Secondo il Decreto 37/08 le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all’installazione degli impianti solo all’interno delle loro pertinenze. Per il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali è necessario rivolgersi alla Camera di Commercio?
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I requisiti tecnico professionali devono essere sottoposti a verifica camerale, come chiarito nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 febbraio 2009 protocollo n. 0016985 (download parere in .pdf) che rispondendo ad una richiesta di chiarimento della Camera di commercio di Macerata dice:
Relativamente al quesito, in vigenza del D.M. 37/2008, concernente l’obbligatorietà o meno della denuncia da parte delle imprese non installatrici, enti e amministrazioni pubbliche, della costituzione di uffici tecnici interni, si fa presente che i commi 5 e 6 dell’art.3 del d.m.37/2008 stabiliscono quanto segue: “5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede í requisiti previsti all’art.4. 6. Le imprese, dí cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato dell’I I giugno 1992. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l’artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni“.
Premesso ciò, si ritiene pertanto che l’istituzione di un ufficio tecnico interno da parte delle imprese e/o organismi summenzionati sia soggetto, ai sensi del d.m. 37/2008, alla preventiva verifica camerale del possesso, da parte del responsabile tecnico, dei requisiti tecnico-professionali.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione della documentazione occorre fare riferimento alla propria Camera di Commercio, in quanto le procedure sono differenti e in alcuni casi semplificate, rispetto alla procedura per le imprese installatrici.