E’ obbligatorio l’impianto di terra in un condominio?
Riolfo Stefano
Se è presente personale dipendente nessun dubbio: gli impianti di terra sono obbligatori nei luoghi di lavoro almeno dal 1955 (DPR 547/55). Se il condominio non è un luogo di lavoro allora la questione si complica per effetto dell’applicazione della Legge 46/90 e del suo regolamento di attuazione.
In base all’articolo 7 comma 3 della Legge 46/90 tutti gli impianti dovevano essere adeguati alla regola dell’arte entro tre anni dall’entrata in vigore del documento:
Legge 46/90
Art. 7 – Installazione degli impianti
..omissis..
3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo.
…tuttavia il regolamento di attuazione (DPR 447/91) considerava adeguati gli impianti preesistenti dotati (ai fini della protezione contro i contatti indiretti) di differenziale da 30 mA, anche senza impianto di terra.
DPR 447/91
Art. 5 – Installazione degli impianti
..omissis..
8. Per l’adeguamento degli impianti già realizzati alla data di entrata in vigore della legge è consentita una suddivisione dei lavori in fasi operative purchè l’adeguamento complessivo avvenga comunque nel triennio previsto dalla legge, vengano rispettati i principi di progettazione obbligatoria con riferimento alla globalità dei lavori e venga rilasciata per ciascuna fase la dichiarazione di conformità che ne attesti l’autonoma funzionalità e la sicurezza. Si considerano comunque adeguati gli impianti elettrici preesistenti che presentino i seguenti requisiti: sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, posti all’origine dell’impianto, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Anche il decreto 37/08 considera adeguati alcuni impianti elettrici senza impianto di terra ma solo quelli a servizio delle unità immobiliari:
DM 37/08
Art. 6 – Realizzazione ed installazione degli impianti
..omissis..
3. Gli impianti elettrici nelle unita’ immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Alla luce di quanto esposto, l’unico caso in cui si può sostenere che non sia obbligatorio l’impianto di terra è quello di condomini realizzati prima della 46/90, senza luoghi di lavoro, in cui le parti comuni vengano considerate pertinenze delle singole unità immobiliari (tesi opinabile), per cui non soggette a obbligo di adeguamento (447/91 e 37/08).