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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 2017, n. 23
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonche’ per l’esercizio degli ascensori.
Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare gli articoli 5 e 32 nonche’ l’allegato C;
Visto l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, ed in particolare l’articolo 35, comma 2, secondo periodo;
Vista la direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione);
Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, recante attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, ed in particolare l’articolo 16 che, confermando il potere di intervento regolamentare in tale materia, ha previsto che anche le disposizioni di attuazione della medesima direttiva 2006/42/CE, per la parte relativa alle modifiche della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori, sono adottate, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, concernente regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonche’ della relativa licenza di esercizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in attuazione della direttiva 2006/42/CE, per la parte relativa alle modifiche della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015, n. 8, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonche’ della relativa licenza di esercizio;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2016;
Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 30 agosto 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’interno, per gli affari regionali e le autonomie, della giustizia, dell’economia e delle finanze, della salute e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,
n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo del regolamento e’ sostituito dal seguente: «Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonche’ per l’esercizio degli ascensori»;
b) l’articolo 1 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Ambito di applicazione). – 1. Il presente regolamento, quando non diversamente specificato, si applica agli ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni destinati al trasporto:
a) di persone;
b) di persone e cose;
c) soltanto di cose, se il supporto del carico e’ accessibile, ossia se una persona puo’ entrarvi senza difficolta’, ed e’ munito di comandi situati all’interno del supporto del carico o a portata di una persona all’interno del supporto del carico.
2. Il presente regolamento si applica inoltre ai componenti di sicurezza per ascensori elencati nell’allegato III utilizzati negli ascensori di cui al comma 1.
3. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:
a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocita’ di spostamento non supera 0,15 m/s;
b) gli ascensori da cantiere;
c) gli impianti a fune, comprese le funicolari;
d) gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell’ordine;
e) gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;
f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
g) gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;
h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;
i) gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;
l) i treni a cremagliera;
m) le scale mobili e i marciapiedi mobili.
4. Se per un ascensore o per un componente di sicurezza per ascensori i rischi di cui al presente regolamento sono previsti, in tutto o in parte, da una normativa specifica dell’Unione o dalle relative norme nazionali di attuazione, il presente regolamento non si applica o cessa di applicarsi a questi ascensori o componenti di sicurezza per ascensori e a questi rischi non appena diventa applicabile tale normativa specifica dell’Unione o le relative norme nazionali di attuazione.»;
c) l’articolo 2 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Definizioni). – 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) “ascensore”: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale e’ superiore a 15 gradi o un apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide;
b) “supporto del carico”: la parte dell’ascensore che sorregge le persone o le cose per sollevarle o abbassarle;
c) “ascensore modello”: un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indica come saranno rispettati i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I negli ascensori derivati dell’ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizza componenti di sicurezza per ascensori identici;
d) “messa a disposizione sul mercato”: la fornitura di un componente di sicurezza per ascensori per la distribuzione o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attivita’ commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
e) “immissione sul mercato”:
1) la prima messa a disposizione sul mercato di un componente di sicurezza per ascensori; oppure
2) la fornitura di un ascensore per l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attivita’ commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
f) “installatore”: la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilita’ della progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e dell’immissione sul mercato dell’ascensore;
g) “fabbricante”: la persona fisica o giuridica che fabbrica un componente di sicurezza per ascensori o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio commerciale;
h) “rappresentante autorizzato”: una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un installatore o un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a compiti specificati;
i) “importatore”: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un componente di sicurezza per ascensori originario di un Paese terzo;
l) “distributore”: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un componente di sicurezza per ascensori;
m) “operatori economici”: l’installatore, il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore;
n) “specifica tecnica”: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori deve soddisfare;
o) “norma armonizzata”: la norma armonizzata di cui all’articolo 2, punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
p) “accreditamento”: accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 10), del regolamento (CE) n. 765/2008;
r) “organismo nazionale di accreditamento”: organismo nazionale di accreditamento di cui all’articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008;
s) “valutazione della conformita’”: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza del presente regolamento relativi a un ascensore o a un componente di sicurezza per ascensori;
t) “organismo di valutazione della conformita’”: un organismo che svolge attivita’ di valutazione della conformita’, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
u) “richiamo”: in relazione a un ascensore qualsiasi misura volta a ottenere lo smantellamento e lo smaltimento in sicurezza di un ascensore; in relazione a un componente di sicurezza per ascensori qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un componente di sicurezza per ascensori che e’ gia’ stato messo a disposizione dell’installatore o dell’utilizzatore finale;
v) “ritiro”: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un componente di sicurezza per ascensori nella catena di approvvigionamento;
z) “normativa di armonizzazione dell’Unione”: la normativa dell’Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;
aa) “marcatura CE”: una marcatura mediante la quale l’installatore o il fabbricante indica che l’ascensore o il componente di sicurezza per ascensori e’ conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione;
bb) “montacarichi”: un apparecchio di sollevamento a motore, di portata non inferiore a 25 kg, che collega piani definiti mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, e la cui inclinazione sull’orizzontale e’ superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munito di comandi situati all’interno del supporto del carico o a portata di una persona all’interno del supporto del carico;
cc) “modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione”, in particolare:
1) il cambiamento della velocita’;
2) il cambiamento della portata;
3) il cambiamento della corsa;
4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;
5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali.»;
d) l’articolo 3 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Libera circolazione, immissione sul mercato, messa a disposizione sul mercato e messa in servizio). – 1. Le autorita’ competenti non vietano, limitano o ostacolano, nel territorio nazionale, l’immissione sul mercato o la messa in servizio di ascensori o la messa a disposizione sul mercato di componenti di sicurezza per ascensori conformi al presente regolamento.
2. Nelle fiere campionarie, nelle mostre e nelle dimostrazioni, e’ consentita l’esibizione di ascensori o di componenti di sicurezza per ascensori che non siano conformi al presente regolamento, a condizione che un’indicazione visibile specifichi chiaramente che essi non sono conformi e che non saranno immessi o messi a disposizione sul mercato finche’ non saranno stati resi conformi. Durante le dimostrazioni sono applicate adeguate misure di sicurezza per garantire la protezione delle persone.
3. Gli ascensori cui si applica il presente regolamento possono essere immessi sul mercato e messi in servizio soltanto se, correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati secondo la loro destinazione, soddisfano i requisiti del presente regolamento.
4. I componenti di sicurezza per ascensori cui si applica il presente regolamento possono essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio soltanto se, correttamente montati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati secondo la loro destinazione, soddisfano i requisiti del presente regolamento.»;
e) l’articolo 4 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Requisiti essenziali di salute e di sicurezza e misure utili per gli edifici o costruzioni nei quali sono installati gli ascensori). – 1. Gli ascensori cui si applica il presente regolamento rispondono ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti all’allegato I.
2. I componenti di sicurezza per ascensori cui si applica il presente regolamento rispondono ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti dall’allegato I e consentono agli ascensori sui quali sono montati di rispondere a tali requisiti.
3. La persona responsabile della realizzazione dell’edificio o della costruzione e l’installatore si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie e prendono le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell’ascensore.
4. I soggetti di cui al comma 3 si assicurano che i vani di corsa previsti per gli ascensori non contengano tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell’ascensore.»;
f) dopo l’articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis (Obblighi degli installatori). – 1. All’atto dell’immissione sul mercato di un ascensore, gli installatori garantiscono che esso sia stato progettato, fabbricato, installato e sottoposto a prova conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I.
2. Gli installatori preparano la documentazione tecnica ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformita’ di cui all’articolo 6-bis. Qualora la conformita’ dell’ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, l’installatore redige una dichiarazione di conformita’ UE assicurandosi che l’ascensore ne sia corredato e appone la marcatura CE.
3. L’installatore conserva la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformita’ UE e, se del caso, l’approvazione o le approvazioni per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’ascensore e’ stato immesso sul mercato.
4. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un ascensore, gli installatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, esaminano i reclami e gli ascensori non conformi, mantengono, se del caso, un registro degli stessi.
5. Gli installatori garantiscono che sugli ascensori sia apposto un numero identificativo del tipo, della serie o del lotto o qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione.
6. Gli installatori indicano sull’ascensore il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati. L’indirizzo deve indicare un unico punto presso il quale l’installatore puo’ essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utilizzatore finale e le autorita’ di vigilanza del mercato.
7. Gli installatori garantiscono che l’ascensore sia accompagnato dalle istruzioni di cui all’allegato I, punto 6.2, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali, e, per gli ascensori immessi sul mercato italiano, in lingua italiana. Dette istruzioni, come pure le eventuali etichettature, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.
8. Gli installatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un ascensore da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale ascensore. Inoltre, qualora l’ascensore presenti un rischio, gli installatori informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, se del caso, le altre autorita’ nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno immesso l’ascensore sul mercato, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita’ e a qualsiasi misura correttiva presa.
9. Gli installatori, a seguito di una richiesta motivata da parte di un’autorita’ nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformita’ dell’ascensore al presente regolamento, in una lingua che puo’ essere facilmente compresa da tale autorita’. Cooperano con tale autorita’, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli ascensori da essi immessi sul mercato.
Art. 4-ter (Obblighi dei fabbricanti). – 1. All’atto dell’immissione dei loro componenti di sicurezza per ascensori sul mercato, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente all’articolo 4, comma 2.
2. I fabbricanti preparano la prescritta documentazione tecnica ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformita’ pertinente di cui all’articolo 6. Qualora la conformita’ di un componente di sicurezza per ascensori ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformita’ UE assicurandosi che il componente di sicurezza per ascensori ne sia corredato e appongono la marcatura CE.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformita’ UE e, se del caso, l’approvazione o le approvazioni per un periodo di dieci anni dalla data in cui il componente di sicurezza per ascensori e’ stato immesso sul mercato.
4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinche’ la produzione in serie continui a essere conforme al presente regolamento. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonche’ delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali e’ dichiarata la conformita’ dei componenti di sicurezza per ascensori. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un componente di sicurezza per ascensori, i fabbricanti, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono una prova a campione del componente di sicurezza per ascensori messo a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i componenti di sicurezza per ascensori non conformi e i richiami dei componenti di sicurezza per ascensori, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano gli installatori di tale monitoraggio.
5. I fabbricanti garantiscono che sui componenti di sicurezza per ascensori che hanno immesso sul mercato sia apposto un numero identificativo del tipo, del lotto, della serie o qualsiasi altro elemento che consenta la loro identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del componente di sicurezza per ascensori non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull’etichetta di cui all’articolo 7, comma 2.
6. I fabbricanti indicano sul componente di sicurezza per ascensori oppure, ove cio’ non sia possibile, sull’etichetta di cui all’articolo 7, comma 2, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati. L’indirizzo indica un unico punto presso il quale il fabbricante puo’ essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utilizzatore finale e le autorita’ di vigilanza del mercato.
7. I fabbricanti garantiscono che il componente di sicurezza per ascensori sia accompagnato dalle istruzioni di cui all’allegato I, punto 6.1, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali e, per i componenti di sicurezza per ascensori immessi sul mercato italiano, in lingua italiana. Dette istruzioni, come pure le eventuali etichettature, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.
8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un componente di sicurezza per ascensori da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale componente di sicurezza per ascensori, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il componente di sicurezza per ascensori presenti un rischio, i fabbricanti informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, se del caso, le altre autorita’ nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il componente di sicurezza per ascensori, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita’ e a qualsiasi misura correttiva presa.
9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un’autorita’ nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformita’ dei componenti di sicurezza per ascensori al presente regolamento, in una lingua che puo’ essere facilmente compresa da tale autorita’. Cooperano con tale autorita’, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai componenti di sicurezza per ascensori da essi immessi sul mercato.
Art. 4-quater (Rappresentanti autorizzati). – 1. Il fabbricante o l’installatore puo’ nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all’articolo 4-bis, comma 1, o all’articolo 4-ter, comma 1, e l’obbligo di redigere la documentazione tecnica di cui all’articolo 4-bis, comma 2, o all’articolo 4-ter, comma 2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante o dall’installatore. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:
a) mantenere a disposizione delle autorita’ nazionali di vigilanza la dichiarazione di conformita’ UE e, se del caso, l’approvazione o le approvazioni relative al sistema di qualita’ del fabbricante o dell’installatore e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui il componente di sicurezza per ascensori o l’ascensore e’ stato immesso sul mercato;
b) a seguito di una richiesta motivata di un’autorita’ nazionale competente, fornire a tale autorita’ tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita’ dei componenti di sicurezza per ascensori o dell’ascensore;
c) cooperare con le autorita’ nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal componente di sicurezza per ascensori o dall’ascensore che rientra nel mandato del rappresentante autorizzato.
Art. 4-quinquies (Obblighi degli importatori). – 1. Gli importatori immettono sul mercato solo componenti di sicurezza per ascensori conformi.
2. Prima di immettere un componente di sicurezza per ascensori sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformita’ di cui all’articolo 6. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che il componente di sicurezza per ascensori rechi la marcatura CE e sia accompagnato dalla dichiarazione di conformita’ UE e dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 4-ter, commi 5 e 6. L’importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un componente di sicurezza per ascensori non sia conforme all’articolo 4, comma 2, non immette il componente di sicurezza per ascensori sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un componente di sicurezza per ascensori presenta un rischio, l’importatore ne informa il fabbricante e le autorita’ di vigilanza del mercato.
3. Gli importatori indicano sul componente di sicurezza per ascensori oppure, ove cio’ non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del componente di sicurezza per ascensori, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale presso il quale possono essere contattati. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utente finale e le autorita’ di vigilanza del mercato.
4. Gli importatori garantiscono che il componente di sicurezza per ascensori sia accompagnato dalle istruzioni di cui all’allegato I, punto 6.1, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali e, per i componenti di sicurezza per ascensori messi a disposizione sul mercato italiano, in lingua italiana.
5. Gli importatori garantiscono che, mentre un componente di sicurezza per ascensori e’ sotto la loro responsabilita’, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la sua conformita’ ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’articolo 4, comma 2.
6. Laddove ritenuto opportuno in considerazione dei rischi presentati da un componente di sicurezza per ascensori, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono una prova a campione dei componenti di sicurezza per ascensori messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i componenti di sicurezza per ascensori non conformi e i richiami dei componenti di sicurezza per ascensori, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori e gli installatori di qualsiasi eventuale monitoraggio.
7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un componente di sicurezza per ascensori da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale componente di sicurezza per ascensori, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il componente di sicurezza per ascensori presenti un rischio, gli importatori informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, se del caso, le altre autorita’ nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il componente di sicurezza per ascensori, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita’ e a qualsiasi misura correttiva presa.
8. Per dieci anni dall’immissione del componente di sicurezza per ascensori sul mercato gli importatori conservano a disposizione delle autorita’ di vigilanza del mercato una copia della dichiarazione di conformita’ UE e, se del caso, le approvazioni; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione di tali autorita’.
9. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorita’ nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformita’ di un componente di sicurezza per ascensori, in una lingua che puo’ essere facilmente compresa da tale autorita’. Cooperano con tale autorita’, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai componenti di sicurezza per ascensori da essi immessi sul mercato.
Art. 4-sexies (Obblighi dei distributori). – 1. Quando mettono un componente di sicurezza per ascensori a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta diligenza in relazione alle prescrizioni del presente regolamento.
2. Prima di mettere un componente di sicurezza per ascensori a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, sia accompagnato dalla dichiarazione di conformita’ UE, dalla documentazione necessaria nonche’ dalle istruzioni di cui all’allegato I, punto 6.1, in una lingua che puo’ essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali e, per i componenti di sicurezza per ascensori messi a disposizione sul mercato italiano, in lingua italiana, e che il fabbricante e l’importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 4-ter, commi 5 e 6, e all’articolo 4-quinquies, comma 3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un componente di sicurezza per ascensori non sia conforme all’articolo 4, comma 2, non mette il componente di sicurezza per ascensori a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, se il componente di sicurezza per ascensori presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l’importatore, nonche’ il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. I distributori garantiscono che, mentre un componente di sicurezza per ascensori e’ sotto la loro responsabilita’, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la sua conformita’ all’articolo 4, comma 2.
4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un componente di sicurezza per ascensori da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale componente di sicurezza per ascensori, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il componente di sicurezza per ascensori presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, se del caso, le altre autorita’ nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il componente di sicurezza per ascensori, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita’ e qualsiasi misura correttiva presa.
5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorita’ nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformita’ di un componente di sicurezza per ascensori. Cooperano con tale autorita’, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai componenti di sicurezza per ascensori da essi messi a disposizione sul mercato.
Art. 4-septies (Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori o ai distributori). – 1. Un importatore o distributore e’ ritenuto un fabbricante ai fini del presente regolamento ed e’ soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 4-ter quando immette sul mercato un componente di sicurezza per ascensori con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un componente di sicurezza per ascensori gia’ immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformita’ al presente regolamento.
Art. 4-octies (Identificazione degli operatori economici). – 1. Gli operatori economici indicano alle autorita’ di vigilanza del mercato che ne facciano richiesta:
a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un componente di sicurezza per ascensori;
b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito un componente di sicurezza per ascensori.
2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per dieci anni dal momento in cui e’ stato loro fornito un componente di sicurezza per ascensori e per dieci anni dal momento in cui essi hanno fornito un componente di sicurezza per ascensori.»;
g) l’articolo 5 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Presunzione di conformita’ degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori). – 1. Gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I, contemplati da tali norme o da parti di esse.»;
h) l’articolo 6 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Procedure di valutazione della conformita’ dei componenti di sicurezza per ascensori). – 1. I componenti di sicurezza per ascensori sono sottoposti a una delle seguenti procedure di valutazione della conformita’:
a) il modello del componente di sicurezza per ascensori e’ sottoposto all’esame UE del tipo di cui all’allegato IV, parte A, e la conformita’ al tipo e’ assicurata mediante il controllo per campione del componente di sicurezza per ascensori di cui all’allegato IX;
b) il modello del componente di sicurezza per ascensori e’ sottoposto all’esame UE del tipo di cui all’allegato IV, parte A, e ad esso si applica la conformita’ al tipo basata sulla garanzia della qualita’ del prodotto conformemente all’allegato VI;
c) conformita’ basata sulla garanzia della qualita’ totale di cui all’allegato VII.»;
i) dopo l’articolo 6 sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis (Procedure di valutazione della conformita’ degli ascensori). – 1. Gli ascensori sono sottoposti a una delle seguenti procedure di valutazione della conformita’:
a) qualora siano stati progettati e fabbricati in conformita’ a un ascensore modello sottoposto all’esame UE del tipo di cui all’allegato IV, parte B:
1) l’esame finale per ascensori di cui all’allegato V;
2) la conformita’ al modello basata sulla garanzia della qualita’ del prodotto per ascensori di cui all’allegato X;
3) la conformita’ al modello basata sulla garanzia della qualita’ della produzione per ascensori di cui all’allegato XII.
b) qualora siano stati progettati e fabbricati secondo un sistema di qualita’ approvato in conformita’ all’allegato XI:
1) l’esame finale per ascensori di cui all’allegato V;
2) la conformita’ al modello basata sulla garanzia della qualita’ del prodotto per ascensori di cui all’allegato X;
3) la conformita’ al modello basata sulla garanzia della qualita’ della produzione per ascensori di cui all’allegato XII.
c) la conformita’ basata sulla verifica dell’unita’ per ascensori di cui all’allegato VIII;
d) la conformita’ basata sulla garanzia totale di qualita’ e sull’esame del progetto per ascensori di cui all’allegato XI.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), qualora la persona responsabile della progettazione e della fabbricazione dell’ascensore e la persona responsabile dell’installazione e della prova dell’ascensore non corrispondano, la prima fornisce alla seconda tutti i documenti e le informazioni necessari affinche’ quest’ultima possa garantire che l’ascensore venga installato e sottoposto a prova correttamente e in sicurezza.
3. Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate, con i valori massimi e minimi, tutte le varianti consentite tra l’ascensore modello e quelli derivati dallo stesso.
4. E’ permesso dimostrare con calcoli o in base a schemi di progettazione la similarita’ di una serie di dispositivi rispondenti ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I.
Art. 6-ter (Dichiarazione di conformita’ UE). – 1. La dichiarazione di conformita’ UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I.
2. La dichiarazione di conformita’ UE ha la struttura tipo di cui all’allegato II, contiene gli elementi specificati nei pertinenti allegati da V a XII ed e’ continuamente aggiornata. Essa e’ tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale l’ascensore o il componente di sicurezza per ascensori e’ immesso o messo a disposizione sul mercato e, per gli ascensori ed i componenti di sicurezza per ascensori immessi o messi a disposizione sul mercato italiano, in lingua italiana.
3. Se all’ascensore o al componente di sicurezza per ascensori si applicano piu’ atti dell’Unione che prescrivono una dichiarazione di conformita’ UE, viene compilata un’unica dichiarazione di conformita’ UE in rapporto a tutti questi atti dell’Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell’Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.
4. Con la dichiarazione di conformita’ UE il fabbricante si assume la responsabilita’ per la conformita’ del componente di sicurezza per ascensori e l’installatore si assume la responsabilita’ della conformita’ dell’ascensore ai requisiti stabiliti dal presente regolamento.».
l) l’articolo 7 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Marcatura CE). – 1. La marcatura CE e’ soggetta ai principi generali esposti all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. La marcatura CE e’ apposta in modo visibile, leggibile e indelebile in ogni cabina di ascensore e su ciascun componente di sicurezza per ascensori o, se cio’ non e’ possibile, su un’etichetta fissata al componente di sicurezza per ascensori. La marcatura CE e’ apposta sull’ascensore o sul componente di sicurezza per ascensori prima della loro immissione sul mercato.
3. La marcatura CE sugli ascensori e’ seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato che ha partecipato a una qualsiasi delle seguenti procedure di valutazione della conformita’:
a) l’esame finale di cui all’allegato V;
b) la verifica dell’unita’ di cui all’allegato VIII;
c) la garanzia della qualita’ di cui agli allegati X, XI o XII.
4. La marcatura CE sui componenti di sicurezza per ascensori e’ seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato che ha partecipato a una qualsiasi delle seguenti procedure di valutazione della conformita’:
a) la garanzia della qualita’ del prodotto di cui all’allegato VI;
b) la garanzia totale di qualita’ di cui all’allegato VII;
c) la conformita’ al tipo con controllo per campione per componenti di sicurezza per ascensori di cui all’allegato IX.
5. Il numero di identificazione dell’organismo notificato e’ apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato, oppure dall’installatore o dal suo rappresentante autorizzato. La marcatura CE e il numero di identificazione dell’organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altra marcatura che indichi un rischio o un impiego particolare.
6. Le autorita’ di vigilanza del mercato di cui all’articolo 8 si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un’applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l’uso improprio di tale marcatura.»;
m) l’articolo 8 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Vigilanza del mercato e controlli sugli ascensori o sui componenti di sicurezza per ascensori che entrano nel mercato dell’Unione). – 1. Agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori si applicano l’articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. Ai fini di cui al comma 1, le funzioni di autorita’ di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in coordinamento permanente fra loro al fine di evitare duplicazioni di controlli. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Le amministrazioni di cui al primo periodo del comma 2 si avvalgono per gli accertamenti di carattere tecnico, in conformita’ alla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei competenti organi tecnici dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
4. Qualora gli organi di vigilanza competenti, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rilevino che un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori, sia in tutto o in parte non rispondente a uno o piu’ requisiti essenziali di sicurezza, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»;
n) dopo l’articolo 8 sono inseriti i seguenti:
«Art. 8-bis (Procedure a livello nazionale per gli ascensori o i componenti di sicurezza per ascensori che presentano rischi). – 1. Qualora le autorita’ di vigilanza del mercato di cui all’articolo 8 abbiano motivi sufficienti per ritenere che un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori disciplinato dal presente regolamento presenti un rischio per la salute o l’incolumita’ delle persone o, se del caso, per la sicurezza dei beni, effettuano una valutazione dell’ascensore o del componente di sicurezza per ascensori interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente regolamento. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorita’ di vigilanza del mercato.
2. Se all’esito della valutazione di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concludono che un ascensore non rispetta le prescrizioni di cui al presente regolamento, il Ministero dello sviluppo economico chiede tempestivamente all’installatore di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l’ascensore conforme alle suddette prescrizioni entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.
3. Se all’esito della valutazione di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concludono che un componente di sicurezza per ascensori non rispetta le prescrizioni di cui al presente regolamento, il Ministero dello sviluppo economico chiede tempestivamente all’operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive appropriate al fine di rendere il componente di sicurezza per ascensori conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.
4. Le autorita’ di vigilanza del mercato informano l’organismo notificato competente delle valutazioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. L’articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui ai commi 2 e 3.
6. Qualora ritengano che l’inadempienza non sia ristretta al territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto agli operatori economici di prendere.
7. L’operatore economico garantisce che siano prese tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti gli ascensori e di tutti i componenti di sicurezza per ascensori interessati che ha immesso o messo a disposizione sul mercato in tutta l’Unione.
8. Qualora l’installatore non prenda le adeguate misure correttive entro il termine di cui al comma 2, il Ministero dello sviluppo economico adotta tutte le opportune misure provvisorie per limitare o proibire l’immissione sul mercato nazionale o l’utilizzo dell’ascensore interessato, oppure per ritirarlo dal mercato. La misura e’ adottata con provvedimento motivato e comunicato all’interessato, con l’indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui e’ possibile ricorrere.
9. Qualora l’operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al comma 3, il Ministero dello sviluppo economico adotta tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione sul mercato nazionale del componente di sicurezza per ascensori, per ritirarlo da tale mercato o richiamarlo. La misura e’ adottata con provvedimento motivato e comunicato all’interessato, con l’indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui e’ possibile ricorrere.
10. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri circa le misure di cui ai commi 8 e 9. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i provvedimenti di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed agli organi segnalanti la presunta non conformita’.
11. Le informazioni di cui al primo periodo del comma 10, includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all’identificazione dell’ascensore o del componente di sicurezza per ascensori non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformita’ e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonche’ gli argomenti espressi dagli operatori economici interessati. In particolare, il Ministero dello sviluppo economico indica se l’inadempienza sia dovuta:
a) alla non conformita’ dell’ascensore o del componente di sicurezza per ascensori dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui al presente regolamento; oppure
b) alle carenze nelle norme armonizzate di cui all’articolo 5, che conferiscono la presunzione di conformita’.
12. Il Ministero dello sviluppo economico, quando la procedura a norma dell’articolo 38 della direttiva 2014/33/UE e’ stata avviata dall’autorita’ di un altro Stato membro, informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non conformita’ dell’ascensore o del componente di sicurezza per ascensori interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, delle sue obiezioni.
13. Il Ministero dello sviluppo economico tiene conto nello svolgimento della propria attivita’, sia per le proprie misure provvisorie che per quelle assunte da autorita’ di altri Stati membri che qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 9, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura e’ ritenuta giustificata.
14. Il Ministero dello sviluppo economico adotta immediatamente le opportune misure restrittive in relazione all’ascensore o al componente di sicurezza per ascensori per i quali le relative misure provvisorie siano state ritenute giustificate, quale il suo ritiro dal mercato.
15. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato dell’ascensore o del componente di sicurezza per ascensori interessato ad altra prescrizione o limitazione alla loro installazione e circolazione adottata ai sensi del presente articolo sono a carico del fabbricante o del suo mandatario, dell’installatore o dell’operatore economico destinatario del relativo provvedimento.
Art. 8-ter (Procedura di salvaguardia dell’Unione). – 1. Il Ministero dello sviluppo economico cura la partecipazione nazionale alla consultazione svolta dalla Commissione europea quando, in esito alla procedura di cui all’articolo 8-bis, commi 7, 8 e 9, o delle analoghe procedure svolte dalle autorita’ competenti degli altri Stati membri, vengono sollevate obiezioni contro una misura assunta da uno Stato membro o qualora la Commissione ritenga che una misura nazionale sia contraria alla legislazione dell’Unione. Il Ministero dello sviluppo economico cura l’esecuzione delle conseguenti decisioni della Commissione.
2. Se la misura nazionale relativa a un ascensore e’ ritenuta giustificata, il Ministero dello sviluppo economico adotta i provvedimenti necessari per garantire che l’immissione sul mercato o l’utilizzo dell’ascensore non conforme interessato siano limitati o vietati, o che l’ascensore sia ritirato dal mercato. Se la misura nazionale relativa a un componente di sicurezza per ascensori e’ ritenuta giustificata, il Ministero dello sviluppo economico adotta i provvedimenti necessari a garantire il ritiro dal mercato del componente di sicurezza per ascensori non conforme. Il Ministero dello sviluppo economico informa di conseguenza la Commissione. Se la misura adottata dall’Italia e’ considerata ingiustificata, il Ministero dello sviluppo economico la revoca.
3. Il Ministero dello sviluppo economico cura le iniziative necessarie alla partecipazione nazionale alla procedura di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012, quando la misura nazionale e’ considerata giustificata e la non conformita’ dell’ascensore o del componente di sicurezza per ascensori viene attribuita a una carenza delle norme armonizzate di cui all’articolo 8-bis, comma 10, lettera b), del presente regolamento.
Art. 8-quater (Ascensori o componenti di sicurezza per ascensori conformi che presentano rischi). – 1. Se il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell’articolo 8-bis, commi 1, 2 e 3, ritengono che un ascensore, pur conforme al presente regolamento, presenta un rischio per la salute o la sicurezza delle persone e, se del caso, la sicurezza dei beni, il Ministero dello sviluppo economico chiede all’installatore di far si’ che tale ascensore non presenti piu’ tale rischio o che sia, a seconda dei casi, richiamato dal mercato o che ne venga limitato o proibito l’utilizzo entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.
2. Se il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell’articolo 8-bis, commi 1, 2 e 3, ritengono che un componente di sicurezza per ascensori, pur conforme al presente regolamento, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone e, se del caso, la sicurezza dei beni, il Ministero dello sviluppo economico chiede all’operatore economico interessato di provvedere affinche’ tale componente di sicurezza per ascensori, all’atto della sua immissione sul mercato, non presenti piu’ tale rischio o il componente di sicurezza per ascensori sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l’operatore economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti di tutti gli ascensori o di tutti i componenti di sicurezza per ascensori interessati che ha immesso o messo a disposizione sul mercato in tutta l’Unione. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all’identificazione degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori interessati, la loro origine e la catena di fornitura degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori, la natura dei rischi connessi, nonche’ la natura e la durata delle misure nazionali adottate.
4. Il Ministero dello sviluppo economico cura, ove necessario, l’attuazione degli atti di esecuzione e delle decisioni della Commissione europea previsti dall’articolo 40, paragrafo 4, della direttiva attuata con il presente regolamento.
Art. 8-quinquies (Non conformita’ formale). – 1. Fatto salvo l’articolo 8-bis, se il Ministero dello sviluppo economico giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all’operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformita’ in questione:
a) la marcatura CE e’ stata apposta in violazione dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell’articolo 7 del presente regolamento;
b) la marcatura CE non e’ stata apposta;
c) il numero di identificazione dell’organismo notificato e’ stato apposto in violazione dell’articolo 7 o non e’ stato apposto, pur essendo necessario a norma dell’articolo 7;
d) non e’ stata compilata la dichiarazione di conformita’ UE;
e) non e’ stata compilata correttamente la dichiarazione di conformita’ UE;
f) la documentazione tecnica di cui all’allegato IV, parti A e B, e agli allegati VII, VIII e XI non e’ disponibile o e’ incompleta;
g) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato o l’indirizzo dell’installatore, del fabbricante o dell’importatore non e’ stato indicato conformemente all’articolo 4-bis, comma 6, all’articolo 4-ter, comma 6, o all’articolo 4-quinquies, comma 3;
h) le informazioni necessarie all’identificazione degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori non sono state indicate conformemente all’articolo 4-bis, comma 5, o all’articolo 4-ter, comma 5;
i) l’ascensore o il componente di sicurezza per ascensori non e’ accompagnato dai documenti di cui all’articolo 4-bis, comma 7, o all’articolo 4-ter, comma 7, o tali documenti non soddisfano i requisiti applicabili.
2. Se la non conformita’ di cui al comma 1 permane, il Ministero dello sviluppo economico adotta le adeguate misure per limitare o vietare l’utilizzo dell’ascensore o per ritirarlo dal mercato, o per limitare o vietare la disponibilita’ sul mercato del componente di sicurezza per ascensori o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato, e ne informa il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»;
o) l’articolo 9 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Notifica ed autorita’ di notifica). – 1. Ai fini della notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri degli organismi autorizzati ad eseguire, in qualita’ di terzi, compiti di valutazione della conformita’ a norma del presente regolamento il Ministero dello sviluppo economico e’ designato quale autorita’ di notifica nazionale responsabile dell’istituzione e dell’esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita’ e il controllo degli organismi notificati, anche per quanto riguarda l’ottemperanza all’articolo 9-ter.
2. L’accreditamento degli organismi di valutazione della conformita’ di cui al comma 1 ai fini dell’autorizzazione e della notifica, nonche’ il controllo degli organismi notificati, sono eseguiti ai sensi e in conformita’ del regolamento (CE) n. 765/2008 dall’organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99. L’autorizzazione degli organismi di cui al comma 1 ha come presupposto l’accreditamento ed e’ rilasciata con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla domanda dell’organismo corredata dal relativo certificato di accreditamento.
3. Le modalita’ di svolgimento dell’attivita’ di cui al primo periodo del comma 2 ed i connessi rapporti fra l’organismo unico nazionale di accreditamento e il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono regolati con apposita convenzione o protocollo di intesa, senza oneri per i Ministeri interessati. L’organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque per quanto applicabili le prescrizioni di cui al comma 5 ed adotta soluzioni idonee a coprire la responsabilita’ civile connessa alle proprie attivita’.
4. Il Ministero dello sviluppo economico assume piena responsabilita’ per i compiti svolti dall’organismo di cui al comma 3.
5. Il Ministero dello sviluppo economico, anche nella qualita’ di autorita’ di notifica, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell’attivita’ di autorizzazione, nonche’ l’organismo nazionale di accreditamento, ai fini dell’attivita’ di valutazione e controllo, organizzano e gestiscono le relative attivita’ nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) in modo che non sorgano conflitti d’interesse con gli organismi di valutazione della conformita’;
b) in modo che sia salvaguardata l’obiettivita’ e l’imparzialita’ delle proprie attivita’;
c) in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformita’ sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione;
d) non offrendo e non effettuando attivita’ eseguite dagli organismi di valutazione della conformita’ o servizi di consulenza commerciali o su base concorrenziale;
e) salvaguardando la riservatezza delle informazioni ottenute;
f) assegnando a tali attivita’ un numero di dipendenti competenti sufficiente per l’adeguata esecuzione dei suoi compiti.
6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea delle procedure adottate per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita’ e per il controllo degli organismi notificati, nonche’ di qualsiasi modifica delle stesse.»;
p) dopo l’articolo 9 sono inseriti i seguenti:
«Art. 9-bis (Prescrizioni relative agli organismi notificati e presunzione di conformita’). – 1. Ai fini della notifica, l’organismo di valutazione della conformita’ rispetta le prescrizioni di cui ai commi da 2 a 11.
2. L’organismo di valutazione della conformita’ e’ disciplinato a norma della legge nazionale di uno Stato membro e ha personalita’ giuridica.
3. L’organismo di valutazione della conformita’ e’ un organismo terzo indipendente dall’organizzazione o dagli ascensori o dai componenti di sicurezza per ascensori oggetto di valutazione. Un organismo appartenente a un’associazione d’imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell’assemblaggio, nell’utilizzo o nella manutenzione di ascensori o di componenti di sicurezza per ascensori che esso valuta puo’ essere ritenuto un organismo del genere a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l’assenza di qualsiasi conflitto di interesse.
4. L’organismo di valutazione della conformita’, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformita’ non sono ne’ il progettista, ne’ il fabbricante, ne’ il fornitore, ne’ l’installatore, ne’ l’acquirente, ne’ il proprietario, ne’ l’utilizzatore o il responsabile della manutenzione degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori sottoposti alla sua valutazione, ne’ il rappresentante di uno di questi soggetti. Cio’ non preclude l’uso degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori valutati che sono necessari per il funzionamento dell’organismo di valutazione della conformita’ o l’uso di tali ascensori o componenti di sicurezza per ascensori per scopi privati. Cio’ non esclude la possibilita’ di uno scambio di informazioni tecniche fra il fabbricante o l’installatore e l’organismo. L’organismo di valutazione della conformita’, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformita’ non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell’installazione, nell’utilizzo o nella manutenzione di tali ascensori o componenti di sicurezza per ascensori, ne’ rappresentano i soggetti impegnati in tali attivita’. Non intraprendono alcuna attivita’ che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrita’ per quanto riguarda le attivita’ di valutazione della conformita’ per cui sono notificati. Cio’ vale in particolare per i servizi di consulenza. L’organismo di valutazione della conformita’ garantisce che le attivita’ delle sue affiliate o dei suoi subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull’obiettivita’ o sull’imparzialita’ delle sue attivita’ di valutazione della conformita’.
5. L’organismo di valutazione della conformita’ e il suo personale eseguono le operazioni di valutazione della conformita’ con il massimo dell’integrita’ professionale e della competenza tecnica richiesta nel campo specifico e sono liberi da qualsivoglia pressione o incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attivita’ di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attivita’.
6. L’organismo di valutazione della conformita’ e’ in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformita’ assegnatigli in base agli allegati da IV a XII e per cui e’ stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall’organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilita’. In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformita’ e per ogni tipo o categoria di ascensori o di componenti di sicurezza per ascensori per i quali e’ stato notificato, l’organismo di valutazione della conformita’ dispone:
a) di personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformita’;
b) delle necessarie descrizioni delle procedure in conformita’ delle quali avviene la valutazione della conformita’, garantendo la trasparenza e la capacita’ di riproduzione di tali procedure; una politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualita’ di organismo notificato dalle altre attivita’;
c) delle procedure per svolgere le attivita’ che tengono debitamente conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessita’ della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.
7. L’organismo di valutazione della conformita’ dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attivita’ di valutazione della conformita’ e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti. Il personale responsabile dell’esecuzione dei compiti di valutazione della conformita’ dispone di quanto segue:
a) una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attivita’ di valutazione della conformita’ in relazione alle quali l’organismo di valutazione della conformita’ e’ stato notificato;
b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un’adeguata autorita’ per eseguire tali valutazioni;
c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I, delle norme armonizzate applicabili e delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell’Unione e della pertinente legislazione nazionale;
d) la capacita’ di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
8. E’ garantita l’imparzialita’ degli organismi di valutazione della conformita’, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformita’. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformita’ di un organismo di valutazione della conformita’ non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.
9. Gli organismi di valutazione della conformita’ sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilita’ civile, secondo le caratteristiche minime fissate con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Fino all’adozione di tale decreto si applicano le indicazioni al riguardo previste nella direttiva del Ministro delle attivita’ produttive 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.
10. Il personale di un organismo di valutazione della conformita’ e’ tenuto al segreto professionale per tutto cio’ di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni a norma degli allegati da IV a XII o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne nei confronti delle autorita’ competenti dello Stato in cui esercita le sue attivita’. Sono tutelati i diritti di proprieta’.
11. Gli organismi di valutazione della conformita’ partecipano alle attivita’ di normalizzazione pertinenti e alle attivita’ del gruppo di coordinamento degli organismi notificati per gli ascensori istituito dalla Commissione europea a norma dell’articolo 36 della direttiva attuata con il presente regolamento, o garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione della conformita’ ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
12. Qualora dimostri la propria conformita’ ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, un organismo di valutazione della conformita’ e’ considerato conforme alle prescrizioni di cui al presente articolo nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprano tali prescrizioni.
Art. 9-ter (Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati). – 1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformita’ oppure ricorra a un’affiliata, garantisce che il subappaltatore o l’affiliata rispettino le prescrizioni di cui all’articolo 9-bis e ne informa di conseguenza il Ministero dello sviluppo economico e l’organismo nazionale di accreditamento.
2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilita’ delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.
3. Le attivita’ possono essere subappaltate o eseguite da un’affiliata solo con il consenso del cliente.
4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero dello sviluppo economico e dell’organismo nazionale di accreditamento i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell’affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma degli allegati da IV a XII.
Art. 9-quater (Domanda e procedura di notifica e modifiche delle notifiche). – 1. L’organismo di valutazione della conformita’ stabilito nel territorio nazionale presenta domanda di autorizzazione e di notifica al Ministero dello sviluppo economico.
2. La domanda di autorizzazione e di notifica e’ accompagnata da una descrizione delle attivita’ di valutazione della conformita’, della procedura o delle procedure di valutazione della conformita’ degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonche’ da un certificato di accreditamento rilasciato dall’organismo nazionale di accreditamento che attesta che l’organismo di valutazione della conformita’ e’ conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 9-bis.
3. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza e notifica solo gli organismi di valutazione della conformita’ che soddisfino le prescrizioni di cui all’articolo 9-bis e notifica tali organismi alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito i provvedimenti di autorizzazione rilasciati agli organismi di valutazione della conformita’.
4. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attivita’ di valutazione della conformita’, la procedura o le procedure di valutazione della conformita’ e gli ascensori o i componenti di sicurezza per ascensori interessati, nonche’ la relativa attestazione di competenza.
5. L’organismo interessato puo’ eseguire le attivita’ di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica. Solo tale organismo e’ considerato un organismo notificato ai fini del presente regolamento.
6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione e gli altri Stati membri di eventuali modifiche di rilievo apportate successivamente alla notifica.
7. Qualora sulla base della sospensione o del ritiro del relativo certificato di accreditamento o in altro modo e’ accertato che un organismo notificato non e’ piu’ conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 9-bis o non adempie ai suoi obblighi, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravita’ del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell’inadempimento di tali obblighi e ne informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri.
8. Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell’attivita’ dell’organismo notificato, Il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e sulla base dei provvedimenti a tal fine assunti dall’organismo nazionale di accreditamento, prende le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo notificato siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorita’ di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.
9. In relazione alla competenza della Commissione ad indagare su tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull’ottemperanza di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilita’ cui e’ sottoposto, il Ministero dello sviluppo economico fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell’organismo notificato in questione. Qualora la Commissione accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa piu’ le prescrizioni per la sua notifica, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adotta le misure correttive necessarie relativamente al conseguente atto di esecuzione della Commissione e, all’occorrenza, ritirare la notifica.
Art. 9-quinquies (Obblighi operativi degli organismi notificati e ricorsi contro le loro decisioni). – 1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformita’ conformemente alle procedure di valutazione della conformita’ di cui agli articoli 6 e 6-bis.
2. Le valutazioni della conformita’ sono eseguite in modo proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Gli organismi di valutazione della conformita’ svolgono le loro attivita’ tenendo debitamente conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessita’ della tecnologia dell’ascensore o del componente di sicurezza per ascensori in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione. Nel far cio’ rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformita’ degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori al presente regolamento.
3. Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui al presente regolamento o le norme armonizzate corrispondenti o altre specifiche tecniche non siano stati rispettati da un installatore o da un fabbricante, chiede a tale installatore o fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato.
4. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformita’ successivo al rilascio di un certificato o di un’approvazione riscontri che un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori non e’ piu’ conforme chiede all’installatore o al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all’occorrenza sospende o ritira il certificato o l’approvazione.
5. Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l’organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati o le approvazioni, a seconda dei casi.
6. Ferma la tutela giurisdizionale avverso le decisioni degli organismi notificati, contro i medesimi provvedimenti puo’ essere espletata la procedura di revisione, regolata con proprio regolamento dall’organismo nazionale di accreditamento.
Art. 9-sexies (Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati). – 1. Gli organismi notificati informano il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’organismo nazionale di accreditamento:
a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato o di un’approvazione;
b) di qualunque circostanza che possa influire sull’ambito o sulle condizioni della notifica;
c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorita’ di vigilanza del mercato in relazione alle attivita’ di valutazione della conformita’;
d) su richiesta, delle attivita’ di valutazione della conformita’ eseguite nell’ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attivita’, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma della direttiva attuata con il presente regolamento, le cui attivita’ di valutazione della conformita’ coprono il medesimo tipo di ascensori o i medesimi componenti di sicurezza per ascensori, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformita’.
3. Gli organismi notificati partecipano, direttamente o mediante rappresentanti designati, al sistema di coordinamento e di cooperazione tra organismi notificati istituito dalla Commissione europea a norma della direttiva attuata con il presente regolamento ed ai lavori del relativo gruppo settoriale di organismi notificati.»;
q) l’articolo 10 e’ abrogato;
r) all’articolo 11, prima del comma 1, e’ anteposto il seguente:
«01. Le prescrizioni del presente Capo, necessarie per garantire la protezione delle persone allorche’ gli ascensori sono messi in servizio o utilizzati, sono attuate senza implicare modifiche degli ascensori rispetto a quanto disposto dal Capo I del presente regolamento e nell’osservanza della legislazione dell’Unione europea.»;
s) gli allegati da I a XIV sono sostituiti dagli allegati da I a XII di cui all’allegato A al presente regolamento.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
– Si riporta il testo dell’art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). – 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche’ dei regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l’esercizio della potesta’ regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall’entrata in vigore delle norme regolamentari .
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita’ sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro
emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di “regolamento”, sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L’organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l’amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita’ eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell’organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita’
dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all’espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
– Si riporta il testo degli articoli 5 e 32 della legge
24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l’adempimento di
obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle
Comunita’ europee. Legge comunitaria 1995-1997), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1998, n. 104, S.O.:
«Art. 5 (Attuazione di direttive comunitarie con
regolamento autorizzato). – 1. Il Governo e’ autorizzato a
dare attuazione alle direttive comprese nell’elenco di cui
all’allegato C con uno o piu’ regolamenti ai sensi
dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
adottati previo parere delle Commissioni parlamentari e del
Consiglio di Stato, attenendosi a principi e criteri
direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere
b), e), f) e g) del comma 1 dell’art. 2.
2. Fermo restando il disposto dell’art. 5, comma 1,
della legge 9 marzo 1989, n. 86 , i regolamenti di cui al
comma 1 del presente articolo possono altresi’, per tutte
le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare
attuazione alle direttive, anche se precedentemente
trasposte, di cui le direttive comprese nell’allegato C
costituiscano la modifica, l’aggiornamento od il
completamento.
3. Ove le direttive cui essi danno attuazione
prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il
Governo, in deroga a quanto stabilito nell’art. 8, puo’
prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le
fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate
sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in
ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera
c) del comma 1 dell’art. 2.».
«Art. 32 (Ascensori). – 1. Il regolamento da emanare a
norma dell’art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86 , e
successive modificazioni, per adeguare l’ordinamento
italiano alla direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, si attiene alle disposizioni contenute nella
medesima direttiva e, in particolare, ai seguenti principi
generali:
a) disporre che gli ascensori, con i relativi
componenti di sicurezza, siano messi in commercio e in
servizio solo se rispondono ai requisiti di sicurezza e
salute previsti dalla direttiva 95/16/CE. Eventuali
prescrizioni aggiuntive non potranno comunque obbligare ad
introdurre modifiche agli ascensori rispetto a quanto
previsto dalla direttiva 95/16/CE;
b) considerare conformi a tutte le prescrizioni di cui
alla lettera a) gli ascensori e i relativi componenti
muniti della marcatura CE e accompagnati dalla
dichiarazione CE di conformita’;
c) prevedere la pubblicazione delle norme nazionali che
recepiscono le norme armonizzate, nonche’ delle norme e
specifiche tecniche nazionali rivolte alla corretta
applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di
salute;
d) prevedere che siano adottate le misure
dell’immediato ritiro dal mercato e del divieto di
commercializzazione e messa in esercizio di ascensori e
relativi componenti di sicurezza che, nonostante la
marcatura CE e l’utilizzazione in conformita’ alla sua
destinazione, mettono a rischio la sicurezza e la salute
delle persone e la sicurezza dei beni, dandone immediata
comunicazione alla Commissione delle Comunita’ europee;
e) prevedere specificamente gli obblighi che gravano
sul fabbricante, sul suo mandatario con sede nella Unione
europea, sull’installatore, sulla persona responsabile del
progetto dell’ascensore, sulla persona che commercializza
quest’ultimo o il componente di sicurezza, nonche’ su chi
costruisce l’ascensore o il componente di sicurezza per uso
personale;
f) prevedere presupposti e modalita’ di designazione
dei componenti degli organismi incaricati di effettuare le
procedure di controllo, con la specificazione dei compiti e
degli esami di competenza;
g) determinare le modalita’ di apposizione della
marcatura CE e le misure per correggere o per ritirare dal
mercato l’ascensore e il componente di sicurezza ai quali
sia stata indebitamente apposta la marcatura CE.».
– Si riporta il testo dell’art. 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.:
«Art. 20. – 1. Il Governo, sulla base di un programma
di priorita’ di interventi, definito, con deliberazione del
Consiglio dei ministri, in relazione alle proposte
formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza
unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta
al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno
di legge per la semplificazione e il riassetto normativo,
volto a definire, per l’anno successivo, gli indirizzi, i
criteri, le modalita’ e le materie di intervento, anche ai
fini della ridefinizione dell’area di incidenza delle
pubbliche funzioni con particolare riguardo all’assetto
delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti
locali. In allegato al disegno di legge e’ presentata una
relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede
l’emanazione di decreti legislativi, relativamente alle
norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche’ di
regolamenti ai sensi dell’art. 17, commi 1 e 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l’esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e codificazione
della normativa primaria regolante la materia, previa
acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel
termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta,
con determinazione dei principi fondamentali nelle materie
di legislazione concorrente;
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l’applicazione dell’art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare
per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita’ che
regolano i procedimenti amministrativi ai quali si
attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente
articolo, nell’ambito dei principi stabiliti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della
liberta’ contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all’ordine e alla sicurezza
pubblica, all’amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell’ambiente,
all’ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell’igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza,
concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque
denominati che non implichino esercizio di discrezionalita’
amministrativa e il cui rilascio dipenda dall’accertamento
dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di
inizio di attivita’ da presentare da parte dell’interessato
all’amministrazione competente corredata dalle attestazioni
e dalle certificazioni eventualmente richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che
non implichi esercizio di discrezionalita’ amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni
relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell’attivita’ da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in relazione alla complessita’ del
procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell’equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative
non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell’incentivazione della
concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusivita’, anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all’accesso e
all’esercizio delle attivita’ economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta’ sociale;
5) alla tutela dell’identita’ e della qualita’ della
produzione tipica e tradizionale e della professionalita’;
h) promozione degli interventi di autoregolazione per
standard qualitativi e delle certificazioni di conformita’
da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza
pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che
accertino e garantiscano la qualita’ delle fasi delle
attivita’ economiche e professionali, nonche’ dei processi
produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri
amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l’esercizio delle attivita’
private, previsione dell’autoconformazione degli
interessati a modelli di regolazione, nonche’ di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all’incentivazione della
concorrenzialita’, alla riduzione dei costi privati per il
rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla
flessibilita’ dell’adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,
citta’ metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l’esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta’, differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei principi fondamentali di attribuzione
delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell’organizzazione amministrativa alle modalita’ di
esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell’autorita’ competente a
ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza
esclusiva dello Stato, completa il processo di
codificazione di ciascuna materia emanando, anche
contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una
raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la
medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova
disciplina di livello primario e semplificandole secondo i
criteri di cui ai successivi commi.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al
comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione
e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le
funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un’unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai
sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi
e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla
medesima attivita’;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante l’adozione di
disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell’efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu’
estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
con i destinatari dell’azione amministrativa;
f-bis) generale possibilita’ di utilizzare, da parte
delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati,
strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o
nelle fattispecie nelle quali l’interesse pubblico non puo’
essere perseguito senza l’esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta’,
differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle
attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti
istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di
concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali
ed i soggetti interessati, secondo i criteri
dell’autonomia, della leale collaborazione, della
responsabilita’ e della tutela dell’affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e
degli atti equiparabili comunque denominati, nonche’ delle
conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti,
aventi il carattere della ripetitivita’, ad uno o piu’
schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi
degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le
responsabilita’, le modalita’ di attuazione e le
conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche
e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi
dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la
funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il
Ministro dell’economia e delle finanze, previa acquisizione
del parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti che sono resi entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e
delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato
nonche’ delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono
resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle
Commissioni parlamentari e’ reso, successivamente ai
precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la
predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza
del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche
su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le
amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non
diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedono, in ragione della loro specificita’, l’esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita’ e delle
procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu’
rispondenti alle finalita’ e agli obiettivi fondamentali
definiti dalla legislazione di settore o che risultino in
contrasto con i principi generali dell’ordinamento
giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l’amministrazione e per i cittadini, costi piu’ elevati dei
benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell’attivita’ amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati,
prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell’attivita’ e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu’ le ragioni che giustifichino una difforme
disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi
di semplificazione e di qualita’ della regolazione con la
definizione della posizione italiana da sostenere in sede
di Unione europea nella fase di predisposizione della
normativa comunitaria, ai sensi dell’art. 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la
partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e
di miglioramento della qualita’ della regolazione interna e
a livello europeo.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
della semplificazione e del riassetto normativo nelle
materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di
indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio
dei ministri, che garantisce anche l’uniformita’ e
l’omogeneita’ degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri
garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni
competenti, l’attivazione di specifiche iniziative di
semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di
amministrazione attiva individuano forme stabili di
consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di
rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute
nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell’azione
amministrativa.».
– Si riporta il testo dell’art. 16 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (Attuazione della
direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica
la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2010, n. 41, S.O.:
«Art. 16 (Ascensori e montacarichi). – 1. Le
disposizioni di attuazione della direttiva 2006/42/CE, per
la parte relativa alle modifiche della direttiva 95/16/CE
in materia di ascensori, sono adottate con regolamento, ai
sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, di modifica del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.».

Note all’art. 1:

– Si riporta il testo dell’art. 2, punto 1, lettera c)
del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea,
che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del
Consiglio nonche’ le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE,
97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e
2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che
abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione
n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio:
«Art. 2 (Definizioni). – Ai fini del presente
regolamento si intende per:
(Omissis).
c) “norma armonizzata”: una norma europea adottata
sulla base di una richiesta della Commissione ai fini
dell’applicazione della legislazione dell’Unione
sull’armonizzazione;
(Omissis).».
– Si riporta il testo degli articoli 2, punti 10) e
11), 30 e 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che
pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del
mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei
prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93:
«Art. 2 (Definizioni). – Ai fini del presente
regolamento si intende per:
(Omissis).
10) “accreditamento” attestazione da parte di un
organismo nazionale di accreditamento che certifica che un
determinato organismo di valutazione della conformita’
soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove
appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi
quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per
svolgere una specifica attivita’ di valutazione della
conformita’;
11) “organismo nazionale di accreditamento” l’unico
organismo che in uno Stato membro e’ stato autorizzato da
tale Stato a svolgere attivita’ di accreditamento;
(Omissis).».
«Art. 30 (Principi generali della marcatura CE). – 1.
La marcatura CE puo’ essere apposta solo dal fabbricante o
dal suo mandatario.
2. La marcatura CE, come presentata all’allegato II, e’
apposta solo su prodotti per i quali la sua apposizione e’
prevista dalla specifica normativa comunitaria di
armonizzazione e non e’ apposta su altri prodotti.
3. Apponendo o avendo apposto la marcatura CE, il
fabbricante accetta di assumersi la responsabilita’ della
conformita’ del prodotto a tutte le prescrizioni
applicabili stabilite nella normativa comunitaria di
armonizzazione pertinente che ne dispone l’apposizione.
4. La marcatura CE e’ l’unica marcatura che attesta la
conformita’ del prodotto alle prescrizioni applicabili
della normativa comunitaria di armonizzazione pertinente
che ne dispone l’apposizione.
5. E’ vietata l’apposizione su un prodotto di
marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore
i terzi circa il significato della marcatura CE o il
simbolo grafico della stessa. Puo’ essere apposta sul
prodotto ogni altra marcatura che non comprometta la
visibilita’, la leggibilita’ ed il significato della
marcatura CE.
6. Senza pregiudizio dell’art. 41, gli Stati membri
garantiscono l’applicazione corretta del regime che
disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni
appropriate contro l’uso improprio della marcatura. Gli
Stati membri istituiscono inoltre sanzioni per le
infrazioni, che possono comprendere sanzioni penali per le
infrazioni gravi. Tali sanzioni sono proporzionate alla
gravita’ dell’infrazione e costituiscono un deterrente
efficace contro l’uso improprio.».
«Art. 21 (Misure restrittive). – 1. Gli Stati membri
garantiscono che le misure adottate, conformemente alla
pertinente normativa comunitaria di armonizzazione, al fine
di vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto
sul mercato, oppure di ritirarlo o richiamarlo dal mercato,
siano proporzionate e indichino i motivi esatti sui quali
sono basate.
2. Tali misure sono comunicate senza indugio
all’operatore economico pertinente, che e’ contestualmente
informato dei mezzi di ricorso previsti dalla normativa
dello Stato membro interessato e dei termini cui tali mezzi
di ricorso sono soggetti.
3. Prima dell’adozione di una misura di cui al
paragrafo 1, all’operatore economico interessato e’ data la
possibilita’ di essere ascoltato entro un adeguato periodo
non inferiore ai dieci giorni, a meno che tale
consultazione non sia resa impossibile dall’urgenza della
misura da adottare, giustificata dalle prescrizioni a
tutela della salute, della sicurezza o da altri motivi
connessi agli interessi pubblici oggetto della pertinente
normativa comunitaria di armonizzazione. Se l’azione e’
stata adottata senza sentire l’operatore, a quest’ultimo e’
data l’opportunita’ di essere sentito non appena possibile
e la misura adottata e’ tempestivamente riesaminata.
4. Ogni misura di cui al paragrafo 1 e’ tempestivamente
ritirata o modificata non appena l’operatore economico
dimostri di aver preso provvedimenti efficaci.».
– Si riporta il testo dell’art. 38 della direttiva
2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26
febbraio 2014 per l’armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di
sicurezza per ascensori:
«Art. 38 (Procedura a livello nazionale per gli
ascensori o i componenti di sicurezza per ascensori che
presentano rischi). – 1. Qualora le autorita’ di vigilanza
del mercato di uno Stato membro abbiano motivi sufficienti
per ritenere che un ascensore o un componente di sicurezza
per ascensori disciplinato dalla presente direttiva
presenti un rischio per la salute o l’incolumita’ delle
persone o, se del caso, per la sicurezza dei beni,
effettuano una valutazione dell’ascensore o del componente
di sicurezza per ascensori interessato che investa tutte le
prescrizioni pertinenti di cui alla presente direttiva. A
tal fine, gli operatori economici interessati cooperano ove
necessario con le autorita’ di vigilanza del mercato.
Se nel corso della valutazione di cui al primo comma le
autorita’ di vigilanza del mercato concludono che un
ascensore non rispetta le prescrizioni di cui alla presente
direttiva, chiedono tempestivamente all’installatore di
adottare tutte le misure correttive del caso al fine di
rendere l’ascensore conforme alle suddette prescrizioni
entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura
del rischio, a seconda dei casi.
Se nel corso della valutazione di cui al primo comma le
autorita’ di vigilanza del mercato concludono che un
componente di sicurezza per ascensori non rispetta le
prescrizioni di cui alla presente direttiva, chiedono
tempestivamente all’operatore economico interessato di
adottare tutte le misure correttive appropriate al fine di
rendere il componente di sicurezza per ascensori conforme
alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di
richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e
proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.
Le autorita’ di vigilanza del mercato ne informano
l’organismo notificato competente.
L’art. 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica
alle misure di cui al secondo e al terzo comma del presente
paragrafo.
2. Qualora ritengano che l’inadempienza non sia
ristretta al territorio nazionale, le autorita’ di
vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri
Stati membri dei risultati della valutazione e dei
provvedimenti che hanno chiesto agli operatori economici di
prendere.
3. L’operatore economico garantisce che siano prese
tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti
gli ascensori e di tutti i componenti di sicurezza per
ascensori interessati che ha immesso o messo a disposizione
sul mercato in tutta l’Unione.
4. Qualora l’installatore non prenda le adeguate misure
correttive entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo
comma, le autorita’ di vigilanza del mercato adottano tutte
le opportune misure provvisorie per limitare o proibire
l’immissione sul loro mercato nazionale o l’utilizzo
dell’ascensore interessato, oppure per ritirarlo dal
mercato.
Qualora l’operatore economico interessato non prenda le
misure correttive adeguate entro il periodo di cui al
paragrafo 1, terzo comma, le autorita’ di vigilanza del
mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per
proibire o limitare la messa a disposizione sul loro
mercato nazionale del componente di sicurezza per
ascensori, per ritirarlo da tale mercato o richiamarlo.
Le autorita’ di vigilanza del mercato informano
immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di
tali misure.
5. Le informazioni di cui al paragrafo 4, terzo comma,
includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i
dati necessari all’identificazione dell’ascensore o del
componente di sicurezza per ascensori non conforme, la sua
origine, la natura della presunta non conformita’ e dei
rischi connessi, la natura e la durata delle misure
nazionali adottate, nonche’ gli argomenti espressi dagli
operatori economici interessati. In particolare, le
autorita’ di vigilanza del mercato indicano se
l’inadempienza sia dovuta:
a) alla non conformita’ dell’ascensore o del componente
di sicurezza per ascensori dei requisiti essenziali di
salute e di sicurezza di cui alla presente direttiva;
oppure
b) alle carenze nelle norme armonizzate di cui all’art.
14, che conferiscono la presunzione di conformita’.
6. Gli Stati membri che non siano quello che ha avviato
la procedura a norma del presente articolo informano senza
indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i
provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a
loro disposizione sulla non conformita’ dell’ascensore o
del componente di sicurezza per ascensori interessato e, in
caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, delle
loro obiezioni.
7. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle
informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, uno
Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni
contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro,
tale misura e’ ritenuta giustificata.
8. Gli Stati membri garantiscono che siano adottate
senza indugio le opportune misure restrittive in relazione
all’ascensore o al componente di sicurezza per ascensori in
questione, quale il suo ritiro dal mercato.».
– Si riporta il testo dell’art. 11 del regolamento (UE)
n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25
ottobre 2012 sulla normazione europea, che modifica le
direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonche’ le
direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE,
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la
decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n.
1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio:
«Art. 11 (Obiezioni formali alle norme armonizzate). –
1. Qualora uno Stato membro o il Parlamento europeo ritenga
che una norma armonizzata non soddisfi completamente le
prescrizioni cui intende riferirsi e che sono stabilite
dalla pertinente legislazione dell’Unione in materia di
armonizzazione, esso ne informa la Commissione fornendo una
spiegazione dettagliata e la Commissione, previa
consultazione del comitato istituito dalla corrispondente
legislazione dell’Unione in materia di armonizzazione,
laddove esista, o previe altre forme di consultazione di
esperti del settore, decide di:
a) pubblicare, di non pubblicare o di pubblicare con
limitazioni i riferimenti alla norma armonizzata in
questione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea;
b) mantenere, di mantenere con limitazioni o di
ritirare i riferimenti alla norma armonizzata in questione
nella o dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
2. La Commissione pubblica sul proprio sito web le
informazioni relative alle norme armonizzate che sono state
oggetto della decisione di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione informa l’organizzazione di
normazione europea interessata della decisione di cui al
paragrafo 1 e, all’occorrenza, richiede la revisione delle
norme armonizzate in questione.
4. La decisione di cui al paragrafo 1, lettera a), del
presente articolo, e’ adottata secondo la procedura
consultiva di cui all’art. 22, paragrafo 2.
5. La decisione di cui al paragrafo 1, lettera b), del
presente articolo, e’ adottata secondo la procedura d’esame
di cui all’art. 22, paragrafo 3.».
– La direttiva del Ministro delle attivita’ produttive
del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 77 del 2 aprile 2003, reca: «Documentazione da produrre
per l’autorizzazione degli organismi alla certificazione
CE».
Allegato A

(art. 1, comma 1, lettera r)) «Allegato I (art. 2, comma 1, lettera c))

REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE
E DI SICUREZZA

Osservazioni preliminari

1. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di salute e di sicurezza si applicano soltanto se per l’ascensore o per il componente di sicurezza per ascensori in questione sussiste il rischio corrispondente allorche’ esso viene utilizzato alle condizioni previste dall’installatore o dal fabbricante.
2. I requisiti essenziali di salute e di sicurezza elencati nel regolamento sono inderogabili. Tuttavia, tenuto conto dello stato della tecnica, gli obiettivi da essi prefissi possono non essere raggiunti. In questo caso e nella misura del possibile l’ascensore o il componente di sicurezza per ascensori deve essere progettato e costruito per tendere verso tali obiettivi.
3. Il fabbricante e l’installatore hanno l’obbligo di effettuare un’analisi dei rischi per individuare tutti i rischi che concernono il loro prodotto; devono, inoltre, progettarlo e costruirlo tenendo presente tale analisi. 1. Considerazioni generali.
1.1. Applicazione della direttiva 2006/42/CE
Allorquando il rischio corrispondente sussiste e non e’ trattato nel presente allegato, si applicano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 9 giugno 2006, pag. 24) attuata con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17. In ogni caso, si applicano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui al punto 1.1.2 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE.
1.2. Supporto del carico
Il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una cabina. La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell’ascensore fissati dall’installatore.
Se l’ascensore e’ destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire, per le sue caratteristiche strutturali, l’accesso e l’uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l’utilizzazione da parte loro.
1.3. Elementi di sospensione ed elementi di sostegno
Gli elementi di sospensione e/o sostegno della cabina, compresi i collegamenti e gli attacchi terminali, devono essere studiati e progettati in modo da garantire un adeguato livello di sicurezza globale e ridurre al minimo il rischio di caduta della cabina, tenendo conto delle condizioni di utilizzazione, dei materiali impiegati e delle condizioni di fabbricazione.
Qualora per la sospensione della cabina si utilizzino funi o catene, devono esserci almeno due funi o catene indipendenti l’una dall’altra, ciascuna con un proprio sistema di attacco. Tali funi o catene non devono avere ne’ raccordi, ne’ impiombature, eccetto quelli necessari al loro fissaggio o al loro allacciamento.
1.4. Controllo delle sollecitazioni (compresa la velocita’ eccessiva)
1.4.1. Gli ascensori devono essere progettati, costruiti e installati in modo da rendere senza effetto l’ordine di comando dei movimenti qualora il carico superi il valore nominale.
1.4.2. Gli ascensori devono essere dotati di un dispositivo limitatore di velocita’ eccessiva.
Detti requisiti non si applicano agli ascensori che, per la progettazione del sistema di azionamento, non possono raggiungere una velocita’ eccessiva.
1.4.3. Gli ascensori a velocita’ elevata devono essere dotati di un dispositivo di controllo e di regolazione della velocita’.
1.4.4. Gli ascensori con puleggia di frizione devono essere progettati in modo che sia assicurata la stabilita’ delle funi di trazione sulla puleggia.
1.5. Motore
1.5.1. Ciascun ascensore destinato al trasporto di persone deve avere un proprio macchinario. Questo requisito non concerne gli ascensori in cui i contrappesi siano sostituiti da una seconda cabina.
1.5.2. L’installatore deve prevedere che il macchinario e i dispositivi associati di un ascensore non siano accessibili tranne che per la manutenzione e per i casi di emergenza.
1.6. Comandi
1.6.1. I comandi degli ascensori destinati al trasporto dei disabili non accompagnati devono essere opportunamente progettati e disposti.
1.6.2. La funzione dei comandi deve essere chiaramente indicata.
1.6.3. I circuiti di azionamento di una batteria di ascensori possono essere comuni o interconnessi.
1.6.4. Il materiale elettrico deve essere installato e collegato in modo che:
a) sia impossibile fare confusione con circuiti non appartenenti all’ascensore;
b) l’alimentazione di energia possa essere commutata sotto carico;
c) i movimenti dell’ascensore dipendano da meccanismi di sicurezza collocati in un circuito di comando a sicurezza intrinseca;
d) un guasto all’impianto elettrico non provochi una situazione pericolosa. 2. Rischi per le persone al di fuori della cabina.
2.1. L’ascensore deve essere progettato e costruito in modo che l’accesso al volume percorso dalla cabina sia impedito, tranne che per la manutenzione e i casi di emergenza. Prima che una persona si trovi in tale volume, l’utilizzo normale dell’ascensore deve essere reso impossibile.
2.2. L’ascensore deve essere progettato e costruito in modo da impedire il rischio di schiacciamento quando la cabina venga a trovarsi in una posizione estrema.
Si raggiunge questo obiettivo mediante uno spazio libero o un volume di rifugio oltre le posizioni estreme.
Tuttavia, in casi eccezionali, in base alla facolta’ lasciata agli Stati membri dalla direttiva attuata con il presente regolamento, e’ consentito mediante accordo preventivo secondo le procedure di cui all’articolo 17-bis, in particolare in edifici gia’ esistenti, prevedere altri mezzi appropriati per evitare tale rischio se la soluzione precedente e’ irrealizzabile.
2.3. Gli accessi di piano per l’entrata e l’uscita della cabina devono essere muniti di porte di piano aventi una resistenza meccanica sufficiente in funzione delle condizioni di uso previste.
Nel funzionamento normale, un dispositivo di interbloccaggio deve rendere impossibile:
a) un movimento della cabina azionato volontariamente o involontariamente se non sono chiuse e bloccate tutte le porte di piano;
b) l’apertura di una porta di piano se la cabina non si e’ fermata ed e’ al di fuori della zona di piano prevista a tal fine.
Tuttavia, tutti i movimenti di ripristino del livello al piano con porte aperte sono ammessi nelle zone definite a condizione che la velocita’ di tale ripristino sia controllata. 3. Rischi per le persone nella cabina.
3.1. Le cabine degli ascensori devono essere completamente chiuse da pareti cieche, compresi pavimenti e soffitti, ad eccezione di aperture di ventilazione, e dotate di porte cieche. Le porte delle cabine devono essere progettate ed installate in modo che la cabina non possa effettuare alcun movimento, tranne quelli di ripristino del livello di cui al punto 2.3, terzo comma, se le porte non sono chiuse, e si fermi in caso di apertura delle porte.
Le porte delle cabine devono rimanere chiuse e bloccate in caso di arresto tra due livelli se esiste un rischio di caduta tra la cabina e le difese del vano o in mancanza di difese del vano.
3.2. In caso di interruzione dell’alimentazione di energia o di guasto dei componenti, l’ascensore deve essere dotato di dispositivi destinati ad impedire la caduta libera della cabina o suoi movimenti incontrollati.
Il dispositivo che impedisce la caduta libera della cabina deve essere indipendente dagli elementi di sospensione della cabina.
Tale dispositivo deve essere in grado di arrestare la cabina con il suo carico nominale ed alla velocita’ massima prevista dall’installatore. L’arresto dovuto all’azione di detto dispositivo non deve provocare una decelerazione pericolosa per gli occupanti, in tutte le condizioni di carico.
3.3. Devono essere installati ammortizzatori tra il fondo del vano di corsa ed il pavimento della cabina.
In questo caso lo spazio libero previsto al punto 2.2 deve essere misurato con gli ammortizzatori completamente compressi.
Questo requisito non si applica agli ascensori la cui cabina, per la progettazione del sistema di azionamento, non puo’ invadere lo spazio libero previsto al punto 2.2.
3.4. Gli ascensori devono essere progettati e costruiti in modo da poter essere messi in movimento soltanto se il dispositivo di cui al punto 3.2 e’ in posizione operativa. 4. Altri rischi.
4.1. Quando sono motorizzate, le porte di piano, le porte delle cabine, o l’insieme di esse, devono essere munite di un dispositivo che eviti i rischi di schiacciamento durante il loro movimento.
4.2. Quando devono contribuire alla protezione dell’edificio contro l’incendio, le porte di piano, incluse quelle che comprendono parti vetrate, devono presentare un’adeguata resistenza al fuoco in termini di integrita’ e di proprieta’ relative all’isolamento (non propagazione della fiamma) e alla trasmissione di calore (irraggiamento termico).
4.3. Gli eventuali contrappesi devono essere installati in modo da evitare qualsiasi rischio di collisione con la cabina o di caduta sulla stessa.
4.4. Gli ascensori devono essere dotati di mezzi che consentano di liberare e di evacuare le persone imprigionate nella cabina.
4.5. Le cabine devono essere munite di mezzi di comunicazione bidirezionali che consentano di ottenere un collegamento permanente con un servizio di pronto intervento.
4.6. Gli ascensori devono essere progettati e costruiti in modo che, se la temperatura nel locale del macchinario supera quella massima prevista dall’installatore, essi possano terminare i movimenti in corso ma non accettino nuovi ordini di manovra.
4.7. Le cabine devono essere progettate e costruite in modo da assicurare un’aerazione sufficiente ai passeggeri, anche in caso di arresto prolungato.
4.8. Nella cabina vi deve essere un’illuminazione sufficiente durante l’uso o quando una porta e’ aperta; inoltre deve esistere un’illuminazione di emergenza.
4.9. I mezzi di comunicazione di cui al punto 4.5 e l’illuminazione di emergenza di cui al punto 4.8 devono essere progettati e costruiti per poter funzionare anche in caso di mancanza di normale alimentazione. Il loro tempo di funzionamento deve essere sufficiente per consentire il normale svolgimento delle operazioni di soccorso.
4.10. Il circuito di comando degli ascensori utilizzabili in caso di incendio deve essere progettato e costruito in modo che si possa evitarne l’arresto ad alcuni piani e consentire il controllo preferenziale dell’ascensore da parte delle squadre di soccorso. 5. Marcatura.
5.1. Oltre alle indicazioni minime prescritte per qualsiasi macchina conformemente al punto 1.7.3 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE attuata con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, ogni cabina deve essere dotata di una targa ben visibile nella quale siano chiaramente indicati il carico nominale di esercizio in chilogrammi e il numero massimo di persone che possono prendervi posto.
5.2. Se l’ascensore e’ progettato in modo tale che le persone imprigionate nella cabina possano liberarsi senza ricorrere ad aiuto esterno, le istruzioni relative devono essere chiare e visibili nella cabina. 6. Istruzioni.
6.1. I componenti di sicurezza per ascensori di cui all’allegato III devono essere corredati di istruzioni, di modo che possano essere effettuati correttamente e senza rischi:
a) il montaggio;
b) i collegamenti;
c) la regolazione;
d) la manutenzione.
6.2. Ogni ascensore deve essere accompagnato da istruzioni. Le istruzioni comprendono almeno i seguenti documenti:
a) le istruzioni contenenti i disegni e gli schemi necessari all’utilizzazione normale, nonche’ alla manutenzione, all’ispezione, alla riparazione, alle verifiche periodiche ed alla manovra di soccorso di cui al punto 4.4;
b) un registro sul quale si possono annotare le riparazioni e, se del caso, le verifiche periodiche.

Allegato II

(art. 6-ter, comma 2)

A. Contenuto della dichiarazione di conformita’ ue
per i componenti di sicurezza per ascensori

La dichiarazione di conformita’ UE per i componenti di sicurezza per ascensori comprende i seguenti elementi:
a) ragione o denominazione sociale e indirizzo del fabbricante;
b) se del caso, ragione o denominazione sociale e indirizzo del rappresentante autorizzato;
c) descrizione del componente di sicurezza per ascensori, designazione del tipo o della serie, eventuale numero di serie; se necessario per l’identificazione del componente di sicurezza per ascensori e’ possibile includere un’immagine;
d) funzione di sicurezza esercitata dal componente di sicurezza per ascensori, qualora essa non risulti evidente dalla descrizione;
e) anno di fabbricazione del componente di sicurezza per ascensori;
f) tutte le disposizioni pertinenti che il componente di sicurezza per ascensori soddisfa;
g) una dichiarazione attestante la conformita’ del componente di sicurezza per ascensori alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione;
h) se del caso, riferimento alla norma o alle norme armonizzate utilizzate;
i) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha effettuato l’esame UE del tipo dei componenti di sicurezza degli ascensori di cui all’allegato IV, parte A e all’allegato VI, e riferimento al certificato di esame UE del tipo rilasciato da detto organismo notificato;
j) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha effettuato la valutazione della conformita’ al tipo mediante controlli a campione dei componenti per la sicurezza degli ascensori di cui all’allegato IX;
k) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha approvato il sistema di qualita’ applicato dal fabbricante conformemente alle procedure di valutazione della conformita’ di cui agli allegati VI o VII;
l) nome e funzione della persona abilitata a firmare la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato;
m) luogo e data della firma;
n) firma.

B. Contenuto della dichiarazione di conformita’
UE per gli ascensori

La dichiarazione di conformita’ UE per gli ascensori, dattiloscritta o stampata, e’ redatta nella stessa lingua delle istruzioni di cui all’allegato I, punto 6.2, e comprende i seguenti elementi:
a) ragione o denominazione sociale e indirizzo dell’installatore;
b) se del caso, ragione o denominazione sociale e indirizzo del rappresentante autorizzato;
c) descrizione dell’ascensore, designazione del tipo o della serie, numero di serie e indirizzo al quale l’ascensore e’ installato;
d) anno di installazione dell’ascensore;
e) tutte le disposizioni pertinenti che l’ascensore soddisfa;
f) una dichiarazione attestante la conformita’ dell’ascensore alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione;
g) eventualmente, riferimento della norma o delle norme armonizzate utilizzate;
h) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha effettuato l’esame UE del tipo degli ascensori di cui all’allegato IV, parte B, e riferimento al certificato di esame UE del tipo rilasciato da detto organismo notificato;
i) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha effettuato la verifica dell’unita’ per ascensori di cui all’allegato VIII;
j) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha effettuato l’esame finale per gli ascensori di cui all’allegato V;
k) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia della qualita’ applicato dall’installatore conformemente alle procedure di valutazione della conformita’ di cui agli allegati X, XI o XII;
l) nome e funzione della persona abilitata a firmare la dichiarazione a nome dell’installatore o del suo rappresentante autorizzato;
m) luogo e data della firma;
n) firma.

Allegato III

(art. 1, comma 2)

Elenco dei componenti di sicurezza per ascensori

1. Dispositivi di bloccaggio delle porte di piano.
2. Dispositivi paracadute di cui al punto 3.2 dell’allegato I che impediscono la caduta della cabina o movimenti incontrollati.
3. Dispositivi di limitazione di velocita’ eccessiva.
4. a) Ammortizzatori ad accumulazione di energia:
i) a caratteristica non lineare, o
ii) con smorzamento del movimento di ritorno.
b) Ammortizzatori a dissipazione di energia.
5. Dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi paracadute.
6. Dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di circuiti di sicurezza con componenti elettronici.

Allegato IV

(art. 6, comma 1, lettera a) e art. 6-bis, comma 1, lettera a))

Esame UE del tipo per gli ascensori
e i componenti di sicurezza per ascensori
(Modulo B)
A. Esame UE del tipo di componenti di sicurezza per ascensori
1. L’esame UE del tipo e’ la parte di una procedura di valutazione della conformita’ con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un componente di sicurezza per ascensori, nonche’ verifica e certifica che il progetto tecnico del componente di sicurezza per ascensori rispetta le prescrizioni essenziali di salute e sicurezza applicabili di cui all’allegato I e che permettera’ all’ascensore sul quale sara’ correttamente montato di soddisfare tali prescrizioni.
2. La domanda di esame UE del tipo e’ presentata dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato a un unico organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
a) il nome e l’indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo, nonche’ il luogo di fabbricazione dei componenti di sicurezza per ascensori;
b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e’ stata presentata a nessun altro organismo notificato;
c) la documentazione tecnica;
d) un campione rappresentativo del componente di sicurezza per ascensori o l’indicazione del luogo in cui puo’ essere esaminato. L’organismo notificato puo’ chiedere ulteriori campioni se necessari per effettuare il programma di prove;
e) la documentazione probatoria attestante l’adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione menziona tutti i documenti utilizzati, incluse altre pertinenti specifiche tecniche, in particolare qualora non siano state applicate integralmente le norme armonizzate pertinenti, e comprende, se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del fabbricante oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilita’ del fabbricante.
3. La documentazione tecnica permette di valutare la conformita’ del componente di sicurezza per ascensori alle condizioni di cui al punto 1 e comprende un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del componente di sicurezza per ascensori.
La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, gli elementi seguenti:
a) una descrizione generale del componente di sicurezza per ascensori, compresi il campo di impiego (in particolare gli eventuali limiti di velocita’, il carico, l’energia) e le condizioni (in particolare ambiente a rischio di esplosione, intemperie);
b) i disegni e gli schemi di progettazione e fabbricazione;
c) le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del componente di sicurezza per ascensori;
d) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per garantire che il componente di sicurezza per ascensori soddisfi le condizioni di cui al punto 1, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
e) i risultati dei calcoli di progettazione eseguiti o fatti eseguire dal fabbricante;
f) le relazioni sulle prove effettuate;
g) un esemplare delle istruzioni dei componenti di sicurezza per ascensori;
h) le disposizioni adottate durante la fabbricazione per garantire la conformita’ dei componenti di sicurezza per ascensori di serie al componente di sicurezza per ascensori esaminato.
4. L’organismo notificato:
a) esamina la documentazione tecnica e probatoria per valutare l’adeguatezza del progetto tecnico del componente di sicurezza per ascensori;
b) concorda con il richiedente il luogo in cui si dovranno effettuare gli esami e le prove;
c) verifica che i campioni rappresentativi siano stati fabbricati conformemente a tale documentazione tecnica e identifica gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate pertinenti, nonche’ gli elementi che sono stati progettati conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche;
d) esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per accertare se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le specifiche delle pertinenti norme armonizzate, queste siano state applicate correttamente;
e) esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per controllare se, laddove non siano state applicate le specifiche delle pertinenti norme armonizzate, le soluzioni adottate dal fabbricante applicando altre pertinenti specifiche tecniche garantiscano che il componente di sicurezza per ascensori soddisfi le condizioni di cui al punto 1.
L’organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca gli esami, le verifiche e le prove intrapresi e i relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di fronte alle autorita’ di notifica, l’organismo notificato rende pubblico l’intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l’accordo del fabbricante.
5. Se il tipo del componente di sicurezza per ascensori risulta conforme alle condizioni di cui al punto 1, l’organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato di esame UE del tipo. Tale certificato riporta il nome e l’indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell’esame UE del tipo, le eventuali condizioni di validita’ del certificato e i dati necessari per l’identificazione del tipo approvato.
Il certificato di esame UE del tipo puo’ comprendere uno o piu’ allegati.
Il certificato di esame UE del tipo e i suoi allegati devono contenere ogni utile informazione che permetta di valutare la conformita’ dei componenti di sicurezza per ascensori fabbricati al tipo esaminato e consentire il controllo del prodotto in funzione.
Se il tipo del componente di sicurezza per ascensori non soddisfa le condizioni di cui al punto 1, l’organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del tipo e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.
L’organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonche’ la documentazione tecnica e la relazione di valutazione, per 15 anni dalla data di emissione di tale certificato.
6. L’organismo notificato segue l’evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato non soddisfa piu’ le condizioni di cui al punto 1. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo l’organismo notificato ne informa il fabbricante.
7. Il fabbricante informa l’organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo di tutte le modifiche al tipo approvato, qualora possano influire sulla conformita’ del componente di sicurezza per ascensori alle condizioni di cui al punto 1 o sulle condizioni di validita’ del certificato di esame UE del tipo.
L’organismo notificato esamina la modifica e comunica al richiedente se il certificato di esame UE del tipo rimane valido o se sono necessari ulteriori esami, verifiche o prove. L’organismo notificato rilascia un supplemento al certificato di esame UE del tipo iniziale o richiede la presentazione di una nuova domanda di esame UE del tipo, secondo i casi.
8. Ogni organismo notificato informa la propria autorita’ di notifica in merito ai certificati di esame UE del tipo e agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione dell’autorita’ di notifica l’elenco di tali certificati e degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del tipo e dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, di tali certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati.
9. La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del tipo e dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami, delle verifiche e delle prove effettuati dall’organismo notificato.
10. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita’ nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui il componente di sicurezza per ascensori e’ stato immesso sul mercato.
11. Rappresentante autorizzato
Il rappresentante autorizzato del fabbricante puo’ presentare la domanda di cui al punto 2 ed adempiere agli obblighi di cui ai punti 7 e 10, purche’ siano specificati nel mandato. B. Esame UE del tipo degli ascensori.
1. L’esame UE del tipo degli ascensori e’ la parte di una procedura di valutazione della conformita’ con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un ascensore modello o di un ascensore per il quale non sia prevista alcuna estensione o variante, nonche’ verifica e certifica che il progetto tecnico dell’ascensore modello o dell’ascensore rispetta le prescrizioni essenziali di salute e sicurezza di cui all’allegato I ad esso applicabili.
L’esame UE del tipo di un ascensore include l’esame di un campione rappresentativo di un ascensore completo.
2. La domanda di esame UE del tipo e’ presentata dall’installatore o dal suo rappresentante autorizzato a un unico organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
a) il nome e l’indirizzo dell’installatore; e se la domanda e’ presentata dal suo rappresentante autorizzato, il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;
b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e’ stata presentata a nessun altro organismo notificato;
c) la documentazione tecnica;
d) l’indicazione del luogo in cui l’ascensore campione puo’ essere esaminato. Quest’ultimo deve comprendere le parti terminali e servire almeno tre livelli (alto, basso e intermedio);
e) la documentazione probatoria attestante l’adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione menziona tutti i documenti utilizzati, incluse altre pertinenti specifiche tecniche, in particolare qualora non siano state applicate integralmente le norme armonizzate pertinenti, e comprende, se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio dell’installatore oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilita’ dell’installatore.
3. La documentazione tecnica deve permettere di valutare la conformita’ dell’ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I.
La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, gli elementi seguenti:
a) una descrizione dell’ascensore modello che indichi chiaramente tutte le varianti consentite;
b) i disegni e gli schemi di progettazione e fabbricazione;
c) le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell’ascensore;
d) un elenco dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza considerati;
e) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza del regolamento, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
f) una copia delle dichiarazioni di conformita’ UE dei componenti di sicurezza per ascensori incorporati nell’ascensore;
g) i risultati dei calcoli di progettazione eseguiti o fatti eseguire dall’installatore;
h) le relazioni sulle prove effettuate;
i) un esemplare delle istruzioni di cui all’allegato I, punto 6.2;
j) le disposizioni adottate durante l’installazione per garantire la conformita’ dell’ascensore di serie ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I.
4. L’organismo notificato:
a) esamina la documentazione tecnica e le prove a sostegno per valutare l’adeguatezza del progetto tecnico dell’ascensore modello o un ascensore per il quale non sia prevista alcuna estensione o variante;
b) concorda con l’installatore il luogo in cui si dovranno effettuare gli esami e le prove;
c) verifica che l’ascensore campione sia stato fabbricato conformemente a tale documentazione tecnica e identifica gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate pertinenti, nonche’ gli elementi che sono stati progettati conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche;
d) esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per accertare se, ove l’installatore abbia scelto di applicare le specifiche delle pertinenti norme armonizzate, queste siano state applicate correttamente;
e) esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per controllare se, laddove non siano state applicate le specifiche delle pertinenti norme armonizzate, le soluzioni adottate dall’installatore applicando altre pertinenti specifiche tecniche soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali di salute e di sicurezza del presente regolamento.
5. L’organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca gli esami, le verifiche e le prove intrapresi e i relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di fronte alle autorita’ di notifica, l’organismo notificato rende pubblico l’intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l’accordo dell’installatore.
6. Qualora il tipo sia conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I applicabili all’ascensore interessato, l’organismo notificato rilascia un certificato di esame UE del tipo all’installatore. Tale certificato riporta il nome e l’indirizzo dell’installatore, le conclusioni dell’esame UE del tipo, le eventuali condizioni di validita’ del certificato e i dati necessari per l’identificazione tipo approvato.
Il certificato di esame UE del tipo puo’ comprendere uno o piu’ allegati.
Il certificato di esame UE del tipo e i suoi allegati devono contenere ogni utile informazione che permetta di valutare, in occasione dell’ispezione finale, la conformita’ degli ascensori al tipo approvato.
Se il tipo non soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I, l’organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del tipo e informa di tale decisione l’installatore, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.
L’organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonche’ la documentazione tecnica e la relazione di valutazione, per 15 anni dalla data di emissione di tale certificato.
7. L’organismo notificato segue l’evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato non e’ piu’ conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo l’organismo notificato ne informa l’installatore.
8. L’installatore informa l’organismo notificato di tutte le modifiche al tipo approvato, comprese le modifiche non specificate nella documentazione tecnica iniziale, qualora possano influire sulla conformita’ dell’ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I o sulle condizioni di validita’ del certificato di esame UE del tipo.
L’organismo notificato esamina la modifica e comunica all’installatore se il certificato di esame UE del tipo rimane valido o se sono necessari ulteriori esami, verifiche o prove. L’organismo notificato rilascia un supplemento al certificato di esame UE del tipo iniziale o richiede la presentazione di una nuova domanda di esame UE del tipo, a seconda dei casi.
9. Ogni organismo notificato informa la propria autorita’ di notifica in merito ai certificati di esame UE del tipo e agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione dell’autorita’ di notifica l’elenco di tali certificati e degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del tipo e dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, di tali certificati e dei supplementi da esso rilasciati.
10. La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del tipo e dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami, delle verifiche e delle prove effettuati dall’organismo notificato.
11. L’installatore tiene a disposizione delle autorita’ nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo, compresi i suoi allegati e supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui l’ascensore e’ stato immesso sul mercato.
12. Rappresentante autorizzato
Il rappresentante autorizzato dell’installatore puo’ presentare la domanda di cui al punto 2 ed adempiere agli obblighi di cui ai punti 7 e 11, purche’ siano specificati nel mandato.

Allegato V

(art. 6-bis, comma 1, lettera a), numero 1))

Esame finale degli ascensori

1. L’esame finale e’ la parte di una procedura di valutazione della conformita’ con cui un organismo notificato accerta e dichiara che un ascensore, oggetto di un certificato di esame UE del tipo o progettato e fabbricato secondo un sistema di qualita’ approvato, soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I.
2. Obblighi dell’installatore
L’installatore prende tutte le misure necessarie affinche’ l’ascensore installato sia conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I e a uno dei seguenti:
a) un tipo approvato descritto in un certificato di esame UE del tipo;
b) un ascensore progettato e fabbricato secondo un sistema di qualita’ conformemente all’allegato XI e al certificato di esame UE del progetto, se il progetto non e’ interamente conforme alle norme armonizzate.
3. Esame finale
L’organismo notificato scelto dall’installatore effettua l’esame finale dell’ascensore da immettere sul mercato per verificarne la conformita’ ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili previsti all’allegato I.
3.1. L’installatore presenta una domanda di esame finale a un unico organismo notificato di sua scelta e fornisce i seguenti documenti all’organismo notificato:
a) il progetto d’insieme dell’ascensore;
b) i disegni e gli schemi necessari all’esame finale e in particolare gli schemi dei circuiti di comando;
c) un esemplare delle istruzioni di cui al punto 6.2 dell’allegato I;
d) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e’ stata presentata a nessun altro organismo notificato.
L’organismo notificato non puo’ esigere disegni dettagliati o informazioni precise non necessari per la verifica della conformita’ dell’ascensore.
Gli esami e le prove del caso, stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate, o prove equivalenti, sono eseguiti per verificare la conformita’ dell’ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili previsti all’allegato I.
3.2. Gli esami comprendono almeno uno dei seguenti:
a) l’esame dei documenti di cui al punto 3.1 per verificare che l’ascensore sia conforme al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo conformemente all’allegato IV, parte B;
b) l’esame dei documenti di cui al punto 3.1 per verificare che l’ascensore sia conforme all’ascensore progettato e fabbricato secondo un sistema di qualita’ approvato conformemente all’allegato XI e, qualora il progetto non sia interamente conforme alle norme armonizzate, al certificato di esame UE del progetto.
3.3. Le prove dell’ascensore comprendono almeno:
a) funzionamento dell’ascensore a vuoto e a pieno carico nominale per assicurarsi del montaggio a regola d’arte e del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza (fine corsa, bloccaggi ecc.);
b) funzionamento dell’ascensore a pieno carico nominale e a vuoto per assicurarsi del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza in caso di mancanza di energia;
c) prova statica con un carico uguale a 1,25 volte il carico nominale.
Il carico nominale e’ quello indicato al punto 5 dell’allegato I.
Dopo tali prove, l’organismo notificato si accerta che non si siano prodotti deformazioni o deterioramenti che possano compromettere l’utilizzazione dell’ascensore.
4. Se l’ascensore soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I, l’organismo notificato appone o fa apporre il suo numero d’identificazione a lato della marcatura CE, conformemente agli articoli 18 e 19, e rilascia un certificato di esame finale recante gli esami e le prove eseguiti.
L’organismo notificato compila le pagine corrispondenti del registro di cui al punto 6.2 dell’allegato I.
Se rifiuta di rilasciare il certificato di esame finale, l’organismo notificato motiva dettagliatamente tale rifiuto e indica le misure correttive necessarie da prendere. Per richiedere nuovamente l’esame finale, l’installatore si rivolge al medesimo organismo notificato.
5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita’ UE
5.1. L’installatore appone la marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore che soddisfi i requisiti essenziali di salute e di sicurezza del presente regolamento e, sotto la responsabilita’ dell’organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d’identificazione di quest’ultimo a lato della marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore.
5.2. L’installatore compila una dichiarazione scritta di conformita’ UE per ogni ascensore e tiene una copia della dichiarazione di conformita’ UE e del certificato di esame finale a disposizione delle autorita’ nazionali per dieci anni dalla data in cui l’ascensore e’ stato immesso sul mercato. Una copia della dichiarazione di conformita’ UE e’ messa a disposizione delle autorita’ competenti su richiesta.
6. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia del certificato di esame finale.
7. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi incombenti all’installatore a norma dei punti 3.1 e 56 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome e sotto la responsabilita’ dell’installatore, purche’ siano specificati nel mandato.

Allegato VI

(art. 6, comma 1, lettera b))

Conformita’ al tipo basata sulla garanzia
della qualita’ del prodotto dei componenti di sicurezza
per ascensori
(Modulo E)

1. La conformita’ al tipo basata sulla garanzia della qualita’ del prodotto dei componenti di sicurezza per ascensori e’ la parte della procedura di valutazione della conformita’ con cui un organismo notificato valuta il sistema di qualita’ di un fabbricante per garantire che i componenti di sicurezza per ascensori siano fabbricati e controllati conformemente al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo, soddisfino i requisiti applicabili di cui all’allegato I e siano idonei, se correttamente installati sull’ascensore, a consentire a quest’ultimo di soddisfare tali requisiti.
2. Obblighi del fabbricante
Il fabbricante applica un sistema di qualita’ approvato per l’esame finale e le prove da eseguire sui componenti di sicurezza per ascensori come indicato nel punto 3 ed e’ soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema di qualita’
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualita’ per i componenti di sicurezza per gli ascensori interessati a un unico organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
a) il nome e l’indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;
b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e’ stata presentata a nessun altro organismo notificato;
c) l’indirizzo del luogo in cui si effettuano l’esame finale e le prove sui componenti di sicurezza per ascensori;
d) tutte le informazioni pertinenti sui componenti di sicurezza per ascensori da fabbricare;
e) la documentazione relativa al sistema di qualita’;
f) la documentazione tecnica relativa ai componenti di sicurezza per ascensori approvati e una copia del certificato di esame UE del tipo.
3.2. Nel quadro del sistema di qualita’, ciascun componente di sicurezza per ascensori viene esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove, stabilite nelle norme armonizzate pertinenti, o prove equivalenti, per verificare che soddisfi le condizioni di cui al punto 1. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualita’ deve consentire un’interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualita’.
Essa deve includere in particolare un’adeguata descrizione:
a) degli obiettivi di qualita’;
b) della struttura organizzativa, delle responsabilita’ e dei poteri del personale direttivo in materia di qualita’ dei prodotti;
c) degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;
d) dei mezzi per controllare l’efficacia di funzionamento del sistema di qualita’; e
e) dei registri riguardanti la qualita’, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.
3.3. L’organismo notificato deve valutare il sistema di qualita’ per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformita’ a tali requisiti degli elementi dei sistemi di qualita’ conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate.
Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione della qualita’, il gruppo incaricato del controllo deve comprendere almeno un membro con esperienza nella valutazione della tecnologia degli ascensori interessata e che conosca i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I.
Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante.
Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera f), al fine di verificare la capacita’ del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del presente regolamento e di effettuare gli esami atti a garantire la conformita’ dei componenti di sicurezza per ascensori a tali norme.
La decisione e’ notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante deve impegnarsi ad adempiere gli obblighi derivanti dal sistema di qualita’ approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
3.5. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato deve tenere informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema di qualita’ sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualita’.
L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema di qualita’ modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.
Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilita’ dell’organismo notificato
4.1. Scopo della sorveglianza e’ garantire che il fabbricante adempie correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita’ approvato.
4.2. Il fabbricante deve consentire all’organismo notificato di accedere, a fini della valutazione, ai locali dove si eseguono l’esame finale e le prove e al deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
a) la documentazione relativa al sistema di qualita’;
b) la documentazione tecnica;
c) i registri riguardanti la qualita’, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.
4.3. L’organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualita’ e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.
4.4. Inoltre, l’organismo notificato puo’ effettuare visite senza preavviso presso i locali del fabbricante in cui si effettuano l’esame finale e le prove sui componenti di sicurezza per ascensori.
L’organismo notificato puo’ procedere o far procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualita’. Esso deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.
5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita’ UE
5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilita’ dell’organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d’identificazione di quest’ultimo a ogni singolo componente di sicurezza per ascensori conforme alle condizioni stabilite al punto 1.
5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita’ UE per ogni componente di sicurezza per ascensori e ne tiene una copia a disposizione delle autorita’ nazionali per dieci anni dalla data in cui il componente di sicurezza per ascensori e’ stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita’ UE identifica il componente di sicurezza per ascensori per cui e’ stata compilata.
6. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato del componente di sicurezza per ascensori, tiene a disposizione delle autorita’ nazionali:
a) la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera f);
b) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera e);
c) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5;
d) le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato di cui al punto 3.5, terzo comma, e ai punti 4.3 e 4.4.
7. Ogni organismo notificato informa la sua autorita’ di notifica delle approvazioni dei sistemi di qualita’ rilasciate o revocate e, periodicamente o su richiesta, mette a sua disposizione l’elenco delle approvazioni respinte, sospese o altrimenti sottoposte a restrizioni.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualita’ da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni rilasciate.
Su richiesta, l’organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia delle approvazioni dei sistemi di qualita’ rilasciate.
8. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi incombenti al fabbricante a norma dei punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiti dal suo rappresentante autorizzato, a nome e sotto la responsabilita’ del fabbricante, purche’ siano specificati nel mandato.

Allegato VII

(art. 6, comma 1, lettera c))

Conformita’ basata sulla garanzia totale di qualita’
dei componenti di sicurezza per ascensori
(Modulo H)

1. La conformita’ basata sulla garanzia totale di qualita’ dei componenti di sicurezza per ascensori e’ la procedura di valutazione della conformita’ con cui un organismo notificato valuta il sistema di qualita’ di un fabbricante per garantire che i componenti di sicurezza per ascensori siano progettati, fabbricati, esaminati e sottoposti a prova al fine di soddisfare i requisiti applicabili di cui all’allegato I e di consentire ad un ascensore sul quale siano correttamente installati di soddisfare tali requisiti.
2. Obblighi del fabbricante
Il fabbricante applica un sistema approvato di qualita’ della progettazione, della produzione, dell’esame finale e delle prove dei componenti di sicurezza per ascensori, secondo quanto specificato al punto 3, ed e’ assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema di qualita’
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualita’ a un unico organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere:
a) il nome e l’indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;
b) l’indirizzo del luogo in cui i componenti di sicurezza per ascensori sono progettati, fabbricati, esaminati e sottoposti a prova;
c) tutte le informazioni pertinenti sui componenti di sicurezza per ascensori da fabbricare;
d) la documentazione tecnica descritta al punto 3 dell’allegato IV, parte A, di un modello di ciascuna categoria di componenti di sicurezza per ascensori da fabbricare;
e) la documentazione relativa al sistema di qualita’;
f) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e’ stata presentata a nessun altro organismo notificato.
3.2. Il sistema di qualita’ deve garantire la conformita’ dei componenti di sicurezza per ascensori alle condizioni di cui al punto 1. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Tale documentazione relativa al sistema di qualita’ totale deve consentire un’interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualita’.
Essa deve includere in particolare un’adeguata descrizione:
a) degli obiettivi di qualita’ e della struttura organizzativa, delle responsabilita’ e dei poteri del personale direttivo in materia di progettazione e qualita’ dei prodotti;
b) delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme che saranno applicate e, qualora le relative norme armonizzate non siano applicate o non siano applicate integralmente, dei mezzi, incluse altre pertinenti specifiche tecniche, per garantire che siano state rispettate le condizioni di cui al punto 1;
c) delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici per la progettazione dei componenti di sicurezza per ascensori;
d) dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualita’, dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati;
e) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui s’intende effettuarli;
f) dei registri riguardanti la qualita’, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato;
g) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la qualita’ richiesta in materia di progettazione e di prodotti e se il sistema di qualita’ funziona efficacemente.
3.3. L’organismo notificato valuta il sistema di qualita’ per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformita’ a tali requisiti degli elementi dei sistemi di qualita’ conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate.
Oltre all’esperienza con i sistemi di gestione della qualita’, almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione della tecnologia degli ascensori in questione e conoscere i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante.
Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera d), al fine di verificare la capacita’ del fabbricante di individuare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I e di effettuare gli esami atti a garantire la conformita’ dei componenti di sicurezza per ascensori a tali norme.
La decisione viene notificata al fabbricante e, ove opportuno, al suo rappresentante autorizzato. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante deve impegnarsi ad adempiere agli obblighi derivanti dal sistema di qualita’ approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
3.5. Il fabbricante deve tenere informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema di qualita’ sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualita’.
L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato di qualita’ continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.
Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilita’ dell’organismo notificato
4.1. Scopo della sorveglianza e’ garantire che il fabbricante adempia correttamente agli obblighi derivanti dal sistema di qualita’ approvato.
4.2. Il fabbricante deve consentire all’organismo notificato di accedere, a fini della valutazione, ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
a) la documentazione relativa al sistema di qualita’;
b) i registri riguardanti la qualita’ previsti dal sistema di qualita’ totale in materia di progettazione, come i risultati di analisi, calcoli, prove;
c) la documentazione tecnica dei componenti di sicurezza per ascensori fabbricati;
d) i registri riguardanti la qualita’ previsti dal sistema di qualita’ totale in materia di fabbricazione, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.
4.3. L’organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualita’ e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.
4.4. Inoltre, l’organismo notificato puo’ effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualita’. Esso deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.
5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita’ UE
5.1. Il fabbricante appone il marchio CE e, sotto la responsabilita’ dell’organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d’identificazione di quest’ultimo a ogni singolo componente di sicurezza per ascensori conforme alle condizioni stabilite al punto 1.
5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita’ UE per ogni componente di sicurezza per ascensori e ne tiene una copia a disposizione delle autorita’ nazionali per dieci anni dalla data in cui il componente di sicurezza per ascensori e’ stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita’ UE identifica il componente di sicurezza per ascensori per cui e’ stata compilata.
6. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato del componente di sicurezza per ascensori, tiene a disposizione delle autorita’ nazionali:
a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera e);
b) la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera d);
c) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5, primo comma;
d) le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato di cui al punto 3.5, terzo comma, e ai punti 4.3 e 4.4.
7. Ogni organismo notificato informa la sua autorita’ di notifica delle approvazioni dei sistemi di qualita’ rilasciate o revocate e, periodicamente o su richiesta, mette a sua disposizione l’elenco delle approvazioni respinte, sospese o altrimenti sottoposte a restrizioni.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualita’ da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni rilasciate.
Su richiesta, l’organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia delle approvazioni dei sistemi di qualita’ rilasciate.
L’organismo notificato conserva una copia delle approvazioni rilasciate, degli allegati e dei supplementi, nonche’ la documentazione tecnica, per 15 anni dalla data di rilascio.
8. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi incombenti al fabbricante a norma dei punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome e sotto la responsabilita’ del fabbricante, purche’ siano specificati nel mandato.

Allegato VIII

(art. 6-bis, comma 1, lettera c))

Conformita’ basata sulla verifica dell’unita’
per gli ascensori
(Modulo G)

1. La conformita’ basata sulla verifica dell’unita’ e’ la procedura di valutazione della conformita’ con cui un organismo notificato valuta se un ascensore soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I.
2. Obblighi dell’installatore
2.1. L’installatore prende tutte le misure necessarie affinche’ il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformita’ dell’ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I.
2.2. L’installatore presenta la domanda di verifica dell’unita’ a un unico organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
a) il nome e l’indirizzo dell’installatore e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;
b) il luogo in cui e’ installato l’ascensore;
c) una dichiarazione scritta che una domanda simile non e’ stata presentata a nessun altro organismo notificato;
d) la documentazione tecnica.
3. La documentazione tecnica consente di valutare la conformita’ dell’ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabile di cui all’allegato I.
La documentazione tecnica contiene almeno gli elementi seguenti:
a) una descrizione dell’ascensore;
b) i disegni e gli schemi di progettazione e fabbricazione;
c) le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell’ascensore;
d) una lista dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza presi in considerazione;
e) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza della direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
f) una copia dei certificati di esame UE del tipo dei componenti di sicurezza per ascensori incorporati nell’ascensore;
g) i risultati dei calcoli di progettazione eseguiti o fatti eseguire dall’installatore;
h) le relazioni sulle prove effettuate;
i) un esemplare delle istruzioni di cui al punto 6.2 dell’allegato I.
4. Verifica
L’organismo notificato scelto dall’installatore esamina la documentazione tecnica e l’ascensore ed effettua le prove del caso, stabilite dalle norme armonizzate pertinenti, o prove equivalenti, per verificarne la conformita’ ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I. Le prove comprendono almeno le prove di cui al punto 3.3 dell’allegato V.
Se l’ascensore soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I, l’organismo notificato rilascia un certificato di conformita’ riguardo alle prove effettuate.
L’organismo notificato compila le pagine corrispondenti del registro di cui al punto 6.2 dell’allegato I.
Se rifiuta di rilasciare il certificato di conformita’, l’organismo notificato motiva dettagliatamente tale rifiuto e indica le misure correttive necessarie da prendere. Per richiedere nuovamente la verifica dell’unita’, l’installatore si rivolge al medesimo organismo notificato.
Su richiesta, l’organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia del certificato di conformita’.
5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita’ UE
5.1. L’installatore appone la marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore che soddisfi i requisiti essenziali di salute e di sicurezza della presente direttiva e, sotto la responsabilita’ dell’organismo notificato di cui al punto 2.2, il numero d’identificazione di quest’ultimo a lato della marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore.
5.2. L’installatore compila una dichiarazione scritta di conformita’ UE per ogni ascensore e tiene una copia della dichiarazione di conformita’ UE a disposizione delle autorita’ nazionali per dieci anni dalla data in cui l’ascensore e’ stato immesso sul mercato. Una copia della dichiarazione di conformita’ UE e’ messa a disposizione delle autorita’ competenti su richiesta.
6. L’installatore tiene a disposizione delle autorita’ nazionali una copia del certificato di conformita’ insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui l’ascensore e’ stato immesso sul mercato.
7. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi incombenti all’installatore a norma dei punti 2.2 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome e sotto la responsabilita’ dell’installatore, purche’ siano specificati nel mandato.

Allegato IX

(art. 6, comma 1, lettera a))

Conformita’ al tipo con controllo per campione
dei componenti di sicurezza per ascensori
(Modulo C 2)

1. La conformita’ al tipo con controllo per campione e’ la parte della procedura di valutazione della conformita’ con cui un organismo notificato esegue controlli sui componenti di sicurezza per ascensori per garantire che siano conformi al tipo approvato nel certificato di esame UE del tipo, che soddisfino i requisiti applicabili di cui all’allegato I e che consentiranno all’ascensore nel quale siano correttamente incorporati di soddisfare tali requisiti.
2. Fabbricazione
Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche’ il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformita’ dei componenti di sicurezza per ascensori prodotti alle condizioni di cui al punto 1.
3. Il fabbricante presenta una domanda di controllo per campione a un unico organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
a) il nome e l’indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;
b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e’ stata presentata a nessun altro organismo notificato;
c) tutte le informazioni pertinenti sui componenti di sicurezza per ascensori fabbricati;
d) l’indirizzo del luogo in cui possono essere prelevati i campioni dei componenti di sicurezza per ascensori.
4. L’organismo notificato effettua, o fa effettuare, controlli sui componenti di sicurezza per ascensori a intervalli casuali. Si esamina un adeguato campione dei componenti di sicurezza per ascensori finali, prelevato in loco dall’organismo notificato, e si effettuano prove appropriate stabilite dalle pertinenti norme armonizzate, e/o prove equivalenti previste da altre pertinenti specifiche tecniche, per controllare la conformita’ dei componenti di sicurezza per ascensori alle condizioni di cui al punto 1. Laddove uno o piu’ componenti di sicurezza per ascensori esaminati non siano conformi, l’organismo notificato adotta le opportune misure.
Gli elementi da considerare per il controllo dei componenti di sicurezza per ascensori saranno decisi di comune accordo da tutti gli organismi notificati incaricati di questa procedura, tenendo conto delle caratteristiche essenziali dei componenti di sicurezza per ascensori.
L’organismo notificato rilascia un certificato di conformita’ al tipo riguardo agli esami e alle prove effettuati.
Su richiesta, l’organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia del certificato di conformita’ al tipo.
5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita’ UE
5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilita’ dell’organismo notificato di cui al punto 3, il numero d’identificazione di quest’ultimo a ogni singolo componente di sicurezza per ascensori conforme alle condizioni di cui al punto 1.
5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita’ UE per ogni componente di sicurezza per ascensori e ne tiene una copia a disposizione delle autorita’ nazionali per dieci anni dalla data in cui il componente di sicurezza per ascensori e’ stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita’ UE identifica il componente di sicurezza per ascensori per cui e’ stata compilata.
6. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi incombenti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome e sotto la responsabilita’ del fabbricante, purche’ siano specificati nel mandato. Il rappresentante autorizzato non puo’ adempiere agli obblighi incombenti al fabbricante a norma del punto 2.

Allegato X

(art. 6-bis, comma 1, lettera a), numero 2))

Conformita’ al tipo basata sulla garanzia
della qualita’ del prodotto per gli ascensori
(Modulo E)

1. La conformita’ al tipo basata sulla garanzia della qualita’ del prodotto e’ la parte di una procedura di valutazione della conformita’ con cui un organismo notificato valuta il sistema di qualita’ del prodotto di un installatore per garantire che gli ascensori siano conformi al tipo approvato nel certificato di esame UE del tipo o ad un ascensore progettato e fabbricato nel quadro di un sistema di qualita’ totale approvato conformemente all’allegato XI e soddisfino i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I.
2. Obblighi dell’installatore
L’installatore applica un sistema di qualita’ approvato per l’esame finale e le prove da eseguire sull’ascensore come indicato nel punto 3 ed e’ soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema di qualita’
3.1. L’installatore presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualita’ per gli ascensori interessati a un unico organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
a) il nome e l’indirizzo dell’installatore e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;
b) tutte le informazioni pertinenti sugli ascensori da installare;
c) la documentazione relativa al sistema di qualita’;
d) la documentazione tecnica relativa agli ascensori da installare;
e) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e’ stata presentata a nessun altro organismo notificato.
3.2. Nel quadro del sistema di qualita’, ciascun ascensore viene esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove, stabilite nelle norme armonizzate pertinenti, o prove equivalenti, per verificarne la conformita’ ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dall’installatore devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualita’ deve consentire un’interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualita’.
Essa deve includere in particolare un’adeguata descrizione:
a) degli obiettivi di qualita’;
b) della struttura organizzativa, delle responsabilita’ e dei poteri del personale direttivo in materia di qualita’ del prodotto;
c) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima dell’immissione sul mercato, tra cui almeno le prove previste al punto 3.3 dell’allegato V;
d) dei mezzi per controllare l’efficacia di funzionamento del sistema di qualita’;
e) dei registri riguardanti la qualita’, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.
3.3. L’organismo notificato deve valutare il sistema di qualita’ per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformita’ a tali requisiti degli elementi dei sistemi di qualita’ conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate.
Almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione della tecnologia degli ascensori in questione e conoscere i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali dell’installatore e una visita al cantiere allestito per l’installazione.
La decisione viene notificata all’installatore. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. L’installatore deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualita’ approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
3.4.1. L’installatore deve tenere informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema di qualita’ sulle modifiche che intende apportare al sistema.
3.4.2. L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema di qualita’ modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.
L’organismo notificato comunica la sua decisione all’installatore o, ove opportuno, al suo rappresentante autorizzato. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.
L’organismo notificato appone o fa apporre il suo numero d’identificazione a lato della marcatura CE, conformemente agli articoli 18 e 19.
4. Sorveglianza sotto la responsabilita’ dell’organismo notificato
4.1. Scopo della sorveglianza e’ garantire che l’installatore adempia correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita’ approvato.
4.2. Ai fini della valutazione l’installatore consente all’organismo notificato l’accesso ai siti di installazione, ispezione e prova e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare:
a) la documentazione relativa al sistema di qualita’;
b) la documentazione tecnica;
c) i registri riguardanti la qualita’, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.
4.3. L’organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che l’installatore mantenga e applichi il sistema di qualita’ e fornisce all’installatore una relazione sui controlli stessi.
4.4. Inoltre, l’organismo notificato puo’ effettuare visite senza preavviso presso i cantieri allestiti per l’installazione dell’ascensore.
In tali occasioni, l’organismo notificato puo’ procedere o far procedere, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualita’ e dell’ascensore. Esso deve fornire all’installatore una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.
5. L’installatore, per dieci anni a decorrere dall’ultima data di immissione sul mercato dell’ascensore, tiene a disposizione delle autorita’ nazionali:
a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera c);
b) la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera d);
c) le informazioni riguardanti le modifiche di cui al punto 3.4.1;
d) le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato di cui al punto 3.4.2, secondo comma, e ai punti 4.3 e 4.4.
6. Ciascun organismo notificato informa la propria autorita’ di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualita’ rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tale autorita’ l’elenco delle approvazioni da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualita’ da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni rilasciate.
Su richiesta, l’organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia delle approvazioni dei sistemi di qualita’ rilasciate.
7. Marcatura CE e dichiarazione di conformita’ UE
7.1. L’installatore appone la marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore che soddisfi i requisiti essenziali di salute e di sicurezza del presente regolamento e, sotto la responsabilita’ dell’organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d’identificazione di quest’ultimo a lato della marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore.
7.2. L’installatore compila una dichiarazione scritta di conformita’ UE per ogni ascensore e tiene una copia della dichiarazione di conformita’ UE a disposizione delle autorita’ nazionali per dieci anni dalla data in cui l’ascensore e’ stato immesso sul mercato. Una copia della dichiarazione di conformita’ UE e’ messa a disposizione delle autorita’ competenti su richiesta.
8. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi incombenti all’installatore a norma dei punti 3.1, 3.4.1, 5 e 7 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome e sotto la responsabilita’ dell’installatore, purche’ siano specificati nel mandato.

Allegato XI

(art. 6-bis, comma 1, lettera b))

Conformita’ basata sulla garanzia totale di qualita’
piu’ esame del progetto per gli ascensori
(Modulo H1)

1. La conformita’ basata sulla garanzia totale di qualita’ piu’ l’esame del progetto degli ascensori e’ la procedura di valutazione della conformita’ con cui un organismo notificato valuta il sistema di qualita’ di un installatore e, ove opportuno, il progetto degli ascensori, per garantire che gli ascensori soddisfino i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I.
2. Obblighi dell’installatore
L’installatore applica un sistema approvato di qualita’ della progettazione, della produzione, del montaggio, dell’installazione, dell’esame finale e delle prove degli ascensori, secondo quanto specificato al punto 3, ed e’ assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4. L’adeguatezza del progetto tecnico degli ascensori deve essere stata esaminata conformemente al punto 3.3.
3. Sistema di qualita’
3.1. L’installatore presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualita’ a un unico organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
a) il nome e l’indirizzo dell’installatore e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;
b) tutte le informazioni pertinenti sugli ascensori da installare, segnatamente quelle che consentono di comprendere il nesso tra la progettazione e il funzionamento dell’ascensore;
c) la documentazione relativa al sistema di qualita’;
d) la documentazione tecnica descritta all’allegato IV, parte B, punto 3;
e) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e’ stata presentata a nessun altro organismo notificato.
3.2. Il sistema di qualita’ garantisce la conformita’ degli ascensori ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dall’installatore devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualita’ deve consentire un’interpretazione uniforme dei programmi di qualita’, schemi, manuali e registri riguardanti la qualita’.
Essa deve includere in particolare un’adeguata descrizione:
a) degli obiettivi di qualita’ e della struttura organizzativa, delle responsabilita’ e dei poteri del personale direttivo in materia di progettazione e qualita’ del prodotto;
b) delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme che saranno applicate e, qualora le relative norme armonizzate non siano applicate integralmente, dei mezzi, incluse altre pertinenti specifiche tecniche, per garantire che siano stati rispettati i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I;
c) delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici per la progettazione degli ascensori;
d) degli esami e delle prove che saranno effettuati all’atto dell’accettazione degli approvvigionamenti di materiali, componenti e parti;
e) delle relative tecniche, dei relativi processi e interventi sistematici di montaggio, installazione, controllo e garanzia della qualita’ che saranno utilizzati;
f) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima (controllo delle condizioni di installazione: vano, posizionamento del motore ecc.), durante e dopo l’installazione (tra cui almeno le prove previste al punto 3.3 dell’allegato V);
g) dei registri riguardanti la qualita’, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato;
h) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la qualita’ richiesta in materia di progettazione e del prodotto e se il sistema di qualita’ funziona efficacemente.
3.3. Esame del progetto
3.3.1. Se il progetto non e’ pienamente conforme alle norme armonizzate, l’organismo notificato verifica se e’ conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I e, in caso affermativo, rilascia un certificato di esame UE del progetto all’installatore, precisandone i limiti di validita’ e i dati necessari per identificare il progetto approvato.
3.3.2. Se il progetto non soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza ad esso applicabili di cui all’allegato I, l’organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del progetto e informa di tale decisione l’installatore, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.
L’organismo notificato segue l’evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il progetto approvato non e’ piu’ conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo l’organismo notificato ne informa l’installatore.
3.3.3. L’installatore tiene informato l’organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame UE del progetto di qualsiasi modifica del progetto approvato che possa pregiudicare la conformita’ ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I o alle condizioni di validita’ del certificato. Tali modifiche comportano una nuova approvazione, sotto forma di un supplemento al certificato di esame UE del progetto, da parte dell’organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame UE del progetto.
3.3.4. Ogni organismo notificato informa la propria autorita’ di notifica in merito ai certificati di esame UE del progetto e/o agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione dell’autorita’ di notifica l’elenco di tali certificati e/o degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del progetto e/o dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, dei certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati.
La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del progetto e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall’organismo notificato.
3.3.5. L’installatore tiene a disposizione delle autorita’ nazionali una copia del certificato di esame UE del progetto, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui l’ascensore e’ stato immesso sul mercato.
3.4. Verifica del sistema di qualita’
L’organismo notificato valuta il sistema di qualita’ per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformita’ a tali requisiti degli elementi dei sistemi di qualita’ conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate.
Almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione della tecnologia degli ascensori in questione e conoscere i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali dell’installatore e una visita al cantiere allestito per l’installazione.
Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera d), al fine di verificare la capacita’ dell’installatore di individuare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I e di effettuare gli esami atti a garantire la conformita’ dell’ascensore a tali norme.
La decisione viene notificata all’installatore o, ove opportuno, al suo rappresentante autorizzato. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.
3.5. L’installatore deve impegnarsi ad adempiere agli obblighi derivanti dal sistema di qualita’ approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
L’installatore deve tenere informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema di qualita’ sulle modifiche che intende apportare al sistema.
L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato di qualita’ continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.
L’organismo notificato comunica la sua decisione all’installatore o, ove opportuno, al suo rappresentante autorizzato. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.
L’organismo notificato appone o fa apporre il suo numero d’identificazione a lato della marcatura CE, conformemente agli articoli 18 e 19.
4. Sorveglianza sotto la responsabilita’ dell’organismo notificato
4.1. Scopo della sorveglianza e’ garantire che l’installatore adempia correttamente agli obblighi derivanti dal sistema di qualita’ approvato.
4.2. L’installatore deve consentire all’organismo notificato di accedere, a fini della valutazione, ai locali di progettazione, fabbricazione, montaggio, installazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
a) la documentazione relativa al sistema di qualita’ totale;
b) i registri riguardanti la qualita’ previsti dal sistema di qualita’ in materia di progettazione, come i risultati di analisi, calcoli, prove;
c) i registri riguardanti la qualita’ previsti dal sistema di qualita’ in materia di accettazione degli approvvigionamenti e installazione, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.
4.3. L’organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che l’installatore mantenga e applichi il sistema di qualita’ e fornisce all’installatore una relazione sui controlli stessi.
4.4. Inoltre, l’organismo notificato puo’ effettuare visite senza preavviso presso l’installatore o presso il cantiere allestito per l’installazione dell’ascensore, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualita’. Esso deve fornire all’installatore una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.
5. L’installatore tiene a disposizione delle autorita’ nazionali per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell’ascensore:
a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera c);
b) la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera d);
c) le informazioni riguardanti le modifiche di cui al punto 3.5, secondo comma;
d) le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato di cui al punto 3.5, quarto comma, e ai punti 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato informa la sua autorita’ di notifica delle approvazioni delle decisioni dei sistemi di qualita’ totale rilasciate o revocate e, periodicamente o su richiesta, mette a sua disposizione l’elenco delle approvazioni delle decisioni respinte, sospese o altrimenti sottoposte a restrizioni.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualita’ da esso respinte, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni rilasciate.
L’organismo notificato conserva una copia delle approvazioni rilasciate, degli allegati e dei supplementi, nonche’ la documentazione tecnica, per 15 anni dalla data di rilascio.
Su richiesta, l’organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia delle approvazioni dei sistemi di qualita’ rilasciate.
7. Marcatura CE e dichiarazione di conformita’ UE
7.1. L’installatore appone la marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore che soddisfi i requisiti essenziali di salute e di sicurezza del presente regolamento e, sotto la responsabilita’ dell’organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d’identificazione di quest’ultimo a lato della marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore.
7.2. L’installatore compila una dichiarazione scritta di conformita’ UE per ogni ascensore e tiene una copia della dichiarazione di conformita’ UE a disposizione delle autorita’ nazionali per dieci anni dalla data in cui l’ascensore e’ stato immesso sul mercato. Una copia della dichiarazione di conformita’ UE e’ messa a disposizione delle autorita’ competenti su richiesta.
8. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi incombenti all’installatore a norma dei punti 3.1, 3.3.3, 3.3.5, 5 e 7 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome e sotto la responsabilita’ dell’installatore, purche’ siano specificati nel mandato.

Allegato XII

(art. 6-bis, comma 1, lettera a), numero 3))

Conformita’ al tipo basata sulla garanzia
della qualita’ della produzione degli ascensori
(Modulo D)

1. La conformita’ al tipo basata sulla garanzia della qualita’ della produzione degli ascensori e’ la parte di una procedura di valutazione della conformita’ con cui un organismo notificato valuta il sistema di qualita’ della produzione di un installatore per garantire che gli ascensori installati siano conformi al tipo approvato nel certificato di esame UE del tipo o ad un ascensore progettato e fabbricato nel quadro di un sistema di qualita’ approvato conformemente all’allegato XI e soddisfino i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I.
2. Obblighi dell’installatore
L’installatore applica un sistema approvato di qualita’ per la fabbricazione, il montaggio, l’installazione, l’esame finale e le prove da eseguire sugli ascensori, secondo quanto specificato al punto 3, ed e’ assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema di qualita’
3.1. L’installatore presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualita’ a un unico organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
a) il nome e l’indirizzo dell’installatore e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;
b) tutte le informazioni pertinenti sugli ascensori da installare;
c) la documentazione relativa al sistema di qualita’;
d) la documentazione tecnica relativa agli ascensori da installare;
e) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e’ stata presentata a nessun altro organismo notificato.
3.2. Il sistema di qualita’ deve garantire la conformita’ degli ascensori ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza ad essi applicabili di cui all’allegato I.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dall’installatore devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualita’ deve consentire un’interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualita’.
Essa deve includere in particolare un’adeguata descrizione:
a) degli obiettivi di qualita’ e della struttura organizzativa, delle responsabilita’ e dei poteri del personale direttivo in materia di qualita’ del prodotto;
b) dei processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualita’, dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati;
c) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo l’installazione;
d) dei registri riguardanti la qualita’, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove, sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato;
e) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la richiesta qualita’ dell’ascensore e se il sistema di qualita’ della produzione funziona efficacemente.
3.3. L’organismo notificato valuta il sistema di qualita’ per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformita’ a tali requisiti degli elementi del sistema di qualita’ conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate.
Almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione della tecnologia degli ascensori in questione e conoscere i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I.
Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali dell’installatore e una visita al cantiere allestito per l’installazione.
La decisione e’ notificata all’installatore. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. L’installatore deve impegnarsi ad adempiere gli obblighi derivanti dal sistema di qualita’ approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
3.4.1. L’installatore deve tenere informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema di qualita’ sulle modifiche che intende apportare al sistema.
3.4.2. L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato di qualita’ continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.
L’organismo notificato comunica la sua decisione all’installatore o, ove opportuno, al suo rappresentante autorizzato. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.
L’organismo notificato appone, o fa apporre, il suo numero identificativo accanto alla marcatura CE ai sensi degli articoli 18 e 19.
4. Sorveglianza sotto la responsabilita’ dell’organismo notificato
4.1. Scopo della sorveglianza e’ garantire che l’installatore adempia correttamente agli obblighi derivanti dal sistema di qualita’ approvato.
4.2. Ai fini della valutazione l’installatore consente all’organismo notificato l’accesso ai siti di fabbricazione, montaggio, installazione, ispezione prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare:
a) la documentazione relativa al sistema di qualita’;
b) la documentazione tecnica;
c) i registri riguardanti la qualita’, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.
4.3. L’organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che l’installatore mantenga e applichi il sistema della qualita’ e fornisce all’installatore una relazione sui controlli stessi.
4.4. Inoltre, l’organismo notificato puo’ effettuare visite senza preavviso presso l’installatore, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualita’. Esso fornisce all’installatore una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.
5. L’installatore tiene a disposizione delle autorita’ nazionali per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell’ascensore:
a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera c);
b) la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera d);
c) le informazioni riguardanti le modifiche di cui al punto 3.4.1;
d) le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato di cui al punto 3.4.2, secondo comma, e ai punti 4.3 e 4.4.
6. Ciascun organismo notificato informa la propria autorita’ di notifica circa le decisioni delle approvazioni dei sistemi di qualita’ della produzione rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tale autorita’ l’elenco delle approvazioni da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualita’ da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni rilasciate.
Su richiesta, l’organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia delle approvazioni dei sistemi di qualita’ rilasciate.
7. Marcatura CE e dichiarazione di conformita’ UE
7.1. L’installatore appone la marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore che soddisfi i requisiti essenziali di salute e di sicurezza del presente regolamento e, sotto la responsabilita’ dell’organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d’identificazione di quest’ultimo a lato della marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore.
7.2. L’installatore compila una dichiarazione scritta di conformita’ UE per ogni ascensore e tiene una copia della dichiarazione di conformita’ UE a disposizione delle autorita’ nazionali per dieci anni dalla data in cui l’ascensore e’ stato immesso sul mercato. Una copia della dichiarazione di conformita’ UE e’ messa a disposizione delle autorita’ competenti su richiesta.
8. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi incombenti all’installatore a norma dei punti 3.1, 3.4.1, 5 e 7 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome e sotto la responsabilita’ dell’installatore, purche’ siano specificati nel mandato.».

Art. 2
Altre modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1999, n. 162

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:
a) all’articolo 12, comma 2, le parole: «10 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
b) all’articolo 12, comma 2, primo periodo, le parole: «6, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «4-bis, comma 2»;
c) all’articolo 12, comma 2, lettera d), le parole: «6, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «4-bis, comma 2»;
d) all’articolo 12, comma 2, lettera e), le parole: «la manutenzione dell’impianto» sono sostituite dalle seguenti: «la manutenzione dell’impianto, che abbia accettato l’incarico»;
e) all’articolo 12, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Quando la comunicazione di cui al comma 1 e’ effettuata oltre il termine di sessanta giorni, la documentazione di cui al comma 2 e’ integrata da un verbale di verifica straordinaria di attivazione dell’impianto.»;
f) all’articolo 12, comma 4, le parole: «lettera m)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera cc)»;
g) all’articolo 13, comma 1, lettera d), le parole: «di cui all’allegato VI o X» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’allegato V o VIII»;
h) all’articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale verifica straordinaria deve evidenziare in modo dettagliato la rimozione delle cause che avevano determinato l’esito negativo della precedente verifica.»;
2) al comma 3 le parole: «lettera m)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera cc)»;
i) all’articolo 15, comma 2, le parole: «anche da personale di custodia istruito per questo scopo» sono sostituite dalle seguenti: «anche da personale di custodia o altro personale competente, autorizzato dal proprietario o dal suo legale rappresentante e istruito per questo scopo»;
l) all’articolo 15, comma 3, le parole: «Il manutentore, provvede, periodicamente, secondo le esigenze dell’impianto:» sono sostituite dalle seguenti: «Il manutentore, al fine di garantire la corretta funzionalita’ dell’impianto, esegue interventi di manutenzione tenendo conto delle esigenze dell’impianto stesso e, comunque, provvede periodicamente almeno a:»;
m) all’articolo 16, comma 1, le parole: «6, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «4-bis, comma 2»;
n) l’articolo 18 e’ abrogato.
Note all’art. 2:
– Si riporta il testo degli articoli 12, 13, 14, 15, 16
e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l’attuazione
della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di
semplificazione dei procedimenti per la concessione del
nulla osta per ascensori e montacarichi, nonche’ della
relativa licenza di esercizio), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 giugno 1999, n. 134, come modificati dal
presente decreto:
«Art. 12 (Messa in esercizio degli ascensori e
montacarichi). – 1. La messa in esercizio degli ascensori,
montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla
definizione di ascensore la cui velocita’ di spostamento
non supera 0,15 m/s e’ soggetta a comunicazione, da parte
del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune
competente per territorio o alla provincia autonoma
competente secondo il proprio statuto.
2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi
entro sessanta giorni dalla data della dichiarazione di
conformita’ dell’impianto di cui all’art. 4-bis, comma 2,
del presente regolamento ovvero all’art. 3, comma 3,
lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17,
contiene:
a) l’indirizzo dello stabile ove e’ installato
l’impianto;
b) la velocita’, la portata, la corsa, il numero delle
fermate e il tipo di azionamento;
c) il nominativo o la ragione sociale dell’installatore
dell’ascensore o del fabbricante del montacarichi o
dell’apparecchio di sollevamento rispondente alla
definizione di ascensore la cui velocita’ di spostamento
non supera 0,15 m/s, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;
d) la copia della dichiarazione di conformita’ di cui
all’art. 4-bis, comma 2, del presente regolamento ovvero
all’art. 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 17;
e) l’indicazione della ditta, abilitata ai sensi del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37, cui il proprietario ha affidato la
manutenzione dell’impianto, che abbia accettato l’incarico;
f) l’indicazione del soggetto incaricato di effettuare
le ispezioni periodiche sull’impianto, ai sensi dell’art.
13, comma 1, che abbia accettato l’incarico.
2-bis. Quando la comunicazione di cui al comma 1 e’
effettuata oltre il limite di sessanta giorni, la
documentazione di cui al comma 2 e’ integrata da un verbale
di verifica straordinaria di attivazione dell’impianto.
3. L’ufficio competente del comune assegna
all’impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e
lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante
dandone contestualmente notizia al soggetto competente per
l’effettuazione delle verifiche periodiche.
4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui
all’art. 2, comma 1, lettera cc), il proprietario, previo
adeguamento dell’impianto, per la parte modificata o
sostituita nonche’ per le altre parti interessate alle
disposizioni del presente regolamento, invia la
comunicazione di cui al comma 1 al comune competente per
territorio nonche’ al soggetto competente per
l’effettuazione delle verifiche periodiche.
5. E’ fatto divieto di porre o mantenere in esercizio
impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero
aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le
comunicazioni di cui al presente articolo.
6. Ferme restando in capo agli organi competenti le
funzioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa
vigente, e fatto salvo l’eventuale accertamento di
responsabilita’ civile, nonche’ penale a carico del
proprietario dell’immobile e/o dell’installatore e/o del
fabbricante, il comune ordina l’immediata sospensione del
servizio in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal
presente regolamento.
7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare
tempestiva comunicazione al comune territorialmente
competente dell’inosservanza degli obblighi imposti dal
presente regolamento rilevata nell’esercizio delle loro
funzioni.».
«Art. 13 (Verifiche periodiche). – 1. Il proprietario
dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti
ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto ivi
installato, nonche’ a sottoporre lo stesso a verifica
periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli
ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di
sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la
cui velocita’ di spostamento non supera 0,15 m/s
provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di
tecnici forniti di laurea in ingegneria:
a) l’azienda sanitaria locale competente per
territorio, ovvero, l’ARPA, quando le disposizioni
regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61,
attribuiscono ad essa tale competenza;
b) la direzione territoriale del lavoro del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali competente per
territorio, per gli impianti installati presso gli
stabilimenti industriali o le aziende agricole;
c) la direzione generale del trasporto pubblico locale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli
ascensori destinati ai servizi di pubblico trasporto
terrestre, come stabilito all’art. 1, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753;
d) gli organismi di certificazione notificati ai sensi
del presente regolamento per le valutazioni di conformita’
di cui all’allegato V o VIII;
e) gli organismi di ispezione “di tipo A” accreditati,
per le verifiche periodiche sugli ascensori, ai sensi della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020: 2012, e successive
modificazioni, dall’unico organismo nazionale autorizzato a
svolgere attivita’ di accreditamento ai sensi del
regolamento (CE) n. 765/2008.
2. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica
rilascia al proprietario, nonche’ alla ditta incaricata
della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne
comunica l’esito al competente ufficio comunale per i
provvedimenti di competenza.
3. Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad
accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di
esercizio dell’impianto sono in condizioni di efficienza,
se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se
e’ stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente
impartite in precedenti verifiche. Il soggetto incaricato
della verifica fa eseguire dal manutentore dell’impianto le
suddette operazioni.
4. Il proprietario o il suo legale rappresentante
forniscono i mezzi e gli aiuti indispensabili perche’ siano
eseguite le verifiche periodiche dell’impianto.
5. Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli
tecnici possono provvedere, per i propri impianti, alle
verifiche di cui al presente articolo, direttamente per
mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli. In tal caso il
verbale della verifica, ove negativo, e’ trasmesso al
competente ufficio tecnico dell’amministrazione che dispone
il fermo dell’impianto.
6. Le spese per l’effettuazione delle verifiche
periodiche sono a carico del proprietario dello stabile ove
e’ installato l’impianto.».
«Art. 14 (Verifiche straordinarie). – 1. A seguito di
verbale di verifica periodica con esito negativo, il
competente ufficio comunale dispone il fermo dell’impianto
fino alla data della verifica straordinaria con esito
favorevole. La verifica straordinaria e’ eseguita dai
soggetti di cui all’art. 13, comma 1, ai quali il
proprietario o il suo legale rappresentante rivolgono
richiesta dopo la rimozione delle cause che hanno
determinato l’esito negativo della verifica. Tale verifica
straordinaria deve evidenziare in modo dettagliato la
rimozione delle cause che avevano determinato l’esito
negativo della precedente verifica.
2. In caso di incidenti di notevole importanza, anche
se non sono seguiti da infortunio, il proprietario o il suo
legale rappresentante danno immediata notizia al competente
ufficio comunale che dispone, immediatamente, il fermo
dell’impianto. Per la rimessa in servizio dell’impianto, e’
necessaria una verifica straordinaria, con esito positivo,
ai sensi del comma 1.
3. Nel caso siano apportate all’impianto le modifiche
di cui all’art. 2, comma 1, lettera cc), la verifica
straordinaria e’ eseguita dai soggetti di cui all’art. 13,
comma 1.
4. Le spese per l’effettuazione delle verifiche
straordinarie sono a carico del proprietario dello stabile
ove e’ installato l’impianto.
5. Nell’ipotesi prevista dall’art. 13, comma 5, le
amministrazioni statali possono provvedere alla verifica
straordinaria avvalendosi degli ingegneri dei propri
ruoli.».
«Art. 15 (Manutenzione). – 1. Ai fini della
conservazione dell’impianto e del suo normale
funzionamento, il proprietario o il suo legale
rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di
tutto il sistema degli ascensori, dei montacarichi e degli
apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di
ascensore la cui velocita’ di spostamento non supera 0,15
m/s a persona munita di certificato di abilitazione o a
ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario
dotato di specializzazione equivalente che debbono
provvedere a mezzo di personale abilitato.
Il certificato di abilitazione e’ rilasciato dal
prefetto, in seguito all’esito favorevole di una prova
teorico – pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita
commissione esaminatrice ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9
e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24
dicembre 1951, n. 1767.
2. Il manutentore provvede anche alla manovra di
emergenza che, in caso di necessita’, puo’ essere
effettuata anche da personale di custodia o altro personale
competente, autorizzato dal proprietario o dal suo legale
rappresentante e istruito per questo scopo.
3. Il manutentore, al fine di garantire la corretta
funzionalita’ dell’impianto, esegue interventi di
manutenzione tenendo conto delle esigenze dell’impianto
stesso e, comunque, provvede periodicamente almeno a:
a) a verificare il regolare funzionamento dei
dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in
particolare, delle porte dei piani e delle serrature;
b) a verificare lo stato di conservazione delle funi e
delle catene;
c) alle operazioni normali di pulizia e di
lubrificazione delle parti.
4. Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei
mesi per gli ascensori, compresi gli apparecchi di
sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la
cui velocita’ di spostamento non supera 0.15 m/s, e almeno
una volta all’anno per i montacarichi:
a) a verificare l’integrita’ e l’efficienza del
paracadute, del limitatore di velocita’ e degli altri
dispositivi di sicurezza;
b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro
attacchi;
c) a verificare l’isolamento dell’impianto elettrico e
l’efficienza dei collegamenti con la terra;
d) ad annotare i risultati di queste verifiche sul
libretto di cui all’art. 16.
5. Il manutentore promuove, altresi’, tempestivamente
la riparazione e la sostituzione delle parti rotte o
logorate, o a verificarne l’avvenuta, corretta, esecuzione.
6. Il proprietario o il suo legale rappresentante
provvedono prontamente alle riparazioni e alle
sostituzioni.
7. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in
atto, deve fermare l’impianto, fino a quando esso non sia
stato riparato informandone, tempestivamente, il
proprietario o il suo legale rappresentante e il soggetto
incaricato delle verifiche periodiche, nonche’ il comune
per l’adozione degli eventuali provvedimenti di
competenza.».
«Art. 16 (Libretto e targa). – 1. I verbali dalle
verifiche periodiche e straordinarie debbono essere
annotati o allegati in apposito libretto che, oltre ai
verbali delle verifiche periodiche e straordinarie e agli
esiti delle visite di manutenzione, deve contenere copia
delle dichiarazioni di conformita’ di cui all’art. 4-bis,
comma 2, del presente regolamento ovvero all’art. 3, comma
3, lettera e) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
17, e copia delle comunicazioni del proprietario o suo
legale rappresentante al competente ufficio comunale,
nonche’ copia della comunicazione del competente ufficio
comunale al proprietario o al suo legale rappresentante
relative al numero di matricola assegnato all’impianto.
2. Il proprietario o il suo legale rappresentante
assicurano la disponibilita’ del libretto all’atto delle
verifiche periodiche o straordinarie o nel caso del
controllo di cui all’art. 8, comma 1, del presente
regolamento ovvero all’art. 6, comma 1, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.
3. In ogni supporto del carico devono esporsi, a cura
del proprietario o del suo legale rappresentante, le
avvertenze per l’uso e una targa recante le seguenti
indicazioni:
a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche
periodiche;
b) installatore/fabbricante e numero di fabbricazione;
c) numero di matricola;
d) portata complessiva in chilogrammi;
e) se del caso, numero massimo di persone.».
«Art. 18 (Norma di rinvio). – (Abrogato).».
Art. 3

Disposizioni tariffarie

1. Alle attivita’ di autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera p), nella parte in cui introduce l’articolo 9-quater nel decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, ed alle attivita’ di valutazione della conformita’ di cui all’articolo 1, comma 1, lettera o), nella parte in cui modifica l’articolo 9, commi 1 e 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, ad esclusione delle attivita’ svolte dall’organismo unico nazionale di accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvedono mediante tariffe predeterminate, sulla base del costo effettivo del servizio reso, da porre a carico degli operatori.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalita’ di versamento.
3. Le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate almeno ogni due anni.
4. I proventi derivanti dalle tariffe di cui al comma 1 sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con uno o piu’ decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e a quello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sugli appositi capitoli destinati allo svolgimento delle predette attivita’.

Art. 4

Disposizioni finali

1. E’ consentita la messa in servizio di ascensori o la messa a disposizione sul mercato di componenti di sicurezza per ascensori rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 95/16/CE e conformi alle relative disposizioni nazionali di attuazione, immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016.
2. I certificati e le decisioni rilasciati entro il relativo termine di vigenza dagli organismi notificati a norma della direttiva 95/16/CE e delle disposizioni nazionali di attuazione vigenti fino a tale data sono validi a norma della direttiva 2014/33/UE e del presente regolamento.
3. Ferme restando le decorrenze disposte dall’articolo 48 della direttiva 2014/33/UE relativamente alle disposizioni della medesima, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente regolamento e delle altre disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dal presente regolamento.
5. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 95/16/CE, abrogata dalla direttiva 2014/33/UE recepita con il presente regolamento, salvo quando diversamente previsto in particolare nelle disposizioni transitorie, si intendono fatti a quest’ultima direttiva.

Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 10 gennaio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Calenda, Ministro dello sviluppo
economico

Poletti, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione

Delrio, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Minniti, Ministro dell’interno

Costa, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell’economia e
delle finanze

Lorenzin, Ministro della salute

Alfano, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 152