Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica. (Gazzetta n. 121 del 25 maggio 2016)
IL MINISTRO DELL’INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo dell’8 marzo 2006, n. 139 recante «riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto l’art. 10-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante «misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca», convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, che prevede che con decreto del Ministro dell’interno, tenendo conto della normativa sulla costituzione delle classi di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sono definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l’attuazione delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica;
Visto l’art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», che prevede che l’adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle disposizioni di prevenzione incendi e’ completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui al richiamato art. 10-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151 recante «regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
Visto il decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975, recante «norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalita’ didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica» pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 2 febbraio 1976;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992, recante «norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 218 del 16 settembre 1992;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 7 agosto 2012, recante «disposizioni relative alle modalita’ di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012;
Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dal richiamato art. 10-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104;
Decreta:
Art. 1 – Attuazione, con scadenze differenziate, delle disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992
1. Gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del decreto del Ministro dell’Interno del 26 agosto 1992, entro i termini temporali di seguito indicati:
a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le scuole attuano le misure di cui ai punti: 7.0-8-9.2-10-12;
b) entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto:
1) le scuole preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975, attuano le misure di cui ai punti: 2.4-3.1-5(5.5 larghezza totale riferita al solo piano di massimo affollamento)-6.1-6.2-6.3.0-6.4-6.5-6.6-7.1-9.1-9.3;
2) le scuole realizzate successivamente all’entrata in vigore del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975 ed entro la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992, attuano le misure di cui ai punti: 2.4-3-4-5-6.1-6.2-6.3-6.4-6.5-6.6-7.1-9.1-9.3;
3) le scuole realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992 attuano tutte le misure ivi previste;
c) le misure di cui alle lettere a) e b) del presente comma devono comunque essere attuate entro il 31 dicembre 2016.
2. Il progetto di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, previsto per le scuole di categoria B e C dell’Allegato I allo stesso decreto, deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui al comma 1, lettere a) e b);
3. Al termine degli adeguamenti previsti al comma 1 e comunque entro la scadenza del termine del 31 dicembre 2016, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attivita’ ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
4. Gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esentati dall’obbligo di adeguamento qualora siano in possesso del certificato di prevenzione incendi, in corso di validita’, o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attivita’ di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
5. Per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali siano in corso lavori di adeguamento al decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992 sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attivita’, ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, relativa al completo adeguamento antincendio della struttura entro il termine massimo di cui al comma 1, lettera c).
Art. 2 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma,12 maggio 2016
Il Ministro dell’interno
Alfano
Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
Giannini