Ultime news

~DBuongiorno. In ambito dichiarazione di rispondenza, vorrei porre un quesito sulla porzione di impianto di riscaldamento autonomo asservito da caldaia a Gas, e soggetta a dichiarazione di rispondenza, dato che la maggior parte dell’impianto è sotto-traccia. Poi, vorrei capire da che anno sono soggetti a dichiarazione di rispondenza gli impianti di riscaldamento asserviti da caldaie, dato che fino al 1996, siamo stati invasi da proroghe e rinvii, senza dimenticare che il decreto di attuazione è stato emanato solo nel 1991, e per i primi anni questi documenti non venivano ne recepiti, ne richiesti.
Oggi, è possibile redigere una di-ri sulla parte di impianto di distribuzione idraulica in asservimento ad una caldaia? Sembra un po come richiedere un documento anomalo. Posso capire la caldaia, ma la parte di impianto, mi sembra anomalo.

Nicola via form

~RGli impianti di riscaldamento relativi agli edifici adibiti ad uso civile erano soggetti alla disciplina della Legge 46/90 in quanto indicati all’ art. 1 comma 1 lettera c) della stessa.
L’obbligo di progettazione a firma di professionista di cui all’art. 4 del DPR 447/91 era previsto alla lettera e) del comma 1, per gli impianti di cui all’ art. 1 comma 1 lettera c) per le canne fumarie collettive ramificate e alla lettera f) per gli impianti di cui cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), della legge, per il trasporto e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 34,8 kW.
Ai sensi della legge 46/90 gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della stessa dovevano essere adeguati ai requisiti di sicurezza indicatIi dalle Norme UNI-CIG ( ad esempio (per impianti con Portata termica <= 35 kW) secondo la Norma UNI 10738Impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico preesistenti alla data del 13 marzo 1990 – Linee guida per la verifica delle caratteristiche funzionali” maggio 1998, pubblicata in GU n° 302 il 29.12.1998, sostituita dall’edizione 2012).
Con l’entrata in vigore del DM 37/08 gli impianti di riscaldamento di qualsiasi natura e specie installati in tutti gli edifici (superando quindi il limite dell’ ambito civile posto dalla 46/90) sono stati ricompresi negli ambiti applicativi dello stesso, ovvero:

Art. 1 comma 2,:
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e
delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

Per l’obbligo di progettazione a firma di professionista iscritto ad albo vigono i limiti indicati dall’ art 5 del DN 37/08:

f) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonche’ impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialita frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate..

Da notare come la portata termica indicata nella 46/90 di 35 kW è stata aumentata a 50 kW.

Pertanto se l’impianto di riscaldamento oggetto del quesito presenta portata termica non superiore ai 35 kW ed è stato installato in ambito civile prima del 13.03.1990 lo stesso doveva essere adeguato per le parti che lo compongono ai sensi della 46/90 secondo le Norme UNI CIG.
Se l’impianto presenta portata termica non superiore a 50 kW ed è stato installato dopo il 22.03.2008 deve possedere la relativa Dichiarazione di conformità con gli allegati obbligatori ed il progetto redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice. Nel caso di impianto con portata termica superiore a 50 kW il progetto dovrà essere redatto da professionista iscritto ad albo professionale.

Ai fini del rilascio della Dichiarazione di rispondenza per gli impianti di riscaldamento una cosa è certa: l’unico componente dell’impianto per il quale non è possibile rilasciare la DIRI è la caldaia in quanto componente già in possesso di dichiarazione di conformità CE rilasciata dal costruttore o di dichiarazione di conformità ai sensi del DPR n° 661/1996 (attuazione Direttiva 90/396/CEE).

La Dichiarazione di rispondenza ai sensi del DM 37/08 per un impianto di riscaldamento può essere rilasciata solo per gli impianti installati in edifici ad uso civile, in quanto quelli installati negli altri edifici adibiti ad altri usi non erano ricompresi nell’ambito di applicazione della legge 46/90, declinando i relativi obblighi con riferimento alle norme di buona tecnica UNI e UNI-CIG (o EN ISO) applicabili alle varie parti d’impianto: alimentazione gas, opere di evacuazione dei prodotti della combustione, rete di distribuzione e corpi scaldanti. Per queste ultime due parti logica vuole che vengano classificate alla lettera d) come impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie (già art. 1 comma 1 lettera d) legge 46/90).

Si ricorda che per gli impianti alimentati a gas metano l’art. 16 della delibera n° 40/2004 dell’ AEEG già imponeva la consegna all’azienda di fornitura del gas della dichiarazione di conformità dell’impianto contestualmente all’allacciamento.

Per una corretta verifica degli impianti alimentati a gas per uso domestico aventi portata termica <= 35 kW si segnala il “Rapporto tecnico di verifica”- RTV edito dal CIG (Comitato italiano Gas) e le pubblicazioni UNI riferite all’applicazione delle Norme UNI-CIG (ad esempio le “Linee guida per la verifica dell’idoneità al funzionamento in sicurezza per gli impianti alimentati a gas, per uso domestico, in esercizio” edite con riferimento alla Norme UNI 10738 edizione 2012).

Ha risposto per NT24
Per.Ind. Roberto De Girardi I.Eng.