Mi è stato richiesto di progettare un impianto di rivelazione fumi per un college studenti di dimensioni importanti, dove deve essere eseguita una manutenzione straordinaria di sostituzione della Centrale non riparabile. Nel frattempo è scaduta anche la CPI presente, per cui la progettazione è finalizzata al rinnovo della CPI. Per riprogettare tale impianto devo obbligatoriamente essere iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi del D.Lgs 139/2006 art. 16?
anonimo * via form
Gli impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio sono compresi nella categoria degli “impianti di protezione antincendio” di cui alla lettera g dell’art. 1 del decreto 37/08 come da definizione di cui al successivo articolo 2 lettera h.
Ai sensi del suddetto decreto vige l’obbligo di progetto, da parte di professionista abilitato iscritto nell’albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta, per gli impianti di cui alla lettera h) comma 2 art. 5 ovvero per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un’ attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
Gli impianti oggetto del quesito sono anche disciplinati dal decreto 20 dicembre 2012 “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio Installati nelle attività’ soggette ai controlli di prevenzione incendi” (Gazzetta Ufficiale n.3 del 4 gennaio 2013 ).
All’art 1.2 della Regola Tecnica negli Impianti di protezione attiva o Sistemi di protezione attiva contro l’incendio sono appunto citati gli impianti di rivelazione incendio e di segnalazione allarme incendio.
All’art. 6 della Regola Tecnica “Disposizioni per gli altri impianti di protezione attiva contro l’incendio” viene citata come riferimento la norma UNI 9795.
L’art. 4 comma 2 del decreto 20 dicembre 2012 riporta:
I parametri e le caratteristiche utilizzati per la progettazione degli impianti sono individuati dai soggetti responsabili della valutazione del rischio di incendio e della progettazione. Gli enti e i privati, responsabili delle attività in cui sono installati gli impianti, hanno l’obbligo di mantenere le condizioni che sono state valutate per l’individuazione dei parametri e delle caratteristiche.
Pertanto le specifiche e le indicazioni principali per gli impianti del tipo devono essere indicati dal tecnico della prevenzione incendi.
La Regola Tecnica all’ art. 2.1 “Progettazione” specifica che:
Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti oggetto del presente decreto è redatto un progetto elaborato secondo la regola dell’arte, che deve essere adeguatamente integrato in caso di modifiche apportate in corso d’opera all’impianto di base del progetto. Il progetto è redatto da un tecnico abilitato. Per impianti da realizzare secondo le norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, fatti salvi gli obblighi connessi all’impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione, il progetto è redatto da professionista antincendio.
Pertanto il progetto deve essere redatto da un professionista abilitato ai sensi del decreto 37/08 qualora il tecnico della prevenzione incendi prescriva un impianto conforme alla Norma UNI 9795, mentre se il tecnico della prevenzione incendi richiede un impianto riferito a norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionale (ad esempio NFPA) il progettista degli impianti di rivelazione fumi ed incendio deve essere anche iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno.
* L’utente ha richiesto di mantenere l’anonimato