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Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128. (17G00111) (GU Serie Generale n.147 del 26-06-2017) note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/07/2017

 

                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in  materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/1993; 
  Visto il decreto  legislativo  22  giugno  2016,  n.  128,  recante
attuazione della direttiva  2014/53/UE  concernente  l'armonizzazione
delle  legislazioni  degli  Stati  membri  relative  alla   messa   a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio  e  che  abroga  la
direttiva 1999/5/CE; 
  Visto l'articolo 39, comma 2, del  citato  decreto  legislativo  22
giugno 2016, n.128,  che  demanda  ad  un  apposito  regolamento  del
Ministro dello sviluppo  economico  il  compito  di  disciplinare  le
modalita' secondo cui  sono  effettuati  i  controlli  inerenti  alla
sorveglianza  sulla  conformita'  a  quanto  stabilito  dal   decreto
legislativo 22 giugno  2016,  n.  128,  delle  apparecchiature  radio
immesse sul mercato ovvero delle apparecchiature messe a disposizione
del mercato e di quelle messe in esercizio; 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 30 ottobre  2002,
n.  275,  recante  regolamento  concernente  la  sorveglianza  ed   i
controlli  sulle  apparecchiature  radio  e   sulle   apparecchiature
terminali di telecomunicazione; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 158,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  17  luglio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2014,
recante individuazione  degli  uffici  dirigenziali  di  livello  non
generale; 
  Udito il parere del Consiglio di  Stato  reso  nell'adunanza  della
sezione consultiva per gli atti normativi del 17 novembre 2016; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; 

                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 

                               Art. 1 

Finalita', definizioni, adeguamento alla normativa europea delegata e
                            di esecuzione 

  1. Il presente regolamento ha lo scopo di determinare le  modalita'
di  svolgimento  dei  controlli  inerenti  alla  sorveglianza   sulla
conformita' delle apparecchiature radio immesse  sul  mercato  ovvero
delle apparecchiature messe a disposizione sul mercato e di quelle in
servizio e in uso, ai sensi del decreto legislativo 22  giugno  2016,
n. 128. 
  2. Ferme le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 22 giugno 2016, n. 128, ai fini del presente  regolamento
si intende per: 
    a) decreto: il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128  citato
in premessa; 
    b) Commissione  consultiva:  la  Commissione  consultiva  di  cui
all'articolo 44 del decreto; 
    c) ispettorati territoriali: gli ispettorati  territoriali  della
Direzione generale per le attivita' territoriali del Ministero  dello
sviluppo economico; 
    d) apparecchiature radio in servizio: apparecchiatura radio messa
in servizio  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  m),  o
dell'articolo 48, comma 1, del decreto; 
    e) apparecchiature radio in uso: apparecchiatura radio utilizzata
successivamente alla messa in  servizio  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 1, lettera m), o dell'articolo 48, comma 1, del decreto.
N O T E 

          Avvertenza: 

              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 

          Note alle premesse: 

              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e) l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti  di
          lavoro  dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli   accordi
          sindacali. 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis.L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
          Ministeri sono  determinate,  con  regolamenti  emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel  rispetto  dei  principi  posti
          daldecreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  765/2008  del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio  che  pone  norme  in  materia  di
          accreditamento e vigilanza del mercato per quanto  riguarda
          la  commercializzazione  dei  prodotti  e  che  abroga   il
          regolamento (CEE) n. 339/93 e' pubblicato nella G.U.U.E. 13
          agosto 2008, n. L 218. 
              -  Il  decreto  legislativo  22  giugno  2016,  n.  128
          (Attuazione   della   direttiva   2014/53/UE    concernente
          l'armonizzazione  delle  legislazioni  degli  Stati  membri
          relative  alla  messa  a  disposizione   sul   mercato   di
          apparecchiature radio e che abroga la direttiva  1999/5/CE)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  14
          luglio 2016, n.163. 
              - Il testo degli articoli 39,  40,  41,  42  e  43  del
          citato decreto legislativo 22 giugno 2016,  n.  128,  cosi'
          recita: 
              «Art. 39 (Sorveglianza del mercato  e  controllo  delle
          apparecchiature radio). - 1. Il Ministero e' l'autorita' di
          sorveglianza del mercato ed effettua tale  attivita'  anche
          in collaborazione con gli organi di Polizia di cui all'art.
          1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997, n.  249.  Gli
          Ispettorati  territoriali  del  Ministero  dello   sviluppo
          economico  competenti  per  la  materia  disciplinata   dal
          presente decreto ai sensi del decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico   17   luglio   2014,   e   successive
          modificazioni, irrogano le sanzioni di cui all'art. 46. 
              2.  Il  Ministero  effettua   la   sorveglianza   sulla
          conformita' a quanto stabilito dal presente  decreto  delle
          apparecchiature   immesse   sul   mercato   ovvero    delle
          apparecchiature messe  a  disposizione  sul  mercato  e  di
          quelle messe in esercizio, anche  mediante  prelievo  delle
          apparecchiature medesime, conformemente agli articoli da 15
          a 29 del  regolamento  (CE)  n.  765/2008.  In  particolare
          controlla in  modo  appropriato  e  su  scala  adeguata  le
          caratteristiche  delle  apparecchiature  radio   attraverso
          verifiche documentarie e, se del caso, verifiche fisiche  e
          di laboratorio, sulla base di  adeguato  campionamento.  In
          tale attivita'  tiene  conto  di  principi  consolidati  di
          valutazione  del  rischio,   dei   reclami   e   di   altre
          informazioni.  Ai  fini  del  presente   articolo   e   dei
          successivi articoli da 40 a  43,  gli  operatori  economici
          cooperano, ove necessario, con il  Ministero.  I  controlli
          sono effettuati secondo le modalita' stabilite con apposito
          decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400
          da emanarsi entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto. Le funzioni di controllo  alle
          frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle  dogane  e
          dei monopoli conformemente agli articoli da  27  a  29  del
          regolamento (CE) n. 765/2008. 
              3. Le verifiche di laboratorio di cui al comma 2  hanno
          lo scopo di accertare la rispondenza delle  apparecchiature
          ai requisiti essenziali  di  cui  all'art.  3,  alle  norme
          armonizzate di cui all'art.  16  e  alle  altre  specifiche
          tecniche utilizzate dal fabbricante, se applicate,  e  sono
          effettuate  presso  i  laboratori  dell'Istituto  superiore
          delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione  o
          presso laboratori privati accreditati secondo la  procedura
          richiamata  al  comma  4;  se   non   esistono   laboratori
          accreditati allo scopo, le prove sono effettuate  sotto  la
          responsabilita' di un organismo  notificato.  Il  Ministero
          accredita i laboratori di  prova  sentita  una  commissione
          tecnico-consultiva, nominata dal Ministero stesso,  di  cui
          sono chiamati a far  parte  almeno  un  rappresentante  per
          ciascuno  degli  organismi  di   normazione   italiani.   I
          laboratori di prova  accreditati  effettuano  le  prove  di
          conformita' delle apparecchiature alle norme per  le  quali
          hanno ricevuto l'accreditamento. 
              4.  I  laboratori  di  prova  accreditati  non  possono
          dipendere direttamente dall'organizzazione del  fabbricante
          o di un operatore di rete ovvero di un fornitore di servizi
          di  comunicazione  elettronica;  devono  essere  liberi  da
          influenze  esterne,  possedere  un'adeguata  capacita'  per
          quanto attiene alla  competenza  ed  alle  attrezzature  ed
          essere forniti di tutte le apparecchiature  di  misura  per
          l'esecuzione   delle    prove.    L'istruttoria    relativa
          all'accreditamento  dei   laboratori   viene   svolta   con
          l'impegno di riservatezza  verso  terzi.  La  procedura  di
          rilascio  dell'accreditamento,   dell'effettuazione   della
          sorveglianza e del rinnovo  dell'accreditamento  stesso  e'
          disciplinata dal decreto del Ministro  delle  comunicazioni
          25 febbraio 2002, n. 84. Ai fini dell'accreditamento, della
          sorveglianza e del rinnovo si applica la normativa  vigente
          per le prestazioni rese a terzi da parte del Ministero. 
              5. L'accreditamento puo' essere sospeso  dal  Ministero
          sentita la commissione tecnica di cui al comma  3,  per  un
          periodo massimo di sei mesi nel  caso  di  inosservanza  da
          parte    del    laboratorio    degli    impegni    assunti.
          L'accreditamento e' revocato dal Ministero stesso,  sentita
          la commissione: 
                a) nel caso in cui il laboratorio non ottempera,  con
          le modalita' e  nei  tempi  indicati,  a  quanto  stabilito
          nell'atto di sospensione; 
                b) nel caso in  cui  sono  venuti  meno  i  requisiti
          accertati al momento del rilascio dell'accreditamento. 
              6. Le misure di cui agli  articoli  da  40  a  43  sono
          adottate  dal  Ministero  con  provvedimento   motivato   e
          notificato all'operatore interessato con l'indicazione  dei
          mezzi di impugnativa e del termine entro cui  e'  possibile
          ricorrere. Prima dell'adozione del provvedimento di cui  al
          presente comma, il Ministero, sempre che tale consultazione
          non sia  resa  impossibile  dall'urgenza  della  misura  da
          adottare, giustificata dalle prescrizioni  a  tutela  della
          salute, della sicurezza o da  altri  motivi  connessi  agli
          interessi  pubblici  oggetto  della  pertinente   normativa
          comunitaria  di   armonizzazione,   da'   la   possibilita'
          all'operatore interessato  di  essere  ascoltato  entro  un
          periodo non inferiore ai dieci giorni. Se il  provvedimento
          e' stato adottato senza sentire l'operatore, a quest'ultimo
          e'  data  l'opportunita'  di  essere  sentito  non   appena
          possibile  e  la   misura   adottata   e'   tempestivamente
          riesaminata. Ogni misura di cui gli articoli  da  40  a  43
          adottata  dal  Ministero  e'  tempestivamente  ritirata   o
          modificata non appena  l'operatore  economico  dimostri  di
          aver risolto la non conformita'. 
              7.   Gli   oneri    derivanti    dall'attuazione    dei
          provvedimenti  adottati  dal  Ministero  ai   sensi   degli
          articoli da 40 a 43, sono a carico dei soggetti destinatari
          dei  provvedimenti  medesimi.  Il   fabbricante,   il   suo
          rappresentante      autorizzato       o       l'importatore
          dell'apparecchiatura per la quale il Ministero ha  rilevato
          difformita' a quanto  previsto  dal  presente  decreto,  e'
          tenuto al pagamento  delle  spese  connesse  all'esecuzione
          delle prove, del deposito, del trasporto e ogni altro onere
          sostenuto  ferma  restando  l'applicazione  della  sanzione
          prevista. 
              Art.  40  (Procedura  a  livello   nazionale   per   le
          apparecchiature radio che presentano rischi). - 1.  Qualora
          il Ministero abbia  motivi  sufficienti  per  ritenere  che
          un'apparecchiatura radio disciplinata dal presente  decreto
          presenti un rischio per la  salute  o  l'incolumita'  delle
          persone o per altri aspetti della protezione  del  pubblico
          interesse  di  cui  al  presente  decreto,   effettua   una
          valutazione  dell'apparecchiatura  radio  interessata   che
          investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente
          decreto.  Se  nel  corso  della  valutazione  di   cui   al
          precedente    periodo    il    Ministero    conclude    che
          l'apparecchiatura radio non rispetta le prescrizioni di cui
          al  presente  decreto,  fatta  salva  l'applicazione  delle
          sanzioni  di  cui  all'art.  46,   chiede   tempestivamente
          all'operatore economico interessato di  adottare  tutte  le
          misure   correttive   del   caso   al   fine   di   rendere
          l'apparecchiatura radio conforme alle suddette prescrizioni
          oppure di ritirarla dal mercato o di richiamarla  entro  un
          termine  ragionevole  e  proporzionale  alla   natura   del
          rischio, a  seconda  dei  casi.  Il  Ministero  ne  informa
          l'organismo notificato competente coinvolto nelle procedure
          di valutazione della conformita'. 
              2. Qualora il Ministero ritenga che l'inadempienza  non
          sia  ristretta  al   territorio   nazionale,   informa   la
          Commissione e gli altri Stati membri  dei  risultati  della
          valutazione   e   dei   provvedimenti   che   ha    chiesto
          all'operatore economico di prendere. 
              3. L'operatore  economico  prende  tutte  le  opportune
          misure correttive nei confronti di tutte le apparecchiature
          radio interessate che ha messo a  disposizione  sull'intero
          mercato dell'Unione europea. 
              4. Qualora l'operatore economico interessato non prenda
          le misure correttive adeguate entro il termine  di  cui  al
          comma 1, secondo periodo,  il  Ministero  adotta  tutte  le
          opportune misure provvisorie per  proibire  o  limitare  la
          messa a disposizione dell'apparecchiatura radio sul mercato
          nazionale, per ritirarla da tale mercato o per richiamarla.
          Il Ministero informa immediatamente la Commissione  europea
          e gli altri Stati membri di tali misure. 
              5. Le informazioni di cui al comma 4,  ultimo  periodo,
          includono tutti i particolari  disponibili,  soprattutto  i
          dati  necessari  all'identificazione   dell'apparecchiatura
          radio  non  conforme,  la  sua  origine,  la  natura  della
          presunta non conformita' e dei rischi connessi, la natura e
          la durata delle  misure  nazionali  adottate,  nonche'  gli
          argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In
          particolare, il  Ministero  indica  se  l'inadempienza  sia
          dovuta: 
                a) alla non conformita' dell'apparecchiatura radio ai
          pertinenti requisiti essenziali di cui all'art. 3; oppure; 
                b)  alle  carenze  nelle  norme  armonizzate  di  cui
          all'art.   16,   che   conferiscono   la   presunzione   di
          conformita'. 
              6. Quando la procedura a norma del presente articolo e'
          stata avviata dall'autorita' di un altro Stato  membro,  il
          Ministero informa tempestivamente la Commissione europea  e
          gli altri Stati membri di tutti i  provvedimenti  adottati,
          di tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non
          conformita' dell'apparecchiatura radio  interessata  e,  in
          caso di disaccordo con la misura nazionale adottata,  delle
          proprie obiezioni. 
              7.  Qualora,  entro  tre  mesi  dal  ricevimento  delle
          informazioni di cui al comma 4, ultimo periodo,  uno  Stato
          membro o la Commissione  europea  non  sollevino  obiezioni
          contro la misura  provvisoria  presa  dal  Ministero,  tale
          misura e' ritenuta giustificata.  Il  Ministero  garantisce
          che siano  adottate  tempestivamente  le  opportune  misure
          restrittive  in  relazione  all'apparecchiatura  radio   in
          questione quali il suo ritiro dal mercato. 
              Art. 41 (Procedura di salvaguardia dell'Unione).  -  1.
          Se, all'esito procedura di cui all'art. 40, commi  3  e  4,
          sono sollevate obiezioni sulla misura provvisoria presa dal
          Ministero o da altra autorita'  di  sorveglianza  di  altro
          Stato membro e,  a  seguito  della  consultazione  da  essa
          avviata, la Commissione  europea  decide,  mediante  propri
          atti di esecuzione, che: 
                a)  le  misure  adottate  dal  Ministero   non   sono
          giustificate,  il   Ministero   stesso   adotta   tutti   i
          provvedimenti necessari per conformarsi a  tale  decisione,
          revocando la misura nazionale precedentemente  adottata.  I
          provvedimenti sono emanati all'atto del  ricevimento  della
          decisione della Commissione europea; 
                b) le  misure  adottate  dal  Ministero  o  da  altra
          autorita'  di  sorveglianza  di  altro  Stato  membro  sono
          giustificate, il Ministero  adotta  tutti  i  provvedimenti
          necessari per conformarsi a tale decisione, adottando tutte
          le misure necessarie per  garantire  che  l'apparecchiatura
          radio non conforme sia ritirata o richiamata dal mercato  e
          ne informa la Commissione  europea.  I  provvedimenti  sono
          emanati all'atto  del  ricevimento  della  decisione  della
          Commissione europea. 
              Art. 42 (Apparecchiature radio conformi che  presentano
          rischi). - 1. Se il Ministero,  dopo  aver  effettuato  una
          valutazione ai sensi dell'art. 40,  comma  1,  ritiene  che
          un'apparecchiatura radio, pur conforme al presente decreto,
          presenti un rischio per la  salute  o  la  sicurezza  delle
          persone o per altri aspetti della protezione  del  pubblico
          interesse di cui al presente decreto, chiede  all'operatore
          economico interessato di far si' che  tale  apparecchiatura
          radio, all'atto  della  sua  immissione  sul  mercato,  non
          presenti piu' tale rischio o  che  l'apparecchiatura  radio
          sia, a seconda dei casi, ritirata dal mercato o  richiamata
          entro un periodo di tempo ragionevole,  proporzionato  alla
          natura del rischio. 
              2. L'operatore economico  garantisce  che  siano  prese
          misure correttive nei confronti di tutte le apparecchiature
          radio interessate da esso messe a disposizione  sull'intero
          mercato dell'Unione europea. 
              3. Il Ministero informa immediatamente  la  Commissione
          europea  e  gli  altri  Stati  membri.  Tali   informazioni
          includono tutti i particolari disponibili, in particolare i
          dati  necessari  all'identificazione   dell'apparecchiatura
          radio interessata, la sua origine e la catena di  fornitura
          dell'apparecchiatura radio, la natura dei rischi  connessi,
          nonche' la  natura  e  la  durata  delle  misure  nazionali
          adottate. 
              4. Il Ministero adotta,  conformemente  alla  normativa
          vigente, i provvedimenti necessari per attuare gli atti  di
          esecuzione della Commissione europea previsti dall'art. 42,
          paragrafo 4, della direttiva 2014/53/UE. 
              Art.  43  (Procedura  a  livello   nazionale   per   le
          apparecchiature radio non  conformi).  -  1.  Salvo  quanto
          previsto dagli articoli 39  e  46,  il  Ministero  ingiunge
          all'operatore economico interessato di porre fine, entro il
          termine perentorio di sei  mesi,  alla  situazione  di  non
          conformita' quando, all'esito dei controlli di cui all'art.
          39, comma 2, verifica che: 
                a) la marcatura CE e'  stata  apposta  in  violazione
          dell'art. 30 del regolamento (CE) n. 765/2008  o  dell'art.
          20 del presente decreto; 
                b) la marcatura CE non e' stata  apposta  secondo  le
          prescrizioni dell'art. 20, comma 1, del presente decreto; 
                c)  il  numero  di   identificazione   dell'organismo
          notificato, quando si applica la procedura  di  valutazione
          della conformita' di cui all'allegato IV, e' stato  apposto
          in violazione dell'art. 20 o non e' stato apposto; 
                d)  non  e'  stata  compilata  la  dichiarazione   di
          conformita' UE; 
                e)  non   e'   stata   compilata   correttamente   la
          dichiarazione di conformita' UE; 
                f) la documentazione tecnica non e' disponibile o  e'
          incompleta; 
                g) le informazioni di cui agli articoli 10, commi 6 o
          7, e 12, comma 3, sono assenti, false o incomplete; 
                h) l'apparecchiatura radio  non  e'  corredata  delle
          informazioni relative all'uso previsto dell'apparecchiatura
          radio,  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  o  delle
          restrizioni d'uso rispettivamente di cui all'art. 10, commi
          8, 9 e 10; 
                i) non sono soddisfatti i  requisiti  in  materia  di
          identificazione degli operatori economici di  cui  all'art.
          15; 
                l) e' stato violato l'art. 5; 
                m)  l'apparecchiatura  radio  non  e'   conforme   ai
          requisiti  essenziali  di  cui  all'art.  3  del   presente
          decreto; 
                n) per l'apparecchiatura radio non e' stata  eseguita
          la relativa procedura di valutazione di conformita' di  cui
          all'art. 17; 
                o) l'apparecchiatura non e' costruita in modo tale da
          poter essere utilizzate in almeno uno  Stato  membro  senza
          violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello  spettro
          radio. ». 
              - Il  decreto  del  Ministero  delle  comunicazioni  30
          ottobre  2002,   n.   275   (Regolamento   concernente   la
          sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature  radio  e
          sulle apparecchiature terminali  di  telecomunicazione)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20  dicembre  2002,  n.
          298. 

          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 2 del citato  decreto  legislativo
          22 giugno 2016, n. 128 cosi' recita: 
              «Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto, si intende per: 
                a) «apparecchiatura radio»: un prodotto  elettrico  o
          elettronico che emette ovvero riceve intenzionalmente  onde
          radio a fini di radiocomunicazione o radiodeterminazione  o
          un  prodotto  elettrico  o  elettronico  che  deve   essere
          completato con un accessorio, come  un'antenna,  per  poter
          emettere ovvero ricevere intenzionalmente onde radio a fini
          di radiocomunicazione o radiodeterminazione; 
                b) «radio comunicazione»: comunicazione per mezzo  di
          onde radio; 
                c)   «radiodeterminazione»:   determinazione    della
          posizione, della velocita' ovvero di altre  caratteristiche
          di un oggetto o l'ottenimento di  informazioni  relative  a
          tali parametri grazie alle proprieta' di propagazione delle
          onde radio; 
                d) «onde radio»: onde elettromagnetiche di  frequenza
          inferiore a 3000 GHz, propagate nello  spazio  senza  guida
          artificiale; 
                e)  «interfaccia  radio»:  le   specifiche   dell'uso
          regolamentato dello spettro radio; 
                f) «classe  di  apparecchiatura  radio»:  classe  che
          identifica particolari categorie di  apparecchiature  radio
          che, ai sensi del presente decreto, sono considerate simili
          e quelle interfacce radio per  le  quali  l'apparecchiatura
          radio e' destinata; 
                g)  «interferenze  dannose»:  interferenze   dannose,
          quali definite all'art.  2,  lettera  r),  della  direttiva
          2002/21/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  attuata
          con il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  e
          successive modificazioni; 
                h) «perturbazioni  elettromagnetiche»:  perturbazioni
          elettromagnetiche quali definite all'art. 3,  paragrafo  1,
          punto 5, della direttiva 2014/30/UE e la relativa normativa
          di attuazione; 
                i) «messa a disposizione sul mercato»:  la  fornitura
          di apparecchiature radio per la distribuzione, il consumo o
          l'uso sul mercato dell'Unione  nel  corso  di  un'attivita'
          commerciale, a titolo oneroso o gratuito; 
                l)  «immissione  sul  mercato»:  la  prima  messa   a
          disposizione   di   apparecchiature   radio   sul   mercato
          dell'Unione; 
                m)  «messa  in  servizio»:  il  primo   utilizzo   di
          un'apparecchiatura    radio    nell'Unione     da     parte
          dell'utilizzatore finale; 
                n) «fabbricante»: una persona fisica o giuridica  che
          fabbrica  apparecchiature  radio  o  le  fa  progettare   o
          fabbricare, e le commercializza apponendovi il proprio nome
          o marchio; 
              o) «rappresentante autorizzato»: la  persona  fisica  o
          giuridica stabilita  nell'Unione  che  ha  ricevuto  da  un
          fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire  a
          suo nome in relazione a determinati compiti; 
                p)  «importatore»:  la  persona  fisica  o  giuridica
          stabilita nell'Unione che immette sul  mercato  dell'Unione
          apparecchiature radio originarie di un Paese terzo; 
                q) «distributore»:  la  persona  fisica  o  giuridica
          presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante
          e    dall'importatore,    che    mette    a    disposizione
          apparecchiature radio sul mercato; 
                r)  «operatori   economici»:   il   fabbricante,   il
          rappresentante    autorizzato,    l'importatore    e     il
          distributore; 
                s) «specifica tecnica»: un documento che prescrive  i
          requisiti  tecnici   che   l'apparecchiatura   radio   deve
          soddisfare; 
                t) «norma armonizzata»: la norma armonizzata  di  cui
          all'art. 2, paragrafo 1, lettera c), del  regolamento  (UE)
          n. 1025/2012; 
                u) «accreditamento»:  accreditamento  quale  definito
          all'art. 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008; 
                v) «organismo nazionale di accreditamento»: organismo
          nazionale di accreditamento di cui all'art.  2,  punto  11,
          del regolamento (CE) n. 765/2008; 
                z) «valutazione della conformita'»: il processo  atto
          a  dimostrare  che  i  requisiti  essenziali  del  presente
          decreto relativi alle  apparecchiature  radio  siano  stati
          soddisfatti; 
                aa) «organismo di valutazione della conformita'»:  un
          organismo  che  svolge  attivita'  di   valutazione   della
          conformita'; 
                bb) «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere  la
          restituzione  di  un'apparecchiatura  radio  gia'  messa  a
          disposizione dell'utilizzatore finale; 
                cc)  «ritiro»:  qualsiasi   provvedimento   volto   a
          impedire  la  messa   a   disposizione   sul   mercato   di
          apparecchiature radio presenti nella catena di fornitura; 
                dd) «normativa  di  armonizzazione  dell'Unione»:  la
          normativa  dell'Unione  che  armonizza  le  condizioni   di
          commercializzazione dei prodotti; 
                ee) «marcatura CE»: una marcatura mediante  la  quale
          il  fabbricante  indica  che  l'apparecchiatura  radio   e'
          conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa
          di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione; 
                ff)  «Ministero»:   il   Ministero   dello   sviluppo
          economico; 
                gg) «Commissione»: la Commissione europea. 
              2. Il Ministero  attua,  conformemente  alla  normativa
          vigente, gli atti di esecuzione adottati dalla  Commissione
          europea per stabilire se determinate categorie di  prodotti
          elettrici o elettronici rientrino o meno nella  definizione
          di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo.». 
              - Il testo dell'art. 48 del citato decreto  legislativo
          22 giugno 2016, n. 128, cosi' recita: 
              «Art. 48 (Disposizioni transitorie). - 1. E' consentita
          la messa a disposizione sul mercato o la messa in  servizio
          delle apparecchiature radio oggetto  del  presente  decreto
          che sono conformi  alla  normativa  vigente  prima  del  13
          giugno  2016  e  che  sono  state   immesse   sul   mercato
          anteriormente al 13 giugno 2017.».
                               Art. 2 

                      Attivita' di sorveglianza 

  1. Il Ministero dello sviluppo economico - Direzione  generale  per
la pianificazione e  la  gestione  dello  spettro  radioelettrico  e'
l'autorita' di sorveglianza del mercato di cui  all'articolo  39  del
decreto, e svolge in particolare le seguenti attivita': 
    a) stabilisce il programma nazionale di sorveglianza del mercato; 
    b) cura il  necessario  coordinamento  dell'intera  attivita'  di
sorveglianza  e  controllo  e  fornisce  direttive  agli  Ispettorati
territoriali; 
    c) coadiuva  l'attivita'  di  controllo  svolta  sul  territorio,
riceve copia della documentazione  inerente  ai  controlli  svolti  e
adotta i provvedimenti di propria competenza sentita, se del caso, la
Commissione consultiva; 
    d) individua i casi per  i  quali  si  richiede  l'intervento  di
laboratori accreditati o, nell'ipotesi di cui all'articolo 39,  comma
3, del decreto, di  organismi  notificati  per  l'espletamento  delle
verifiche di laboratorio e ne cura il relativo iter procedimentale; 
    e) effettua la  valutazione  del  rischio  delle  apparecchiature
radio che presentano un rischio per la salute o  l'incolumita'  delle
persone o per altri aspetti della protezione del  pubblico  interesse
di cui  al  decreto  e  all'occorrenza  decide  l'applicazione  delle
disposizioni di cui agli articoli 40 e 42 del decreto a cui  provvede
sentita, se del caso, la Commissione consultiva; 
    f) monitora gli infortuni e i danni alla salute che  si  sospetta
siano stati causati dalle apparecchiature radio; 
    g) attua le disposizioni di cui agli articoli 41 e 43 del decreto
a cui provvede sentita, se del caso, la Commissione consultiva; 
    h) predispone i provvedimenti di attuazione degli atti delegati e
di esecuzione emanati dalla Commissione europea e  ne  cura  adeguata
pubblicita'; 
    i) si interfaccia con la Commissione europea e con  le  autorita'
di sorveglianza degli altri  Stati  membri,  sentita  la  Commissione
consultiva; 
    l) ha contatti con le altre amministrazioni  nazionali  e  locali
che, in base alla normativa vigente, svolgono attivita' di  controllo
sul territorio; 
    m) riesamina, valuta e fornisce informazioni, ogni due anni, alla
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la
vigilanza  e  la  normativa  tecnica  del  Ministero  dello  sviluppo
economico sul funzionamento del sistema di sorveglianza  del  mercato
per le finalita' di cui all'articolo 47 del decreto; 
    n) pubblica sul sito  istituzionale  del  Ministero  informazioni
relative  all'attivita'  di  sorveglianza,  sfera  di  competenza   e
modalita' di contatto; 
    o)  acquisisce  le  informazioni   rilasciate   dagli   Organismi
notificati, relativamente ai certificati di esame UE del tipo ed alle
approvazioni dei sistemi di qualita'. 
  2. Il Ministero dello  sviluppo  economico  svolge  attraverso  gli
ispettorati territoriali i seguenti compiti: 
    a) provvede allo svolgimento delle visite ispettive di  controllo
sul  territorio  anche  sulla  base  delle  indicazioni  fornite  nel
programma  nazionale  di  sorveglianza  del  mercato   e   adotta   i
provvedimenti di competenza; 
    b) svolge operazioni di prelievo,  di  sequestro  e  di  confisca
delle apparecchiature radio; 
    c) irroga le relative sanzioni. 
  3. Le attivita' ed i compiti di cui al presente  articolo,  nonche'
all'articolo 5 del presente regolamento, sono  svolti  dal  Ministero
dello  sviluppo  economico  con  le  risorse  umane,  strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti agli articoli 39, 40, 41, 42  e  43
          del decreto legislativo 22 giugno  2016,  n.  128  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              -  Il  testo  dell'articolo  47  del   citato   decreto
          legislativo 22 giugno 2016, n. 128 cosi' recita: 
          «Art.  47  (Revisione  e  relazioni).  -  1.  Il  Ministero
          presenta alla Commissione  le  relazioni  sull'applicazione
          del presente decreto di cui all'articolo 47 della direttiva
          2014/53/UE, nei modi e nei tempi ivi indicati.».
                               Art. 3 

                              Controlli 

  1. I controlli  sono  svolti  attraverso  verifiche  documentali  e
verifiche  fisiche  in  ottemperanza   alle   disposizioni   di   cui
all'articolo 39, comma 2, del decreto. 
  2. Per l'espletamento dei  controlli  sulle  apparecchiature  radio
messe a disposizione sul mercato sono da verificare: 
    a) presso il distributore: 
      1) la presenza della marcatura CE sull'apparecchiatura radio  o
sulla relativa targhetta e sull'imballaggio apposta in modo visibile,
leggibile e, solo sull'apparecchiatura  o  sulla  relativa  targhetta
anche in modo indelebile; nei casi in  cui  sia  stata  applicata  la
procedura di valutazione della conformita' di cui all'allegato IV del
decreto,  la  marcatura  CE  deve  essere  seguita  dal   numero   di
identificazione  dell'organismo  notificato  di  pari  altezza  della
marcatura CE; 
      2) che la marcatura CE sia stata apposta dal fabbricante o  dal
suo mandatario prima della sua immissione  sul  mercato  e  che  essa
rispetti la forma e le  proporzioni  indicate  nell'allegato  II  del
regolamento 765/2008 anche in caso di  riduzione  o  di  allargamento
della  marcatura  CE  medesima  e,  laddove  essa  abbia   un'altezza
inferiore ai 5 mm, rimanga visibile  e  leggibile;  la  marcatura  CE
apposta sull'apparecchiatura radio non deve indurre in  errore  circa
il suo significato o il simbolo grafico della marcatura CE stessa; le
altre  marcature  apposte  sull'apparecchiatura  radio   non   devono
compromettere la visibilita', la leggibilita' e il significato  della
marcatura CE; 
      3) che ogni  singola  apparecchiatura  radio  sia  accompagnata
dalla dichiarazione  di  conformita'  UE  o  dalla  dichiarazione  di
conformita' UE semplificata tradotte in lingua italiana, aggiornate e
conformi rispettivamente all'allegato VI del decreto  e  all'allegato
VII  del  decreto.  In  caso  di  dichiarazione  di  conformita'   UE
semplificata,   il    personale    incaricato    dello    svolgimento
dell'attivita' ispettiva  verifica  che  all'indirizzo  internet  ivi
indicato  la  dichiarazione  di  conformita'   UE   sia   liberamente
consultabile e che essa sia conforme  all'allegato  VI,  tradotta  in
lingua italiana e aggiornata; 
      4)  la  presenza  su  ciascuna  apparecchiatura  radio   ovvero
sull'imballaggio o su un  documento  di  accompagnamento  qualora  le
dimensioni o la natura dell'apparecchiatura radio non lo  consentano,
del numero di tipo, di serie, e di  lotto  o  comunque  di  qualsiasi
elemento che ne consenta l'identificazione; 
      5)  la  presenza  su  ciascuna  apparecchiatura  radio   ovvero
sull'imballaggio o su un  documento  di  accompagnamento  qualora  le
dimensioni o la natura dell'apparecchiatura radio non lo  consentano,
del nome del fabbricante, della sua denominazione  commerciale  o  il
suo marchio registrato e l'indirizzo postale  al  quale  puo'  essere
contattato. Il personale incaricato dello svolgimento  dell'attivita'
ispettiva   verifica   altresi'   la   completezza   delle   suddette
informazioni e che l'indirizzo indichi un  punto  unico  di  contatto
presso il quale il  fabbricante  puo'  essere  contattato  e  che  le
informazioni relative al contatto siano almeno in lingua italiana; 
      6) per i prodotti importati da  paesi  terzi,  la  presenza  su
ciascuna apparecchiatura  radio,  ovvero  sull'imballaggio  o  su  un
documento    di     accompagnamento     qualora     le     dimensioni
dell'apparecchiatura  radio  o  la   necessita'   di   dover   aprire
l'imballaggio   per   apporle   non   lo   consentano,    del    nome
dell'importatore,  della  sua  denominazione  commerciale  o  il  suo
marchio  registrato  e  l'indirizzo  postale  al  quale  puo'  essere
contattato. Il personale incaricato dello svolgimento  dell'attivita'
ispettiva   verifica   altresi'   la   completezza   delle   suddette
informazioni e che le informazioni relative al contatto siano  almeno
in lingua italiana; 
      7)  per  le  categorie  o  classi  di   apparecchiature   radio
specificate all'articolo 4, comma 2, del decreto, la  presenza  della
dichiarazione di conformita' conforme  all'allegato  VI  del  decreto
relativa alle combinazioni di apparecchiature radio  e  del  software
redatta    in    esito    alla    valutazione    della    conformita'
dell'apparecchiatura radio realizzata conformemente  all'articolo  17
del decreto. L'eventuale software preinstallato o fornito  a  corredo
dell'apparecchiatura deve essere compreso tra quelli  previsti  nella
predetta dichiarazione. Il controllo di  cui  al  presente  punto  si
applica a decorrere dalla data di attuazione degli atti delegati e di
esecuzione di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto; 
      8) che ciascuna apparecchiatura radio  sia  accompagnata  dalle
istruzioni e dalle informazioni  sulla  sicurezza  almeno  in  lingua
italiana che siano,  al  pari  di  qualunque  etichettatura,  chiare,
comprensibili  e  intelligibili.  Il   personale   incaricato   dello
svolgimento dell'attivita'  ispettiva  verifica  altresi'  che  siano
accluse le istruzioni che contengono le informazioni  necessarie  per
l'uso dell'apparecchiatura radio conformemente alla sua  destinazione
d'uso e, se del caso, una descrizione degli accessori  e  componenti,
compreso il software, che  consentono  all'apparecchiatura  radio  di
funzionare come previsto e infine, per le apparecchiature  radio  che
emettono intenzionalmente onde radio, le informazioni  inerenti  alle
bande di frequenza di funzionamento dell'apparecchiatura radio  e  la
massima potenza a radiofrequenza trasmessa nelle bande  di  frequenza
in cui opera l'apparecchiatura radio; 
      9)  in  presenza  di  restrizioni  applicabili  alla  messa  in
servizio o di requisiti in materia di autorizzazione  per  l'uso,  la
disponibilita' sull'imballaggio di  informazioni  che  consentono  di
individuare gli Stati membri o la zona geografica all'interno di  uno
Stato membro in cui sussistono restrizioni alla messa in  servizio  o
requisiti in materia di autorizzazione per l'uso.  Tali  informazioni
devono essere completate nelle istruzioni accluse all'apparecchiatura
radio; 
      10)  per   ciascuna   apparecchiatura   l'operatore   economico
ispezionato deve essere in grado di presentare, se  piu'  recenti  di
dieci anni, le informazioni relative sia all'operatore economico  che
gli abbia fornito l'apparecchiatura radio sia  a  quello  a  cui  lui
l'abbia fornita; 
      11) per i tipi di  apparecchiatura  radio  nelle  categorie  di
apparecchiature caratterizzate da un basso livello di conformita'  ai
requisiti essenziali di cui all'articolo 3 del decreto,  la  presenza
del numero di identificazione attribuito dalla  Commissione  europea,
ai sensi dell'articolo 5 del decreto. Il controllo di cui al presente
punto si applica a decorrere dalla  data  di  attuazione  degli  atti
delegati e di esecuzione di cui all'articolo 5,  commi  2  e  3,  del
decreto; 
      12) che le condizioni di immagazzinamento e  di  trasporto  non
abbiano messo a rischio la conformita' dell'apparecchiatura radio  ai
requisiti di cui all'articolo 3 del decreto; 
      13)   che   non   siano   state   apportate   modifiche    alle
apparecchiature  radio  dotate   della   prescritta   marcatura   che
comportano la mancata conformita' ai requisiti essenziali; 
      14) che non si tratti di un tipo di apparecchiatura  radio  che
si trova sul mercato nonostante i provvedimenti di richiamo o  ritiro
ordinati  dal  Ministero  a  seguito  di  accertata  non  conformita'
dell'apparecchiatura  stessa  al  decreto  ovvero   sottoposto   alle
procedure di cui agli articoli da 40 a 43 del decreto; 
      15) la documentazione utile ad accertare la data di  immissione
sul mercato al fine dell'individuazione della  normativa  applicabile
ai sensi dell'articolo 48 del decreto; 
      16) che non sia promossa pubblicita'  in  qualunque  forma  per
apparecchiature radio che non rispettano le prescrizioni del decreto; 
      17) che in occasione di fiere,  esposizioni  ed  eventi  simili
siano rispettate le prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 2,  del
decreto; 
    b) presso l'importatore, relativamente alle apparecchiature radio
immesse sul mercato dal medesimo: 
      1) quanto previsto alla lettera a); 
      2) che la dichiarazione di conformita' UE sia conservata per un
periodo di 10 anni dalla data in cui l'apparecchiatura radio e' stata
immessa sul mercato; 
      3)  che  sia  stata   eseguita   da   parte   del   fabbricante
l'appropriata procedura  di  valutazione  della  conformita'  di  cui
all'articolo  17  del  decreto  e  che   sia   stata   preparata   la
documentazione tecnica; 
      4) che l'apparecchiatura radio sia costruita in  modo  tale  da
poter essere utilizzata in almeno uno Stato membro senza  violare  le
prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio; 
      5) la prova documentale che l'importatore, prima  di  immettere
l'apparecchiatura radio sul  mercato,  si  sia  accertato  presso  il
fabbricante che essa e'  conforme  ai  requisiti  essenziali  di  cui
all'articolo 3 del decreto; 
      6) ove ne ricorrano le condizioni, l'esistenza e  lo  stato  di
aggiornamento del registro di  cui  all'articolo  12,  comma  6,  del
decreto; 
    c) presso  il  fabbricante,  relativamente  alle  apparecchiature
radio immesse sul mercato dal medesimo: 
      1) quanto previsto alla lettera a) ad esclusione del numero  6)
e del numero 12); 
      2)  la  presenza  della  documentazione  tecnica   e   la   sua
rispondenza a quanto indicato all'articolo 21 commi 1,  2  e  3,  del
decreto; 
      3)  il  rispetto  delle  disposizioni   del   decreto   e,   in
particolare,     di     quelle     concernenti     la     conformita'
dell'apparecchiatura   radio   ai   requisiti   essenziali   di   cui
all'articolo 3 del decreto, che per l'apparecchiatura radio sia stata
eseguita la relativa procedura di valutazione di conformita'  di  cui
all'articolo 17 del decreto e che l'apparecchiatura sia costruita  in
modo tale da poter essere utilizzata in almeno uno Stato membro senza
violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio; 
      4)  che  la  documentazione  tecnica,   la   dichiarazione   di
conformita' UE e, rispettivamente a seconda che sia stata adottata la
procedura per la valutazione della conformita'  di  cui  all'allegato
III o IV del decreto, il certificato UE del tipo o la  documentazione
di cui all'allegato IV, paragrafo 6, del  decreto,  siano  conservate
per un periodo di 10 anni dalla data in cui  l'apparecchiatura  radio
e' stata immessa sul mercato; 
      5) ove ne ricorrano le condizioni, l'esistenza e  lo  stato  di
aggiornamento del registro di  cui  all'articolo  10,  comma  5,  del
decreto; 
    d)  presso  l'importatore  o  il  distributore  in  qualita'   di
fabbricante ai sensi dell'articolo 14 del decreto, ovvero  presso  il
rappresentante  autorizzato  stabilito  in  Italia  del  fabbricante,
purche'  specificato   nel   mandato,   a   seconda   del   tipo   di
apparecchiatura e della procedura adottata  dal  fabbricante  per  la
valutazione della conformita' di quanto previsto dalla lettera c). 
  3. Per l'espletamento dei controlli sulle apparecchiature radio  in
servizio o in uso sono da verificare: 
    1) che siano dotate della marcatura CE; 
    2)  che  non  siano  state  installate  o  siano  utilizzate   in
violazione delle relative restrizioni d'uso; 
    3) per le categorie o classi di apparecchiature radio specificate
all'articolo  4,  comma  2,  del  decreto,  che  le  combinazioni  di
apparecchiature radio e del  software  installato  siano  tra  quelle
previste nella dichiarazione di cui  all'articolo  4,  comma  1,  del
decreto. Il controllo di cui al presente punto si applica a decorrere
dalla data di attuazione degli atti delegati e di esecuzione  di  cui
all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto; 
    4) che siano sottoposte  a  corretta  manutenzione  ovvero  siano
utilizzate per i fini previsti dal fabbricante; 
    5) che non siano state apportate modifiche  alle  apparecchiature
dotate  della  prescritta  marcatura  che   comportano   la   mancata
conformita' ai requisiti essenziali; 
    6) la documentazione utile ad accertare la data di immissione sul
mercato al fine dell'individuazione della  normativa  applicabile  ai
sensi dell'articolo 48 del decreto. 
  4. Fatta salva  l'applicazione  del  comma  7,  qualora  durante  i
controlli di cui ai commi  2  e  3,  il  personale  incaricato  dello
svolgimento dell'attivita' ispettiva  abbia  motivi  sufficienti  per
ritenere che un'apparecchiatura radio possa presentare un rischio per
la salute o l'incolumita' delle persone o  per  altri  aspetti  della
protezione del pubblico interesse di cui al decreto, ne da' immediata
comunicazione   all'ufficio   di   appartenenza   dell'   Ispettorato
competente; il responsabile di detto  ufficio  informa  la  Direzione
generale  per  la  pianificazione  e  la   gestione   dello   spettro
radioelettrico  per  l'espletamento  degli   adempimenti   successivi
allegando alla comunicazione una dettagliata relazione tecnica. 
  5.  Il  personale  incaricato  dello   svolgimento   dell'attivita'
ispettiva annota sul verbale di accertamento di cui  all'articolo  4,
gli  elementi  utili  a  valutare  il  comportamento   dell'operatore
economico ispezionato relativamente ai  rispettivi  obblighi  di  cui
all'articolo  10,  commi  11  e  12,  all'articolo   11,   comma   2,
all'articolo 12, commi 2 ultimi due periodi, 7 e  9,  e  all'articolo
13, commi 2,  ultimi  due  periodi,  4  e  5,  del  decreto.  Indica,
altresi', se ci siano elementi utili  per  ritenere  che  i  soggetti
sopra indicati abbiano fornito notizie, informazioni e documentazione
false. 
  6. Qualora il personale incaricato dello svolgimento dell'attivita'
ispettiva accerti che, a norma dell'articolo 20, comma 1, del decreto
l'apposizione  della  marcatura  CE  non  sia  possibile  o  non  sia
consentita a causa della natura dell'apparecchiatura radio, ne annota
le relative cause nel verbale di accertamento. 
  7.  Il  personale  incaricato  dello   svolgimento   dell'attivita'
ispettiva   puo'   procedere   al    prelievo    dell'apparecchiatura
conformemente all'articolo 39, comma 2, del decreto. 
  8. In occasione di fiere, esposizioni ed eventi simili, fatta salva
l'applicazione dell'articolo 46, comma 10, del decreto, il  personale
incaricato dello svolgimento dell'attivita'  ispettiva,  qualora  non
siano state rispettate le prescrizioni di cui all'articolo  9,  comma
2,  primo  periodo,  del  decreto   stesso,   procede   al   prelievo
dell'apparecchiatura, a meno di immediata regolarizzazione.
Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti agli articoli 39, 40, 41, 42  e  43
          del decreto legislativo 22 giugno  2016,  n.  128  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 9 del citato  decreto  legislativo
          22 giugno 2016, n. 128, cosi' recita: 
              «Art.  9  (Libera  circolazione  delle  apparecchiature
          radio). - 1. Non e' ostacolata, per motivi  attinenti  agli
          aspetti disciplinati  dal  presente  decreto,  la  messa  a
          disposizione  sul  mercato  nel  territorio  nazionale   di
          apparecchiature radio conformi al presente decreto. 
              2. In occasione di fiere, esposizioni ed eventi simili,
          e' ammessa l'esposizione di apparecchiature radio  che  non
          rispettano  il  presente  decreto,  purche'  un'indicazione
          visibile segnali chiaramente che tali  apparecchiature  non
          possono essere messe a disposizione sul mercato o messe  in
          servizio fino a quando esse non siano state  rese  conformi
          al presente decreto. La  dimostrazione  di  apparecchiature
          radio puo' avvenire  solo  a  condizione  che  siano  state
          adottate misure adeguate, secondo quanto  prescritto  dalla
          normativa  vigente,  per  evitare   interferenze   dannose,
          perturbazioni elettromagnetiche e rischi per la salute o la
          sicurezza di persone, animali domestici o beni.». 
              -Il testo degli articoli 20 e  21  del  citato  decreto
          legislativo 22 giugno 2016, n. 128 cosi' recita: 
              «Art. 20 (Regole e condizioni per  l'apposizione  della
          marcatura CE e del numero di identificazione dell'organismo
          notificato). - 1. La marcatura CE deve  essere  apposta  in
          modo visibile, leggibile e indelebile  sull'apparecchiatura
          radio o sulla relativa targhetta, a meno che cio'  non  sia
          possibile  o  non  sia  consentito  a  causa  della  natura
          dell'apparecchiatura radio. La  marcatura  CE  deve  essere
          apposta in modo visibile e leggibile sull'imballaggio. 
              2. La  marcatura  CE  e'  apposta  sull'apparecchiatura
          radio prima della sua immissione sul mercato. 
              3.  La  marcatura  CE  e'   seguita   dal   numero   di
          identificazione  dell'organismo  notificato,  qualora   sia
          applicata la procedura di valutazione della conformita'  di
          cui  all'allegato  IV.   Il   numero   di   identificazione
          dell'organismo  notificato  ha  la  stessa  altezza   della
          marcatura CE. Il numero di  identificazione  dell'organismo
          notificato e' apposto dall'organismo notificato  stesso  o,
          in base alle sue istruzioni,  dal  fabbricante  o  dal  suo
          rappresentante autorizzato. 
              4. Il Ministero assume  le  iniziative  necessarie  per
          garantire   un'applicazione   corretta   del   regime   che
          disciplina la marcatura CE e promuove le  azioni  opportune
          contro l'uso improprio di tale marcatura. 
              Art.   21   (Documentazione   tecnica).   -    1.    La
          documentazione tecnica contiene tutti i dati necessari o  i
          dettagli relativi agli strumenti utilizzati dal fabbricante
          per garantire la conformita' delle apparecchiature radio ai
          requisiti essenziali di cui all'art. 3. Essa include almeno
          gli elementi indicati nell'allegato V. 
              2.  La  documentazione  tecnica  e'   preparata   prima
          dell'immissione sul mercato dell'apparecchiatura  radio  ed
          e' continuamente aggiornata. 
              3.  La  documentazione  tecnica  e  la   corrispondenza
          riguardanti la procedura di esame UE del tipo sono  redatte
          in lingua italiana o in lingua inglese. 
              4. Se la documentazione  tecnica  non  e'  conforme  ai
          commi 1, 2 e 3 del presente articolo, e di conseguenza  non
          fornisce dati o mezzi pertinenti sufficienti ad  assicurare
          la  conformita'  dell'apparecchiatura  radio  ai  requisiti
          essenziali di cui all'art. 3, l'autorita'  di  sorveglianza
          del mercato puo' chiedere al fabbricante o  all'importatore
          di far eseguire, a loro spese, una prova da un  laboratorio
          accreditato dall'autorita' di sorveglianza del mercato,  ai
          sensi del  decreto  del  Ministro  delle  comunicazioni  25
          febbraio 2002, n. 84, entro un termine specifico al fine di
          verificare la conformita' ai requisiti  essenziali  di  cui
          all'art. 3.». 
              - Il testo dell'art. 46 del citato decreto  legislativo
          22 giugno 2016, n. 128, cosi' recita: 
              «Art.  46  (Sanzioni).  -  1.  Salvo   che   il   fatto
          costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che mette
          a   disposizione   sul   mercato   in    qualunque    forma
          apparecchiature radio non conformi ai requisiti  essenziali
          di cui all'art. 3, oppure apparecchiature per le quali  non
          e' stata eseguita la relativa procedura di  valutazione  di
          conformita' di cui all'art. 17, oppure apparecchiature  non
          costruite in modo tale da poter essere utilizzate in almeno
          uno Stato membro senza violare le prescrizioni  applicabili
          sull'uso dello spettro radio, e' assoggettato alla sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro  5.292  a
          euro 31.755 e del pagamento di una somma da euro 26 a  euro
          158 per ciascuna apparecchiatura. In ogni caso la  sanzione
          amministrativa non puo' superare la  somma  complessiva  di
          euro 132.316. Alla stessa sanzione e' assoggettato chiunque
          apporta  modifiche  alle   apparecchiature   dotate   della
          prescritta marcatura che comportano mancata conformita'  ai
          requisiti essenziali. 
              2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante
          o l'importatore che mette a  disposizione  sul  mercato  in
          qualunque forma apparecchiature radio che presentano almeno
          una delle non conformita' di  cui  all'art.  43,  comma  1,
          lettere  da  a)  ad  l),  e'  assoggettato  alla   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro  1.322  a
          euro 15.877 e del pagamento di una somma da euro 13 a  euro
          78 per ciascuna apparecchiatura. In ogni caso  la  sanzione
          amministrativa non puo' superare la  somma  complessiva  di
          euro 132.316. 
              3.  Salvo  che   il   fatto   costituisca   reato,   il
          distributore  che  mette  a  disposizione  sul  mercato  in
          qualunque forma apparecchiature radio che presentano  anche
          una soltanto delle non  conformita'  di  cui  all'art.  43,
          comma 1, lettere da a) a d) e da g) ad l), e'  assoggettato
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          euro 1.322 a euro 15.877 e del pagamento di  una  somma  da
          euro 13 a euro 78 per  ciascuna  apparecchiatura.  In  ogni
          caso la sanzione amministrativa non puo' superare la  somma
          complessiva di euro 132.316. 
              4. Il rappresentante autorizzato ai sensi dell'art.  11
          del presente decreto che, in relazione  agli  obblighi  ivi
          previsti abbia ricevuto dal fabbricante un mandato  scritto
          che lo autorizza ad agire a suo nome e purche'  specificato
          nel mandato, in presenza delle violazioni di  cui  all'art.
          43, comma 1, lettere da a), b), c), d), e), g), h), i), l),
          n) ed o),  e'  assoggettato  alle  sanzioni  amministrative
          indicate nei commi 1 e 2. Il rappresentante autorizzato  e'
          inoltre  assoggettato  alla  sanzione  amministrativa   del
          pagamento di una somma da euro 5.292 a euro 31.755  se  non
          ottempera all'obbligo di cui all'art. 11, comma 2,  lettera
          a), ovvero alla sanzione amministrativa  del  pagamento  di
          una somma da euro 1.322 a euro 15.877 se non ottempera agli
          obblighi di cui all'art. 11, comma 2,  lettera  b),  ovvero
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          euro 1.322 a euro 7.938 se non ottempera all'obbligo di cui
          all'art. 11, comma 2, lettera c). 
              5.  Chiunque  installa  per   attivita'   professionale
          apparecchiature radio che presentano almeno una  delle  non
          conformita' di cui all'art. 43, comma 1, lettere a)  e  b),
          ovvero le installa in violazione delle relative restrizioni
          d'uso e'  assoggettato  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 15.877. 
              6. Fatti salvi i commi 1,  2  e  3,  il  fabbricante  e
          l'importatore che non ottemperano  anche  ad  uno  soltanto
          degli obblighi rispettivamente di  cui  agli  articoli  10,
          comma 4, e 12, comma  2,  ultimi  due  periodi,  e  8  sono
          assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento  di
          una somma da  euro  5.292  a  euro  31.755.  Alla  medesima
          sanzione e' assoggettato il distributore che non  ottempera
          anche ad uno soltanto degli obblighi di cui  agli  all'art.
          13, comma 2, ultimi due periodi. Fatti salvi i commi 1, 2 e
          3, il fabbricante e l'importatore che non ottemperano anche
          ad uno soltanto degli obblighi rispettivamente di cui  agli
          all'art. 10, commi 5, 11 e 12, e all'art. 12, commi  4,  5,
          6, 7 e 9, sono assoggettati  alla  sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 15.877.  E'
          assoggettato alla sanzione di  cui  al  periodo  precedente
          anche il  distributore  che  non  ottempera  anche  ad  uno
          soltanto degli obblighi di cui agli all'art. 13, commi 3, 4
          e 5. 
              7. Fatta salva  l'eventuale  sanzione  gia'  applicata,
          l'operatore economico interessato che non ottempera entro i
          tempi prescritti ai provvedimenti di ritiro o richiamo  dal
          mercato emanati dal Ministero ai sensi degli articoli 40  e
          42, ovvero non ottempera  ai  provvedimenti  emanati  dagli
          Ispettorati  territoriali  del  Ministero  dello   sviluppo
          economico competenti ai  sensi  del  decreto  del  Ministro
          dello  sviluppo  economico  17  luglio  2014  e  successive
          modificazioni, ai sensi dell'art. 43, e' assoggettato  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          1.322 a euro 7.938. 
              8.  Gli  operatori   economici   che   direttamente   o
          indirettamente    pubblicizzano    in    qualunque    forma
          apparecchiature  radio  difformi  dalle  prescrizioni   del
          presente decreto sono assoggettati, secondo  le  rispettive
          responsabilita' derivanti dall'appartenenza alla  tipologia
          di operatori economici definita nel presente decreto,  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          3.308 a euro 19.847. 
              9.  Chiunque  utilizza  apparecchiature,  conformi   al
          presente decreto, ma non sottoposte a corretta manutenzione
          ovvero non le utilizza per i fini previsti dal  fabbricante
          o apporta per uso personale modifiche alle  apparecchiature
          dotate della prescritta marcatura che comportano la mancata
          conformita' ai requisiti essenziali di cui all'art.  3,  e'
          assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento  di
          una somma da euro 331 a euro 1.984. 
              10. Le apparecchiature radio messe a  disposizione  del
          mercato o in esercizio che presentano  anche  una  soltanto
          delle non conformita' di cui all'art. 43, comma 1,  lettere
          a), b), c), d), e), h), m), n) ed o), sono assoggettate  al
          sequestro amministrativo. 
              11. Fatta salva la  sanzione  gia'  applicata,  decorso
          inutilmente il termine di sei mesi dalla richiesta di porre
          fine allo stato di non  conformita'  di  cui  all'art.  43,
          comma 1, il Ministero provvede a  limitare  o  proibire  la
          messa a disposizione sul mercato dell'apparecchiatura radio
          o garantisce che sia richiamata o ritirata dal mercato e  a
          confiscare le apparecchiature sequestrate. 
              12. Chi scientemente, salvo che  il  fatto  costituisca
          reato,  nell'ambito  dello  svolgimento  dell'attivita'  di
          sorveglianza del mercato fornisce notizie,  informazioni  e
          documentazione  false   e'   assoggettato   alla   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro  3.350  a
          euro 20.000. 
          13. Le  sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste  dal
          presente decreto  sono  rivalutate  ogni  cinque  anni  con
          decreto   direttoriale   del   Ministero   dello   sviluppo
          economico, in misura pari all'indice ISTAT  dei  prezzi  al
          consumo previo arrotondamento all'unita' di euro secondo il
          seguente criterio: se la parte decimale e' inferiore  a  50
          centesimi l'arrotondamento va effettuato per difetto, se e'
          uguale o superiore a 50 l'arrotondamento va effettuato  per
          eccesso. L'importo  della  sanzione  pecuniaria  rivalutato
          secondo i predetti criteri si applica esclusivamente per le
          violazioni commesse successivamente alla data di entrata in
          vigore del decreto direttoriale che lo prevede.».
                               Art. 4 

               Modalita' di espletamento dei controlli 

  1. I  controlli  di  cui  all'articolo  3  e,  ove  necessario  gli
accertamenti  tecnici,   sono   svolti   dal   personale   incaricato
all'attivita'   ispettiva   attraverso   l'espletamento   di   visite
ispettive. Al termine della visita ispettiva e' compilato il  verbale
di accertamento, accompagnato da eventuali relazioni tecniche. 
  2.  Il  personale  incaricato  dello   svolgimento   dell'attivita'
ispettiva e' autorizzato a svolgere le  visite  ispettive  presso  le
sedi ed in tutti gli altri luoghi  di  esercizio  dell'attivita'  del
fabbricante, del suo rappresentante autorizzato,  dell'importatore  e
del distributore delle apparecchiature radio messe a disposizione sul
mercato. Il personale  incaricato  dello  svolgimento  dell'attivita'
ispettiva e' altresi' autorizzato  a  svolgere  le  visite  ispettive
sulle apparecchiature radio in servizio o in uso. 
  3. Ove lo  ritenga  utile  per  lo  svolgimento  dei  controlli  di
competenza,  il  personale  incaricato  ha  facolta'  di   effettuare
sopralluoghi e verifiche anche presso  sedi  secondarie,  succursali,
magazzini, impianti e altre  dipendenze  in  genere,  di  sentire  in
contraddittorio  il  responsabile  o  i  dipendenti  delle  strutture
ispezionate, dandone conto nel verbale di accertamento. 
  4. Il personale di cui al comma  2  del  presente  articolo  ha  il
potere di acquisire tutta la documentazione inerente alla conformita'
dell'apparecchiatura radio, di estrarne copia e riprodurne atti. 
  5. Nei casi in cui procurino o possano procurare danni alle reti di
telecomunicazione, interferenze  ad  altri  servizi  tutelati  ovvero
possano presentare i rischi di cui agli  articoli  da  40  a  42  del
decreto, le apparecchiature radio in servizio o in uso,  se  lasciate
in giudiziale custodia al soggetto ispezionato, sono disalimentate  e
suggellate. 
  6. Il personale incaricato preleva il numero di apparecchi ritenuto
necessario  per  le  verifiche   tecniche,   nonche'   sequestra   le
apparecchiature ai sensi dell'articolo  46,  comma  10,  del  decreto
presso: 
    a) il fabbricante o il suo rappresentante  autorizzato  stabilito
in Italia; 
    b)  l'importatore  o  comunque  presso  la  persona  responsabile
dell'immissione dell'apparecchiatura radio sul mercato; 
    c) i distributori; 
    d) gli utilizzatori. 
  7. Gli organi di Polizia che, nell'ambito delle proprie  competenze
effettuino prelievi o sequestri di apparecchiature radio  di  cui  al
decreto,  consegnano  le  suddette  apparecchiature   al   competente
Ispettorato territoriale. 
  8. Il fabbricante  o  il  suo  rappresentante  autorizzato,  ovvero
l'importatore, possono decidere il  ritiro  dell'apparecchiatura  dal
mercato per evitare le verifiche di laboratorio e l'eventuale accollo
delle relative spese. 
  9. Il responsabile della visita  ispettiva,  al  rientro  in  sede,
consegna l'originale  del  verbale  all'Ispettorato  territoriale  di
appartenenza  per  i  successivi  adempimenti.  In  ogni   caso,   il
responsabile dell'Ispettorato  territoriale,  entro  quindici  giorni
dalla  verifica,  invia  al  Ministero  dello  sviluppo  economico  -
Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello  spettro
radioelettrico, per via telematica  copia  del  verbale  redatto  dal
responsabile di ciascuna  visita  ispettiva,  ivi  inclusa  tutta  la
documentazione acquisita ed  eventuali  provvedimenti  di  competenza
gia' adottati. 
  10. Nel caso in cui il verbale sia redatto da organi di Polizia, il
documento e' trasmesso  sollecitamente  all'Ispettorato  territoriale
competente per il seguito di competenza. 
  11. Il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale  per
la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico emette i
provvedimenti di richiamo o di ritiro dell'apparecchiatura  radio  di
cui all'articolo 46, comma 11, del decreto dopo aver sentito, se  del
caso, la Commissione consultiva. 
  12. Oltre a quanto previsto dal presente regolamento in materia  di
controlli si applicano le disposizioni degli articoli da 15 a 29  del
regolamento (CE) n. 765/2008 citato in premessa. 
  13. Oltre a  quanto  previsto  dal  presente  regolamento  e  dalla
specifica normativa di settore in materia di sanzioni si applicano le
disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative contenute
nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
Note all'art. 4: 
              - Per i  riferimenti  agli  articoli  40,  41,  42  del
          decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128  si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              - Per i riferimenti all'art. 46 del decreto legislativo
          22 giugno 2016, n. 128 si veda nelle note all'articolo 3. 
              - Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 765/2008 del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 9  luglio  2008,  si
          veda nelle note alle premesse.
                               Art. 5 

Elenco del personale incaricato allo  svolgimento  dell'attivita'  di
                              controllo 

  1. Il Ministero dello sviluppo economico - Direzione  generale  per
la pianificazione e la gestione dello spettro  radioelettrico,  tiene
l'elenco del  personale  incaricato  allo  svolgimento  delle  visite
ispettive relative alla sorveglianza del mercato di cui  all'articolo
39 del decreto. 
  2. All'atto dell'iscrizione nell'elenco, al suddetto  personale  e'
attribuito un numero di posizione. 
  3. Il personale iscritto nell'elenco e' tenuto alla riservatezza  e
al segreto d'ufficio nei confronti dei terzi.
Note all'art. 5: 
              - Per i riferimenti all'art. 39 del decreto legislativo
          22 giugno 2016, n. 128 si veda nelle note alle premesse.
                               Art. 6 

                      Verifiche di laboratorio 

  1. In attuazione di quanto indicato all'articolo 39,  comma  3  del
decreto,  se  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  -  Direzione
generale  per  la  pianificazione  e  la   gestione   dello   spettro
radioelettrico ritiene necessarie ulteriori verifiche di laboratorio,
rispetto agli eventuali  accertamenti  tecnici  gia'  eseguiti  dagli
Ispettorati territoriali competenti ai sensi dell'articolo  4,  comma
1, incarica della loro effettuazione un laboratorio  accreditato  per
la  materia  trattata,  ovvero,  qualora  non   esistano   laboratori
accreditati  allo  scopo,  un  organismo  notificato  sotto  la   cui
responsabilita' dovranno essere effettuate le prove. Analogamente  si
procede  per  l'incarico  dell'effettuazione   delle   verifiche   di
laboratorio finalizzate alla  valutazione  di  cui  all'articolo  40,
comma 1, del decreto. 
  2. Qualora ai fini dell'espletamento degli accertamenti tecnici  di
cui all'articolo 4, comma 1, o delle verifiche di laboratorio di  cui
al comma 1 si debba  provvedere  al  trasporto  dell'apparecchiatura,
esso  avviene  utilizzando  gli  imballaggi   originali   ovvero   in
contenitori opportunamente sigillati. 
  3. Il fabbricante o il  suo  rappresentante  autorizzato  stabilito
nell'Unione europea e'  invitato  a  presenziare  alle  verifiche  di
laboratorio e ad  esaminare  in  contraddittorio  i  risultati  delle
verifiche stesse. 
  4.  Al  termine  dell'attivita'  e'  redatto  un   rapporto   sulle
verifiche.  La  verifica  dell'apparecchiatura  e'   effettuata   con
sollecitudine con conseguente restituzione in tempi brevi,  salvo  in
caso di sequestro. La restituzione deve avvenire entro il termine  di
centoventi  giorni  in  caso  di  prelievo.  Qualora  siano  rilevate
difformita' sono adottati i provvedimenti del caso ed il  fabbricante
o il  suo  rappresentante  autorizzato,  ovvero  l'importatore,  sono
tenuti  al  rimborso  delle  spese  connesse   all'esecuzione   delle
verifiche di laboratorio, al trasporto, al deposito e ad  ogni  altro
onere sostenuto dall'amministrazione, ferma  restando  l'applicazione
delle sanzioni previste.
Note all'art. 6: 
              - Per i riferimenti all'art. 39 del decreto legislativo
          22 giugno 2016, n. 128 si veda nelle note alle premesse.
                               Art. 7 

                             Abrogazioni 

  1. Dalla data di entrata in  vigore  del  presente  regolamento  e'
abrogato il decreto del Ministro delle comunicazioni 30 ottobre 2002,
n. 275. 
  Il presente provvedimento sara' trasmesso agli organi di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

      Roma, 7 aprile 2017 

                                                 Il Ministro: Calenda 

Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2017 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 620
          Note all'art. 7: 
              -  Il  decreto  del  Ministro  delle  comunicazioni  30
          ottobre  2002,   n.   275   (Regolamento   concernente   la
          sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature  radio  e
          sulle  apparecchiature  terminali  di   telecomunicazione),
          abrogato dal  presente  regolamento,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2002, n. 298.