Buongiorno, da un dibattito con alcuni colleghi è venuto fuori un tema molto interessante sulla quale vige molta confusione.
Si tratta del dimensionamento dell’interruttore generale (o di montante) per impianti sotto i 6kW che non necessitano di progettista esterno.
A mio avviso, l’impianto andrebbe “limitato” con un interruttore da max 40A su sistemi monofase.
Le domande sono due: abbiamo l’obbligo di limitare la potenza prelevabile per non violare quanto richiesto dall’art. 5.2 del D.M. 37/08?
Se si, come dobbiamo comportarci su impianti a distribuzione trifase considerato che enel permette il prelievo di potenza anche in maniera squilibrata sulle fasi?
Salvatore Romano via form
L’obbligo di progetto da parte di professionista iscritto all’albo per il tipo di impianti da Lei citati è declinato dall’art. 5 comma 2:
– lettera a) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unita’ abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW;
– lettera c) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi,….. omissis…..quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW
La discriminante è il valore della potenza impegnata superiore a 6 kW.
Il dimensionamento degli impianti a valle della fornitura con potenza impegnata pari o superiore a 6 kW deve considerare la tolleranza nel prelievo prescritta dalla Norma CEI 0-21 e dalle condizioni contrattuali previste dal Distributore.
E’ corretto pertanto dimensionare l’impianto utilizzatore:
– in corrente utilizzando i valori di Ib dei singoli utilizzatori con i coefficienti di contemporaneità indicati dalla regola dell’arte, al dispositivo di protezione generale la Ib totale deve essere pari o inferiore al valore della potenza prelevabile (±10 % o altra percentuale contrattuale) e il cosfi previsto dall’ AEEG.
Va da se che un impianto dimensionato per valori di potenza superiori alla tolleranza indicata dal distributore per la potenza prelevabile costringe l’utilizzatore ad aumentare la potenza impegnata realizzando ex-post la condizione che si voleva evitare ex-ante con conseguenze, tecniche, burocratiche e di costi facilmente prevedibili.
Definizioni da CEI 0-21
3.44 potenza contrattualmente impegnata: livello di potenza, indicato nei contratti, reso disponibile dal distributore ove siano presenti dispositivi atti a limitare la potenza prelevata; per motivi di sicurezza l’esercente può derogare dall’installazione del limitatore di potenza
3.45 potenza efficiente: potenza attiva massima erogabile, di un gruppo o di un impianto di generazione, che può essere prodotta con continuità (tipico dei gruppi di produzione termoelettrici) o per un determinato numero di ore (tipico dei gruppi di produzione idroelettrici)
3.46 potenza disponibile in prelievo: la potenza disponibile è indicata nel contratto vigente con il Distributore ed è la massima potenza che può essere prelevata in un punto di connessione. Nel caso di utenti dotati di dispositivo limitatore, la potenza disponibile è la massima potenza che può essere prelevata in un punto di connessione senza che l’Utente finale sia disalimentato.
Di fatto il valore di 6 kW è la potenza impegnabile dell’impianto e prelevabile nella misura delle tolleranze previste dal limitatore dell’Ente distributore. Quindi:
– il dimensionamento dell’impianto deve considerare il limite di potenza erogabile dal distributore pena la non conformità alla regola dell’arte dell’impianto elettrico (carenza in funzionalità) con relativa scelta delle protezioni di massima corrente adeguate al valore della corrente erogabile dalla fornitura,
– utilizzare il possibile squilibrio tra le fasi per la determinazione del prelievo poco conta per bypassare gli obblighi di progetto in quanto ai fini del corretto dimensionamento dell’impianto buona regola è che le correnti del sistema trifase, anche i presenza di carichi monofasi, siano il più possibile equilibrate.
Si ricorda infine che nella Dichiarazione di Conformità è obbligatorio indicare la potenza massima per cui l’impianto è dimensionato (“Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile“). Dimensionare l’impianto per l’assorbimento di 6 kW per fase e indicare 6kW come potenza massima impegnabile per evitare l’obbligo di progetto significa dichiarare il falso.