Approvazione delle Linee guida, predisposte dall’ISPRA e dalle ARPA/APPA, relativamente alla definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili.
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36 «Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 «Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita’ per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 «Codice delle comunicazioni elettroniche»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2016, n. 159 «Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE»;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
Vista la legge 17 dicembre 2012, n. 221 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche’ per le definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»;
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 116 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche’ per le definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 «Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita’ produttive»;
Vista la legge 11 novembre 2014, n. 164 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita’ produttive»;
Considerato che le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 o in specifiche norme emanate successivamente dal CEI;
Considerato che le tecniche di calcolo previsionale da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-10 o in specifiche norme emanate successivamente dal CEI;
Considerato che l’art. 14, comma 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, demanda ad apposite Linee guida, predisposte dall’ISPRA e dalle ARPA/APPA, l’individuazione delle modalita’ di fornitura all’ISPRA e alle ARPA/APPA dei dati di potenza degli impianti da parte degli operatori, dei fattori di riduzione della potenza massima al connettore di antenna, dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici e delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili, nel caso di utilizzazione per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente 2 dicembre 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 296 del 22 dicembre 2014) che prevede che ai fini della verifica attraverso stima previsionale del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualita’, le istanze previste dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, saranno basate su valori mediati nell’arco delle 24 ore, valutati in base alla riduzione della potenza massima al connettore d’antenna con apposito fattori che tengano conto della variabilita’ temporale dell’emissione degli impianti nell’arco delle 24 ore;
Visto il decreto Ministro dell’ambiente 5 ottobre 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2016) che prevede che ai fini della stima previsionale del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualita’, prevista dalle istanze ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, l’assorbimento del campo elettromagnetico da parte degli edifici e’ valutato in base ai coefficienti di assorbimento che tengano conto delle frequenze e della presenza di finestre o altre aperture di analoga natura;
Considerato che la legge 11 agosto 2014, n. 116, ha apportato modifiche all’art. 11, comma 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, stabilendo che dette Linee guida sono approvate con uno o piu’ decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Considerato che l’ISPRA e le ARPA/APPA hanno predisposto le Linee guida, inviate con nota prot. 0006126/RIN del 27 aprile 2016 e nota di errata corrige protocollo n. 0017891/RIN del 6 dicembre 2016, relative alla definizione delle pertinenza esterne con dimensioni abitabili e approvate dal Consiglio federale dell’SNPA in data 15 marzo 2016;
Valutata la necessita’ e l’urgenza di diffondere e pertanto di procedere all’emanazione di dette Linee guida al fine di consentire lo sviluppo delle reti mobili a larga banda e di garantirne l’operativita’ nell’ottica della diffusione delle tecnologie digitali;
Acquisito il parere favorevole della 13ª Commissione permanente del Senato della Repubblica, con una condizione ed una osservazione;
Acquisito il parere favorevole della VIII Commissione permanente del Camera dei deputati;
Considerato che e’ stata accettata la condizione espressa dalla Commissione parlamentare del Senato;
Considerato che per ambiente abitativo con «permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere» debba intendersi un luogo destinato tale negli strumenti urbanistici;
Considerato che, per quanto attiene alla definizione di pertinenze esterne con dimensioni abitabili, si assume una superficie minima di 2 m² con profondita’ pari ad almeno 1,4 m, al fine di consentire lo stazionamento e la manovra di persone a ridotta mobilita’ e l’allestimento di tavolino da esterno corredato di seduta (decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236);
Considerato che sono stati ricondotti i concetti generali presenti nel codice civile al caso particolare dell’esposizione ai campi elettromagnetici, in modo da consentire una applicazione univoca delle disposizioni normative vigenti da parte di tutti i soggetti coinvolti nelle attivita’ di controllo e vigilanza;
Decreta:
Art. 1
1. Sono approvate le Linee guida ex decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, predisposte dall’ISPRA e dalle ARPA/APPA relativamente alla definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili, nel caso di utilizzazione per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere, cosi’ come riportate nell’allegato 1 che costituisce parte integrante al presente decreto.
2. Ai sensi dell’art. 14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e successive modificazioni e integrazioni, le Linee guida di cui al presente decreto sono aggiornate con periodicita’ semestrale con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 2016
Il Ministro: Galletti