Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128. (17G00111) (GU Serie Generale n.147 del 26-06-2017) note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/07/2017
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/1993; Visto il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, recante attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE; Visto l'articolo 39, comma 2, del citato decreto legislativo 22 giugno 2016, n.128, che demanda ad un apposito regolamento del Ministro dello sviluppo economico il compito di disciplinare le modalita' secondo cui sono effettuati i controlli inerenti alla sorveglianza sulla conformita' a quanto stabilito dal decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, delle apparecchiature radio immesse sul mercato ovvero delle apparecchiature messe a disposizione del mercato e di quelle messe in esercizio; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 30 ottobre 2002, n. 275, recante regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio e sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2014, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 17 novembre 2016; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Finalita', definizioni, adeguamento alla normativa europea delegata e di esecuzione 1. Il presente regolamento ha lo scopo di determinare le modalita' di svolgimento dei controlli inerenti alla sorveglianza sulla conformita' delle apparecchiature radio immesse sul mercato ovvero delle apparecchiature messe a disposizione sul mercato e di quelle in servizio e in uso, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128. 2. Ferme le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, ai fini del presente regolamento si intende per: a) decreto: il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 citato in premessa; b) Commissione consultiva: la Commissione consultiva di cui all'articolo 44 del decreto; c) ispettorati territoriali: gli ispettorati territoriali della Direzione generale per le attivita' territoriali del Ministero dello sviluppo economico; d) apparecchiature radio in servizio: apparecchiatura radio messa in servizio ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), o dell'articolo 48, comma 1, del decreto; e) apparecchiature radio in uso: apparecchiatura radio utilizzata successivamente alla messa in servizio ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), o dell'articolo 48, comma 1, del decreto.
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis.L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti daldecreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 e' pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218. - Il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 (Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale 14 luglio 2016, n.163. - Il testo degli articoli 39, 40, 41, 42 e 43 del citato decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, cosi' recita: «Art. 39 (Sorveglianza del mercato e controllo delle apparecchiature radio). - 1. Il Ministero e' l'autorita' di sorveglianza del mercato ed effettua tale attivita' anche in collaborazione con gli organi di Polizia di cui all'art. 1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico competenti per la materia disciplinata dal presente decreto ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014, e successive modificazioni, irrogano le sanzioni di cui all'art. 46. 2. Il Ministero effettua la sorveglianza sulla conformita' a quanto stabilito dal presente decreto delle apparecchiature immesse sul mercato ovvero delle apparecchiature messe a disposizione sul mercato e di quelle messe in esercizio, anche mediante prelievo delle apparecchiature medesime, conformemente agli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. In particolare controlla in modo appropriato e su scala adeguata le caratteristiche delle apparecchiature radio attraverso verifiche documentarie e, se del caso, verifiche fisiche e di laboratorio, sulla base di adeguato campionamento. In tale attivita' tiene conto di principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni. Ai fini del presente articolo e dei successivi articoli da 40 a 43, gli operatori economici cooperano, ove necessario, con il Ministero. I controlli sono effettuati secondo le modalita' stabilite con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. 3. Le verifiche di laboratorio di cui al comma 2 hanno lo scopo di accertare la rispondenza delle apparecchiature ai requisiti essenziali di cui all'art. 3, alle norme armonizzate di cui all'art. 16 e alle altre specifiche tecniche utilizzate dal fabbricante, se applicate, e sono effettuate presso i laboratori dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione o presso laboratori privati accreditati secondo la procedura richiamata al comma 4; se non esistono laboratori accreditati allo scopo, le prove sono effettuate sotto la responsabilita' di un organismo notificato. Il Ministero accredita i laboratori di prova sentita una commissione tecnico-consultiva, nominata dal Ministero stesso, di cui sono chiamati a far parte almeno un rappresentante per ciascuno degli organismi di normazione italiani. I laboratori di prova accreditati effettuano le prove di conformita' delle apparecchiature alle norme per le quali hanno ricevuto l'accreditamento. 4. I laboratori di prova accreditati non possono dipendere direttamente dall'organizzazione del fabbricante o di un operatore di rete ovvero di un fornitore di servizi di comunicazione elettronica; devono essere liberi da influenze esterne, possedere un'adeguata capacita' per quanto attiene alla competenza ed alle attrezzature ed essere forniti di tutte le apparecchiature di misura per l'esecuzione delle prove. L'istruttoria relativa all'accreditamento dei laboratori viene svolta con l'impegno di riservatezza verso terzi. La procedura di rilascio dell'accreditamento, dell'effettuazione della sorveglianza e del rinnovo dell'accreditamento stesso e' disciplinata dal decreto del Ministro delle comunicazioni 25 febbraio 2002, n. 84. Ai fini dell'accreditamento, della sorveglianza e del rinnovo si applica la normativa vigente per le prestazioni rese a terzi da parte del Ministero. 5. L'accreditamento puo' essere sospeso dal Ministero sentita la commissione tecnica di cui al comma 3, per un periodo massimo di sei mesi nel caso di inosservanza da parte del laboratorio degli impegni assunti. L'accreditamento e' revocato dal Ministero stesso, sentita la commissione: a) nel caso in cui il laboratorio non ottempera, con le modalita' e nei tempi indicati, a quanto stabilito nell'atto di sospensione; b) nel caso in cui sono venuti meno i requisiti accertati al momento del rilascio dell'accreditamento. 6. Le misure di cui agli articoli da 40 a 43 sono adottate dal Ministero con provvedimento motivato e notificato all'operatore interessato con l'indicazione dei mezzi di impugnativa e del termine entro cui e' possibile ricorrere. Prima dell'adozione del provvedimento di cui al presente comma, il Ministero, sempre che tale consultazione non sia resa impossibile dall'urgenza della misura da adottare, giustificata dalle prescrizioni a tutela della salute, della sicurezza o da altri motivi connessi agli interessi pubblici oggetto della pertinente normativa comunitaria di armonizzazione, da' la possibilita' all'operatore interessato di essere ascoltato entro un periodo non inferiore ai dieci giorni. Se il provvedimento e' stato adottato senza sentire l'operatore, a quest'ultimo e' data l'opportunita' di essere sentito non appena possibile e la misura adottata e' tempestivamente riesaminata. Ogni misura di cui gli articoli da 40 a 43 adottata dal Ministero e' tempestivamente ritirata o modificata non appena l'operatore economico dimostri di aver risolto la non conformita'. 7. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti adottati dal Ministero ai sensi degli articoli da 40 a 43, sono a carico dei soggetti destinatari dei provvedimenti medesimi. Il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato o l'importatore dell'apparecchiatura per la quale il Ministero ha rilevato difformita' a quanto previsto dal presente decreto, e' tenuto al pagamento delle spese connesse all'esecuzione delle prove, del deposito, del trasporto e ogni altro onere sostenuto ferma restando l'applicazione della sanzione prevista. Art. 40 (Procedura a livello nazionale per le apparecchiature radio che presentano rischi). - 1. Qualora il Ministero abbia motivi sufficienti per ritenere che un'apparecchiatura radio disciplinata dal presente decreto presenti un rischio per la salute o l'incolumita' delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente decreto, effettua una valutazione dell'apparecchiatura radio interessata che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente decreto. Se nel corso della valutazione di cui al precedente periodo il Ministero conclude che l'apparecchiatura radio non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 46, chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l'apparecchiatura radio conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarla dal mercato o di richiamarla entro un termine ragionevole e proporzionale alla natura del rischio, a seconda dei casi. Il Ministero ne informa l'organismo notificato competente coinvolto nelle procedure di valutazione della conformita'. 2. Qualora il Ministero ritenga che l'inadempienza non sia ristretta al territorio nazionale, informa la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che ha chiesto all'operatore economico di prendere. 3. L'operatore economico prende tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutte le apparecchiature radio interessate che ha messo a disposizione sull'intero mercato dell'Unione europea. 4. Qualora l'operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il termine di cui al comma 1, secondo periodo, il Ministero adotta tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione dell'apparecchiatura radio sul mercato nazionale, per ritirarla da tale mercato o per richiamarla. Il Ministero informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri di tali misure. 5. Le informazioni di cui al comma 4, ultimo periodo, includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione dell'apparecchiatura radio non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformita' e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonche' gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, il Ministero indica se l'inadempienza sia dovuta: a) alla non conformita' dell'apparecchiatura radio ai pertinenti requisiti essenziali di cui all'art. 3; oppure; b) alle carenze nelle norme armonizzate di cui all'art. 16, che conferiscono la presunzione di conformita'. 6. Quando la procedura a norma del presente articolo e' stata avviata dall'autorita' di un altro Stato membro, il Ministero informa tempestivamente la Commissione europea e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non conformita' dell'apparecchiatura radio interessata e, in caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, delle proprie obiezioni. 7. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 4, ultimo periodo, uno Stato membro o la Commissione europea non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presa dal Ministero, tale misura e' ritenuta giustificata. Il Ministero garantisce che siano adottate tempestivamente le opportune misure restrittive in relazione all'apparecchiatura radio in questione quali il suo ritiro dal mercato. Art. 41 (Procedura di salvaguardia dell'Unione). - 1. Se, all'esito procedura di cui all'art. 40, commi 3 e 4, sono sollevate obiezioni sulla misura provvisoria presa dal Ministero o da altra autorita' di sorveglianza di altro Stato membro e, a seguito della consultazione da essa avviata, la Commissione europea decide, mediante propri atti di esecuzione, che: a) le misure adottate dal Ministero non sono giustificate, il Ministero stesso adotta tutti i provvedimenti necessari per conformarsi a tale decisione, revocando la misura nazionale precedentemente adottata. I provvedimenti sono emanati all'atto del ricevimento della decisione della Commissione europea; b) le misure adottate dal Ministero o da altra autorita' di sorveglianza di altro Stato membro sono giustificate, il Ministero adotta tutti i provvedimenti necessari per conformarsi a tale decisione, adottando tutte le misure necessarie per garantire che l'apparecchiatura radio non conforme sia ritirata o richiamata dal mercato e ne informa la Commissione europea. I provvedimenti sono emanati all'atto del ricevimento della decisione della Commissione europea. Art. 42 (Apparecchiature radio conformi che presentano rischi). - 1. Se il Ministero, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'art. 40, comma 1, ritiene che un'apparecchiatura radio, pur conforme al presente decreto, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente decreto, chiede all'operatore economico interessato di far si' che tale apparecchiatura radio, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti piu' tale rischio o che l'apparecchiatura radio sia, a seconda dei casi, ritirata dal mercato o richiamata entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio. 2. L'operatore economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti di tutte le apparecchiature radio interessate da esso messe a disposizione sull'intero mercato dell'Unione europea. 3. Il Ministero informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i particolari disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione dell'apparecchiatura radio interessata, la sua origine e la catena di fornitura dell'apparecchiatura radio, la natura dei rischi connessi, nonche' la natura e la durata delle misure nazionali adottate. 4. Il Ministero adotta, conformemente alla normativa vigente, i provvedimenti necessari per attuare gli atti di esecuzione della Commissione europea previsti dall'art. 42, paragrafo 4, della direttiva 2014/53/UE. Art. 43 (Procedura a livello nazionale per le apparecchiature radio non conformi). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 39 e 46, il Ministero ingiunge all'operatore economico interessato di porre fine, entro il termine perentorio di sei mesi, alla situazione di non conformita' quando, all'esito dei controlli di cui all'art. 39, comma 2, verifica che: a) la marcatura CE e' stata apposta in violazione dell'art. 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'art. 20 del presente decreto; b) la marcatura CE non e' stata apposta secondo le prescrizioni dell'art. 20, comma 1, del presente decreto; c) il numero di identificazione dell'organismo notificato, quando si applica la procedura di valutazione della conformita' di cui all'allegato IV, e' stato apposto in violazione dell'art. 20 o non e' stato apposto; d) non e' stata compilata la dichiarazione di conformita' UE; e) non e' stata compilata correttamente la dichiarazione di conformita' UE; f) la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta; g) le informazioni di cui agli articoli 10, commi 6 o 7, e 12, comma 3, sono assenti, false o incomplete; h) l'apparecchiatura radio non e' corredata delle informazioni relative all'uso previsto dell'apparecchiatura radio, della dichiarazione di conformita' UE o delle restrizioni d'uso rispettivamente di cui all'art. 10, commi 8, 9 e 10; i) non sono soddisfatti i requisiti in materia di identificazione degli operatori economici di cui all'art. 15; l) e' stato violato l'art. 5; m) l'apparecchiatura radio non e' conforme ai requisiti essenziali di cui all'art. 3 del presente decreto; n) per l'apparecchiatura radio non e' stata eseguita la relativa procedura di valutazione di conformita' di cui all'art. 17; o) l'apparecchiatura non e' costruita in modo tale da poter essere utilizzate in almeno uno Stato membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio. ». - Il decreto del Ministero delle comunicazioni 30 ottobre 2002, n. 275 (Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio e sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2002, n. 298. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 cosi' recita: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «apparecchiatura radio»: un prodotto elettrico o elettronico che emette ovvero riceve intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione o radiodeterminazione o un prodotto elettrico o elettronico che deve essere completato con un accessorio, come un'antenna, per poter emettere ovvero ricevere intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione o radiodeterminazione; b) «radio comunicazione»: comunicazione per mezzo di onde radio; c) «radiodeterminazione»: determinazione della posizione, della velocita' ovvero di altre caratteristiche di un oggetto o l'ottenimento di informazioni relative a tali parametri grazie alle proprieta' di propagazione delle onde radio; d) «onde radio»: onde elettromagnetiche di frequenza inferiore a 3000 GHz, propagate nello spazio senza guida artificiale; e) «interfaccia radio»: le specifiche dell'uso regolamentato dello spettro radio; f) «classe di apparecchiatura radio»: classe che identifica particolari categorie di apparecchiature radio che, ai sensi del presente decreto, sono considerate simili e quelle interfacce radio per le quali l'apparecchiatura radio e' destinata; g) «interferenze dannose»: interferenze dannose, quali definite all'art. 2, lettera r), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio attuata con il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni; h) «perturbazioni elettromagnetiche»: perturbazioni elettromagnetiche quali definite all'art. 3, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/30/UE e la relativa normativa di attuazione; i) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di apparecchiature radio per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito; l) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di apparecchiature radio sul mercato dell'Unione; m) «messa in servizio»: il primo utilizzo di un'apparecchiatura radio nell'Unione da parte dell'utilizzatore finale; n) «fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica apparecchiature radio o le fa progettare o fabbricare, e le commercializza apponendovi il proprio nome o marchio; o) «rappresentante autorizzato»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti; p) «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione apparecchiature radio originarie di un Paese terzo; q) «distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione apparecchiature radio sul mercato; r) «operatori economici»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore; s) «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che l'apparecchiatura radio deve soddisfare; t) «norma armonizzata»: la norma armonizzata di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012; u) «accreditamento»: accreditamento quale definito all'art. 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008; v) «organismo nazionale di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento di cui all'art. 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008; z) «valutazione della conformita'»: il processo atto a dimostrare che i requisiti essenziali del presente decreto relativi alle apparecchiature radio siano stati soddisfatti; aa) «organismo di valutazione della conformita'»: un organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita'; bb) «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un'apparecchiatura radio gia' messa a disposizione dell'utilizzatore finale; cc) «ritiro»: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio presenti nella catena di fornitura; dd) «normativa di armonizzazione dell'Unione»: la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti; ee) «marcatura CE»: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l'apparecchiatura radio e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione; ff) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; gg) «Commissione»: la Commissione europea. 2. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea per stabilire se determinate categorie di prodotti elettrici o elettronici rientrino o meno nella definizione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo.». - Il testo dell'art. 48 del citato decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, cosi' recita: «Art. 48 (Disposizioni transitorie). - 1. E' consentita la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio delle apparecchiature radio oggetto del presente decreto che sono conformi alla normativa vigente prima del 13 giugno 2016 e che sono state immesse sul mercato anteriormente al 13 giugno 2017.».
Art. 2 Attivita' di sorveglianza 1. Il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico e' l'autorita' di sorveglianza del mercato di cui all'articolo 39 del decreto, e svolge in particolare le seguenti attivita': a) stabilisce il programma nazionale di sorveglianza del mercato; b) cura il necessario coordinamento dell'intera attivita' di sorveglianza e controllo e fornisce direttive agli Ispettorati territoriali; c) coadiuva l'attivita' di controllo svolta sul territorio, riceve copia della documentazione inerente ai controlli svolti e adotta i provvedimenti di propria competenza sentita, se del caso, la Commissione consultiva; d) individua i casi per i quali si richiede l'intervento di laboratori accreditati o, nell'ipotesi di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto, di organismi notificati per l'espletamento delle verifiche di laboratorio e ne cura il relativo iter procedimentale; e) effettua la valutazione del rischio delle apparecchiature radio che presentano un rischio per la salute o l'incolumita' delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al decreto e all'occorrenza decide l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40 e 42 del decreto a cui provvede sentita, se del caso, la Commissione consultiva; f) monitora gli infortuni e i danni alla salute che si sospetta siano stati causati dalle apparecchiature radio; g) attua le disposizioni di cui agli articoli 41 e 43 del decreto a cui provvede sentita, se del caso, la Commissione consultiva; h) predispone i provvedimenti di attuazione degli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea e ne cura adeguata pubblicita'; i) si interfaccia con la Commissione europea e con le autorita' di sorveglianza degli altri Stati membri, sentita la Commissione consultiva; l) ha contatti con le altre amministrazioni nazionali e locali che, in base alla normativa vigente, svolgono attivita' di controllo sul territorio; m) riesamina, valuta e fornisce informazioni, ogni due anni, alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico sul funzionamento del sistema di sorveglianza del mercato per le finalita' di cui all'articolo 47 del decreto; n) pubblica sul sito istituzionale del Ministero informazioni relative all'attivita' di sorveglianza, sfera di competenza e modalita' di contatto; o) acquisisce le informazioni rilasciate dagli Organismi notificati, relativamente ai certificati di esame UE del tipo ed alle approvazioni dei sistemi di qualita'. 2. Il Ministero dello sviluppo economico svolge attraverso gli ispettorati territoriali i seguenti compiti: a) provvede allo svolgimento delle visite ispettive di controllo sul territorio anche sulla base delle indicazioni fornite nel programma nazionale di sorveglianza del mercato e adotta i provvedimenti di competenza; b) svolge operazioni di prelievo, di sequestro e di confisca delle apparecchiature radio; c) irroga le relative sanzioni. 3. Le attivita' ed i compiti di cui al presente articolo, nonche' all'articolo 5 del presente regolamento, sono svolti dal Ministero dello sviluppo economico con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti agli articoli 39, 40, 41, 42 e 43 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'articolo 47 del citato decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 cosi' recita: «Art. 47 (Revisione e relazioni). - 1. Il Ministero presenta alla Commissione le relazioni sull'applicazione del presente decreto di cui all'articolo 47 della direttiva 2014/53/UE, nei modi e nei tempi ivi indicati.».
Art. 3 Controlli 1. I controlli sono svolti attraverso verifiche documentali e verifiche fisiche in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto. 2. Per l'espletamento dei controlli sulle apparecchiature radio messe a disposizione sul mercato sono da verificare: a) presso il distributore: 1) la presenza della marcatura CE sull'apparecchiatura radio o sulla relativa targhetta e sull'imballaggio apposta in modo visibile, leggibile e, solo sull'apparecchiatura o sulla relativa targhetta anche in modo indelebile; nei casi in cui sia stata applicata la procedura di valutazione della conformita' di cui all'allegato IV del decreto, la marcatura CE deve essere seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato di pari altezza della marcatura CE; 2) che la marcatura CE sia stata apposta dal fabbricante o dal suo mandatario prima della sua immissione sul mercato e che essa rispetti la forma e le proporzioni indicate nell'allegato II del regolamento 765/2008 anche in caso di riduzione o di allargamento della marcatura CE medesima e, laddove essa abbia un'altezza inferiore ai 5 mm, rimanga visibile e leggibile; la marcatura CE apposta sull'apparecchiatura radio non deve indurre in errore circa il suo significato o il simbolo grafico della marcatura CE stessa; le altre marcature apposte sull'apparecchiatura radio non devono compromettere la visibilita', la leggibilita' e il significato della marcatura CE; 3) che ogni singola apparecchiatura radio sia accompagnata dalla dichiarazione di conformita' UE o dalla dichiarazione di conformita' UE semplificata tradotte in lingua italiana, aggiornate e conformi rispettivamente all'allegato VI del decreto e all'allegato VII del decreto. In caso di dichiarazione di conformita' UE semplificata, il personale incaricato dello svolgimento dell'attivita' ispettiva verifica che all'indirizzo internet ivi indicato la dichiarazione di conformita' UE sia liberamente consultabile e che essa sia conforme all'allegato VI, tradotta in lingua italiana e aggiornata; 4) la presenza su ciascuna apparecchiatura radio ovvero sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento qualora le dimensioni o la natura dell'apparecchiatura radio non lo consentano, del numero di tipo, di serie, e di lotto o comunque di qualsiasi elemento che ne consenta l'identificazione; 5) la presenza su ciascuna apparecchiatura radio ovvero sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento qualora le dimensioni o la natura dell'apparecchiatura radio non lo consentano, del nome del fabbricante, della sua denominazione commerciale o il suo marchio registrato e l'indirizzo postale al quale puo' essere contattato. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attivita' ispettiva verifica altresi' la completezza delle suddette informazioni e che l'indirizzo indichi un punto unico di contatto presso il quale il fabbricante puo' essere contattato e che le informazioni relative al contatto siano almeno in lingua italiana; 6) per i prodotti importati da paesi terzi, la presenza su ciascuna apparecchiatura radio, ovvero sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento qualora le dimensioni dell'apparecchiatura radio o la necessita' di dover aprire l'imballaggio per apporle non lo consentano, del nome dell'importatore, della sua denominazione commerciale o il suo marchio registrato e l'indirizzo postale al quale puo' essere contattato. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attivita' ispettiva verifica altresi' la completezza delle suddette informazioni e che le informazioni relative al contatto siano almeno in lingua italiana; 7) per le categorie o classi di apparecchiature radio specificate all'articolo 4, comma 2, del decreto, la presenza della dichiarazione di conformita' conforme all'allegato VI del decreto relativa alle combinazioni di apparecchiature radio e del software redatta in esito alla valutazione della conformita' dell'apparecchiatura radio realizzata conformemente all'articolo 17 del decreto. L'eventuale software preinstallato o fornito a corredo dell'apparecchiatura deve essere compreso tra quelli previsti nella predetta dichiarazione. Il controllo di cui al presente punto si applica a decorrere dalla data di attuazione degli atti delegati e di esecuzione di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto; 8) che ciascuna apparecchiatura radio sia accompagnata dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana che siano, al pari di qualunque etichettatura, chiare, comprensibili e intelligibili. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attivita' ispettiva verifica altresi' che siano accluse le istruzioni che contengono le informazioni necessarie per l'uso dell'apparecchiatura radio conformemente alla sua destinazione d'uso e, se del caso, una descrizione degli accessori e componenti, compreso il software, che consentono all'apparecchiatura radio di funzionare come previsto e infine, per le apparecchiature radio che emettono intenzionalmente onde radio, le informazioni inerenti alle bande di frequenza di funzionamento dell'apparecchiatura radio e la massima potenza a radiofrequenza trasmessa nelle bande di frequenza in cui opera l'apparecchiatura radio; 9) in presenza di restrizioni applicabili alla messa in servizio o di requisiti in materia di autorizzazione per l'uso, la disponibilita' sull'imballaggio di informazioni che consentono di individuare gli Stati membri o la zona geografica all'interno di uno Stato membro in cui sussistono restrizioni alla messa in servizio o requisiti in materia di autorizzazione per l'uso. Tali informazioni devono essere completate nelle istruzioni accluse all'apparecchiatura radio; 10) per ciascuna apparecchiatura l'operatore economico ispezionato deve essere in grado di presentare, se piu' recenti di dieci anni, le informazioni relative sia all'operatore economico che gli abbia fornito l'apparecchiatura radio sia a quello a cui lui l'abbia fornita; 11) per i tipi di apparecchiatura radio nelle categorie di apparecchiature caratterizzate da un basso livello di conformita' ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 del decreto, la presenza del numero di identificazione attribuito dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5 del decreto. Il controllo di cui al presente punto si applica a decorrere dalla data di attuazione degli atti delegati e di esecuzione di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto; 12) che le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non abbiano messo a rischio la conformita' dell'apparecchiatura radio ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto; 13) che non siano state apportate modifiche alle apparecchiature radio dotate della prescritta marcatura che comportano la mancata conformita' ai requisiti essenziali; 14) che non si tratti di un tipo di apparecchiatura radio che si trova sul mercato nonostante i provvedimenti di richiamo o ritiro ordinati dal Ministero a seguito di accertata non conformita' dell'apparecchiatura stessa al decreto ovvero sottoposto alle procedure di cui agli articoli da 40 a 43 del decreto; 15) la documentazione utile ad accertare la data di immissione sul mercato al fine dell'individuazione della normativa applicabile ai sensi dell'articolo 48 del decreto; 16) che non sia promossa pubblicita' in qualunque forma per apparecchiature radio che non rispettano le prescrizioni del decreto; 17) che in occasione di fiere, esposizioni ed eventi simili siano rispettate le prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto; b) presso l'importatore, relativamente alle apparecchiature radio immesse sul mercato dal medesimo: 1) quanto previsto alla lettera a); 2) che la dichiarazione di conformita' UE sia conservata per un periodo di 10 anni dalla data in cui l'apparecchiatura radio e' stata immessa sul mercato; 3) che sia stata eseguita da parte del fabbricante l'appropriata procedura di valutazione della conformita' di cui all'articolo 17 del decreto e che sia stata preparata la documentazione tecnica; 4) che l'apparecchiatura radio sia costruita in modo tale da poter essere utilizzata in almeno uno Stato membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio; 5) la prova documentale che l'importatore, prima di immettere l'apparecchiatura radio sul mercato, si sia accertato presso il fabbricante che essa e' conforme ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 del decreto; 6) ove ne ricorrano le condizioni, l'esistenza e lo stato di aggiornamento del registro di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto; c) presso il fabbricante, relativamente alle apparecchiature radio immesse sul mercato dal medesimo: 1) quanto previsto alla lettera a) ad esclusione del numero 6) e del numero 12); 2) la presenza della documentazione tecnica e la sua rispondenza a quanto indicato all'articolo 21 commi 1, 2 e 3, del decreto; 3) il rispetto delle disposizioni del decreto e, in particolare, di quelle concernenti la conformita' dell'apparecchiatura radio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 del decreto, che per l'apparecchiatura radio sia stata eseguita la relativa procedura di valutazione di conformita' di cui all'articolo 17 del decreto e che l'apparecchiatura sia costruita in modo tale da poter essere utilizzata in almeno uno Stato membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio; 4) che la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformita' UE e, rispettivamente a seconda che sia stata adottata la procedura per la valutazione della conformita' di cui all'allegato III o IV del decreto, il certificato UE del tipo o la documentazione di cui all'allegato IV, paragrafo 6, del decreto, siano conservate per un periodo di 10 anni dalla data in cui l'apparecchiatura radio e' stata immessa sul mercato; 5) ove ne ricorrano le condizioni, l'esistenza e lo stato di aggiornamento del registro di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto; d) presso l'importatore o il distributore in qualita' di fabbricante ai sensi dell'articolo 14 del decreto, ovvero presso il rappresentante autorizzato stabilito in Italia del fabbricante, purche' specificato nel mandato, a seconda del tipo di apparecchiatura e della procedura adottata dal fabbricante per la valutazione della conformita' di quanto previsto dalla lettera c). 3. Per l'espletamento dei controlli sulle apparecchiature radio in servizio o in uso sono da verificare: 1) che siano dotate della marcatura CE; 2) che non siano state installate o siano utilizzate in violazione delle relative restrizioni d'uso; 3) per le categorie o classi di apparecchiature radio specificate all'articolo 4, comma 2, del decreto, che le combinazioni di apparecchiature radio e del software installato siano tra quelle previste nella dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto. Il controllo di cui al presente punto si applica a decorrere dalla data di attuazione degli atti delegati e di esecuzione di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto; 4) che siano sottoposte a corretta manutenzione ovvero siano utilizzate per i fini previsti dal fabbricante; 5) che non siano state apportate modifiche alle apparecchiature dotate della prescritta marcatura che comportano la mancata conformita' ai requisiti essenziali; 6) la documentazione utile ad accertare la data di immissione sul mercato al fine dell'individuazione della normativa applicabile ai sensi dell'articolo 48 del decreto. 4. Fatta salva l'applicazione del comma 7, qualora durante i controlli di cui ai commi 2 e 3, il personale incaricato dello svolgimento dell'attivita' ispettiva abbia motivi sufficienti per ritenere che un'apparecchiatura radio possa presentare un rischio per la salute o l'incolumita' delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al decreto, ne da' immediata comunicazione all'ufficio di appartenenza dell' Ispettorato competente; il responsabile di detto ufficio informa la Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico per l'espletamento degli adempimenti successivi allegando alla comunicazione una dettagliata relazione tecnica. 5. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attivita' ispettiva annota sul verbale di accertamento di cui all'articolo 4, gli elementi utili a valutare il comportamento dell'operatore economico ispezionato relativamente ai rispettivi obblighi di cui all'articolo 10, commi 11 e 12, all'articolo 11, comma 2, all'articolo 12, commi 2 ultimi due periodi, 7 e 9, e all'articolo 13, commi 2, ultimi due periodi, 4 e 5, del decreto. Indica, altresi', se ci siano elementi utili per ritenere che i soggetti sopra indicati abbiano fornito notizie, informazioni e documentazione false. 6. Qualora il personale incaricato dello svolgimento dell'attivita' ispettiva accerti che, a norma dell'articolo 20, comma 1, del decreto l'apposizione della marcatura CE non sia possibile o non sia consentita a causa della natura dell'apparecchiatura radio, ne annota le relative cause nel verbale di accertamento. 7. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attivita' ispettiva puo' procedere al prelievo dell'apparecchiatura conformemente all'articolo 39, comma 2, del decreto. 8. In occasione di fiere, esposizioni ed eventi simili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 46, comma 10, del decreto, il personale incaricato dello svolgimento dell'attivita' ispettiva, qualora non siano state rispettate le prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto stesso, procede al prelievo dell'apparecchiatura, a meno di immediata regolarizzazione.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti agli articoli 39, 40, 41, 42 e 43 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, cosi' recita: «Art. 9 (Libera circolazione delle apparecchiature radio). - 1. Non e' ostacolata, per motivi attinenti agli aspetti disciplinati dal presente decreto, la messa a disposizione sul mercato nel territorio nazionale di apparecchiature radio conformi al presente decreto. 2. In occasione di fiere, esposizioni ed eventi simili, e' ammessa l'esposizione di apparecchiature radio che non rispettano il presente decreto, purche' un'indicazione visibile segnali chiaramente che tali apparecchiature non possono essere messe a disposizione sul mercato o messe in servizio fino a quando esse non siano state rese conformi al presente decreto. La dimostrazione di apparecchiature radio puo' avvenire solo a condizione che siano state adottate misure adeguate, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente, per evitare interferenze dannose, perturbazioni elettromagnetiche e rischi per la salute o la sicurezza di persone, animali domestici o beni.». -Il testo degli articoli 20 e 21 del citato decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 cosi' recita: «Art. 20 (Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE e del numero di identificazione dell'organismo notificato). - 1. La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull'apparecchiatura radio o sulla relativa targhetta, a meno che cio' non sia possibile o non sia consentito a causa della natura dell'apparecchiatura radio. La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile e leggibile sull'imballaggio. 2. La marcatura CE e' apposta sull'apparecchiatura radio prima della sua immissione sul mercato. 3. La marcatura CE e' seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora sia applicata la procedura di valutazione della conformita' di cui all'allegato IV. Il numero di identificazione dell'organismo notificato ha la stessa altezza della marcatura CE. Il numero di identificazione dell'organismo notificato e' apposto dall'organismo notificato stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato. 4. Il Ministero assume le iniziative necessarie per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuove le azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura. Art. 21 (Documentazione tecnica). - 1. La documentazione tecnica contiene tutti i dati necessari o i dettagli relativi agli strumenti utilizzati dal fabbricante per garantire la conformita' delle apparecchiature radio ai requisiti essenziali di cui all'art. 3. Essa include almeno gli elementi indicati nell'allegato V. 2. La documentazione tecnica e' preparata prima dell'immissione sul mercato dell'apparecchiatura radio ed e' continuamente aggiornata. 3. La documentazione tecnica e la corrispondenza riguardanti la procedura di esame UE del tipo sono redatte in lingua italiana o in lingua inglese. 4. Se la documentazione tecnica non e' conforme ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, e di conseguenza non fornisce dati o mezzi pertinenti sufficienti ad assicurare la conformita' dell'apparecchiatura radio ai requisiti essenziali di cui all'art. 3, l'autorita' di sorveglianza del mercato puo' chiedere al fabbricante o all'importatore di far eseguire, a loro spese, una prova da un laboratorio accreditato dall'autorita' di sorveglianza del mercato, ai sensi del decreto del Ministro delle comunicazioni 25 febbraio 2002, n. 84, entro un termine specifico al fine di verificare la conformita' ai requisiti essenziali di cui all'art. 3.». - Il testo dell'art. 46 del citato decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, cosi' recita: «Art. 46 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che mette a disposizione sul mercato in qualunque forma apparecchiature radio non conformi ai requisiti essenziali di cui all'art. 3, oppure apparecchiature per le quali non e' stata eseguita la relativa procedura di valutazione di conformita' di cui all'art. 17, oppure apparecchiature non costruite in modo tale da poter essere utilizzate in almeno uno Stato membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.292 a euro 31.755 e del pagamento di una somma da euro 26 a euro 158 per ciascuna apparecchiatura. In ogni caso la sanzione amministrativa non puo' superare la somma complessiva di euro 132.316. Alla stessa sanzione e' assoggettato chiunque apporta modifiche alle apparecchiature dotate della prescritta marcatura che comportano mancata conformita' ai requisiti essenziali. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che mette a disposizione sul mercato in qualunque forma apparecchiature radio che presentano almeno una delle non conformita' di cui all'art. 43, comma 1, lettere da a) ad l), e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 15.877 e del pagamento di una somma da euro 13 a euro 78 per ciascuna apparecchiatura. In ogni caso la sanzione amministrativa non puo' superare la somma complessiva di euro 132.316. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato in qualunque forma apparecchiature radio che presentano anche una soltanto delle non conformita' di cui all'art. 43, comma 1, lettere da a) a d) e da g) ad l), e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 15.877 e del pagamento di una somma da euro 13 a euro 78 per ciascuna apparecchiatura. In ogni caso la sanzione amministrativa non puo' superare la somma complessiva di euro 132.316. 4. Il rappresentante autorizzato ai sensi dell'art. 11 del presente decreto che, in relazione agli obblighi ivi previsti abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che lo autorizza ad agire a suo nome e purche' specificato nel mandato, in presenza delle violazioni di cui all'art. 43, comma 1, lettere da a), b), c), d), e), g), h), i), l), n) ed o), e' assoggettato alle sanzioni amministrative indicate nei commi 1 e 2. Il rappresentante autorizzato e' inoltre assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.292 a euro 31.755 se non ottempera all'obbligo di cui all'art. 11, comma 2, lettera a), ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 15.877 se non ottempera agli obblighi di cui all'art. 11, comma 2, lettera b), ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 7.938 se non ottempera all'obbligo di cui all'art. 11, comma 2, lettera c). 5. Chiunque installa per attivita' professionale apparecchiature radio che presentano almeno una delle non conformita' di cui all'art. 43, comma 1, lettere a) e b), ovvero le installa in violazione delle relative restrizioni d'uso e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 15.877. 6. Fatti salvi i commi 1, 2 e 3, il fabbricante e l'importatore che non ottemperano anche ad uno soltanto degli obblighi rispettivamente di cui agli articoli 10, comma 4, e 12, comma 2, ultimi due periodi, e 8 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.292 a euro 31.755. Alla medesima sanzione e' assoggettato il distributore che non ottempera anche ad uno soltanto degli obblighi di cui agli all'art. 13, comma 2, ultimi due periodi. Fatti salvi i commi 1, 2 e 3, il fabbricante e l'importatore che non ottemperano anche ad uno soltanto degli obblighi rispettivamente di cui agli all'art. 10, commi 5, 11 e 12, e all'art. 12, commi 4, 5, 6, 7 e 9, sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 15.877. E' assoggettato alla sanzione di cui al periodo precedente anche il distributore che non ottempera anche ad uno soltanto degli obblighi di cui agli all'art. 13, commi 3, 4 e 5. 7. Fatta salva l'eventuale sanzione gia' applicata, l'operatore economico interessato che non ottempera entro i tempi prescritti ai provvedimenti di ritiro o richiamo dal mercato emanati dal Ministero ai sensi degli articoli 40 e 42, ovvero non ottempera ai provvedimenti emanati dagli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico competenti ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014 e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 43, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 7.938. 8. Gli operatori economici che direttamente o indirettamente pubblicizzano in qualunque forma apparecchiature radio difformi dalle prescrizioni del presente decreto sono assoggettati, secondo le rispettive responsabilita' derivanti dall'appartenenza alla tipologia di operatori economici definita nel presente decreto, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.308 a euro 19.847. 9. Chiunque utilizza apparecchiature, conformi al presente decreto, ma non sottoposte a corretta manutenzione ovvero non le utilizza per i fini previsti dal fabbricante o apporta per uso personale modifiche alle apparecchiature dotate della prescritta marcatura che comportano la mancata conformita' ai requisiti essenziali di cui all'art. 3, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 331 a euro 1.984. 10. Le apparecchiature radio messe a disposizione del mercato o in esercizio che presentano anche una soltanto delle non conformita' di cui all'art. 43, comma 1, lettere a), b), c), d), e), h), m), n) ed o), sono assoggettate al sequestro amministrativo. 11. Fatta salva la sanzione gia' applicata, decorso inutilmente il termine di sei mesi dalla richiesta di porre fine allo stato di non conformita' di cui all'art. 43, comma 1, il Ministero provvede a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato dell'apparecchiatura radio o garantisce che sia richiamata o ritirata dal mercato e a confiscare le apparecchiature sequestrate. 12. Chi scientemente, salvo che il fatto costituisca reato, nell'ambito dello svolgimento dell'attivita' di sorveglianza del mercato fornisce notizie, informazioni e documentazione false e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.350 a euro 20.000. 13. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono rivalutate ogni cinque anni con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento all'unita' di euro secondo il seguente criterio: se la parte decimale e' inferiore a 50 centesimi l'arrotondamento va effettuato per difetto, se e' uguale o superiore a 50 l'arrotondamento va effettuato per eccesso. L'importo della sanzione pecuniaria rivalutato secondo i predetti criteri si applica esclusivamente per le violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore del decreto direttoriale che lo prevede.».
Art. 4 Modalita' di espletamento dei controlli 1. I controlli di cui all'articolo 3 e, ove necessario gli accertamenti tecnici, sono svolti dal personale incaricato all'attivita' ispettiva attraverso l'espletamento di visite ispettive. Al termine della visita ispettiva e' compilato il verbale di accertamento, accompagnato da eventuali relazioni tecniche. 2. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attivita' ispettiva e' autorizzato a svolgere le visite ispettive presso le sedi ed in tutti gli altri luoghi di esercizio dell'attivita' del fabbricante, del suo rappresentante autorizzato, dell'importatore e del distributore delle apparecchiature radio messe a disposizione sul mercato. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attivita' ispettiva e' altresi' autorizzato a svolgere le visite ispettive sulle apparecchiature radio in servizio o in uso. 3. Ove lo ritenga utile per lo svolgimento dei controlli di competenza, il personale incaricato ha facolta' di effettuare sopralluoghi e verifiche anche presso sedi secondarie, succursali, magazzini, impianti e altre dipendenze in genere, di sentire in contraddittorio il responsabile o i dipendenti delle strutture ispezionate, dandone conto nel verbale di accertamento. 4. Il personale di cui al comma 2 del presente articolo ha il potere di acquisire tutta la documentazione inerente alla conformita' dell'apparecchiatura radio, di estrarne copia e riprodurne atti. 5. Nei casi in cui procurino o possano procurare danni alle reti di telecomunicazione, interferenze ad altri servizi tutelati ovvero possano presentare i rischi di cui agli articoli da 40 a 42 del decreto, le apparecchiature radio in servizio o in uso, se lasciate in giudiziale custodia al soggetto ispezionato, sono disalimentate e suggellate. 6. Il personale incaricato preleva il numero di apparecchi ritenuto necessario per le verifiche tecniche, nonche' sequestra le apparecchiature ai sensi dell'articolo 46, comma 10, del decreto presso: a) il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito in Italia; b) l'importatore o comunque presso la persona responsabile dell'immissione dell'apparecchiatura radio sul mercato; c) i distributori; d) gli utilizzatori. 7. Gli organi di Polizia che, nell'ambito delle proprie competenze effettuino prelievi o sequestri di apparecchiature radio di cui al decreto, consegnano le suddette apparecchiature al competente Ispettorato territoriale. 8. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato, ovvero l'importatore, possono decidere il ritiro dell'apparecchiatura dal mercato per evitare le verifiche di laboratorio e l'eventuale accollo delle relative spese. 9. Il responsabile della visita ispettiva, al rientro in sede, consegna l'originale del verbale all'Ispettorato territoriale di appartenenza per i successivi adempimenti. In ogni caso, il responsabile dell'Ispettorato territoriale, entro quindici giorni dalla verifica, invia al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico, per via telematica copia del verbale redatto dal responsabile di ciascuna visita ispettiva, ivi inclusa tutta la documentazione acquisita ed eventuali provvedimenti di competenza gia' adottati. 10. Nel caso in cui il verbale sia redatto da organi di Polizia, il documento e' trasmesso sollecitamente all'Ispettorato territoriale competente per il seguito di competenza. 11. Il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico emette i provvedimenti di richiamo o di ritiro dell'apparecchiatura radio di cui all'articolo 46, comma 11, del decreto dopo aver sentito, se del caso, la Commissione consultiva. 12. Oltre a quanto previsto dal presente regolamento in materia di controlli si applicano le disposizioni degli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 citato in premessa. 13. Oltre a quanto previsto dal presente regolamento e dalla specifica normativa di settore in materia di sanzioni si applicano le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
Note all'art. 4: - Per i riferimenti agli articoli 40, 41, 42 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti all'art. 46 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 si veda nelle note all'articolo 3. - Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, si veda nelle note alle premesse.
Art. 5 Elenco del personale incaricato allo svolgimento dell'attivita' di controllo 1. Il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico, tiene l'elenco del personale incaricato allo svolgimento delle visite ispettive relative alla sorveglianza del mercato di cui all'articolo 39 del decreto. 2. All'atto dell'iscrizione nell'elenco, al suddetto personale e' attribuito un numero di posizione. 3. Il personale iscritto nell'elenco e' tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio nei confronti dei terzi.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti all'art. 39 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 si veda nelle note alle premesse.
Art. 6 Verifiche di laboratorio 1. In attuazione di quanto indicato all'articolo 39, comma 3 del decreto, se il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico ritiene necessarie ulteriori verifiche di laboratorio, rispetto agli eventuali accertamenti tecnici gia' eseguiti dagli Ispettorati territoriali competenti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, incarica della loro effettuazione un laboratorio accreditato per la materia trattata, ovvero, qualora non esistano laboratori accreditati allo scopo, un organismo notificato sotto la cui responsabilita' dovranno essere effettuate le prove. Analogamente si procede per l'incarico dell'effettuazione delle verifiche di laboratorio finalizzate alla valutazione di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto. 2. Qualora ai fini dell'espletamento degli accertamenti tecnici di cui all'articolo 4, comma 1, o delle verifiche di laboratorio di cui al comma 1 si debba provvedere al trasporto dell'apparecchiatura, esso avviene utilizzando gli imballaggi originali ovvero in contenitori opportunamente sigillati. 3. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nell'Unione europea e' invitato a presenziare alle verifiche di laboratorio e ad esaminare in contraddittorio i risultati delle verifiche stesse. 4. Al termine dell'attivita' e' redatto un rapporto sulle verifiche. La verifica dell'apparecchiatura e' effettuata con sollecitudine con conseguente restituzione in tempi brevi, salvo in caso di sequestro. La restituzione deve avvenire entro il termine di centoventi giorni in caso di prelievo. Qualora siano rilevate difformita' sono adottati i provvedimenti del caso ed il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato, ovvero l'importatore, sono tenuti al rimborso delle spese connesse all'esecuzione delle verifiche di laboratorio, al trasporto, al deposito e ad ogni altro onere sostenuto dall'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste.
Note all'art. 6: - Per i riferimenti all'art. 39 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 si veda nelle note alle premesse.
Art. 7 Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Ministro delle comunicazioni 30 ottobre 2002, n. 275. Il presente provvedimento sara' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 aprile 2017 Il Ministro: Calenda Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 620
Note all'art. 7: - Il decreto del Ministro delle comunicazioni 30 ottobre 2002, n. 275 (Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio e sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione), abrogato dal presente regolamento, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2002, n. 298.