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Sono in vigore da oggi, primo ottobre 2015, i 3 decreti pubblicati a luglio sulla Gazzetta Ufficiale n.162 in materia di efficienza energetica degli edifici. Si tratta dei tre documenti:
“Decreto 26 giugno 2015 – Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici“, “Decreto 26 giugno 2015 – Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici.” e “Decreto 26 giugno 2015 – Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.”.

Un po’ di storia
L’evoluzione legislativa riguardante l’efficientamento degli edifici ha origini lontane. Le prime disposizioni nazionali in materia di certificazione energetica degli edifici risalgono infatti ai primi anni novanta, quasi venticinque anni fa.
La Legge 9 gennaio 1991 n.10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.”, incentivava tra l’altro, l’uso razionale dell’energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi. In particolare il Titolo II “Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici”, introduceva criteri di risparmio energetico nei modi di utilizzo degli impianti. Il testo rappresenta uno dei primi documenti, a livello Europeo, sul contenimento dei consumi energetici negli edifici.
Nel corso degli ultimi anni l’Italia ha recepito un gran numero di direttive europee in materia, in particolare, l’attuale orientamento è stato inizialmente dettato dalla Direttiva 2002/91/CE: “Rendimento energetico nellʼedilizia”, generalmente nota come “Direttiva EPBD” (Energy Performance Buildings Directive). Appena recepita in Italia, la Direttiva EPBD è stata superata dalla Direttiva 2010/31/UE sul rendimento energetico degli edifici.
Stavolta, dopo “soli” 3 anni, arriva il recepimento: “
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche’ altre disposizioni in materia di coesione sociale”. Tutto ok? Niente affatto. Mancavano i decreti attuativi con le prescrizioni minime e le modalità di verifica per edifici di nuova costruzione ed esistenti in funzione dellʼambito dʼintervento, nonché le prescrizioni minime dellʼedificio a energia quasi zero, la nuova classificazione energetica e i nuovi modelli per la relazione tecnica.

I tre decreti 26 giugno 2015
Sono stati pubblicati a luglio sulla Gazzetta Ufficiale n.162 i tre decreti attuativi del Ministero dello Sviluppo Economico sull’efficienza energetica degli edifici. Si chiamano tutti e tre Decreto 26 giugno 2015: “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.”, “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici“ e Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici.”. Vediamoli nel dettaglio.

1. Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
Il Decreto per prima cosa unifica la Legislazione a livello Nazionale, introducendo un nuovo modello di attestato valido su tutto il territorio. Inoltre l’Allegato 1 al decreto costituisce le Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici. Al fine di garantire la promozione di adeguati livelli di qualita’ dei servizi di attestazione della prestazione energetica degli edifici, assicurare la fruibilita’, la diffusione e una crescente comparabilita’ degli attestati di prestazione energetica (di seguito APE), sull’intero territorio nazionale in conformita’ alla direttiva 2010/31/UE e al decreto legislativo, promuovendo la tutela degli interessi degli utenti, le Linee guida prevedono:
a) metodologie di calcolo, anche semplificate per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualita’, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;
b) il format di APE, di cui all’appendice B delle Linee guida, comprendente tutti i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio e all’utilizzo delle fonti rinnovabili nello stesso, al fine di consentire ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi;
c) lo schema di annuncio di vendita o locazione, di cui all’appendice C delle Linee guida, che renda uniformi le informazioni sulla qualita’ energetica degli edifici fornite ai cittadini;
d) la definizione del sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di seguito SIAPE, di cui all’art. 1, comma 1, lettera c).

1.1 L’ edificio di riferimento
Una delle novità da segnalare è l’introduzione del concetto di “edificio di riferimento”, ossia un edificio identico a quello di progetto o reale in termini di geometria, orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati. Secondo le nuove regole occorrerà effettuare 2 calcoli: il calcolo della prestazione energetica dell’edificio di riferimento e il calcolo della prestazione energetica dell’edificio reale, che sarà confrontato con il relativo edificio di riferimento. Lo scopo è quello di avere un riferimento per calcolare i limiti che gli edifici dovranno rispettare, a seconda che si tratti di edifici sottoposti a ristrutturazione o a riqualificazione energetica.

1.2 Nuove classi energetiche secondo DM 26 giugno 2015 (Classi A1, A2, A3 e A4)
La classe energetica dell’edificio è determinata sulla base dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio EPgl,nren, per mezzo del confronto con una scala di classi prefissate, ognuna delle quali rappresenta un intervallo di prestazione energetica definito.
La classe energetica è contrassegnata da un indicatore alfabetico in cui la lettera G rappresenta la classe caratterizzata dall’indice di prestazione più elevato (maggiori consumi energetici), mentre la lettera A rappresenta la classe con il miglior indice di prestazione (minori consumi energetici). Un indicatore numerico, affiancato alla lettera A, identificherà i livelli di prestazione energetica in ordine crescente a partire da 1 (rappresentante del più basso livello di prestazione energetica della classe A).
Un apposito spazio, se barrato, indicherà che si tratta di un “Edificio a energia quasi zero” come definito dall’Allegato 1, paragrafo 3.4 del decreto requisiti minimi. In figura 1 si riporta una rappresentazione grafica della scala sopra descritta:

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Figura 1 – Nuova scala di classificazione della prestazione energetica degli immobili sulla base dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile EP (EPgl,nren).

1.3 Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica (SIAPE) e controlli
Le Regioni e le Province autonome procederanno all’archiviazione degli APE trasmessi, secondo le proprie esigenze di conservazione sostitutiva o cartacea specificando con apposito atto le regole della medesima. Le Regioni e le Province autonome, entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dall’entrata in vigore delle linee guida, alimenteranno il Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica, SIAPE, con i dati relativi all’anno ultimo trascorso.
Nel Decreto viene stabilito che Regioni e Province autonome debbano definire piani e procedure di controllo che consentano di analizzare almeno il 2% ogni anno degli APE depositati, a partire dalle classi energetiche più efficienti.

1.4 Casi di esclusione dall’obbligo di dotazione dell’APE
Sono esclusi dall’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica i seguenti casi:
a) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
b) edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;
c) gli edifici agricoli, o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione;
d) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3, D.P.R. 26.8.1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, (art. 3, c. 3, lett. e) del decreto legislativo). L’attestato di prestazione energetica è, peraltro, richiesto con riguardo alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica (art. 3, c. 3-ter, del decreto legislativo);
e) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
f) i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile;
g) i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità o dell’agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile. In particolare si fa riferimento:
– agli immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale”, cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio;
– agli immobili venduti “al rustico”, cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici;
l) i manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio dettata dall’art. 2 lett. a) del decreto legislativo (manufatti cioè non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”) (ad esempio: una piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.).

Per le lettere da f) a l), resta fermo l’obbligo di presentazione, prima dell’inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l’efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, comunque denominato, che il proprietario dell’edificio, o chi ne ha
titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti contestualmente alla denuncia dell’inizio dei lavori.

2. Applicazione delle metodologie di calcolo e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici
Per il calcolo della prestazione energetica negli edifici, incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, si adottano le seguenti norme tecniche nazionali e le loro successive modificazioni e integrazioni, predisposte in conformità allo sviluppo delle norme EN a supporto della direttiva 2010/31/UE, nonchè le norme all’allegato 2 al decreto:
a) raccomandazione CTI 14/2013 “Prestazioni energetiche degli edifici – Determinazione dell’energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell’edificio” e successive norme tecniche che ne conseguono;
b) UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva e invernale;
c) UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l’illuminazione;
d) UNI/TS 11300 – 3 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;
e) UNI/TS 11300 – 4 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria;
f) UNI EN 15193 – Prestazione energetica degli edifici – Requisiti energetici per illuminazione.

3. Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto
Il terzo decreto definisce infine gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica. E’ costituito da tre allegati, che è possibile scaricare QUI, QUI e QUI.