DECRETO 6 agosto 2015
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2015/573/UE, 2015/574/UE del 30 gennaio 2015 e 2015/863 del 31 marzo 2015 di modifica degli allegati del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 27 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Gazzetta n. 228 del 1 ottobre 2015
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante «Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche»;
Vista la direttiva delegata 2012/50/UE del 10 ottobre 2012 della Commissione che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa alle applicazioni contenenti piombo indicando al punto 7c) – IV la scadenza dell’esenzione al 21 luglio 2016;
Considerato che per un refuso nel dare attuazione alla direttiva delegata 2012/50/UE nell’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 al punto 7 c) IV non e’ stata riportata la data di scadenza dell’esenzione;
Visto in particolare, l’articolo 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 che prevede che con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si provveda all’aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49 recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Viste le direttive delegate 2015/573/UE, 2015/574/UE del 30 gennaio 2015 e la direttiva delegata 2015/863 del 31 marzo 2015 della Commissione che modificano, adattandoli al progresso tecnico, gli allegati II e IV della direttiva 2011/65/UE, introducendo specifiche esenzioni al divieto di utilizzo del piombo e del mercurio in alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche e che introducono nuove restrizioni all’uso per altre sostanze pericolose;
Ritenuta la necessita’ di attuare le citate direttive delegate 2015/573/UE, 2015/574/UE e 2015/863, provvedendo, a tal fine, a modificare gli allegati al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;
Ritenuto altresi’ di completare la tabella dell’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, al punto 7 c) IV, riportando la data di scadenza dell’esenzione;
Decreta:
Art. 1
L’allegato II del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, e’ sostituito dal testo dell’allegato I al presente decreto.
Allegato I
“ALLEGATO II
Sostanze con restrizioni d’uso di cui all’articolo 4, comma 1, e
valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei
materiali omogenei
Piombo (0,1 %)
Mercurio (0,1 %)
Cadmio (0,01 %)
Cromo esavalente (0,1 %)
Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)
Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1 %)
Benzilbutilftalato (BBP) (0,1 %)
Dibutilftalato (DBP) (0,1 %)
Diisobutilftalato (DIBP) (0,1 %)
La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP si applica ai dispositivi medici, compresi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali a decorrere dal 22luglio 2021.
La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP non si applica ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo all’aggiornamento delle funzionalita’ o della capacita’ delle AEE commercializzate prima del 22luglio 2019, e dei dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, commercializzati prima del 22luglio 2021.
La restrizione concernente DEHP, BBP e DBP non si applica ai giocattoli che sono gia’ soggetti alla restrizione concernente DEHP, BBP eDBP di cui all’allegatoXVII, voce51, del regolamento (CE) n.1907/2006.”.
Art. 2
All’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, il punto 7 c) – IV e’ sostituito dal seguente:
+——-+—————————–+————-+
| |Piombo in materiali ceramici | |
| |dielettrici PZT di | |
| |condensatori appartenenti a | |
| |circuiti integrati o |Scade il 21 |
|7 c) IV|semiconduttori discreti |luglio 2016 |
+——-+—————————–+————-+
Art. 3
1. All’allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il punto 40 sono aggiunti i seguenti:
+——-+————————————-+—————–+
| |Piombo come stabilizzatore del | |
| |cloruro di polivinile (PVC) impiegato| |
| |come materiale di base nei sensori | |
| |elettrochimici amperometrici, | |
| |potenziometrici e conduttimetrici | |
| |utilizzati nei dispositivi | |
| |medico-diagnostici in vitro per | |
| |l’analisi del sangue e di altri |Scade il 31 |
|41 |liquidi e gas organici. |dicembre 2018 |
+——-+————————————-+—————–+
| |Mercurio nei connettori elettrici | |
| |rotanti utilizzati nei sistemi di | |
| |imaging ad ultrasuoni intravascolare | |
| |in grado di supportare modalita’ di | |
| |funzionamento con frequenze operative|Scade il 30 |
|42 |elevate (> 50MHz). |giugno 2019 |
+——-+————————————-+—————–+
Il presente decreto e’ trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.
Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e’ comunicato alla Commissione europea.
Roma, 6 agosto 2015
Il Ministro: Galletti
Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2015 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare foglio n. 3173