Gazzetta n. 110 del 14 maggio 2015
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Regolamento concernente i criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID) e modifiche al decreto 16 aprile 2012, n. 75, concernente i criteri per l’esecuzione dei controlli successivi sui contatori del gas e sui dispositivi di conversione del volume.
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;
Visto in particolare l’articolo 19, comma 2, del citato decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con uno o piu’ decreti, i criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura disciplinati dal predetto decreto legislativo;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, e sue successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e 50, relativi all’attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e l’articolo 47, comma 2, che conserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria di norme tecniche uniformi e standard di qualita’ per prodotti e servizi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le successive modificazioni ed in particolare l’articolo 29, comma 2, relativo alla facolta’ da parte del Ministero dello sviluppo economico di avvalersi degli uffici delle Camere di commercio;
Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente, tra l’altro, il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d’Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre valdôtaine des entreprises et des activites liberales;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;
Visto il decreto 29 agosto 2007 che incarica le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di svolgere la vigilanza del mercato di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE;
Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 21 gennaio 2010, con il quale si e’ provveduto ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, a designare ACCREDIA quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita’ di accreditamento;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, concernente la riforma dell’ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare il comma 2 dell’articolo 1, che sostituisce l’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con particolare riferimento all’articolo 19, concernente la segnalazione certificata di inizio attivita’ – S.C.I.A.;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Vista la legge 21 febbraio 2014, n. 9 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche’ misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015;
Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 6-septies del citato decreto-legge n. 145 del 2013, secondo cui «con i regolamenti di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico adottati ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, ovvero con successivi decreti adottati secondo la medesima procedura, sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche i controlli successivi, relativamente agli strumenti di misura gia’ messi in servizio ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 22 del medesimo decreto legislativo»;
Vista la circolare 23 maggio 2011, emessa dal Ministero dello sviluppo economico e dall’Agenzia delle Dogane, relativa ai controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva e complessi di misura elettrici utilizzati per l’accertamento dei flussi energetici ai fini fiscali;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 aprile 2012, n. 75, recante il Regolamento concernente i criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori del Gas e i dispositivi di conversione del volume, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID);
Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE che codifica la procedura di notifica 83/189/CEE recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni e integrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 28 agosto 2014;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400/1988, con nota n. 0026536 del 17 novembre 2014;
Visto il decreto ministeriale del 6 giugno 2014, recante la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato, prof. Claudio De Vincenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 2014, con il quale e’ stato attribuito al prof. Claudio De Vincenti il titolo di Vice Ministro;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento, salvo quanto espressamente previsto all’articolo 5, comma 6 e all’articolo 21, si applica ai controlli metrologici successivi relativi ai contatori di energia elettrica attiva definiti all’allegato MI-003 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
– Si riporta il testo dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). – (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita’ sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro
emanazione.
(Omissis). ».
– Si riporta il testo dell’articolo 4 della Legge 23
luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e
l’internazionalizzazione delle imprese, nonche’ in materia
di energia):
«Art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone
norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato
per la commercializzazione dei prodotti). – 1. Al fine di
assicurare la pronta applicazione del capo II del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda
la commercializzazione dei prodotti e che abroga il
regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministri interessati,
provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o piu’ decreti di natura non
regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative
alla organizzazione ed al funzionamento dell’unico
organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita’ di
accreditamento in conformita’ alle disposizioni del
regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per
la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto
conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente
adottati dagli altri Paesi dell’Unione europea, nonche’
alla disciplina delle modalita’ di controllo dell’organismo
da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la
previsione della partecipazione di rappresentanti degli
stessi Ministeri ai relativi organi statutari.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura
non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione
del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell’unico
organismo italiano autorizzato a svolgere attivita’ di
accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per
il tramite del competente ufficio, e’ autorita’ nazionale
referente per le attivita’ di accreditamento, punto
nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume
le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non
assegnate all’organismo nazionale di accreditamento.
3. Per l’accreditamento delle strutture operanti nei
diversi settori per i quali sia previsto l’accreditamento,
il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri
interessati disciplinano le modalita’ di partecipazione
all’organismo di cui al comma 1 degli organismi di
accreditamento, gia’ designati per i settori di competenza
dei rispettivi Ministeri.
4. Dall’attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne’
minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri
interessati provvedono all’attuazione del presente articolo
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente.».
Allegato I
(articolo 4, comma 1; articolo 8, comma 1)
Periodicita’ della verificazione dei contatori.
Contatori di elettricita’ elettromeccanici: 18 anni.
Contatori statici:
bassa tensione (BT- fra 50V e 1000V) di classe di precisione A, B o C: 15 anni;
media e alta tensione (MT – AT > 1000V): 10 anni.
Allegato II
(articolo 2, comma 1, lettera o; articolo 4, comma 4; articolo 8,
comma 3; articolo 12, comma 1, lettera b)
Informazioni minime che devono essere riportate sul libretto metrologico:
Nome, indirizzo del titolare del contatore ed eventuale partita IVA;
Indirizzo presso cui lo strumento e’ in servizio, se diverso dal precedente;
Codice identificativo del punto di prelievo (POD) (se previsto);
Tipo del contatore;
Marca, modello e classe;
Tensione dell’impianto elettrico nel quale il contatore e’ installato;
Numero di serie;
Anno della marcatura CE;
Data di messa in servizio;
Nome dell’organismo e dell’addetto alla verificazione intervenuto;
Data, e nome dell’addetto alla riparazione e descrizione delle riparazioni;
Data, esito della verificazione periodica e data di scadenza;
Decisione di accettazione o di rifiuto della verificazione periodica; Specifica di strumento utilizzato come «contatore temporaneo»;
Data ed esito dei controlli casuali.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «decreto», il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
b) «allegato MI-003», l’allegato MI-003 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
c) «contatore», un contatore di energia elettrica attiva di cui all’allegato MI-003 che misura l’energia elettrica attiva consumata in un circuito;
d) «funzione di misura legale», la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanita’ pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealta’ delle transazioni commerciali;
e) «verificazione periodica del contatore», il controllo metrologico legale periodico effettuato sui contatori dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicita’ definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi comportante la rimozione di sigillo di protezione, anche di tipo elettronico;
f) «controlli metrologici casuali», i controlli metrologici legali, diversi da quelli della lettera e), effettuati su strumenti in servizio, ivi compresi quelli effettuati in sede di sorveglianza, intesi ad accertare il loro corretto funzionamento ed utilizzo;
g) «titolare del contatore», la persona fisica o giuridica titolare della proprieta’ di detto contatore o che, ad altro titolo, ha la responsabilita’ dell’attivita’ di misura;
h) «norma armonizzata» una norma cosi’ come definita all’articolo 2, comma 1, lettera c) del Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
i) «raccomandazione OIML», la Raccomandazione Internazionale adottata dall’Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale;
l) «organismo nazionale di accreditamento», l’unico organismo che in uno Stato membro e’ autorizzato da tale Stato a svolgere attivita’ di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;
m) «contrassegno» l’etichetta, che al distacco si distrugge, da applicare sugli strumenti di misura per attestare l’esito della verificazione.
n) «sigilli», i sigilli di protezione anche di tipo elettronico, previsti negli attestati CE del tipo e di progetto ed applicati sui contatori dagli organismi notificati e dai fabbricanti in sede di accertamento della conformita’ e dagli organismi che hanno presentato una segnalazione certificata di inizio attivita’ all’Unione Italiana delle Camere di Commercio atti a garantire l’integrita’ dello strumento;
o) «libretto metrologico», il libretto, su supporto cartaceo o informatico o digitale, su cui vengono annotate tutte le informazioni previste nell’allegato II;
p) «S.C.I.A.», segnalazione certificata di inizio attivita’ di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
q) «organismo», l’organismo che effettua la verificazione periodica dei contatori a seguito della presentazione a Unioncamere della S.C.I.A., conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni – e future revisioni o UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 – Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura – e future revisioni, come laboratorio di taratura, o UNI CEI EN 45011:1999 – Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti – o UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 – Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi o servizi e future revisioni;
r) «officina elettrica», l’officina come definita all’articolo 54 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;
s) «laboratori accreditati ai fini fiscali» i laboratori accreditati secondo il documento ACCREDIA DT-01-DT che effettuano taratura dei sistemi di misura dell’energia elettrica operanti in ambito fiscale;
t) «ACCREDIA», l’organismo nazionale italiano di accreditamento;
u) «Unioncamere», l’Unione Italiana delle Camere di Commercio;
v) «Contatore di controllo» un contatore utilizzato per il controllo di altri contatori.
Note all’art. 2:
– Si riporta il testo dell’articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attivita’
– Scia). – 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
ruoli richieste per l’esercizio di attivita’
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio
dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi
a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, e’ sostituito da una segnalazione dell’interessato,
con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione,
all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della
giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi
gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,
anche derivante dal gioco, nonche’ di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e’
corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell’atto di notorieta’ per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualita’ personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche’, ove espressamente previsto dalla normativa
vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita’ da
parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e
asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici
necessari per consentire le verifiche di competenza
dell’amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente
prevede l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti
appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi
sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni,
attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al
presente comma, salve le verifiche successive degli organi
e delle amministrazioni competenti. La segnalazione,
corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni
nonche’ dei relativi elaborati tecnici, puo’ essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di
ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e’
previsto l’utilizzo esclusivo della modalita’ telematica;
in tal caso la segnalazione si considera presentata al
momento della ricezione da parte dell’amministrazione.
2. L’attivita’ oggetto della segnalazione puo’ essere
iniziata dalla data della presentazione della segnalazione
all’amministrazione competente.
3. L’amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attivita’ e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo
che, ove cio’ sia possibile, l’interessato provveda a
conformare alla normativa vigente detta attivita’ ed i suoi
effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in
ogni caso non inferiore a trenta giorni. E’ fatto comunque
salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli
articoli 21-quinquies e 21-nonies ((, nei casi di cui al
comma 4 del presente articolo)). In caso di dichiarazioni
sostitutive di certificazione e dell’atto di notorieta’
false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando
l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6,
nonche’ di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, puo’ sempre e in ogni tempo adottare i
provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti
di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma
6-bis, ovvero nel caso di segnalazione corredata della
dichiarazione di conformita’ di cui all’articolo 2, comma
3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all’amministrazione e’
consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un
danno per il patrimonio artistico e culturale, per
l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la
difesa nazionale e previo motivato accertamento
dell’impossibilita’ di tutelare comunque tali interessi
mediante conformazione dell’attivita’ dei privati alla
normativa vigente.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle
attivita’ economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
5.
6. Ove il fatto non costituisca piu’ grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attivita’, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e’ punito con
la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e’
ridotto a trenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle
disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano
altresi’ ferme le disposizioni relative alla vigilanza
sull’attivita’ urbanistico-edilizia, alle responsabilita’ e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita’,
la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita’ non
costituiscono provvedimenti taciti direttamente
impugnabili. Gli interessati possono sollecitare
l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione
e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di
cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.».
– Si riporta il testo dell’articolo 54 del d.lgs. 26
ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative):
«Art. 54 (Definizione di officina). – 1. L’officina e’
costituita dal complesso degli apparati di produzione,
accumulazione, trasformazione e distribuzione dell’energia
elettrica esercitati da una medesima ditta, anche quando
gli apparati di accumulazione, trasformazione e
distribuzione sono collocati in luoghi distinti da quelli
in cui si trovano gli apparati di produzione, pur se
ubicati in comuni diversi.
2. Costituiscono officine distinte le diverse stazioni
di produzione dell’energia elettrica che una stessa ditta
esercita in luoghi distinti anche quando queste stazioni
siano messe in comunicazione fra loro mediante un’unica
stazione di distribuzione.
3. Le officine delle ditte acquirenti di energia
elettrica, per farne rivendita o per uso proprio, sono
costituite dall’insieme dei conduttori, degli apparecchi di
trasformazione, di accumulazione e di distribuzione, a
partire dalla presa dell’officina venditrice.
4. Sono da considerare come officine, agli effetti
dell’imposizione, anche gli apparati di produzione e di
accumulazione montati su veicoli, ad eccezione di quelli
utilizzati per la produzione di energia elettrica non
soggetta ad imposta, di cui all’ art. 52 , comma 2, lettera
b).».
Art. 3
Controlli successivi
1. I contatori qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti ai seguenti controlli successivi:
a) verificazione periodica;
b) controlli metrologici casuali.
In sede di controlli successivi ai contatori non possono essere aggiunti ulteriori sigilli rispetto a quelli gia’ previsti negli attestati di esame CE del tipo o di progetto rilasciati dagli organismi notificati, ferma restando la possibilita’ di apporre sigilli facoltativi da parte dell’installatore.
2. Anche al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale le procedure tecniche da seguire nei controlli successivi e di meglio specificare le prescrizioni al riguardo gia’ contenute nel presente regolamento, possono essere definite dal Ministro dello sviluppo economico apposite direttive, anche rinviando a specifiche norme tecniche, per l’effettuazione dei controlli successivi sui contatori.
3. Mediante accordi procedimentali stipulati dal Ministero dello sviluppo economico e da Unioncamere, rispettivamente, con l’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con ACCREDIA e con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le opportune intese per coordinare e migliorare l’efficacia dei rispettivi interventi e per evitare duplicazioni di adempimenti e di oneri a carico dei titolari dei contatori o degli organismi che effettuano la verificazione periodica.
Art. 4
Criteri per la verificazione periodica
1. La periodicita’ della verificazione periodica dei contatori e’ riportata nell’allegato I.
2. Gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica dei contatori sono pari agli errori fissati dalla relativa norma armonizzata o raccomandazione OIML per i controlli dei contatori in servizio per la stessa tipologia e classe di accuratezza.
3. Nei casi in cui la pertinente norma armonizzata o raccomandazione OIML non prevede errori specifici per le verifiche sugli strumenti in servizio, gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica sono pari a quelli stabiliti nell’allegato MI-003 della direttiva 2004/22/CE, punto 3.
4. Ove non vi abbia gia’ provveduto il fabbricante, l’organismo che esegue per la prima volta la verificazione periodica dota il contatore, senza oneri per il titolare dello stesso, di un libretto metrologico su supporto cartaceo o informatico o digitale, contenente le informazioni di cui all’allegato II del presente decreto.
5. Nel caso in cui un contatore elettrico e’ stato sottoposto alla verificazione periodica, il titolare di detto contatore esibisce, su richiesta degli incaricati dei controlli metrologici successivi, il relativo libretto metrologico o la stampa del supporto elettronico dello stesso, salvo il caso in cui venga gestito in maniera digitale, che riporta cronologicamente gli interventi effettuati.
6. Nell’allegato III sono riportati i disegni cui devono conformarsi:
a) il contrassegno da applicare sugli strumenti, attestante l’esito positivo della verificazione periodica;
b) il contrassegno da applicare sugli strumenti, attestante l’esito negativo della verificazione periodica o dei controlli casuali.
7. La verificazione periodica puo’ essere effettuata, nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 9, sia in un laboratorio accreditato per la taratura o prova di sistemi di misura per l’energia elettrica, sia sul luogo di funzionamento.
Art. 5
Criteri per i controlli metrologici casuali
1. I controlli metrologici casuali sui contatori in servizio sono eseguiti dalle Camere di commercio, casualmente, senza determinata periodicita’ e senza preavviso; detti controlli possono essere effettuati, nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 9, sia in un laboratorio accreditato per la taratura o prova di sistemi di misura per l’energia elettrica, sia sul luogo di funzionamento.
2. Con le stesse modalita’ previste dal presente articolo sono altresi’ eseguiti controlli in contraddittorio nel caso in cui il titolare del contatore, o altra parte interessata nella misurazione, ne faccia richiesta alla Camera di Commercio competente per territorio.
3. Nei controlli di cui al comma 1 sono effettuate, secondo i casi, una o piu’ delle prove previste per la verificazione periodica, e gli strumenti di misura utilizzati rispettano le prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, dell’articolo 9.
4. Gli errori massimi tollerati in sede di controlli casuali sono superiori del 50% rispetto a quelli stabiliti per la verificazione periodica di cui all’articolo 4, commi 2 e 3.
5. Nel caso in cui lo strumento non supera il controllo per non conformita’ formali, oppure l’errore dello strumento risulta compreso tra l’errore massimo permesso in sede di verificazione periodica e quello di cui al comma 4, ferme restando le implicazioni fiscali e tributarie, il soggetto incaricato del controllo ordina al titolare del contatore di aggiustare lo strumento a proprie spese e di sottoporlo nuovamente a verificazione periodica entro 30 giorni. Il titolare del contatore ha facolta’ di provvedere alla sostituzione del contatore anziche’ alla riparazione.
6. I contatori di energia elettrica, gia’ messi in servizio ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, possono essere sottoposti a controlli casuali o, su richiesta, a controlli in contraddittorio, da parte delle Camere di commercio per accertare il rispetto degli errori massimi tollerati previsti dalle pertinenti norme o Raccomandazioni OIML.
Note all’art. 5:
– Si riporta il testo dell’articolo 22 del d.lgs. 2
febbraio 2007, n. 22 (Attuazione della direttiva 2004/22/CE
relativa agli strumenti di misura):
«Art. 22 (Disposizioni transitorie). – 1. La
commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti
di misura sottoposti ai controlli metrologici legali che
soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre
2006 sono consentite fino alla scadenza della validita’
dell’omologazione di tali strumenti. In caso di
omologazione di validita’ indefinita, la
commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti
di misura sottoposti a controlli metrologici legali che
soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre
2006 sono consentite fino al 30 ottobre 2016.
2. Per gli strumenti di misura per i quali sia stata
presentata la domanda di ammissione alla verifica ai sensi
della normativa nazionale e comunitaria in vigore prima del
30 ottobre 2006, il provvedimento di ammissione a
verificazione metrica e alla legalizzazione sara’
rilasciato ai sensi della stessa normativa e comunque avra’
validita’ fino al 30 ottobre 2016.
3. I dispositivi ed i sistemi di misura di cui
all’articolo 1, comma 1, se utilizzati per le funzioni di
misura previste al comma 2 del medesimo articolo e per i
quali la normativa in vigore fino al 30 ottobre 2006 non
prevede i controlli metrologici legali, qualora gia’ messi
in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, potranno continuare ad essere utilizzati anche
senza essere sottoposti a detti controlli, purche’ non
rimossi dal luogo di utilizzazione.».
Art. 6
Soggetti incaricati dell’esecuzione
della verificazione periodica
1. La verificazione periodica dei contatori e’ effettuata da organismi che hanno presentato apposita S.C.I.A. a Unioncamere.
2. I laboratori accreditati per i fini fiscali, oltre ai controlli di natura tributaria, possono effettuare anche le verifiche periodiche sui contatori dopo aver presentato apposita S.C.I.A. a Unioncamere.
Art. 7
Soggetti incaricati dei controlli casuali
1. I controlli casuali dei contatori sono effettuati dalle Camere di Commercio.
2. Restano ferme le competenze degli organi di polizia giudiziaria abilitati dalle vigenti disposizioni di legge in materia di pesi e misure.
3. I contatori possono essere sottoposti a controlli metrologici casuali anche su iniziativa dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Art. 8
Generalita’
1. I contatori utilizzati per una funzione di misura legale, sono sottoposti alla verificazione periodica secondo le periodicita’ previste all’allegato I, che decorrono dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall’anno della marcatura CE; successivamente, la verificazione e’ effettuata secondo la periodicita’ fissata dall’allegato I e decorre dalla data dell’ultima verificazione.
2. Il titolare del contatore richiede la verificazione periodica entro la scadenza della precedente o entro dieci giorni dall’avvenuta riparazione dei contatori, se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.
3. In occasione della verificazione periodica contemplata dal presente regolamento, l’organismo riporta nel libretto metrologico di cui all’articolo 4, comma 4, l’annotazione delle informazioni previste dall’allegato II.
4. L’esito della verificazione periodica e’ attestato mediante l’applicazione di uno dei contrassegni di cui all’allegato III e il ripristino degli eventuali sigilli rimossi. Il contrassegno dell’esito negativo e’ rimosso, dopo la riparazione, a seguito della richiesta di una nuova verificazione periodica. Nel caso in cui il contrassegno dell’esito della verificazione non puo’ essere applicato direttamente sullo strumento oggetto della verificazione, l’esito e’ attestato solo sul libretto metrologico.
5. Nel contrassegno di cui al precedente comma 4 e’ riportato il logo recante gli elementi identificativi previsti all’articolo 16, comma 2, dell’organismo che ha effettuato la verificazione periodica.
6. I contatori utilizzati nelle officine elettriche sono sottoposti a controlli periodici da parte dei laboratori accreditati per i fini fiscali secondo le periodicita’ previste all’Allegato I.
7. Qualora alla scadenza della verificazione periodica il contatore risulta installato presso un’utenza con fornitura non attiva, il titolare del contatore richiede una nuova verificazione periodica del medesimo contatore entro trenta giorni dall’avvenuta riattivazione della fornitura.
8. I contatori rimossi, possono nuovamente essere messi in servizio, restando gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 12 e le annotazioni sul libretto metrologico.
Art. 9
Procedure per la verificazione periodica
1. Le procedure da seguire nella verificazione periodica dei contatori sono rivolte ad accertare il rispetto di specifici requisiti, escludendosi qualsiasi operazione che comporti l’alterazione dei parametri di lavoro, lo smontaggio di componenti e la rimozione di sigilli con esclusione di quelli facoltativi apposti dall’installatore. Nelle more dell’adozione delle direttive previste al comma 3 dell’articolo 3, la verificazione periodica e’ eseguita tenendo presenti i principi desumibili dalle prescrizioni in materia di verificazione CE della pertinente norma armonizzata o, in sua assenza, delle relative raccomandazioni OIML. Si applicano inoltre le eventuali procedure specificamente previste per controlli analoghi dai relativi attestati di esame CE del tipo o di progetto nonche’, presso le officine elettriche, le eventuali procedure previste dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. Gli strumenti di misura utilizzati nella verificazione periodica devono essere in grado di consentire l’esecuzione della verifica con un’incertezza estesa, corrispondente ad un livello di fiducia del 95%, non superiore ad un terzo dell’errore massimo tollerato previsto per la tipologia di verifica che si esegue per ogni punto di misura previsto.
3. Gli strumenti di misura utilizzati dall’organismo per le verifiche e i controlli devono essere muniti di certificato di taratura rilasciato da un Istituto Metrologico Nazionale o da laboratori di taratura accreditati, per la grandezza e il campo di misura che gli strumenti di misura sono destinati a misurare, da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio o da enti firmatari degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento ILAC. Tale certificazione e’ ripetuta almeno annualmente. Le incertezze riportate nel certificato dovranno essere almeno 3 volte migliori delle incertezze d’uso dello strumento di misura oggetto della taratura.
4. Gli strumenti di misura necessari per le funzioni da svolgere sono nella disponibilita’ materiale dell’organismo che svolge la verifica, anche per mezzo di comodato d’uso ovvero secondo altre forme che ne assicurino l’effettiva disponibilita’.
Art. 10
Organismi
1. I requisiti degli organismi sono riportati al Capo III.
2. L’Unioncamere forma l’elenco degli organismi che hanno presentato apposita S.C.I.A. a Unioncamere e che risultano in possesso dei requisiti di cui al Capo III. Tale elenco e’ reso pubblico, e consultabile anche per via telematica, e contiene almeno i seguenti dati:
a) nome, denominazione o ragione sociale dell’organismo;
b) nome e cognome del responsabile delle attivita’ di verificazione periodica;
c) indirizzo completo della sede legale e di tutte le sedi operative ove e’ svolta l’attivita’ di verificazione periodica;
d) elementi identificativi assegnati, compresi i sigilli utilizzati;
e) tipologia di contatori per i quali e’ autorizzato alla verificazione periodica;
f) recapito telefonico, di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
g) data di inizio attivita’, dell’eventuale divieto di prosecuzione dell’attivita’ e di cessazione;
h) pubblicazione delle eventuali violazioni accertate.
Art. 11
Riparazione degli strumenti
1. Qualora i controlli successivi sui contatori hanno esito negativo, questi possono essere detenuti dal titolare del contatore nel luogo di impiego purche’ muniti del contrassegno previsto all’articolo 4, comma 6, lettera b) e non utilizzati. Gli stessi strumenti, qualora la verificazione periodica non avvenga contestualmente alla riparazione, possono essere riutilizzati, previa richiesta di una nuova verificazione periodica, purche’ muniti di sigilli provvisori applicati, a richiesta del titolare del contatore, in sostituzione di quelli rimossi, fino all’esecuzione della verificazione periodica.
2. Il titolare del contatore richiede una nuova verificazione periodica nei casi in cui ha provveduto a una riparazione del contatore che ha comportato la rimozione di sigilli. Gli strumenti possono essere utilizzati con i sigilli provvisori applicati dal riparatore, a richiesta dell’utente, fino all’esecuzione della verificazione periodica.
3. La verificazione periodica e’ eseguita entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell’organismo.
Art. 12
Obblighi del titolare del contatore
1. I titolari dei contatori soggetti all’obbligo della verificazione periodica:
a) comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio competente e all’Unioncamere la data di inizio e di fine dell’utilizzo e gli altri elementi previsti al successivo articolo 13 comma 2, del contatore, indicandone l’eventuale uso temporaneo;
b) garantiscono il corretto funzionamento dei loro contatori, conservano inoltre la documentazione a corredo dello strumento e il libretto metrologico che deve contenere almeno gli elementi informativi riportati nell’allegato II;
c) mantengono l’integrita’ del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonche’ di ogni altro marchio, sigillo o elemento di protezione;
d) curano l’integrita’ dei sigilli provvisori di cui richiedono l’applicazione al riparatore.
Art. 13
Elenco titolari di contatori
1. La Camera di commercio raccoglie su supporto informatico le informazioni ottenute sulla base delle comunicazioni di cui all’articolo 12 comma 1, e delle trasmissioni da parte degli organismi riguardanti le attivita’ di verificazione periodica e degli esiti dell’attivita’ relativa ai controlli casuali, provvedendo a trasmetterle ad Unioncamere.
2. Le Camere di commercio formano altresi’ l’elenco dei titolari dei contatori, consultabile da chi ne ha titolo anche per via telematica ai soli fini dell’applicazione delle disposizioni del presente regolamento e della vigente normativa in materia di metrologia legale, contenente:
a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare del contatore;
b) indirizzo presso cui il contatore e’ in servizio, qualora diverso dal precedente;
c) codice identificativo del punto di prelievo (POD) qualora presente;
d) tipo del contatore;
e) marca, modello e classe del contatore;
f) anno della marcatura CE del contatore;
g) potenza impegnata dall’impianto elettrico nel quale il contatore e’ installato;
h) numero di serie del contatore;
i) data di messa in servizio e di cessazione del contatore;
l) specifica dell’eventuale uso temporaneo del contatore.
Art. 14
Presupposti e requisiti
1. Gli organismi che hanno presentato apposita S.C.I.A. a Unioncamere, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti del presente decreto, effettuano la verificazione periodica. Nei casi previsti dall’articolo 15 possono effettuare sia l’assistenza e la riparazione dei contatori.
2. L’organismo al momento della presentazione della S.C.I.A. dichiara il possesso di un certificato di accreditamento con scopo conforme al presente decreto, rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento, attestante che l’organismo stesso e’ conforme ai requisiti di una delle norme di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q); inoltre l’organismo dichiara anche la sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento e delle altre norme applicabili.
3. Se l’organismo al momento della presentazione della S.C.I.A. non e’ gia’ accreditato, dichiara di aver presentato domanda di accreditamento a un organismo nazionale di accreditamento, che la stessa e’ stata accettata e di operare gia’ in conformita’ a una delle norme di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) e di rispettare i requisiti di cui al presente regolamento e delle altre norme applicabili. Entro 270 giorni dall’inizio dell’attivita’ deve inoltrare a Unioncamere il certificato di accreditamento di cui al comma 2. In assenza di tale adempimento gli effetti connessi alla S.C.I.A. sono sospesi e, dopo ulteriori 60 giorni, cessano di diritto. L’ente che rilascia il certificato di accreditamento deve fornire evidenza che le verifiche compiute sull’organismo abbiano pienamente considerato i contenuti del presente decreto.
4. Gli organismi di cui al comma 1, nominano un responsabile e un eventuale sostituto per l’attivita’ di verificazione periodica disciplinata dal presente regolamento.
Art. 15
Indipendenza degli organismi e sigilli
1. L’organismo che rispetta i criteri minimi d’indipendenza di cui all’appendice A punto A.3 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 e future revisioni, puo’ eseguire la verificazione periodica e quella di riparazione, mentre nel caso in cui detto organismo rispetta i criteri minimi di indipendenza di cui all’appendice A punto A.1, puo’ eseguire solo la verificazione periodica.
2. L’organismo che rispetta i requisiti minimi d’indipendenza della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 e future revisioni, puo’ eseguire la verificazione periodica e quella di riparazione.
3. L’organismo che rispetta i requisiti minimi d’indipendenza della norma UNI CEI EN 45011:1999 o UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e future revisioni, puo’ eseguire solo la verificazione periodica.
4. L’incaricato della verificazione periodica, nei casi in cui svolge contestualmente anche le funzioni di riparazione, da’ evidenza delle operazioni svolte sul libretto metrologico.
5. I sigilli applicati sui contatori in sede di verificazione periodica da parte dell’organismo incaricato, al fine di ripristinare quelli rimossi a seguito di riparazione o per altra qualsiasi causa gia’ posti a salvaguardia dell’inaccessibilita’ agli organi interni e dei dispositivi di taratura, sono equivalenti a quelli apposti dagli organismi notificati e/o dal fabbricante in sede di accertamento della conformita’.
Art. 16
S.C.I.A.
1. Gli organismi interessati presentano apposita S.C.I.A. ad Unioncamere. La S.C.I.A. contiene:
a) copia del certificato di accreditamento in corso di validita’ o dichiarazione dell’organismo nazionale di accreditamento che la domanda di accreditamento e’ stata accettata; il certificato e la dichiarazione si riferiscono esplicitamente alle attivita’ disciplinate dal presente regolamento;
b) l’indicazione delle caratteristiche metrologiche dei tipi di contatori sui quali effettua la verificazione periodica;
c) la dichiarazione con cui il legale rappresentante ed il responsabile della verificazione periodica si impegnano ad adempiere agli obblighi derivanti dall’esercizio dell’attivita’ segnalata;
d) l’indicazione del responsabile della verificazione periodica e del suo eventuale sostituto;
e) l’impegno a conservare per almeno 5 anni copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verificazione periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati positivi o negativi delle verificazioni periodiche effettuate;
f) documentazione relativa alle procedure tecniche ed istruzioni con particolare riferimento a quelle relative alla verificazione periodica ed alla gestione delle attrezzature.
2. L’Unioncamere al momento del ricevimento della segnalazione provvede all’assegnazione del numero identificativo, da inserire nel logo del sigillo, e a comunicare alle Camere di commercio l’avvenuta presentazione della segnalazione e il nome del responsabile della verificazione periodica. Il logo contiene il suddetto numero, preceduto dalla sigla della provincia in cui l’organismo di ispezione ha la sede legale e da tale sigla separato da una stella, iscritti in una circonferenza.
3. L’organismo, entro 30 giorni dall’assegnazione del numero identificativo, provvede al deposito presso Unioncamere del logo che utilizza nei sigilli e nel contrassegno ai fini della verificazione periodica e della riparazione.
4. Gli eventuali costi relativi agli accertamenti e alla vigilanza sull’organismo di cui all’articolo 19 sono a carico dell’organismo che ha presentato la segnalazione.
5. Gli organismi possono operare su tutto il territorio nazionale.
Art. 17
Divieto di prosecuzione dell’attivita’
e provvedimenti di autotutela
1. L’Unioncamere entro 60 giorni procede alla verifica documentale della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo, e, in caso di verificata assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, inibisce la prosecuzione dell’attivita’, salvo che, ove cio’ sia possibile l’organismo interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita’ e i suoi effetti entro un termine fissato da Unioncamere stessa in ogni caso non inferiore a 30 giorni.
2. Decorso il termine di 60 giorni di cui al comma 1, l’Unioncamere puo’ intervenire solo:
a) mediante provvedimenti in autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-octies della legge n. 241 del 1990;
b) mediante procedura interdittiva di cui al primo periodo del comma 3 dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 se sono state rese, in sede di S.C.I.A., dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorieta’ false o mendaci.
3. Il divieto di prosecuzione dell’attivita’ e’ adottato, sentito l’organismo, da Unioncamere e contiene la motivazione della decisione adottata, nonche’ l’indicazione del termine e dell’organo cui deve essere presentato l’eventuale ricorso. Tale divieto e’ adottato anche nei casi di sospensione o revoca del certificato di accreditamento.
4. L’organismo oggetto di provvedimenti di inibizione della prosecuzione dell’attivita’ o di autotutela da parte di Unioncamere, a seguito della notifica del provvedimento medesimo, comunica ai titolari dei contatori oggetto di verifiche periodiche gia’ programmate, l’impossibilita’ ad eseguire le verifiche. I titolari dei contatori dovranno riprogrammare con altro organismo, entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.
Note all’art. 17:
– Si riporta il testo degli articoli 21-quinquies e
21-octies della citata legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 21-quinquies (Revoca del provvedimento). – 1. Per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso
di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al
momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i
provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di
vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse
pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad
efficacia durevole puo’ essere revocato da parte
dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo
previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneita’
del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se
la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti
direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di
provvedere al loro indennizzo.
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad
efficacia durevole o istantanea incida su rapporti
negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli
interessati e’ parametrato al solo danno emergente e tiene
conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilita’ da
parte dei contraenti della contrarieta’ dell’atto
amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico,
sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all’erronea valutazione della compatibilita’ di
tale atto con l’interesse pubblico.».
«Art. 21-octies (Annullabilita’ del provvedimento). –
1. E’ annullabile il provvedimento amministrativo adottato
in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da
incompetenza.
2. Non e’ annullabile il provvedimento adottato in
violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli
atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento,
sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il
provvedimento amministrativo non e’ comunque annullabile
per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento
qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il
contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere
diverso da quello in concreto adottato.».
Art. 18
Obbligo di registrazione e di comunicazione
1. Gli organismi inviano telematicamente entro sette giorni lavorativi dalla verificazione, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verificazione periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati con i seguenti elementi:
a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare del contatore;
b) indirizzo presso cui lo strumento e’ in servizio, ove diverso dal precedente;
c) codice identificativo del punto di prelievo (POD), qualora presente;
d) tipo del contatore;
e) marca, modello e classe del contatore;
f) numero di serie del contatore;
g) tensione dell’impianto elettrico nel quale il contatore e’ installato;
h) data di messa in servizio e di cessazione del contatore;
i) specifica dell’eventuale uso temporaneo del contatore;
l) data dell’intervento di riparazione, se del caso, e della verificazione;
m) esito della verificazione e, ove positiva, la data di scadenza;
n) eventuali anomalie riscontrate, se la verificazione ha dato esito negativo;
o) nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti.
2. L’organismo tiene un registro, su supporto cartaceo o informatico, sul quale riporta, in ordine cronologico, le richieste di verificazione periodica pervenute, la loro data di esecuzione con il relativo esito.
Art. 19
Vigilanza sugli organismi
1. L’organismo nazionale di accreditamento esegue la propria attivita’ di sorveglianza sugli organismi accreditati in conformita’ alle norme di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q).
2. L’organismo nazionale di accreditamento comunica tempestivamente a Unioncamere la sospensione o revoca del certificato di accreditamento a seguito dell’attivita’ di sorveglianza di cui al punto precedente per il seguito di competenza di cui all’articolo 17; la comunicazione e’ resa anche all’Agenzia delle Dogane nel caso di laboratori accreditati per fini fiscali.
3. La vigilanza sulle verificazioni periodiche effettuate dagli organismi e’ svolta dalla Camera di commercio competente per territorio, fino all’1% degli strumenti verificati dagli organismi computati su base annuale. Gli strumenti di misura e le risorse necessarie alla verifica sono messi a disposizione della Camera di commercio dall’organismo che ha eseguito la verificazione.
4. La disposizione di cui al comma 3, non si applica nel caso in cui l’organismo comunica in via telematica alla Camera di commercio competente per territorio il piano di lavoro e gli utenti presso cui effettua la verificazione periodica con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi.
5. I risultati delle operazioni di vigilanza effettuate dalle Camere di commercio sono trasmessi a Unioncamere a fine di monitoraggio e, in caso di anomalie riscontrate, anche all’organismo nazionale di accreditamento per gli eventuali conseguenti provvedimenti.
6. Le Camere di commercio esercitano funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme del presente decreto.
Art. 20
Disposizioni transitorie
1. Gli obblighi a carico dei titolari dei contatori, previsti dagli articoli 8 e 12, sono differiti rispettivamente di 18 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, quanto a quelli direttamente o indirettamente connessi alla sottoposizione a verificazione periodica, e di 6 mesi dalla medesima data, relativamente a quelli di semplice comunicazione alla Camera di commercio di dati ed informazioni non connessi a tale verificazione.
Art. 21
Modifiche al decreto ministeriale 16 aprile 2012, n. 75
1. Nell’allegato I del decreto ministeriale 16 aprile 2012, n. 75, le parole «entro 15 anni per i contatori a pareti deformabili», sono sostituite dalle parole «entro 16 anni per i contatori a pareti deformabili» e le parole «entro 5 anni per i contatori di altre tecnologie rispetto a quelle sopra indicate» sono sostituite dalle parole: «entro 8 anni per i contatori di altre tecnologie rispetto a quelle sopra indicate e per i dispositivi di conversione del volume approvati assieme ai contatori, anche per le tecnologie sopra indicate».
2. Il comma 1 dell’articolo 8 del decreto 16 aprile 2012, n. 75 e’ sostituito dal seguente: «1. I contatori del gas diversi da quelli di cui all’articolo 4, comma 1, e i dispositivi di conversione del volume utilizzati per una funzione di misura legale, sono sottoposti alla verificazione periodica secondo le periodicita’ previste all’allegato I, che decorrono dalla data dello loro messa in servizio e comunque da non oltre 2 anni dall’anno in cui sono state apposte la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare; successivamente, la verificazione e’ effettuata secondo la periodicita’ fissata nell’allegato I e decorre dalla data dell’ultima verificazione».
3. Le modifiche alla periodicita’ di verificazione di cui al comma 1 si applicano anche ai contatori del gas e ai dispositivi di conversione del volume gia’ installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 marzo 2015
Il vice Ministro: De Vincenti
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 1391
Note all’art. 21:
– Si riporta il testo dell’Allegato I e dell’articolo 8
del decreto del Ministro dello sviluppo economico del
16/04/2012, n. 75 (Regolamento concernente i criteri per
l’esecuzione dei controlli metrologici successivi sui
contatori del Gas e i dispositivi di conversione del
volume, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007,
n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE – MID), come
modificati dal presente decreto:
«Allegato I
(articolo 4 , comma 3; articolo 8 , comma 1)
Periodicita’ della verificazione dei contatori del gas
con portata massima superiore a 10 m 3/h e dispositivi di
conversione del volume:
Tipo di strumento
Contatori del gas:
– entro 16 anni per i contatori a pareti deformabili;
– entro 10 anni per i contatori a turbina e a rotoidi;
– entro 8 anni per i contatori di altre tecnologie
rispetto a quelle sopra indicate e per i dispositivi di
conversione del volume approvati assieme ai contatori,
anche per le tecnologie sopra indicate
Dispositivi di conversione del volume:
– entro 4 anni nel caso in cui i sensori di temperatura
e pressione sono parti integranti del dispositivo stesso;
– entro 2 anni nel caso in cui i sensori di temperatura
e pressione sono elementi sostituibili con altri analoghi,
senza che sia necessario modificare le altre parti dello
strumento.
»
«Art. 8 (Generalita’). – 1. I contatori del gas diversi
da quelli di cui all’articolo 4, comma 1, e i dispositivi
di conversione del volume utilizzati per una funzione di
misura legale, sono sottoposti alla verificazione periodica
secondo le periodicita’ previste all’allegato I, che
decorrono dalla data dello loro messa in servizio e
comunque da non oltre 2 anni dall’anno in cui sono state
apposte la marcatura CE e la marcatura metrologica
supplementare; successivamente, la verificazione e’
effettuata secondo la periodicita’ fissata nell’allegato I
e decorre dalla data dell’ultima verificazione.
2. Il titolare del contatore del gas e del dispositivo
di conversione richiede la verificazione periodica entro la
scadenza della precedente o entro 10 giorni dall’avvenuta
riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha
comportato la rimozione di etichette o di ogni altro
sigillo anche di tipo elettronico.
3. L’esito positivo della verificazione periodica e’
attestato mediante il contrassegno di avvenuta
verificazione periodica di cui all’ allegato III , punto 2.
ed il ripristino degli eventuali sigilli rimossi, mentre
quello negativo e’ attestato dal contrassegno di cui al
punto 1. del medesimo allegato. Nel caso in cui tale
contrassegno non puo’ essere applicato direttamente sullo
strumento oggetto della verificazione, questo e’ apposto
sul libretto metrologico.
4. In occasione della verificazione periodica
contemplata dal presente regolamento, l’organismo riporta
nel libretto metrologico di cui all’ articolo 4, comma 6,
l’annotazione delle informazioni previste all’allegato II.
5. Nel contrassegno di cui al comma 3 e’ riportato il
logo recante gli elementi identificativi previsti all’
articolo 16 , comma 2, dell’organismo che ha effettuato la
verificazione periodica.
6. Qualora alla scadenza della verificazione periodica
il contatore del gas e il dispositivo di conversione
risultino installati presso un’utenza con fornitura non
attiva, il titolare del contatore del gas e del dispositivo
di conversione richiede una nuova verificazione periodica
entro 30 giorni dall’avvenuta riattivazione della
fornitura.».