In riferimento all’obbligo dell’uso dei cavi “CPR” per posa fissa negli edifici. Si parla sempre di edifici classificati a maggior rischio in caso di incendio e/o soggetti a verifica da parte dei VVFF, ma non ho trovato alcun riferimento sull’obbligo o meno, di installazione dei cavi CPR negli edifici “ORDINARI”, non soggetti a controllo da parte dei VVFF, ad esempio un magazzino di ferro/parti meccaniche, di dimensioni limitate e con limitata presenza di personale. Oppure nei casi di linee esterne che collegano tra di loro edifici di una stessa attività.
Gianfranco Carlana
L’obbligo di installare cavi ai sensi del Regolamento “CPR” deriva dall’art. 2 comma 3 dello stesso che definisce “le opere di costruzione, gli edifici e le opere di ingegneria civile”. Quanto da lei descritto rientra ovviamente nelle opere di ingegneria civile.
Pertanto nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco il progettista antincendio indica al progettista elettrico la classe di reazione al fuoco con riferimento alle regole tecniche di prevenzione incendi (vie di fuga, altri locali, etc.).
Per le attività non soggette tale scelta è a carico del progettista dell’impianto elettrico di cui all’art. 5 e 7 del decreto 37/08. Nei casi da lei prospettati si dovrà applicare la V4 della Norma CEI 64-8 ovvero:
Sezione 527 – Scelta e messa in opera delle condutture avente lo scopo di ridurre al minimo la propagazione dell’incendio
art. 527.1.3 I cavi destinati ad essere incorporati in modo permanente in opere da costruzione che hanno una classe di reazione al fuoco almeno pari a Eca secondo CEI 50575 (CEI 20-115) e i prodotti che hanno un comportamento al fuoco richiesto dalla serie di norme CEI EN 61386 possono essere installati senza precauzioni particolari.
I cavi destinati ad altro uso in grado di superare le prove della Norma CEI EN 60332-1-2 (CEI 20-35) e i prodotti che hanno un comportamento al fuoco richiesto dalla serie di norme CEI EN 61386 possono essere installati senza precauzioni particolari.art 527.1.4 I cavi destinati ad essere incorporati in modo permanente in opere da costruzione che hanno una classe di reazione al fuoco inferiore alla Eca secondo CEI 50575 devono, se sono utilizzati, essere limitati a lunghezze strettamente necessarie per il collegamento degli apparecchi alle condutture fisse e non devono, in ogni caso, passare da un ambiente chiuso ad un altro.
I cavi destinati ad altro uso che non siano in grado di superare almeno la prova di non propagazione della fiamma della Norma CEI EN 60332-1-2 (CEI 20-35) devono, se sono utilizzati, essere limitati a lunghezze strettamente necessarie per il collegamento degli apparecchi alle condutture fisse e non devono, in ogni caso, passare da un ambiente chiuso ad un altro.
In particolare sottolineiamo quanto segue (art. 527.1.4 parte commento):
527.1.4 Non è necessario prendere precauzioni particolari per le condutture di qualsiasi tipo incassate in strutture non combustibili.
Per maggiori informazioni può fare riferimento all’articolo “Cavi CPR e Norma CEI 64-8” pubblicato su NT24 ad agosto.