Devo controllare se è sufficiente la luce di emergenza in una grossa Azienda soggetta CPI> di 10.000 m². In una nota pubblicazione si dice che per le Norme Europee deve essere > 1lux al centro delle vie di fuga, viceversa in relazione a Leggi Italiane si usa 5 lx . Da 1 a 5 c’è un abisso. Chi ha ragione?
Ing. Giulio Dall’Olio via mail
Nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco solitamente il valore dell’illuminamento di sicurezza è definito dalle specifiche Regole tecniche di prevenzione incendi. Nel caso prospettato per dare una risposta esaustiva si deve preventivamente classificare l’attività soggetta al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, determinare la Regola tecnica di prevenzione incendi applicabile e quale sia il valore dell’illuminamento di sicurezza indicato nella stessa.
“L’impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare, lungo le vie di uscita, un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, purché assicurino il funzionamento per almeno un’ora“;
1.5.11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un’illuminazione devono essere dotate di un’illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell’impianto elettrico.1.10.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell’illuminazione artificiale, devono disporre di un’illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all’uscita su luogo sicuro. Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell’alimentazione di rete.
1.Deve essere installato impianto di illuminazione di sicurezza lungo tutto il sistema delle vie d’esodo fino a luogo sicuro qualora l’illuminazione possa risultare anche occasionalmente insufficiente a garantire l’esodo degli occupanti.2. L’impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminamento sufficiente a garantire l’esodo degli occupanti, conformemente alle indicazioni della norma UNI EN 1838 o equivalente.
“Per le vie di esodo di larghezza fino a 2 m, l’illuminamento orizzontale al suolo lungo la linea centrale della via di esodo non deve essere minore di 1 lx. La banda centrale, di larghezza pari ad almeno la metà di quella della via di esodo, deve avere un illuminamento non minore del 50% del precedente valore. Vie di esodo di larghezza maggiore devono essere considerate come insieme di percorsi di larghezza pari a 2 m, oppure essere fornite di illuminazione antipanico“.