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Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2016/585/UE del 12 febbraio 2016 nonche’ 2016/1028/UE e 2016/1029/UE del 19 aprile 2016 di modifica del decreto 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. GU Serie Generale n.62 del 15-03-2017

 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 

  Vista  la  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  dell'8  giugno  2011,  sulla  restrizione   dell'uso   di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  27,   recante
«Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso  di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche»; 
  Visto in particolare, l'art. 22 del citato  decreto  legislativo  4
marzo 2014,  n.  27,  che  prevede  che  con  decreto  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  si  provveda
all'aggiornamento  ed  alle  modifiche  degli  allegati  allo  stesso
decreto  derivanti  da  aggiornamenti  e  modifiche  della  direttiva
2011/65/UE; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  recante
attuazione   della   direttiva   2012/19/UE   sui    rifiuti    delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche; 
  Vista la direttiva delegata  2016/585  del  12  febbraio  2016  che
modifica, adattandolo  al  progresso  tecnico,  l'allegato  IV  della
direttiva 2011/65/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo, al cadmio, al  cromo
esavalente e agli eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di
ricambio recuperati da e usati per la riparazione  o  il  rinnovo  di
dispositivi medici o di microscopi elettronici; 
  Viste  le  direttive  delegate  2016/1028/UE,  2016/1029/UE   della
Commissione, del 19  aprile  2016,  che  modificano,  adattandolo  al
progresso  tecnico,  l'allegato  IV   della   direttiva   2011/65/UE,
introducendo specifiche esenzioni al divieto di utilizzo del cadmio e
del piombo in alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche; 
  Ritenuta la necessita' di  attuare  le  citate  direttive  delegate
2016/585/UE, 2016/1028/UE e 2016/1029/UE provvedendo, a tal  fine,  a
modificare l'allegato IV al citato decreto legislativo 4 marzo  2014,
n. 27; 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

  1. All'allegato IV del decreto legislativo 4  marzo  2014,  n.  27,
sono pportate le seguenti modifiche: 
  a) il punto 26 e' sostituito dal seguente: 

      +---------+-------------------------------+-------------+
      |         |Piombo nelle seguenti          |             |
      |         |applicazioni usate per periodi |             |
      |         |prolungati a una temperatura   |             |
      |         |inferiore a -20 °C in          |             |
      |         |condizioni di funzionamento    |             |
      |         |normale e di stoccaggio: a)    |             |
      |         |saldature su schede a circuiti |             |
      |         |stampati; b) rivestimenti di   |             |
      |         |terminazioni di componenti     |             |
      |         |elettrici ed elettronici e     |             |
      |         |rivestimenti di circuiti       |             |
      |         |stampati; c) saldature per la  |             |
      |         |connessione di fili e cavi; d) |             |
      |         |saldature per la connessione di|             |
      |         |trasduttori e sensori. Piombo  |             |
      |         |nelle saldature di connessioni |             |
      |         |elettriche a sensori per la    |             |
      |         |misurazione della temperatura  |             |
      |         |in dispositivi progettati per  |             |
      |         |essere usati periodicamente a  |             |
      |         |temperature inferiori a -150   |Scade il 30  |
      |«26.     |°C.                            |giugno 2021» |
      +---------+-------------------------------+-------------+

  b) il punto 31 e' soppresso; 
  c) e' aggiunto il seguente punto 31 bis: 

+------------+---------------------------+--------------------------+
|            |Piombo, cadmio, cromo      |                          |
|            |esavalente ed eteri di     |                          |
|            |difenile polibromurato     |                          |
|            |(PBDE) nei pezzi di        |                          |
|            |ricambio recuperati da e   |                          |
|            |usati per la riparazione o |                          |
|            |il rinnovo di dispositivi  |                          |
|            |medici, compresi i         |                          |
|            |dispositivi                |Scade il: a) 21 luglio    |
|            |medico-diagnostici in vitro|2021 per l'uso nei        |
|            |o i microscopi elettronici |dispositivi medici diversi|
|            |e i relativi accessori,    |dai dispositivi           |
|            |purche' il riutilizzo      |medico-diagnostici in     |
|            |avvenga in sistemi         |vitro; b) 21 luglio 2023  |
|            |controllabili di           |per l'uso nei dispositivi |
|            |restituzione a circuito    |medico-diagnostici in     |
|            |chiuso da impresa a impresa|vitro; c) 21 luglio 2024  |
|            |e che ciascun riutilizzo di|per l'uso nei microscopi  |
|            |parti sia comunicato al    |elettronici e nei relativi|
|«31-bis.    |consumatore.               |accessori.»               |
+------------+---------------------------+--------------------------+

  d) dopo il punto 42 e' aggiunto il seguente:  

        +---------+---------------------------+-------------+
        |         |Anodi di cadmio nelle celle|             |
        |         |di Hersch dei sensori per  |             |
        |         |la rilevazione             |             |
        |         |dell'ossigeno usati negli  |             |
        |         |strumenti di monitoraggio e|             |
        |         |controllo industriali, in  |             |
        |         |cui e' richiesta una       |             |
        |         |sensibilita' inferiore a 10|Scade il 15  |
        |«43.     |ppm.                       |luglio 2023» |
        +---------+---------------------------+-------------+

 

                               Art. 2 

  1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c),  si
applicano a decorrere dal 6 novembre 2017. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed e' comunicato alla Commissione europea. 
    Roma, 3 marzo 2017 

                                  Il Ministro: Galletti 

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2017 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 1118