Buongiorno. Quando un impianto supera i 100 kW è richiesta all’utente la cabina di trasformazione MT/BT.
Approntata la cabina secondo la Norma CEI 0-16 l’utente per allacciarla deve approntare una serie di documentazioni. Vi chiediamo se potete illuminarci indicandoci:
(1) La Norma CEI 0-16 a cui oggi fare riferimento è quella del fascicolo 13789 C ?
(2) L’elenco delle documentazioni da approntare dove sono indicate?
(3) Le documentazioni devono essere approntate dall’impresa che contrattualmente ha eseguito i lavori e consegnate al Distributore dal proprietario?
Inoltre vorremmo fare un esempio per chiarirci quanto esposto al punto 8.5.5 (*).
In un box in c.a. è presente l’arrivo del Distributore in MT da cui si diparte la linea per l’utente dove potrebbe o come non potrebbe essere presente il dispositivo generale (DG) dell’utente. Un anello di terra è posto attorno al box e ai vertici sono posizionati dei picchetti di terra. La corda di terra allacciata a quest’anello assieme al cavo di MT sono portati all’edificio da alimentare dove è presente la cabina di trasformazione. All’impianto di terra dell’edificio, realizzato con corda di rame nuda e picchetti è collegata con la corda in arrivo dal Box in c.a. la corda è portata a un collettore interno al locale cabina di trasformazione dove sono collegati: i neutri dei trasformatori e del G.E. e tutti i conduttori di terra del lato MT e BT.
Vi chiediamo:
(4) Tutto quello descritto, escluso l’interno del locale MT del Distributore, è il limite dell’impianto di utenza dove deve effettuare le misure di terra il cliente?
(5) Non sono obbligatorie le misure di passo e contatto indicate nella CEI 0-16?
(6) Sono obbligatorie le misure di passo e contatto indicate nella CEI 0-16 per la A.T.?
(7) Il limite dell’impianto del Distributore dove deve effettuare le verifiche iniziali di sua competenza è quello interno al locale MT Enel?
(8) La relazione delle misure (limitatamente all’impianto di utenza) da allegare alla DICO deve essere predisposta a carico dell’impresa installatrice anche se non specificato contrattualmente?
(9) In alternativa, se non indicata nei vincoli contrattuali, può essere eseguita da tecnico abilitato iscritto in albo professionale? O deve essere eseguito da organismo abilitato?
(10) Lo strumento per le verifiche deve obbligatoriamente avere certificato di taratura? In quale punto della norma CEI 0-16 è indicato?
(11) Al punto 7.5.5.2 della CEI 0-16 è richiesto uno strumento in grado di alimentare il circuito amperometrico con almeno 50A al punto 8.5.5.2 è indicato 5A. Il valore 50A è un errore?
F.sco Gulinello (CT) via form
Abbiamo dovuto numerare i molti quesiti, e riportarli per maggiore leggibilità. Dunque:
(1) La Norma CEI 0-16 a cui oggi fare riferimento è quella del fascicolo 13789 C ?
Si, l’attuale edizione è quella del fascicolo 13789 C, con l’integrazione della Variante V1 Fascicolo 13887 del 18.12.2014.
(2) L’elenco delle documentazioni da approntare dove sono indicate?
La documentazione tecnica da approntare a cura dell’Utente è indicata nella Norma CEI 0-16 al Cap. 13.2 “Documentazione tecnica del punto di connessione“. Altre indicazioni sono riportate nell’art. 8.5.5.2 della stessa. Solitamente è sufficiente un “estratto” della Dichiarazione di conformità (secondo Decreto 37/08) e la compilazione del modello di cui all’ Allegato G “Informazioni da fornire circa la funzionalità e le regolazione del SPG“.
(3) Le documentazioni devono essere approntate dall’impresa che contrattualmente ha eseguito i lavori e consegnate al Distributore dal proprietario?
Si. Dipende anche da quanto indicato nel contratto a carico dell’impresa esecutrice. Solitamente l’impresa predispone la documentazione di propria competenza da consegnare al distributore da parte dell’utente.
(4) Tutto quello descritto, escluso l’interno del locale MT Enel, è il limite dell’impianto di utenza dove deve effettuare le misure di terra il cliente?
Si premette che il dispositivo di protezione generale utente (DG) e le relative protezioni (PG) sono da installarsi immediatamente a valle del cavo di collegamento proveniente dal punto di fornitura del Distributore.
Il limite dell’impianto di utenza dove effettuare la misura di terra è il collettore di terra installato nel locale dove è presente il dispositivo di protezione generale utente (DG) o altro collettore principale di terra posto nel locale cabina di trasformazione e al quale è attestato il conduttore/i di terra proveniente dall’impianto di terra generale dell’utente e dall’eventuale conduttore di terra proveniente dall’impianto di terra del locale consegna.
(5) Non sono obbligatorie le misure di passo e contatto indicate nella CEI 0-16?
Le misure di contatto e di passo non sono obbligatorie. L’esecuzione delle misure di passo e contatto dipende dai calcoli di progettazione e dalle successive misure della resistenza di terra: vanno eseguite solo in caso di mancato coordinamento tra la misura della resistenza di terra e i dati del guasto forniti dal Distributore, secondo quanto previsto dalla Norma CEI EN 50522 (può approfondire l’argomento QUI).
(6) Sono obbligatorie le misure di passo e contatto indicate nella CEI 0-16 per la A.T.?
Come al punto precedente, ma in alta tensione il guasto monofase a terra tipico è dell’ordine delle migliaia di ampere, quindi le misure delle tensioni di contatto sono nella grande maggioranza dei casi inevitabili.
(7) Il limite dell’impianto del Distributore dove deve effettuare le verifiche iniziali di sua competenza è quello interno al locale MT Enel?
Si, però tenendo conto che il Distributore per l’esecuzione delle suddette verifiche deve accedere ad impianti e luoghi di proprietà dell’Utente, oltre a poter presenziare alle verifiche indicate nella Norma CEI 0-16.
(8) La relazione delle misure (limitatamente all’impianto di utenza) da allegare alla DICO deve essere predisposta a carico dell’impresa installatrice anche se non specificato contrattualmente?
Al terzo paragrafo dell’ Art. 8.5.5.2 della Norma CEI 0-16 viene riportato che “..la relazione riguardante le verifiche effettuate che l’impresa installatrice deve consegnare all’Utente in base a un vincolo contrattuale da inserire esplicitamente negli accordi tra Utente e installatore“; A nostro parere l’obbligo delle verifiche iniziali d’impianto, anche in assenza di specifici vincoli contrattuali, è comunque a carico dell’impresa installatrice in quanto esplicitamente previsto dalla dichiarazione contenuta nella frase: “controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge” riportata nel modello di “Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte ” – Allegato I (di cui all’art. 7) al Decreto 37/08. Nel caso sopra indicato le verifiche richieste dalle norme sono quelle della CEI 64-8/6 e della CEI EN 50522 e quindi applicabili al contesto considerato.
(9) In alternativa, se non indicata nei vincoli contrattuali, può essere eseguita da tecnico abilitato iscritto in albo professionale? O deve essere eseguito da organismo abilitato?
In ogni caso la verifica può essere eseguita da un professionista iscritto ad un albo professionale incaricato dall’impresa installatrice o dall’Utente. Nella prima ipotesi la relazione di verifica può essere acquisita dall’installatore ad integrazione delle verifiche di competenza dello stesso. E’ comunque prassi accettata (e talvolta richiesta dal Distributore) una verifica straordinaria da parte di organismo abilitato ai sensi dell’articolo 7 comma 2 lettera C del DPR 462/01.
(10) Lo strumento per le verifiche deve obbligatoriamente avere certificato di taratura? In quale punto della norma CEI 0-16 è indicato?
Nella Norma CEI 0-16 gli unici strumenti con obbligo di taratura (Accredia) sono quelli indicati nell’ “Allegato N” alla stessa. Per gli strumenti di misura necessari alle verifiche valgono i criteri di taratura indicati nel libretto di uso e manutenzione della strumentazione, nelle procedure aziendali o nel manuale di qualità aziendale.
(11) Al punto 7.5.5.2 della CEI 0-16 è richiesto uno strumento in grado di alimentare il circuito amperometrico con almeno 50A al punto 8.5.5.2 è indicato 5A. Il valore 50A è un errore?
Il valore della corrente di alimentazione del circuito amperometrico indicato nell’art. 7.5.5.2 si riferisce alle misure su impianti di terra relativi ad utenze in A.T., quello indicato all’art. 8.5.5.2 a misure su impianti di terra relativi ad utenze in M.T..
(*) Se si ci si riferisce al dimensionamento dell’impianto di terra sotteso all’impianto di rete presso l’utenza (cfr. Art. 8.5.5. CEI 0-16) può essere un esempio di metodologia, fatte salve altre specifiche di progettazione legale alle caratteristiche intrinseche degli impianti in oggetto, quanto indicato nell’art. 5.4.3 “Procedure di progettazione” della Norma CEI EN 50522 ed in particolare il diagramma di flusso di cui alla Figura 5 della stessa “Progetto di un impianto di terra, che non fa parte di un impianto di terra globale (C1 do 5.4.2.) con riguardo alla tensione di contatto ammissibile UTp in relazione alla tensione totale di terra UE o alla tensione di contatto UT“. Altro esempio applicabile è quello dell’ Allegato D “Flow chart per il progetto di un impianto di terra” di cui alla Norma CEI EN 61936-1.