Salve,
visti i riferimenti tecnici e legislativi di cui alle CEI 64-17, D.Lgs 81-08, DPR 462-01 e DM 37-08 mi domandavo sull’applicabilità di quest’ultima per la parte in cui si parla di installazione degli impianti elettrici “eseguita da imprese in possesso di idonei requisiti tecnico professionali e del relativo rilascio dell’attestazione di conformità di detti impianti”.
Nel dettaglio gradirei un parere dell’applicabilità di tale passo legislativo nel caso in cui la prestazione lavorativa avvenga in un grande cantiere “permanente” all’aperto dove vengono realizzate grandi strutture metalliche per il settore oil & gas.
Il cantiere in questione è dotato di proprie cabine di trasformazione MT/BT, di una propria rete di terra e di quadri di distribuzione principali distribuiti lungo tutta l’area di costruzione da cui si diramano poi gli impianti “temporanei”.
Per ambo le parti di questi impianti (fissa e temporanea) vengono rispettate tutte le norme di buona tecnica, di verifica periodica e di manutenzione e i quadri sono esclusivamente di tipo ASC.
Arrivando al dunque, vorrei capire se un contrattista che si allaccia in maniera “temporanea” ai quadri di distribuzione primaria “permanenti” utilizzando a sua volta esclusivamente quadri di distribuzione conformi (sempre ASC) a valle dei quali estende il solo impianto di prese a spina (alimentazione di saldatrici e apparecchi elettrici portatili) debba produrre o meno dichiarazione di conformità per quest’ultimo tratto di impianto (allaccio tramite presa al quadro primario, e successiva diramazione impiantistica mobile).
Tale attività essendo inoltre ricondotta fondamentalmente al solo allaccio di una presa spina di un quadro certificato secondario, ad un quadro certificato primario, può essere eseguita da semplici elettricisti (PES) o deve essere eseguita da “da imprese in possesso di idonei requisiti tecnico professionali che provvederanno al relativo rilascio dell’attestazione di conformità di detti impianti”?
Vittorio Ghiani via form
La sezione 704 della Norma CEI 64-8 riporta:
704.1.1 Le prescrizioni particolari della presente Sezione si applicano ad impianti temporanei destinati a:
• lavori di costruzione di nuovi edifici;
• lavori di riparazione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti;
• opere pubbliche;
• lavori di movimentazione di terra;
• lavori simili.
Siamo in un contesto di cantiere di lavoro all’interno di una grossa struttura industriale (es. raffineria): la parte di impianto fisso è rappresentata dalla trasformazione MT/BT, dalla distribuzione principale fino all’alimentazione dei quadri principali. Su questa parte non ci sono dubbi: si applica tutta la legislazione e le norme tecniche relative agli impianti elettrici utilizzatori.
Dai quadri principali partono delle linee che alimentano dei quadri “di cantiere ASC”, se queste linee sono di tipo fisso sono da progettare, ai sensi del DM 37/08, perché vanno valutate la scelta e le portate delle condutture, vanno scelti i dispositivi di protezione protezione delle linee, e le modalità di installazione. Si applicano le regole generali della Norma CEI 64-8 con l’aggiunta delle prescrizioni della Sezione 704 relativa agli impianti per cantiere.
Se l’alimentazione del quadro di cantiere (ASC) viene effettuata tramite presa a spina, la presa di alimentazione avrà a monte un dispositivo di protezione idoneo in relazione alla portata definita dal tipo di presa a spina, ovvero deve proteggere la linea di alimentazione per la sua lunghezza/sezione/portata.
Se si rispettano le portate delle prese a spina e si associano dispositivi di protezione idonei, va tutto bene, se si cominciano ad usare riduttori/adattatori, come se ne vedono tanti nei cantieri, il rischio aumenta: quindi, al di là delle definizioni della Norma CEI 11-27, o si evita l’intercambiabilità, e allora chi li collega non serve che sia persona competente, oppure il collegamento è opportuno che sia coordinato/effettuato/vigilato da persona esperta (PES) e competente.
Gli apparecchi elettrici di tipo portatile o trasportabile non si considerano parte dell’impianto elettrico, non si applica la Norma CEI 64-8 e non ricadono negli obblighi del DM 37/08.
Questa è l’introduzione della Sezione 704 della Norma CEI 64-8, che può aiutare:
Nei cantieri di costruzione, gli impianti fissi sono limitati alle apparecchiature che comprendono gli apparecchi di comando, di protezione e di sezionamento principali (704.537).
Gli impianti a valle sono considerati come impianti movibili o trasportabili. La presente Sezione si applica sia agli impianti fissi sia agli impianti movibili o trasportabili, ad esclusione degli apparecchi utilizzatori.
Queste prescrizioni particolari non si applicano:
• agli impianti trattati dalla Pubblicazione IEC 60621, con apparecchiature di natura simile a quelle utilizzate nelle miniere a cielo aperto.
• agli impianti nei luoghi di servizio dei cantieri (uffici, spogliatoi, sale di riunione, spacci, ristoranti, dormitori, servizi igienici ecc.) ai quali si applicano le prescrizioni generali delle Parti da 1 a 6 della presente Norma.
Con l’occasione si ricorda che il progetto degli impianti elettrici per i cantieri edili non è obbligatorio ai sensi del DM 37/08… ma nemmeno vietato!
Decreto 22 gennaio 2008, n.37
Art. 10. Manutenzione degli impianti2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell’attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.