aree   di
lavorazione con l'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno
del sollevamento della polvere; 
      le  misure  per  garantire  la  protezione  del  suolo  e   del
sottosuolo, anche attraverso la verifica periodica degli  sversamenti
accidentali di sostanze e materiali inquinanti e  la  previsione  dei
relativi  interventi  di   estrazione   e   smaltimento   del   suolo
contaminato; 
      le misure idonee per ridurre  l'impatto  visivo  del  cantiere,
anche attraverso schermature e sistemazione a verde,  soprattutto  in
presenza di abitazioni contigue e  habitat  con  presenza  di  specie
particolarmente sensibili alla presenza umana; 
      le misure per attivita' di demolizione selettiva e  riciclaggio
dei rifiuti, con particolare riferimento al  recupero  dei  laterizi,
del calcestruzzo  e  di  materiale  proveniente  dalle  attivita'  di
cantiere con minori contenuti di impurita', le misure per il recupero
e riciclaggio degli imballaggi. 
    Altre  prescrizioni  per  la  gestione  del  cantiere,   per   le
preesistenze arboree e arbustive: 
      rimozione delle specie arboree e arbustive  alloctone  invasive
(in  particolare,  Ailanthus  altissima  e   Robinia   pseudoacacia),
comprese  radici  e  ceppaie.  Per  l'individuazione   delle   specie
alloctone si dovra' fare riferimento  alla  «Watch-list  della  flora
alloctona d'Italia»  (Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  Carlo  Blasi,  Francesca  Pretto  &  Laura
Celesti-Grapow); 
      protezione delle specie  arboree  e  arbustive  autoctone:  gli
alberi nel cantiere devono essere protetti con materiali idonei,  per
escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. In  particolare
intorno al tronco verra' legato  del  tavolame  di  protezione  dello
spessore minimo di  2  cm.  Non  e'  ammesso  usare  gli  alberi  per
l'infissione di  chiodi,  appoggi  e  per  l'installazione  di  corpi
illuminanti, cavi elettrici, etc; 
      i  depositi  di  materiali  di  cantiere  non   devono   essere
effettuati in prossimita'  delle  preesistenze  arboree  e  arbustive
autoctone (deve essere garantita almeno una fascia di rispetto di  10
metri). 
    Verifica: l'offerente deve dimostrare la rispondenza  ai  criteri
suindicati tramite la documentazione nel seguito indicata: 
      relazione tecnica  nella  quale  siano  evidenziate  le  azioni
previste per la riduzione dell'impatto ambientale  nel  rispetto  dei
criteri; 
      piano per il controllo dell'erosione e della sedimentazione per
le attivita' di cantiere; 
      piano per  la  gestione  dei  rifiuti  da  cantiere  e  per  il
controllo  della  qualita'  dell'aria e  dell'inquinamento   acustico
durante le attivita' di cantiere. 
    L'attivita' di cantiere sara' oggetto  di  verifica  programmata,
effettuata da un organismo di valutazione della conformita'.  Qualora
il progetto sia sottoposto ad una fase  di  verifica  valida  per  la
successiva certificazione dell'edificio secondo uno dei protocolli di
sostenibilita' energetico-ambientale degli edifici  (rating  systems)
di livello nazionale o internazionale,  la  conformita'  al  presente
criterio puo' essere dimostrata  se  nella  certificazione  risultano
soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni  ambientali
richiamate dal presente criterio. In  tali  casi  il  progettista  e'
esonerato dalla presentazione della documentazione sopra indicata, ma
e' richiesta la  presentazione  degli  elaborati  e/o  dei  documenti
previsti dallo specifico protocollo  di  certificazione  di  edilizia
sostenibile perseguita. 
2.5.4 Personale di cantiere 
    Il personale impiegato nel  cantiere  oggetto  dell'appalto,  che
svolge mansioni collegate alla gestione ambientale dello stesso, deve
essere adeguatamente formato per tali specifici compiti. 
    Il personale impiegato nel cantiere deve essere formato  per  gli
specifici compiti attinenti alla gestione ambientale del cantiere con
particolare riguardo a: 
      sistema di gestione ambientale; 
      gestione delle polveri; 
      gestione delle acque e scarichi; 
      gestione dei rifiuti. 
    Verifica: l'offerente deve presentare in fase di offerta,  idonea
documentazione attestante  la  formazione  del  personale,  quale  ad
esempio curriculum, diplomi, attestati, etc. 
2.5.5 Scavi e rinterri 
    Prima dello scavo, deve essere asportato lo  strato  superficiale
di terreno naturale (ricco di humus) per una profondita' di almeno cm
60 e accantonato in cantiere per  essere  riutilizzato  in  eventuali
opere a verde (se non previste, il  terreno  naturale  dovra'  essere
trasportato al piu' vicino cantiere nel  quale  siano  previste  tali
opere). 
    Per i rinterri,  deve  essere  riutilizzato  materiale  di  scavo
(escluso il terreno naturale di cui al precedente punto)  proveniente
dal cantiere stesso  o  da  altri  cantieri,  o  materiale  riciclato
conforme ai parametri della norma UNI 11531-1. 
    Per i riempimenti con miscela di materiale betonabile deve essere
utilizzato almeno il 50% di materiale riciclato. 
    Verifica:  l'offerente  deve  presentare  una  dichiarazione  del
legale rappresentante che attesti che tali  prestazioni  e  requisiti
dei materiali, dei componenti e delle lavorazioni saranno  rispettati
e documentati nel corso dell'attivita' di cantiere. 
2.6 Criteri di aggiudicazione (criteri premianti) 
2.6.1 Capacita' tecnica dei progettisti 
    Viene attribuito un punteggio premiante pari  a  ....  (40)  alla
proposta redatta da: 
      un  professionista,  esperto  sugli   aspetti   energetici   ed
ambientali degli edifici, certificato da un organismo di  valutazione
della conformita' secondo la norma  internazionale  ISO/IEC  17024  o
equivalente, che applica uno dei protocolli di  sostenibilita'  degli
edifici  (rating  systems)  di  livello  nazionale  o  internazionale
(alcuni esempi di tali protocolli  sono:  Breeam,  Casaclima,  Itaca,
Leed, Well); 
      una qualunque struttura di progettazione (come  previsto  dalle
norme  sugli  appalti)  al  cui  interno  sia  presente   almeno   un
professionista di cui al punto precedente. 
    Verifica: le societa'  di  progettazione  presentano  il  profilo
curriculare dei professionisti di cui  e'  composta  e  presentano  i
relativi attestati di certificazione in corso  di  validita',  ovvero
con i crediti di mantenimento  professionale  in  regola.  I  singoli
progettisti   presentano   il   proprio   c.v.   e   l'attestato   di
certificazione in corso di validita' (con i crediti  di  mantenimento
professionale in regola) 
2.6.2 Miglioramento prestazionale del progetto 
    Viene  attribuito  un  punteggio  premiante  pari  a...  (41)  al
progetto che prevede prestazioni  superiori  per  alcuni  o  tutti  i
criteri di base descritti nel cap.  2  «criteri  ambientali  minimi».
Tale punteggio sara' proporzionale al numero di criteri di  base  per
cui e' prevista una prestazione superiore. 
    Ai progetti che prevedono l'utilizzo  di  materiali  o  manufatti
costituiti  da  un  contenuto  minimo  di  materiale  post   consumo,
derivante dal recupero degli scarti e dei  materiali  rivenienti  dal
disassemblaggio dei prodotti complessi, maggiore  rispetto  a  quanto
indicato nelle corrispondenti specifiche tecniche,  e'  assegnato  un
punteggio pari almeno  al  5%  del  punteggio  tecnico.  Resta  fermo
l'obbligo di rispettare i  requisiti  prestazionali  stabiliti  dalle
norme tecniche di settore, quanto previsto dal  regolamento  (UE)  n.
305/2011 del Parlamento e del Consiglio del 9 marzo  2011  che  fissa
condizioni armonizzate per la  commercializzazione  dei  prodotti  da
costruzione, nonche' le altre  specifiche  tecniche  che  fissano  le
ulteriori caratteristiche ambientali considerate lungo  il  ciclo  di
vita di tali materiali e manufatti. 
    Verifica: per dimostrare la conformita' al presente criterio,  il
progettista deve presentare una relazione  tecnica  nella  quale  sia
evidenziato il miglioramento  prestazionale  previsto  rispetto  alla
situazione di base minima ed i  risultati  conseguibili.  Qualora  il
progetto sia sottoposto  ad  una  fase  di  verifica  valida  per  la
successiva certificazione dell'edificio secondo uno dei protocolli di
sostenibilita' energetico-ambientale degli edifici  (rating  systems)
di livello nazionale o internazionale,  la  conformita'  al  presente
criterio puo' essere dimostrata  se  nella  certificazione  risultano
soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni  ambientali
richiamate dal presente criterio. In  tali  casi  il  progettista  e'
esonerato dalla presentazione della documentazione sopra indicata, ma
e' richiesta la  presentazione  degli  elaborati  e/o  dei  documenti
previsti dallo specifico protocollo  di  certificazione  di  edilizia
sostenibile perseguita. 
    Se la stazione  appaltante  intende  far  certificare  l'edificio
secondo uno  degli  schemi  prima  citati,  prima  dell'apertura  del
cantiere, l'offerente comunica  alla  Stazione  appaltante  di  quale
sistema di certificazione intende avvalersi, e una volta  avviato  il
processo di  certificazione  dovra'  presentare  la  valutazione  del
progetto (design review) da parte dell'Ente di  certificazione  terzo
soggetto alla verifica del raggiungimento dei requisiti richiesti. 
    In relazione all'utilizzo di materiali o manufatti costituiti  da
un contenuto minimo di materiale post consumo, derivante dal recupero
degli scarti e  dei  materiali  rivenienti  dal  disassemblaggio  dei
prodotti complessi, il progettista deve dichiarare se tali  materiali
o manufatti siano o meno utilizzati al fine  del  raggiungimento  dei
valori  acustici  riferiti  alle  diverse  destinazioni  d'uso  degli
immobili oggetto di gara e allegare, oltre a  quanto  previsto  nella
corrispondente specifica tecnica, una  dichiarazione  del  produttore
dalla quale deve risultare: la provenienza del materiale di  recupero
utilizzato, in modo tale da evidenziare se  si  tratta  di  materiale
derivato  da  post  consumo  o  da  scarti  di   lavorazione   o   da
disassemblaggio dei prodotti  complessi,  o  loro  combinazione,  per
quanto tecnicamente possibile; l'attestazione  se  tale  manufatto  o
materiale sia in possesso di marcatura CE. 
2.6.3 Sistema di monitoraggio dei consumi energetici 
    Al fine di ottimizzare l'uso dell'energia  negli  edifici,  ferme
restando le norme e i regolamenti piu' restrittivi  (es.  regolamenti
urbanistici e edilizi comunali, etc.), viene attribuito un  punteggio
premiante  pari  a...  (42)  al  progetto  di  interventi  di   nuova
costruzione  (43)  ,  inclusi  gli  interventi   di   demolizione   e
ricostruzione e degli interventi di  ristrutturazione  importante  di
primo  livello  (44)  ,   riguardanti   edifici   e   strutture   non
residenziali, che prevedono l'installazione e messa in servizio di un
sistema di monitoraggio dei consumi energetici  connesso  al  sistema
per l'automazione il controllo, la regolazione e  la  gestione  delle
tecnologie dell'edificio e degli impianti termici  (BACS  -  Building
Automation and Control System) (45) e corrispondente  alla  classe  A
come definita nella tabella 1 della norma UNI EN 15232  e  successive
modifiche o norma equivalente. 
    Questo sistema deve essere in grado di fornire informazioni  agli
occupanti  e  agli  «energy  manager»  addetti  alla  gestione  degli
edifici, sull'uso dell'energia nell'edificio con dati in tempo  reale
ottenuti da sensori combinati aventi una frequenza di misurazione  di
almeno trenta minuti. Il sistema di monitoraggio deve essere in grado
di  memorizzare  il  dato  acquisito  e  deve  essere  in  grado   di
monitorare, in modo distinto, i principali  usi  energetici  presenti
nell'edificio (almeno riscaldamento,  raffrescamento,  produzione  di
acqua calda sanitaria, illuminazione, altri  usi  elettrici)  e,  ove
questo sia utile, effettuare una suddivisione dei  consumi  per  zona
(nel caso di riscaldamento e/o  raffrescamento  se  e'  prevista  una
gestione distinta per zona). 
    I dati devono poter essere scaricati e analizzabili.  Inoltre  il
sistema deve fornire informazioni tali da consentire agli  occupanti,
ai manutentori e all'energy manager dell'edificio, di ottimizzare  il
riscaldamento,  il  raffreddamento,  la  produzione  di  acqua  calda
sanitaria l'illuminazione e gli altri usi  elettrici  per  ogni  zona
dell'edificio. 
    Il sistema deve inoltre consentire l'analisi e il controllo degli
usi energetici, per zona, all'interno  dell'edificio  (riscaldamento,
raffrescamento, produzione di acqua calda  sanitaria,  illuminazione,
altri usi elettrici), l'ottimizzazione di tutti i parametri  in  base
alle condizioni esterne e l'individuazione  di  possibili  deviazioni
dalle prestazioni previste dal progetto. 
    Il sistema deve essere accompagnato  da  un  piano  di  Misure  e
Verifiche, che individui tutte le grandezze da misurare  in  funzione
della loro significativita' e illustri la metodologia  di  analisi  e
correzione dei dati al fine di  fornire  informazioni  a  utenti  e/o
energy manager tali da  consentire  l'ottimizzazione  della  gestione
energetica dell'edificio. 
    Verifica:  il  progettista  deve  compiere  scelte  tecniche  che
consentano di soddisfare il criterio e deve prescrivere che  in  fase
di   approvvigionamento   l'appaltatore   dovra'   accertarsi   della
rispondenza  al  criterio  tramite  la  documentazione  nel   seguito
indicata: 
      specifiche  per  il  sistema  di   monitoraggio   dei   consumi
energetici, comprese le informazioni sull'interfaccia utente; 
      piano di Misure e Verifiche  in  conformita'  con  lo  standard
IPMVP  (International  Performance   Measurement   and   Verification
Protocol) ossia il protocollo internazionale  di  misura  e  verifica
delle prestazioni. 
    Tale  documentazione  dovra'  essere  presentata  alla   stazione
appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita' indicate
nel relativo capitolato. Qualora, il committente non abbia  richiesto
un building energy management system-BEMS, tale  requisito  s'intende
parimenti  soddisfatto  qualora  sia  stato   comunque   previsto   e
contrattualizzato un servizio per la gestione  energetica  efficiente
dell'edificio. 
2.6.4 Materiali rinnovabili 
    Viene attribuito  un  punteggio  premiante  pari  a...  (46)  per
l'utilizzo di materiali da  costruzione  derivati  da  materie  prime
rinnovabili (47) per almeno il 20% in peso sul  totale  dell'edificio
escluse le strutture portanti. La stazione  appaltante  definisce  il
punteggio premiante che potra' essere assegnato. Esso sara'  di  tipo
progressivo e prevedra' almeno  tre  diverse  soglie  correlate  alla
percentuale in peso uguale o superiore al 20%. 
    Verifica:  il  progettista  deve  compiere  scelte  tecniche  che
consentano  di  soddisfare  il  criterio  e  deve   prescrivere   che
l'offerente dichiari,  in  sede  di  gara,  tramite  quali  materiali
soddisfa il criterio, con il relativo calcolo percentuale,  e  dovra'
presentare alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei  lavori
la documentazione comprovante la rispondenza dei materiali utilizzati
a quanto dichiarato. La documentazione di  offerta  dovra'  contenere
informazioni sulla percentuale  in  peso  dei  componenti  edilizi  o
materiali (p.es. finestre, pitture, materiali isolanti) da utilizzare
nell'opera  che  sono  costituiti  da   materie   prime   rinnovabili
considerando gli elementi  non  strutturali  (chiusure  verticali  ed
orizzontali/inclinate e partizioni interne verticali  e  orizzontali,
parte strutturale dei solai esclusa, dell'edificio in esame). Ai fini
del calcolo si fa riferimento alle  sezioni  considerate  all'interno
della relazione tecnica di cui all'art. 4, comma 25 del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 59/09. Inoltre l'analisi  va  condotta
sull'intero edificio nel caso di nuova costruzione e  sugli  elementi
interessati dall'intervento nel caso di progetto di ristrutturazione. 
2.6.5 Distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione 
    Viene attribuito un punteggio premiante pari  a...  (48)  per  il
progetto di un nuovo edificio o per una ristrutturazione che  preveda
l'utilizzo di materiali  estratti,  raccolti  o  recuperati,  nonche'
lavorati (processo di fabbricazione) ad una distanza massima  di  150
km dal cantiere di utilizzo, per almeno il 60% in peso sul totale dei
materiali utilizzati. Per distanza massima si intende  la  sommatoria
di tutte le fasi  di  trasporto  incluse  nella  filiera  produttiva.
Qualora alcune fasi del trasporto avvengano via ferrovia  o  mare  si
dovra' utilizzare un fattore moltiplicativo di 0.25 per il calcolo di
tali distanze. 
    Verifica:  il  progettista  deve  compiere  scelte  tecniche  che
consentano  di  soddisfare  il  criterio  e  deve   prescrivere   che
l'offerente dichiari,  in  sede  di  gara,  tramite  quali  materiali
soddisfa il criterio specificando per ognuno  la  localizzazione  dei
luoghi in cui avvengono le varie fasi della filiera produttiva ed  il
corrispettivo calcolo delle distanze  percorse.  Tale  dichiarazione,
resa  dal  legale   rappresentante   dell'offerente   dovra'   essere
presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori,
nelle modalita' indicate nel relativo capitolato. 
2.6.6 Bilancio materico 
    Viene attribuito  un  punteggio  premiante  pari  a  «5»  per  la
redazione di un bilancio materico relativo all'uso  efficiente  delle
risorse (49)  impiegate  per  la  realizzazione  e  manutenzione  dei
manufatti e/o impiegati nel servizio oggetto del bando. 
    Verifica: la relazione deve comprendere una quantificazione delle
risorse materiche in input ed in output  (fine  vita  dei  manufatti)
andando ad indicare la presunta destinazione dei materiali  giunti  a
fine vita (a titolo di esempio  riciclo,  valorizzazione  energetica,
discarica, ecc.) o oggetto della manutenzione. 
    Relativamente alla quantificazione materica devono inoltre essere
indicate le tipologie di materiali impiegati  (a  titolo  di  esempio
acciaio, vetro, alluminio, plastica, ecc.). Nel caso di componenti di
cui non e' di facile reperimento la composizione originaria (a titolo
di esempio schede elettroniche, cavi, cablaggi, ecc.),  e'  opportuno
indicare almeno le quantita', le tipologie  e  il  peso  dei  singoli
elementi. 
    La relazione deve comprendere una parte descrittiva dell'impianto
e delle modalita' di gestione delle risorse in fase di  installazione
e  manutenzione  oltre  ad   una   tabella   che   ne   presenti   la
quantificazione dell'uso delle risorse in input e in output. 
    E' facolta' del concorrente coinvolgere una o piu' aziende  della
filiera oggetto della realizzazione dei manufatti di cui il bando. 
2.7 Condizioni di esecuzione (clausole contrattuali) 
2.7.1 Varianti migliorative 
    Sono ammesse solo  varianti  migliorative  rispetto  al  progetto
oggetto dell'affidamento redatto nel rispetto  dei  criteri  e  delle
specifiche tecniche di cui  al  capitolo  2  ossia  che  la  variante
preveda prestazioni superiori rispetto al progetto approvato. 
    Le varianti devono essere preventivamente concordate e  approvate
dalla stazione appaltante, che ne deve verificare l'effettivo apporto
migliorativo. 
    La  stazione  appaltante  deve  prevedere   dei   meccanismi   di
auto-tutela nei confronti dell'aggiudicatario (es: penali  economiche
o rescissione del contratto) nel caso che non  vengano  rispettati  i
criteri progettuali. 
    Verifica: l'appaltatore presenta,  in  fase  di  esecuzione,  una
relazione tecnica, con allegati degli elaborati  grafici,  nei  quali
siano evidenziate le varianti da apportare, gli interventi previsti e
i conseguenti risultati raggiungibili. La  stazione  appaltante  deve
prevedere operazioni di verifica e controllo  tecnico  in  opera  per
garantire un riscontro tra quanto dichiarato e quanto  effettivamente
realizzato  dall'appaltatore  del  bando  sulla  base   dei   criteri
contenuti nel capitolo 2. 
2.7.2 Clausola sociale 
    I  lavoratori  dovranno  essere  inquadrati  con  contratti   che
rispettino almeno  le  condizioni  di  lavoro  e  il  salario  minimo
dell'ultimo contratto collettivo nazionale CCNL sottoscritto. 
    In caso di impiego di  lavoratori  interinali  per  brevi  durate
(meno di 60 giorni) l'offerente si accerta che sia  stata  effettuata
la formazione in materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  (sia
generica che specifica), andando oltre agli obblighi  di  legge,  che
prevede un periodo  massimo  pari  a  60  giorni  per  effettuare  la
formazione ai dipendenti. 
    Verifica: l'appaltatore dovra' fornire il numero ed i  nominativi
dei  lavoratori  che  intende  utilizzare  in  cantiere.  Inoltre  su
richiesta  della  stazione  appaltante,   in   sede   di   esecuzione
contrattuale,  dovra'  presentare   i   contratti   individuali   dei
lavoratori  che  potranno  essere  intervistati  per  verificare   la
corretta  ed  effettiva  applicazione  del  contratto.  L'appaltatore
potra'  fornire  in  aggiunta  anche  il  certificato   di   avvenuta
certificazione SA8000:2014 (sono escluse le certificazioni SA8000  di
versioni previgenti). L'appaltatore potra' presentare in aggiunta  la
relazione dell'organo di vigilanza  di  cui  al  decreto  legislativo
231/01 laddove tale relazione contenga alternativamente  i  risultati
degli   audit   sulle   procedure    aziendali    in    materia    di
ambiente-smaltimento dei rifiuti;  salute  e  sicurezza  sul  lavoro;
whistleblowing; codice etico; applicazione dello standard  ISO  26000
in connessione alla PDR UNI 18:2016 o delle linee  guida  OCSE  sulle
condotte di impresa responsabile. In caso di  impiego  di  lavoratori
interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l'offerente  presenta
i documenti probanti (attestati) relativi  alla  loro  formazione  in
materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia  «generica»  effettuata
presso l'agenzia interinale sia  «specifica»,  effettuata  presso  il
cantiere/ azienda/  soggetto  proponente  e  diversa  a  seconda  del
livello  di  rischio  delle  lavorazioni)  secondo  quanto   previsto
dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. 
2.7.3 Garanzie 
    L'appaltatore deve specificare  durata  e  caratteristiche  delle
garanzie  fornite,  anche  in  relazione  alla  posa  in  opera,   in
conformita' ai disposti legislativi vigenti in materia  in  relazione
al contratto in essere. La garanzia deve  essere  accompagnata  dalle
condizioni  di  applicabilita'  e  da  eventuali   prescrizioni   del
produttore circa le procedure di manutenzione e posa  che  assicurino
il rispetto delle prestazioni dichiarate del componente. 
    Verifica:  l'appaltatore  deve  presentare  un   certificato   di
garanzia ed indicazioni relative alle  procedure  di  manutenzione  e
posa in opera. 
2.7.4 Verifiche ispettive 
    Deve essere svolta un'attivita'  ispettiva  condotta  secondo  la
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 da un  organismo  di  valutazione
della conformita' al fine di accertare,  durante  l'esecuzione  delle
opere,  il  rispetto  delle  specifiche  tecniche  di  edificio,  dei
componenti edilizi e di cantiere definite nel progetto. In merito  al
contenuto  di  materia  recuperata  o  riciclata  (criterio  «Materia
recuperata o riciclata»), se in fase di offerta e'  stato  consegnato
il risultato  di  un'attivita'  ispettiva  (in  sostituzione  di  una
certificazione)  l'attivita'  ispettiva  in  fase  di  esecuzione  e'
obbligatoria.  Il  risultato  dell'attivita'  ispettiva  deve  essere
comunicato direttamente alla stazione appaltante.  L'onere  economico
dell'attivita' ispettiva e' a carico dell'appaltatore. 
2.7.5 Oli lubrificanti 
    L'appaltatore deve utilizzare, per i veicoli ed i  macchinari  di
cantiere, oli lubrificanti che contribuiscono  alla  riduzione  delle
emissioni di CO2 , e/o alla riduzione  dei  rifiuti  prodotti,  quali
quelli biodegradabili  o  rigenerati,  qualora  le  prescrizioni  del
costruttore non ne escludano specificatamente l'utilizzo. 
    Si descrivono di seguito i requisiti ambientali relativi alle due
categorie di lubrificanti. 
2.7.5.1 Oli biodegradabili 
    Gli oli biodegradabili possono essere definiti tali  quando  sono
conformi  ai  criteri  ecologici  e  prestazionali   previsti   dalla
decisione  2011/381/EU  (50)  e  s.m.i.  oppure  una   certificazione
riportante il livello di biodegradabilita'  ultima  secondo  uno  dei
metodi normalmente impiegati per tale determinazione: OCSE 310,  OCSE
306 , OCSE 301 B, OCSE 301 C, OCSE 301 D, OCSE 301 F. 

=====================================================================
|   Olio Biodegradabile   |     Biodegradabilita' soglia minima     |
+=========================+=========================================+
|Oli idraulici            |60%                                      |
+-------------------------+-----------------------------------------+
|Oli per cinematismi e    |                                         |
|riduttori                |60%                                      |
+-------------------------+-----------------------------------------+
|Grassi lubrificanti      |50%                                      |
+-------------------------+-----------------------------------------+
|Oli per catene           |60%                                      |
+-------------------------+-----------------------------------------+
|Oli motore 4 tempi       |60%                                      |
+-------------------------+-----------------------------------------+
|Oli motore due tempi     |60%                                      |
+-------------------------+-----------------------------------------+
|Oli per trasmissioni     |60%                                      |
+-------------------------+-----------------------------------------+

    2.7.5.2 Oli lubrificanti a base rigenerata 
    Oli che contengono una quota minima del 15% di base  lubrificante
rigenerata. Le percentuali di base rigenerata variano a seconda delle
formulazioni secondo la seguente tabella. 

      +-------------------+-----------------------------------+
      |    Olio motore    |   Base rigenerata soglia minima   |
      +-------------------+-----------------------------------+
      |       10W40       |                15%                |
      +-------------------+-----------------------------------+
      |       15W40       |                30%                |
      +-------------------+-----------------------------------+
      |       20W40       |                40%                |
      +-------------------+-----------------------------------+
      |  Olio idraulico   |   Base rigenerata soglia minima   |
      +-------------------+-----------------------------------+
      |      ISO 32       |                50%                |
      +-------------------+-----------------------------------+
      |      ISO 46       |                50%                |
      +-------------------+-----------------------------------+
      |      ISO 68       |                50%                |
      +-------------------+-----------------------------------+

    Verifica: la verifica del rispetto del criterio e' effettuata  in
fase di esecuzione del contratto. In sede di offerta, a garanzia  del
rispetto  degli  impegni  futuri,  l'offerente  deve  presentare  una
dichiarazione del legale rappresentante della ditta  produttrice  che
attesti la conformita' ai criteri sopra esposti. 
    Durante l'esecuzione del  contratto  l'appaltatore  deve  fornire
alla  stazione  appaltante  una  lista  completa   dei   lubrificanti
utilizzati  e  dovra'  accertarsi  della  rispondenza   al   criterio
utilizzando prodotti recanti alternativamente: 
      il Marchio Ecolabel UE o equivalenti; 
      una certificazione di prodotto rilasciata da  un  organismo  di
valutazione della conformita' che attesti il contenuto  di  riciclato
come ReMade in Italy® o equivalente. 

(1) Il PAN GPP, adottato con decreto interministeriale 11 aprile 2008
    e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 8  maggio  2008,
    e' stato redatto ai sensi della legge  296/2006,  art.  1,  commi
    1126, 1127, 1128). 

(2) Art. 34 comma 2 e art. 95 comma  3  del  decreto  legislativo  18
    aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici». 

(3) Accredia per L'Italia. 

(4) PAN GPP, capitolo 3.5 «Gli  obiettivi  ambientali  strategici  di
    riferimento per il GPP» 

(5) Art. 34, 95 e 96 del D. lgs. 50/2016. 

(6) E' compito della stazione appaltante  stabilire  l'esatto  codice
    relativo allo specifico oggetto dell'appalto. 

(7) Nell'oggetto dell'appalto deve essere indicato il riferimento  al
    D.M. di adozione del presente allegato. 

(8) Per acque di prima pioggia si intendono i  primi  5  mm  di  ogni
    evento  di  pioggia   indipendente,   uniformemente   distribuiti
    sull'intera superficie scolante servita dalla  rete  di  raccolta
    delle acque meteoriche. 

(9) acquisto di lampade a scarica ad alta intensita' e moduli led per
    illuminazione  pubblica,  per   l'acquisto   di   apparecchi   di
    illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento  del
    servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica -
    aggiornamento                       2013                        -
    https://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore#6_ 

(10) Di cui all'allegato A del decreto legislativo 192/2005. 

(11) attestato  di  prestazione  energetica  (APE)  dell'edificio  al
     termine delle opere, redatto ai sensi del decreto  63/2013,  poi
     convertito dalla legge 90/2013, da un tecnico abilitato  secondo
     quanto previsto dal decreto del Presidente della  Repubblica  16
     aprile 2013, n. 75. In tutti i casi  di  elaborati  progettuali,
     l'APE ante operam va inteso come documento programmatico  e  non
     certificatorio, pertanto, in fase progettuale, non potra'  esser
     inviato agli Enti locali preposti alla  archiviazione  di  detti
     certificati. Alla fine  dei  lavori  sara'  necessario  produrre
     l'APE post operam  ed  inviarlo  ai  suddetti  Enti  secondo  le
     procedure  del   DL   192/2005   e   successive   modifiche   ed
     integrazioni. 

(12) Decreti interministeriali 26/6/2015 (in particolare c.d. decreto
     «requisiti minimi» e c.d. decreto  "linee  guida  APE  2015")  e
     norme UNI EN TS 11300. 

(13) Cosiddetto "edificio di riferimento" 

(14) Ambiente sfavorevole in relazione al rischio di surriscaldamento
     solare estivo.  L'ambiente  e'  individuato  a  discrezione  del
     progettista   tra   quelli   con   esposizione   nel   quadrante
     Est-Sud-Ovest  con  il  rapporto  tra  superfici  trasparenti  e
     superficie utile calpestabile piu' alto, con l'assenza, o  minor
     presenza, di schermature fisse e mobili. 

(15) ai sensi del paragrafo 1.3 dell'allegato  1  delD.M.  26  giugno
     2015  "Applicazione   delle   metodologie   di   calcolo   delle
     prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni  e  dei
     requisiti minimi degli edifici" 

(16) Ai sensi dell'art.2 lett. M Dlgs 28/2011 

(17) ai sensi del paragrafo 1.3 dell'allegato 1 del  D.M.  26  giugno
     2015  "Applicazione   delle   metodologie   di   calcolo   delle
     prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni  e  dei
     requisiti minimi degli edifici". 

(18) ai sensi del paragrafo 1.4 dell'allegato 1 del  D.M.  26  giugno
     2015  "Applicazione   delle   metodologie   di   calcolo   delle
     prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni  e  dei
     requisiti minimi degli edifici". 

(19) ai sensi del paragrafo 1.3 dell'allegato 1 del  D.M.  26  giugno
     2015  "Applicazione   delle   metodologie   di   calcolo   delle
     prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni  e  dei
     requisiti minimi degli edifici" 

(20) ai sensi del paragrafo 1.4 dell'allegato 1 del  D.M.  26  giugno
     2015  "Applicazione   delle   metodologie   di   calcolo   delle
     prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni  e  dei
     requisiti minimi degli edifici". 

(21) In cui sia previsto che almeno un  occupante  svolga  mediamente
     attivita' di tipo lavorativo e/o residenziale per almeno  un'ora
     al giorno. 

(22)somma dei composti organici volatili la cui eluizione avviene tra
l'n-esano e l'n-esadecano compreso, che viene  rilevata  in  base  al
metodo previsto dalla norma ISO 16000-6. 

(23) ai  sensi  del  paragrafo  1.3  dell'allegato  1   del   decreto
     ministeriale 26 giugno 2015 "Applicazione delle  metodologie  di
     calcolo  delle  prestazioni  energetiche  e  definizione   delle
     prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici". 

(24) contribuendo cosi' anche  al  raggiungimento  dell'obiettivo  di
     riciclare entro il 2020 almeno il 70% dei rifiuti da costruzione
     e demolizione non pericolosi),  nonche'  i  prodotti  contenenti
     materiali post-consumo o derivanti dal  recupero  degli  scarti,
     dei  materiali  rivenienti  dal  disassemblaggio  dei   prodotti
     complessi e quelli  derivanti  dall'utilizzo  del  polverino  da
     pneumatici fuori uso. 

(25) Comprese le norme tecniche di settore 

(26) FSC®: Forest Stewardship Council® (Standard for Chain of Custody
     Certification FSC-STD-40-004); (Sourcing reclaimed material  for
     use  in  FSC  product   groups   or   FSC   certified   projects
     FSC-STD-40-007); (Requirements for use of the FSC trademarks  by
     Certificate Holders FSC-STD-50-001); 

(27) FSC®: Forest Stewardship Council® (Standard for Chain of Custody
     Certification FSC-STD-40-004; Standard for company evaluation of
     FSC  controlled  wood   FSC-STD-40-005);   (Sourcing   reclaimed
     material for use in FSC product groups or FSC certified projects
     FSC-STD-40-007);; Requirements for use of the FSC trademarks  by
     Certificate Holders FSC-STD-50-001. 

(28) PEFC™:  Programme  for  Endorsement  of   Forest   Certification
     schemes™ (Schema di Certificazione della Catena di Custodia  dei
     prodotti di origine forestale PEFC ITA 1002:2013; Requisiti  per
     gli utilizzatori dello schema PEFC™, Regole d'uso del logo PEFC™
     - Requisiti, Standard PEFC™ Council PEFC™ ST 2001:2008). 

(29) La conformita' alla Nota Q deve essere attestata tramite  quanto
     previsto dall'articolo 32 del Regolamento REACH e, a partire dal
     1° gennaio 2018,  tramite  certificazione  (per  esempio  EUCEB)
     conforme alla ISO 17065 che dimostri, tramite almeno una  visita
     ispettiva all'anno, che la fibra e' conforme a  quella  campione
     sottoposta al test di bio-solubilita'. La conformita' alla  Nota
     R deve essere attestata tramite quanto previsto dall'articolo 32
     del Regolamento REACH. 

(30) criteri ecologici per l'assegnazione di un  marchio  comunitario
     di qualita' ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e  per
     interni 

(31) Per lampade si intendono le fonti luminose e non gli  apparecchi
     di illuminazione. 

(32) Criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario  di
     qualita' ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas  o  ad
     assorbimento funzionanti a gas. 

(33) Criteri ecologici per l'assegnazione  del  marchio  di  qualita'
     ecologica dell'Unione europea al riscaldamento ad acqua. 

(34) ai  sensi  del  paragrafo  1.3  dell'allegato  1   del   decreto
     ministeriale 26 giugno 2015 "Applicazione delle  metodologie  di
     calcolo  delle  prestazioni  energetiche  e  definizione   delle
     prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici". 

(35) ai  sensi  del  paragrafo  1.4  dell'allegato  1   del   decreto
     ministeriale 26 giugno 2015 "Applicazione delle  metodologie  di
     calcolo  delle  prestazioni  energetiche  e  definizione   delle
     prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" 

(36) Nei  casi  di  sola  demolizione  (CPV  45110000-1   Lavori   di
     demolizione  di  edifici  e  lavori  di  movimento  terra.)   si
     applicano i criteri di cui al presente capitolo. In  particolare
     il criterio 2.5.1, 2.5.3, 2.5.4. 

(37) Decreto 29 gennaio 2007-Recepimento della  direttiva  2005/55/CE
     del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005 

(38) Qui si intende un accantonamento provvisorio nell'attesa di fare
     le lavorazioni necessarie al riutilizzo. Gia' nel progetto  (nel
     capitolato in particolare)  si  prevede  che  lo  scotico  debba
     essere riutilizzato per la  realizzazione  di  scarpate  e  aree
     verdi.  L'accantonamento  provvisorio  dipende  dal  fatto   che
     nell'organizzazione del cantiere le due  operazioni  non  sempre
     sono immediatamente conseguenti. 

(39) Come prevista dal codice degli appalti in vigore 

(40) Tale punteggio viene deciso dalla stazione appaltante sulla base
     di priorita' stabilite in relazione ai miglioramenti  ambientali
     ottenibili tramite l'aumento prestazionale del criterio. 

(41) Tale punteggio viene deciso dalla stazione appaltante sulla base
     di priorita' stabilite in relazione ai miglioramenti  ambientali
     ottenibili tramite  l'aumento  prestazionale  del  criterio.  Il
     punteggio premiante minimo del 5% di cui al secondo  periodo  e'
     invece obbligatorio ai sensi del decreto ministeriale 24  maggio
     2016 in ottemperanza di quanto previsto  dall'art.  206  -sexies
     del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

(42) Tale punteggio viene deciso dalla stazione appaltante sulla base
     di priorita' stabilite in relazione ai miglioramenti  ambientali
     ottenibili tramite l'aumento prestazionale del criterio. 

(43) ai  sensi  del  paragrafo  1.3  dell'allegato  1   del   decreto
     ministeriale 26 giugno 2015 "Applicazione delle  metodologie  di
     calcolo  delle  prestazioni  energetiche  e  definizione   delle
     prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici". 

(44) ai  sensi  del  paragrafo  1.4  dell'allegato  1   del   decreto
     ministeriale 26 giugno 2015 "Applicazione delle  metodologie  di
     calcolo  delle  prestazioni  energetiche  e  definizione   delle
     prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici". 

(45) realizzato come previsto dal decreto ministeriale 26 Giugno 2015
     nell'All.1 art.3,2 comma 10 

(46) Tale punteggio viene deciso dalla stazione appaltante sulla base
     di priorita' stabilite in relazione ai miglioramenti  ambientali
     ottenibili tramite l'aumento prestazionale del criterio. 

(47) Secondo la norma UNI EN ISO 14021:2016 i  materiali  rinnovabili
     sono composti da biomasse provenienti da una fonte vivente e che
     puo' essere continuamente reintegrata. Se il materiale usato  e'
     costituito  da  una  miscela  di  materiali  rinnovabili  e  non
     rinnovabili  allora  al  fine  del  calcolo   in   peso   verra'
     considerata solo la parte di materiale da fonte rinnovabile. 

(48) Tale punteggio viene deciso dalla stazione appaltante sulla base
     di priorita' stabilite in relazione ai miglioramenti  ambientali
     ottenibili tramite l'aumento prestazionale del criterio. 

(49) per uso efficiente delle risorse si intende "le quantita'  e  le
     modalita' di impiego delle risorse per la  realizzazione  di  un
     prodotto e/o esecuzione di un servizio". 

(50) criteri ecologici per l'assegnazione  del  marchio  di  qualita'
     ecologica dell'Unione europea ai lubrificanti.

 

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