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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31
Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. (17G00042) (GU n.68 del 22-3-2017)
Vigente al: 6-4-2017
Capo I

Disposizioni generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
in particolare gli articoli 14 e seguenti e l’articolo 17-bis;
Visto l’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.
83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,
come modificato dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, il quale dispone che con regolamento da
emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono dettate disposizioni modificative e integrative al
regolamento di cui all’articolo 146, comma 9, quarto periodo, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di
interventi di lieve entita’, operare ulteriori semplificazioni
procedimentali nonche’ individuare le tipologie di interventi non
soggetti ad autorizzazione paesaggistica e quelle che possono essere
regolate attraverso accordi di collaborazione tra il Ministero dei
beni e delle attivita’ culturali e del turismo, le regioni e gli enti
locali, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n.
139, recante procedimento semplificato di autorizzazione
paesaggistica per gli interventi di lieve entita’, a norma
dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 15 giugno 2016;
Acquisita l’intesa della Conferenza unificata, ai sensi
dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in
data 7 luglio 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell’adunanza del 30 agosto 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 20 gennaio 2017;
Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e
del turismo;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Nel testo e negli Allegati «A», «B», «C» e «D» che costituiscono
parte integrante del presente decreto:
a) «Codice» e’ il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni;
b) «Ministero» e’ il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali
e del turismo;
c) «amministrazione procedente» e’ la regione, ovvero l’ente
delegato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;
d) «Soprintendenza» e’ l’ufficio periferico del Ministero
competente al rilascio dei pareri in materia di autorizzazioni
paesaggistiche;
e) «accordi di collaborazione» sono gli accordi stipulati tra il
Ministero, la regione e gli enti locali di cui all’articolo 25 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
f) «vincolo paesaggistico» e’ quello imposto ai sensi degli
articoli 140, 141 e 143 del Codice o delle previgenti norme, ovvero
quello previsto dall’articolo 142 del Codice.
Art. 2

Interventi ed opere non soggetti
ad autorizzazione paesaggistica

1. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi
e le opere di cui all’Allegato «A» nonche’ quelli di cui all’articolo
4.
Art. 3

Interventi ed opere di lieve entita’ soggetti
a procedimento autorizzatorio semplificato

1. Sono soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato di cui
al Capo II gli interventi ed opere di lieve entita’ elencati
nell’Allegato «B».
Art. 4

Esonero dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari
categorie di interventi

1. Qualora nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano
paesaggistico, siano contenute le specifiche prescrizioni d’uso
intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene
paesaggistico, le seguenti categorie di interventi ed opere sono
esonerate dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata:
a) gli interventi e le opere di cui alle voci A.2, ultimo periodo,
A.5, A.7, A.13 e A.14 dell’Allegato «A», sottoposti al procedimento
autorizzatorio semplificato in base al combinato disposto delle
corrispondenti voci degli Allegati «A» e «B» nel caso in cui
riguardino aree o immobili vincolati ai sensi dell’articolo 136,
comma 1, del Codice, lettere a), b) e c), limitatamente, per
quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o
storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale,
isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
b) gli interventi e le opere di cui alle voci B.6, B.13, B.26 e
B.36.
2. La regione e il Ministero danno adeguata pubblicita’ sui
rispettivi siti istituzionali della riscontrata condizione di esonero
dall’obbligo di cui al comma 1. L’esonero decorre dalla data di
pubblicazione del relativo avviso sui siti istituzionali.
3. Nelle regioni nelle quali sono stati stipulati gli accordi di
collaborazione tra il Ministero, la regione e gli enti locali di cui
all’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,
come modificato dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, nell’ambito territoriale di efficacia degli
accordi medesimi, sono esonerati dall’obbligo di autorizzazione
paesaggistica semplificata gli interventi di cui alle voci B.6, B.13,
B.26 e B.36 dell’Allegato «B».
4. Sono fatti salvi in ogni caso gli specifici accordi di
collaborazione gia’ intervenuti tra Ministero e singole regioni,
stipulati ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni.
Art. 5

Disposizioni specificative degli interventi

1. Ferma restando l’applicazione del presente decreto in ogni sua
parte fin dalla sua entrata in vigore, i piani paesaggistici di cui
agli articoli 135 e 143 del Codice possono dettare direttive o
disposizioni per la specificazione, ad opera degli strumenti
urbanistici locali, in sede di adeguamento ai piani paesaggistici
stessi, delle corrette metodologie di realizzazione degli interventi
di cui all’Allegato «A».
Art. 6

Procedimento e contenuti precettivi per la stipula
degli accordi di collaborazione

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Ministro, con proprio decreto, previa intesa in
sede di conferenza unificata, approva le regole tecniche e di
indirizzo di carattere generale relative alla struttura e ai
contenuti precettivi degli accordi di collaborazione tra il
Ministero, le singole regioni e gli enti locali di cui all’articolo
12 del decreto-legge n. 83 del 2014, e successive modificazioni.
2. Sugli schemi di accordi, predisposti d’intesa dal Ministero,
dalla regione interessata e dall’ANCI regionale, e’ acquisito il
parere obbligatorio dell’Osservatorio nazionale del paesaggio che ne
verifica la conformita’ al Codice, al presente decreto e alle regole
tecniche e di indirizzo di carattere generale di cui al comma 1. Il
Ministro puo’ altresi’ richiedere il parere del Consiglio superiore
dei beni culturali e paesaggistici.
Capo II

Procedimento autorizzatorio semplificato
Art. 7

Procedimento autorizzatorio semplificato per il rinnovo di
autorizzazioni paesaggistiche

1. Oltre agli interventi di lieve entita’ indicati nell’elenco di
cui all’Allegato «B», sono assoggettate a procedimento semplificato
di autorizzazione paesaggistica le istanze di rinnovo di
autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate ai sensi
dell’articolo 146 del Codice, scadute da non piu’ di un anno e
relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione
che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e
alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute.
2. Qualora con l’istanza di rinnovo siano chieste anche variazioni
progettuali che comportino interventi di non lieve entita’, si
applica il procedimento autorizzatorio ordinario di cui all’articolo
146 del Codice.
3. L’istanza di rinnovo non e’ corredata dalla relazione
paesaggistica semplificata nei casi in cui non siano richieste
variazioni progettuali e non siano sopravvenute specifiche
prescrizioni di tutela. Alle autorizzazioni rinnovate si applica la
disposizione di cui all’articolo 146, comma 4, del Codice, con
riferimento alla conclusione dei lavori entro e non oltre l’anno
successivo la scadenza del quinquennio di efficacia della nuova
autorizzazione.
Art. 8

Semplificazione documentale

1. L’istanza di autorizzazione paesaggistica relativa agli
interventi di lieve entita’ e’ compilata – anche in modalita’
telematica – secondo il modello semplificato di cui all’Allegato
«C» ed e’ corredata da una relazione paesaggistica semplificata,
redatta da un tecnico abilitato, nelle forme di cui all’Allegato «D».
Nella relazione sono indicati i contenuti precettivi della disciplina
paesaggistica vigente nell’area, e’ descritto lo stato attuale
dell’area interessata dall’intervento, e’ attestata la conformita’
del progetto alle specifiche prescrizioni d’uso dei beni
paesaggistici, se esistenti, e’ descritta la compatibilita’ del
progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il
contesto di riferimento e sono altresi’ indicate le eventuali misure
di inserimento paesaggistico previste.
2. Alle autorizzazioni semplificate non si applicano le
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31
gennaio 2006, recante l’individuazione della documentazione
necessaria alla verifica della compatibilita’ paesaggistica degli
interventi proposti.
3. Per gli interventi di lieve entita’ che riguardano immobili
vincolati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, del Codice medesimo,
lettere a), b) e c), limitatamente, per quest’ultima agli immobili di
interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa
l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o
nuclei storici, la relazione paesaggistica di cui al comma 1 deve
contenere altresi’ specifici riferimenti ai valori storico-culturali
ed estetico-percettivi che caratterizzano l’area interessata
dall’intervento e il contesto paesaggistico di riferimento.
4. Alla presentazione della domanda di autorizzazione paesaggistica
semplificata si applicano le vigenti disposizioni in materia di
amministrazione digitale.
Art. 9

Concentrazione procedimentale e presentazione dell’istanza di
autorizzazione paesaggistica semplificata
1. Fatti salvi i casi di cui al comma 2, l’istanza di
autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione sono
presentate allo sportello unico per l’edilizia (SUE) di cui
all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, secondo le modalita’ ivi indicate,
qualora siano riferite ad interventi edilizi ai sensi del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ovvero,
nelle more della costituzione del SUE, all’ufficio comunale
competente per le attivita’ edilizie.
2. Nei casi in cui l’istanza di autorizzazione paesaggistica sia
riferita ad interventi che rientrano nell’ambito di applicazione del
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, la
domanda e la relativa documentazione sono presentate allo sportello
unico per le attivita’ produttive (SUAP).
3. In tutti gli altri casi, la richiesta di autorizzazione
paesaggistica e’ presentata all’amministrazione procedente.
Art. 10

Termine per la conclusione del procedimento

1. Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un
provvedimento, adottato entro il termine tassativo di sessanta giorni
dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione
procedente, che e’ immediatamente comunicato al richiedente.
Art. 11

Semplificazioni procedimentali

1. L’amministrazione procedente, ricevuta l’istanza, verifica
preliminarmente se l’intervento non rientri nelle fattispecie escluse
dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’Allegato «A», ovvero
all’articolo 149 del Codice, oppure se sia assoggettato al regime
autorizzatorio ordinario, di cui all’articolo 146 del Codice. In tali
casi comunica ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 9,
ovvero al richiedente, ove non trovi applicazione il comma 2, che
l’intervento non e’ soggetto ad autorizzazione o necessita di
autorizzazione ordinaria.
2. Ove l’intervento o le opere richiedano uno o piu’ atti di
assenso comunque denominati, ulteriori all’autorizzazione
paesaggistica semplificata e al titolo abilitativo edilizio, i
soggetti di cui all’articolo 9 indicono la conferenza di servizi, ai
sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
In tal caso, i termini previsti per le amministrazioni preposte alla
tutela paesaggistica e dei beni culturali sono dimezzati.
3. L’amministrazione procedente valuta la conformita’
dell’intervento o dell’opera alle prescrizioni d’uso, ove presenti,
contenute nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico,
anche solo adottato, ai sensi del Codice, nonche’, eventualmente, la
sua compatibilita’ con i valori paesaggistici che qualificano il
contesto di riferimento.
4. Ove non trovi applicazione il comma 2, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7.
5. L’amministrazione procedente richiede all’interessato, ove
occorrano, in un’unica volta, entro dieci giorni dal ricevimento
dell’istanza, gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente
indispensabili, che sono inviati in via telematica entro il termine
di dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento
resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o alla
ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso
inutilmente il termine assegnato, l’istanza e’ dichiarata
improcedibile. Entro il termine tassativo di venti giorni dal
ricevimento dell’istanza ovvero, in caso di richiesta di integrazione
documentale, dal ricevimento dell’ulteriore documentazione richiesta,
l’amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza per via
telematica, anche fornendo ove possibile le credenziali per l’accesso
telematico agli atti e ai documenti necessari ai fini
dell’istruttoria, una motivata proposta di accoglimento, unitamente
alla domanda ed alla documentazione in suo possesso. Se anche la
valutazione del Soprintendente e’ positiva, questi, entro il termine
tassativo di venti giorni dal ricevimento della proposta, esprime il
proprio parere vincolante, per via telematica, all’amministrazione
procedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni
successivi.
6. In caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 3,
l’amministrazione procedente, entro dieci giorni dal ricevimento
della richiesta, ne da’ comunicazione all’interessato, comunicando
contestualmente i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza e
le modifiche indispensabili affinche’ sia formulata la proposta di
accoglimento. Con la comunicazione e’ sospeso il termine del
procedimento ed e’ assegnato il termine di quindici giorni
all’interessato entro il quale presentare le proprie osservazioni e
il progetto adeguato. Ove, esaminate le osservazioni o gli
adeguamenti progettuali presentati persistano i motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza, l’amministrazione competente al
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, entro venti giorni,
rigetta motivatamente l’istanza, con particolare riguardo alla non
accoglibilita’ delle osservazioni o alla persistente incompatibilita’
paesaggistica del progetto adeguato e ne da’ comunicazione al
richiedente.
7. In caso di valutazione negativa della proposta di accoglimento
formulata dall’amministrazione procedente, il Soprintendente comunica
per via telematica al richiedente, entro il termine di dieci giorni
dal ricevimento della proposta, i motivi che ostano all’accoglimento
dell’istanza e della proposta dell’amministrazione procedente,
specificandoli in modo dettagliato, ed indica contestualmente le
modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto, a
meno che quest’ultimo risulti incompatibile con i valori
paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento ovvero
contrastanti con le prescrizioni d’uso eventualmente presenti e di
cio’ venga data idonea ed adeguata motivazione. Con la comunicazione
e’ sospeso il termine del procedimento ed e’ assegnato al richiedente
un termine di quindici giorni entro il quale presentare le proprie
osservazioni e il progetto adeguato. Decorso il termine assegnato, la
Soprintendenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro il termine di
venti giorni adotta il provvedimento motivato di diniego fornendo
specifica motivazione, con particolare riguardo alla non
accoglibilita’ delle osservazioni o alla persistente incompatibilita’
del progetto adeguato con la tutela dei beni vincolati e ne da’
contestualmente comunicazione all’autorita’ procedente.
8. Il parere del Soprintendente e’ obbligatorio e non vincolante e
deve essere reso entro venti giorni dal ricevimento della proposta
quando l’area interessata dall’intervento di lieve entita’ sia
assoggettata a specifiche prescrizioni d’uso nel piano paesaggistico
approvato ai sensi del Codice o nel provvedimento di imposizione del
vincolo o negli atti di integrazione del contenuto precettivo del
vincolo stesso adottati ai sensi dell’articolo 141-bis del Codice.
9. In caso di mancata espressione del parere vincolante del
Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma il silenzio
assenso ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni e l’amministrazione procedente
provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
10. Nel procedimento autorizzatorio semplificato non e’
obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio,
salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali.
11. L’articolo 146, comma 4, del Codice si applica anche alle
autorizzazioni paesaggistiche semplificate.
Art. 12

Semplificazione organizzativa

1. Al fine di assicurare il sollecito esame delle istanze di
autorizzazione semplificata presso ciascuna Soprintendenza sono
individuati uno o piu’ funzionari responsabili dei relativi
procedimenti.
2. Le regioni, con autonomi atti normativi o di indirizzo,
promuovono le iniziative organizzative da adottarsi dalle
amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni
paesaggistiche, in particolare per quanto concerne l’individuazione
del responsabile dei procedimenti autorizzatori paesaggistici.
Art. 13

Efficacia immediata delle disposizioni in tema di autorizzazioni
semplificate

1. Ai sensi dell’articolo 131, comma 3, del Codice le disposizioni
del presente decreto trovano immediata applicazione nelle regioni a
statuto ordinario.
2. In ragione dell’attinenza delle disposizioni del presente
decreto alla tutela del paesaggio, ai livelli essenziali delle
prestazioni amministrative, di cui all’articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione, nonche’ della natura di grande
riforma economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione
procedimentale previste in esso e nel decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, le regioni a statuto speciale e le Province autonome di
Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi dei
rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
Sino al predetto adeguamento trovano applicazione le disposizioni
regionali vigenti.
3. L’esonero dall’obbligo di autorizzazione delle categorie di
opere e di interventi di cui all’Allegato «A» si applica
immediatamente in tutto il territorio nazionale, fermo restando il
rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi
statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
Capo III

Norme finali
Art. 14

Prevalenza del regolamento di delegificazione
e rapporti con gli strumenti di pianificazione

1. L’esclusione dell’autorizzazione paesaggistica per gli
interventi di cui all’Allegato «A» prevale su eventuali disposizioni
contrastanti, quanto al regime abilitativo degli interventi,
contenute nei piani paesaggistici o negli strumenti di pianificazione
ad essi adeguati. Sono fatte salve le specifiche prescrizioni d’uso
dei beni paesaggistici dettate ai sensi degli articoli 140, 141 e
143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice.
Art. 15

Rinvio a normative di settore

1. L’esclusione dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica degli
interventi di cui all’Allegato «A» non produce alcun effetto sulla
disciplina amministrativa cui sono assoggettati tali interventi in
base alla Parte II del Codice o delle vigenti normative di settore,
in particolare per quanto riguarda i titoli abilitativi edilizi, i
provvedimenti di occupazione di suolo pubblico e l’esercizio di
attivita’ commerciali in area pubblica.
Art. 16

Coordinamento con la tutela dei beni culturali

1. Ove gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica
semplificata, ai sensi del presente regolamento, abbiano ad oggetto
edifici o manufatti assoggettati anche a tutela storica e artistica,
ai sensi della Parte II del Codice, l’interessato presenta un’unica
istanza relativa ad entrambi i titoli abilitativi e la Soprintendenza
competente si pronuncia con un atto a contenuto ed efficacia plurimi
recante sia le valutazioni relative alla tutela paesaggistica, sia le
determinazioni relative alla tutela storica, artistica e archeologica
di cui agli articoli 21 e 22 del Codice medesimo.
Art. 17

Rinvio all’articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42

1. Nel caso di violazione degli obblighi previsti dal presente
decreto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 181 del Codice,
si applica l’articolo 167 del Codice. In tali casi l’autorita’
preposta alla gestione del vincolo e il Soprintendente,
nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 167, comma 4, del
Codice, dispongono la rimessione in pristino solo quando non sia in
alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano la
compatibilita’ paesaggistica dell’intervento e delle opere.
2. Non puo’ disporsi la rimessione in pristino nel caso di
interventi e opere ricompresi nell’ambito di applicazione
dell’articolo 2 del presente decreto e realizzati anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente regolamento non soggette ad
altro titolo abilitativo all’infuori dell’autorizzazione
paesaggistica.
Art. 18

Specificazioni e rettificazioni

1. Sulla base dell’esperienza attuativa del presente decreto, il
Ministro, previa intesa con la conferenza unificata, puo’ apportare
con proprio decreto specificazioni e rettificazioni agli elenchi di
cui agli Allegati «A» e «B», fondate su esigenze tecniche ed
applicative, nonche’ variazioni alla documentazione richiesta ai fini
dell’autorizzazione semplificata ed al correlato modello di cui
all’Allegato «D».
Art. 19

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il
decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, e’
abrogato.
Art. 20

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle
disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 13 febbraio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Franceschini, Ministro dei beni e
delle attivita’ culturali e del
turismo

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2017
Ufficio di controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 273
Allegato A
(di cui all’art. 2, comma 1)

Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione
paesaggistica

A.1. Opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli
edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove
comportanti mutamento della destinazione d’uso;
A.2. interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici,
purche’ eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore
vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche,
morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali:
rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti
di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale
esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di
protezione delle attivita’ economiche, di finiture esterne o
manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari,
comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare
l’efficienza energetica degli edifici che non comportino la
realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi
compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura. Alle medesime
condizioni non e’ altresi’ soggetta ad autorizzazione la
realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a
tetto, purche’ tali interventi non interessino i beni vincolati ai
sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c)
limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse
storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa
l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o
nuclei storici;
A.3. interventi che abbiano finalita’ di consolidamento statico
degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari
per il miglioramento o l’adeguamento ai fini antisismici, purche’ non
comportanti modifiche alle caratteristiche morfotipologiche, ai
materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e
all’altezza dell’edificio;
A.4. interventi indispensabili per l’eliminazione di barriere
architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il
superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l’installazione di
apparecchi servoscala esterni, nonche’ la realizzazione, negli spazi
pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di
ascensori esterni o di altri manufatti consimili;
A.5. installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di
singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio,
quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unita’
esterna, caldaie, parabole, antenne, purche’ effettuate su prospetti
secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque
non visibili dallo spazio pubblico, o purche’ si tratti di impianti
integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione
che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del
Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per
quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o
storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale,
isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.6. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a
servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in
modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni;
installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio
di singoli edifici, purche’ integrati nella configurazione delle
coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa
inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai
sensi dell’art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
non ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e
c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
A.7. installazione di micro generatori eolici con altezza
complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml
1,00, qualora tali interventi non interessino i beni vincolati ai
sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c)
limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse
storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa
l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o
nuclei storici;
A.8. interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti
tecnologici a rete, ivi compresa la sostituzione delle cabine
esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni, nonche’
interventi destinati all’installazione e allo sviluppo della rete di
comunicazione elettronica ad alta velocita’, ivi compresi gli
incrementi di altezza non superiori a cm 50;
A.9. installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle
coperture degli edifici;
A.10. opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni,
pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali
marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano,
purche’ eseguite nel rispetto delle caratteristiche
morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei
caratteri tipici del contesto locale;
A.11. opere di urbanizzazione primaria previste in piani
attuativi gia’ valutati ai fini paesaggistici, ove oggetto di accordi
di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali o di
specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai
sensi dell’art. 143 del codice;
A.12. interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli
edifici non comportanti significative modifiche degli assetti
planimetrici e vegetazionali, quali l’adeguamento di spazi
pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e
opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno,
nonche’, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza
ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di
valenza architettonica, storica o testimoniale, l’installazione di
serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a
condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all’art.
136, comma 1, lettera b) del Codice;
A.13. interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di
cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno,
inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e
sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche
morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non
interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1,
lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di
interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa
l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o
nuclei storici;
A.14. sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli
o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari
adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque
storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purche’ tali
interventi non interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1,
lettere a) e b) del Codice, ferma l’autorizzazione degli uffici
competenti, ove prevista;
A.15. fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici
nonche’ le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative
alle aree di interesse archeologico di cui all’art. 142, comma 1,
lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi
nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della
morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti
vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in
soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa
e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti
geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e
manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni,
tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di
servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di
nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna;
l’allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati e’
consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo
non oltre i 40 cm;
A.16. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso
pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti
semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione,
per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di
merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione,
comunque non superiore a 120 giorni nell’anno solare;
A.17. installazioni esterne poste a corredo di attivita’
economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,
attivita’ commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo
libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende,
pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi
ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti
in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;
A.18. installazione di strutture di supporto al monitoraggio
ambientale o a prospezioni geognostiche, con esclusione di quelle
destinate ad attivita’ di ricerca di idrocarburi;
A.19. nell’ambito degli interventi di cui all’art. 149, comma 1,
lettera b) del Codice: interventi su impianti idraulici agrari privi
di valenza storica o testimoniale; installazione di serre mobili
stagionali sprovviste di strutture in muratura; palificazioni,
pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per
ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a
cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere
di fondazione o opere murarie; interventi di manutenzione
strettamente pertinenti l’esercizio dell’attivita’ ittica; interventi
di manutenzione della viabilita’ vicinale, poderale e forestale che
non modifichino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati;
interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco ed
abbeveratoi funzionali alle attivita’ agro-silvo-pastorali, eseguiti
con materiali e tecniche tradizionali; installazione di pannelli
amovibili realizzati in legno o altri materiali leggeri per
informazione turistica o per attivita’ didattico-ricreative;
interventi di ripristino delle attivita’ agricole e pastorali nelle
aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea,
previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da
parte delle autorita’ competenti e ove tali aree risultino
individuate dal piano paesaggistico regionale;
A.20. nell’ambito degli interventi di cui all’art. 149, comma 1,
lettera c) del Codice: pratiche selvicolturali autorizzate in base
alla normativa di settore; interventi di contenimento della
vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle
infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali
elettrodotti, viabilita’ pubblica, opere idrauliche; interventi di
realizzazione o adeguamento della viabilita’ forestale al servizio
delle attivita’ agrosilvopastorali e funzionali alla gestione e
tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non
asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di
gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole
del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o
adeguamento della viabilita’ forestale;
A.21. realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed
opere di arredo all’interno dei cimiteri;
A.22. installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in
spazi pertinenziali ad uso privato;
A.23. installazione di insegne per esercizi commerciali o altre
attivita’ economiche, ove effettuata all’interno dello spazio vetrina
o in altra collocazione consimile a cio’ preordinata; sostituzione di
insegne esistenti, gia’ legittimamente installate, con insegne
analoghe per dimensioni e collocazione. L’esenzione
dall’autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a
messaggio o luminosita’ variabile;
A.24. installazione o modifica di impianti delle reti di
comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui
all’art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
nonche’ smantellamento di reti elettriche aeree;
A.25. interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e
degli argini dei corsi d’acqua, compresi gli interventi sulla
vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il
libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni
permanenti della visione d’insieme della morfologia del corso
d’acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei
sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche
in alveo;
A.26. interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti
alla regimazione delle acque e/o alla conservazione del suolo che
prevedano l’utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in
combinazione con materiali inerti di origine locale o con materiali
artificiali biodegradabili;
A.27. interventi di manutenzione o sostituzione, senza
ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate
nell’ambito di strutture ricettive all’aria aperta gia’ munite di
autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle
caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture
esistenti;
A.28. smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali
munite di autorizzazione paesaggistica;
A.29. interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti e
impianti tecnologici che in conseguenza di calamita’ naturali o
catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano
oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purche’
sia possibile accertarne la consistenza e configurazione
legittimamente preesistente ed a condizione che l’intervento sia
realizzato entro dieci anni dall’evento e sia conforme all’edificio o
manufatto originario quanto a collocazione, ingombro
planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte
salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla
normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici;
A.30. demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi
conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi;
A.31. opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti
autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento
delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura,
superficie coperta o traslazioni dell’area di sedime.
Allegato B
(di cui all’art. 3, comma 1)

Elenco interventi di lieve entita’ soggetti a procedimento
autorizzatorio semplificato

B.1. Incrementi di volume non superiori al 10 per cento della
volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a
100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche,
morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Ogni
ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque
anni successivi all’ultimazione lavori e’ sottoposto a procedimento
autorizzatorio ordinario;
B.2. realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a
tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma
1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili
di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi
compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei
centri o nuclei storici, purche’ tali interventi siano eseguiti nel
rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche,
dei materiali e delle finiture esistenti;
B.3. interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce
B.2, comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici
mediante modifica delle caratteristiche architettoniche,
morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali:
modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di
aperture esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di protezione
delle attivita’ economiche, o di manufatti quali cornicioni,
ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne, con
rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni,
modificativi di quelli preesistenti; realizzazione, modifica o
chiusura di balconi o terrazze; realizzazione o modifica sostanziale
di scale esterne;
B.4. interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui alla
voce B.2, comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli
edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche,
morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali:
rifacimento del manto del tetto con materiali diversi; modifiche alle
coperture finalizzate all’installazione di impianti tecnologici;
modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde;
realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca; inserimento di
canne fumarie o comignoli; realizzazione di finestre a tetto,
lucernari, abbaini o elementi consimili;
B.5. interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero
finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici,
laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche
morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento
preesistenti;
B.6. interventi necessari per il superamento di barriere
architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il
superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione
di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma
dell’edificio e siano visibili dallo spazio pubblico;
B.7. installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di
singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione
dotati di unita’ esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti
prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo
spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella
configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali
installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Codice, art.
136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima,
agli immobili di interesse storico-architettonico o
storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale,
isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
B.8. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a
servizio di singoli edifici, purche’ integrati nella configurazione
delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la
stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli
edifici ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b)
e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione
di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli
edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici
esterni;
B.9. installazione di micro generatori eolici con altezza
complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml
1,00, qualora tali interventi interessino i beni vincolati ai sensi
del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per
quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o
storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale,
isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
B.10. installazione di cabine per impianti tecnologici a rete o
colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre
diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione;
B.11. interventi puntuali di adeguamento della viabilita’
esistente, quali: sistemazioni di rotatorie, riconfigurazione di
incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e
percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della
circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o
che assicuri adeguata permeabilita’ del suolo;
B.12. interventi sistematici di arredo urbano comportanti
l’installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di
pubblica illuminazione;
B.13. opere di urbanizzazione primaria previste in piani
attuativi gia’ valutati ai fini paesaggistici, ove non siano oggetto
di accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti
locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico
approvato ai sensi dell’art. 143 del codice;
B.14. interventi di cui alla voce A.12 dell’Allegato «A», da
eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici, ove si tratti di
beni vincolati ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera b) del
Codice;
B.15. interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici, e
manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico,
storico o testimoniale;
B.16. realizzazione di autorimesse, collocate fuori terra ovvero
parzialmente interrate, con volume emergente fuori terra non
superiore a 50 mc, compresi i percorsi di accesso e le eventuali
rampe;
B.17. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino
di natura permanente e manufatti consimili aperti su piu’ lati,
aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti accessori
o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30
mc;
B.18. interventi sistematici di configurazione delle aree di
pertinenza di edifici esistenti, diversi da quelli di cui alla voce
B.14, quali: nuove pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili,
modellazioni del suolo incidenti sulla morfologia del terreno,
realizzazione di rampe, opere fisse di arredo, modifiche degli
assetti vegetazionali;
B.19. installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni
destinati ad attivita’ produttive, o di collegamento tra i capannoni
stessi, entro il limite del 10 per cento della superficie coperta
preesistente;
B.20. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a
destinazione produttiva, quali strutture per lo stoccaggio dei
prodotti ovvero per la canalizzazione dei fluidi o dei fumi mediante
tubazioni esterne;
B.21. realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di
contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui
cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di
manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se
eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture
diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni
vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c)
limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse
storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa
l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o
nuclei storici;
B.22. taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma
l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; sostituzione
o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private,
vincolate ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del
Codice, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;
B.23. realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate
alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di
pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle
infrastrutture a rete;
B.24. posa in opera di manufatti parzialmente o completamente
interrati quali serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica
permanente della morfologia del terreno o degli assetti
vegetazionali, comprese le opere di recinzione o sistemazione
correlate; posa in opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, con
dimensioni non superiori a 15 mc, e relative opere di recinzione o
sistemazione;
B.25. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso
pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti
semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione
per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni e vendita
di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni
nell’anno solare;
B.26. verande e strutture in genere poste all’esterno (dehors),
tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attivita’ economiche
quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attivita’
commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero;
installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione,
consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della
balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine;
prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili
o di facile rimozione aventi carattere stagionale;
B.27. manufatti in soprasuolo correlati alla realizzazione di
pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico;
B.28. realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi
d’acqua, o tombinamento parziale dei medesimi, limitatamente al
tratto necessario per dare accesso ad edifici esistenti o a fondi
agricoli interclusi; riapertura di tratti tombinati di corsi d’acqua;
B.29. manufatti per ricovero attrezzi agricoli, realizzati con
opere murarie o di fondazione, con superficie non superiore a dieci
metri quadrati;
B.30. realizzazione di nuove strutture relative all’esercizio
dell’attivita’ ittica con superficie non superiore a 30 mq;
B.31. interventi di adeguamento della viabilita’ vicinale e
poderale eseguiti nel rispetto della normativa di settore;
B.32. interventi di ripristino delle attivita’ agricole e
pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione
arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso
agricolo o pastorale da parte delle autorita’ competenti, ove
eseguiti in assenza di piano paesaggistico regionale che individui
tali aree;
B.33. interventi di diradamento boschivo con inserimento di
colture agricole di radura;
B.34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di
immobili esistenti, per superfici non superiori a 2.000 mq, purche’
preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti;
B.35. interventi di realizzazione o adeguamento della viabilita’
forestale in assenza di piani o strumenti di gestione forestale
approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente
per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilita’
forestale;
B.36. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non
temporanei di cui all’art. 153, comma 1, del Codice, di dimensioni
inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a
messaggio o luminosita’ variabile, nonche’ l’installazione di insegne
fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a cio’
preordinate;
B.37. installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a
servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente,
a metri 10 e a metri 6,30;
B.38. installazione di impianti delle reti di comunicazione
elettronica o di impianti radioelettrici, diversi da quelli di cui
all’art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori
a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di
sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non
superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di
telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi
tecnici, tali comunque da non superare l’altezza di metri 3 se
collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a
terra;
B.39. interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque
delle sponde dei corsi d’acqua e dei laghi per adeguamento
funzionale;
B.40. interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti
alla regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla
difesa dei versanti da frane e slavine;
B.41. interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e
manufatti, ivi compresi gli impianti tecnologici, con volumetria,
sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti,
diversi dagli interventi necessitati di ricostruzione di edifici e
manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in conseguenza di
calamita’ naturali o catastrofi. Sono esclusi dal procedimento
semplificato gli interventi di demolizione e ricostruzione che
interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del
Codice;
B.42. interventi di ripascimento circoscritti di tratti di
arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione
antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa.
Allegato C

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato D
(di cui all’art. 8, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico