Spettabile redazione, ricordo di aver letto che l’amministrazione condominiale ha l’obbligo di dare la possibilità ad un singolo condomino di poter percorrere le parti comuni condominiali per adeguare i propri conduttori montanti e la messa a terra qualora non lo fossero. Chiedo conferma di quanto detto sopra e degli eventuali riferimenti legislativi di riferimento. Cordialmente.
Roberto Valentino via form
Direi di fare riferimento al codice civile, in particolare all’art. 1102 che regola l’utilizzo della cosa comune: “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso“.
Nel caso del Suo quesito è evidente che ogni singolo condomino può utilizzare la “cosa comune” (= gli spazi installativi) purchè non ne impedisca analogo uso agli altri condomini. Per approfondire può fare inoltre riferimento alle seguenti sentenze di cassazione:
Cassazione Civile, 21 gennaio 1982
Cassazione Civile, sez. II, 13 marzo 1982, n. 1624
Cassazione Civile, 5 dicembre 1990, n. 11695
Cassazione Civile, sez. II, 20 febbraio 1997, n. 1554