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~DBuongiorno,volevo capire se un manutentore di una fabbrica o di una casa di riposo è idoneo, dopo aver fatto il corso della norma CEI 11-27 IV edizione, a svolgere i controlli funzionali dell’ impianto elettrico in cui lavora.
Il manutentore non è assunto come elettricista ma come manutentore generico e gli viene attribuita la qualifica di PAV dal datore di lavoro, dopo aver fatto il corso con esito positivo, pur non avendo esperienza in impianti elettrici ne titoli di studio inerenti.
Per essere idonei a fare il corso della norma CEI 11-27 IV edizione bisogna avere un titolo di studio adeguato e/o esperienza lavorativa sugli impianti elettrici? Per fare i controlli funzionali bisogna avere un grado di istruzione? e casomai di che tipo?
Può questo “manutentore” sostituire una presa guasta o un interruttore MTD generale da 400A dell’ impianto elettrico, adottando le procedure previste dalla norma, dato che si tratta di manutenzione ordinaria?

Cristofoletti Lorenzo via form

~RI corsi relativi ai lavori elettrici ai sensi della Norma CEI 11-27 sono rivolti a tutti gli operatori eventualmente esposti a rischio elettrico e non è richiesto alcun titolo di studio. Oltre agli aspetti organizzativi e procedurali il corso serve proprio a illustrare i concetti di base in materia di rischio elettrico.
I controlli funzionali (prove e misure nel contesto dei controlli di manutenzione o per attività quali ricerca guasti ecc.) possono essere eseguiti indipendentemente dal livello di istruzione da persona competente. Per quanto riguarda il rischio elettrico in questo particolare ambito occorre fare riferimento al capitolo 5.3 della Norma CEI 11-27 IV edizione, che sostanzialmente prevede che tali attività possono essere svolte da PES e PAV, ed escludendo le attività sotto tensione, anche da PEC sotto la supervisione o sorveglianza di PES o PAV (secondo le modalità che trova in questo articolo N.d.R.).

5.3.1 Misure
5.3.1.1 Nella presente Norma vengono definite “misure” tutte le operazioni per misurare i dati fisici all’interno di impianti elettrici. Le misure in presenza di rischio elettrico devono essere eseguite solo da PES o PAV o, escluse le misure nei lavori sotto tensione, da PEC solo se sorvegliate da PES o PAV o sotto la supervisione di PES.

5.3.2 Prove
5.3.2.1 Le prove comprendono tutte le operazioni destinate al controllo del funzionamento o dello stato elettrico, meccanico o termico di un impianto elettrico. Le prove comprendono anche le operazioni per verificare, ad esempio, l’efficacia dei circuiti di protezione e di sicurezza. Le prove possono comprendere le operazioni di misura che devono essere eseguite in conformità al punto 5.3.1. Le prove devono essere eseguite da PES o PAV (se necessario, con idoneità ai lavori sotto tensione in BT) o da PEC solo se sotto la sorveglianza di PES o PAV o la supervisione di PES relativamente a lavori fuori tensione o in prossimità di parti in tensione.

Le attività citate (sostituzione di prese o interruttori) rientrano nell’ambito della manutenzione ordinaria, così come da definizione del DM 37/08:

Art. 2. Definizioni relative agli impianti
.. omissis..
d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso, nonche’ a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessita’ di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell’impianto su cui si interviene o la sua destinazione d’uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;

Tuttavia, pur trattandosi nella quasi totalità dei casi di lavori fuori tensione, secondo la Norma CEI 11-27 “nessun lavoro deve svolgersi prima che siano individuati il responsabile dell’impianto e il preposto ai lavori”. Responsabile dell’impianto (RI) e preposto ai lavori (PL) devono essere necessariamente PES, per cui il manutentore del quesito non può operare in autonomia. Può effettuare le operazioni descritte nel quesito solo se sotto la supervisione di un PES, oppure essere formato e addestrato al fine di essere valutato tale dal datore di lavoro secondo quanto indicato all’art. 4.2.2 della Norma CEI 11-27:

4.2.2 Valutazione del personale
Per valutare la competenza delle persone da coinvolgere nelle attività lavorative, ci si deve basare sui seguenti criteri:
– conoscenza dell’elettricità;
– esperienza di lavoro elettrico;
– conoscenza della tipologie dell’impianto su cui si deve lavorare ed esperienza pratica di quel lavoro;
– conoscenza dei rischi che possono insorgere durante il lavoro e delle precauzioni che devono essere osservate;
– capacità di riconoscere, in ogni momento, se è sicuro continuare il lavoro.
Deve essere valutata la complessità dell’attività lavorativa prima del suo inizio ai fini di operare la scelta opportuna tra persone esperte, avvertite o persone comuni per eseguire l’attività detta.